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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

La riforma Cartabia del processo penale: che cosa è cambiato

La riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, ha cambiato in profondità il processo penale e il sistema delle pene: più reati perseguibili solo a querela, un filtro più severo prima del processo, pene sostitutive al posto del carcere per le condanne fino a quattro anni, nuove regole sull'imputato assente, la giustizia riparativa, l'improcedibilità in appello e in Cassazione, il processo telematico. Per chi è coinvolto in un procedimento, come indagato o come vittima, molte di queste novità offrono strade concrete per chiudere prima o evitare il carcere. Questa pagina le riassume e rimanda agli approfondimenti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Filtro più severo: si va a processo solo se c'è una ragionevole previsione di condanna.
  • Querela: più reati procedibili solo su querela; il querelante che non si presenta a testimoniare la rimette.
  • Meno carcere: pene sostitutive fino a quattro anni, messa alla prova più ampia, tenuità del fatto estesa.
  • Tempi: prescrizione ferma dopo il primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e Cassazione (1 anno).
  • Novità: giustizia riparativa, regole sull'assenza, deposito telematico.

Le novità principali

Il D.Lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022 e poi ritoccato dai correttivi del 2024 (D.Lgs. 31/2024), ha riscritto molte regole del processo penale e del sistema sanzionatorio. La tabella riassume le novità più rilevanti per chi è coinvolto in un procedimento.

TemaChe cosa prevede oggiNorma
Archiviazione e rinvio a giudizioSi archivia o si pronuncia il non luogo a procedere se manca una ragionevole previsione di condannaArtt. 408, 425 c.p.p.
Udienza predibattimentaleNuovo filtro prima del dibattimento per i reati a citazione direttaArtt. 554-bis e 554-ter c.p.p.
QuerelaPiù reati procedibili a querela; remissione tacita se il querelante non si presenta come testimoneArt. 152 c.p. e norme sui singoli reati
Particolare tenuitàReati con pena minima fino a due anni; conta anche la condotta dopo il reatoArt. 131-bis c.p.
Messa alla provaReati fino a quattro anni nel massimo e altri delitti elencati; anche su proposta del PMArt. 168-bis c.p.
Pene sostitutiveSemilibertà o detenzione domiciliare fino a 4 anni; lavoro di pubblica utilità fino a 3; pena pecuniaria fino a 1Art. 53 L. 689/1981
Riti premialiAbbreviato: un sesto in meno se non si impugna; decreto penale: un quinto in meno pagando entro 15 giorniArtt. 442 e 460 c.p.p.
AssenzaProcesso in assenza solo se l'imputato sa del processo o vi si sottraeArt. 420-bis c.p.p.
TempiPrescrizione ferma dopo il primo grado; improcedibilità oltre 2 anni in appello e 1 in CassazioneArt. 161-bis c.p.; art. 344-bis c.p.p.
Giustizia riparativaProgrammi con la vittima accessibili in ogni faseArtt. 42 ss. D.Lgs. 150/2022
TelematicoAtti e documenti si depositano con modalità telematicheArt. 111-bis c.p.p.

Per l'indagato e l'imputato

Il criterio della ragionevole previsione di condanna ha alzato l'asticella per arrivare al processo: se gli elementi raccolti non permettono di prevedere una condanna, il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione, e il giudice dell'udienza preliminare o dell'udienza predibattimentale deve pronunciare il non luogo a procedere. Molti procedimenti possono poi chiudersi prima della condanna: con la particolare tenuità del fatto, oggi applicabile ai reati con pena minima fino a due anni e valutata anche sulla condotta successiva, come il risarcimento; con la messa alla prova; con la remissione della querela nei reati diventati procedibili a querela, tra cui, con eccezioni, le lesioni personali, le lesioni stradali senza aggravanti, il furto, la truffa senza aggravanti, la violenza privata e la violazione di domicilio.

Se si arriva alla condanna, le pene sostitutive permettono di evitare il carcere per condanne fino a quattro anni, decise già in sentenza. I riti alternativi sono più convenienti: nel giudizio abbreviato la pena si riduce di un ulteriore sesto se né l'imputato né il difensore impugnano la condanna (art. 442, c. 2-bis, c.p.p.); con il decreto penale, pagando entro quindici giorni e rinunciando all'opposizione, la sanzione si riduce di un quinto (art. 460, c. 5). Il processo in assenza è possibile solo se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva del processo o vi si è sottratto volontariamente (art. 420-bis), e il difensore d'ufficio dell'assente può appellare solo con un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (art. 581, c. 1-quater).

Per la vittima

La persona offesa ha più potere e più responsabilità. Nei reati procedibili a querela, la querela va presentata, di regola, entro tre mesi dalla conoscenza del fatto, e il querelante che, citato come testimone, non si presenta senza giustificato motivo rimette tacitamente la querela, con l'estinzione del reato (art. 152 c.p.); la regola non si applica alle persone incapaci o particolarmente vulnerabili. La giustizia riparativa offre programmi di incontro con l'autore del reato, su base volontaria, in ogni fase del procedimento; un esito riparativo vale come remissione tacita della querela. Sui diritti processuali della vittima si veda la pagina su persona offesa e parte civile.

Tempi, prescrizione e riforme successive

La prescrizione del reato cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.). Per evitare processi d'appello infiniti la riforma ha introdotto l'improcedibilità: se l'appello non si conclude entro due anni o il giudizio di Cassazione entro uno, calcolati dal novantesimo giorno dopo il termine per depositare la motivazione, l'azione penale diventa improcedibile, salvo proroghe per i processi complessi e per alcuni reati gravi (art. 344-bis c.p.p.). I dettagli sono nelle pagine sulla prescrizione e sui tempi del processo. Dopo la Cartabia il processo penale è stato di nuovo modificato dalla riforma Nordio (L. 114/2024), che tra l'altro ha abrogato l'abuso d'ufficio; per le multe non pagate valgono le nuove regole di conversione della pena pecuniaria.

  1. Verificare la procedibilità: se il reato è a querela, contano termini e remissione.
  2. Valutare subito il risarcimento: pesa su tenuità, messa alla prova e pene sostitutive.
  3. Considerare i riti alternativi e i loro sconti di pena.
  4. Chiedere le pene sostitutive già nel processo, documentando lavoro e famiglia.
  5. Tenere d'occhio i tempi di appello e Cassazione per l'improcedibilità.

Domande frequenti

Con la riforma Cartabia si va meno in carcere?
Per le condanne brevi sì, perché il giudice può sostituire la pena detentiva: fino a quattro anni con la semilibertà o la detenzione domiciliare sostitutive, fino a tre anche con il lavoro di pubblica utilità, fino a un anno anche con una pena pecuniaria calcolata sul reddito (art. 53 L. 689/1981). La sostituzione si decide già nella sentenza, e si aggiunge alle misure alternative che si possono chiedere dopo la condanna. Si è ampliata anche la messa alla prova, che estingue il reato se va a buon fine.
Che cosa significa ragionevole previsione di condanna?
È il nuovo criterio con cui il pubblico ministero e il giudice valutano se un procedimento merita di arrivare al processo: se gli elementi raccolti non consentono di prevedere ragionevolmente una condanna, il PM chiede l'archiviazione e il giudice pronuncia il non luogo a procedere, anche nell'udienza predibattimentale introdotta per i reati a citazione diretta (artt. 408, 425 e 554-ter c.p.p.). Prima bastava che gli elementi fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Se ho presentato querela e poi non vado a testimoniare, che cosa succede?
Se il querelante, citato come testimone, non si presenta all'udienza senza un giustificato motivo, la legge considera la querela tacitamente rimessa e il reato si estingue (art. 152 c.p.). La regola non vale per le persone incapaci o particolarmente vulnerabili e quando la querela è stata presentata da un genitore o da un rappresentante legale. Anche la partecipazione a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo vale come remissione.
Esiste ancora la prescrizione del reato?
Sì, ma si ferma con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.). Per i giudizi di impugnazione la riforma ha introdotto l'improcedibilità: se l'appello non si conclude entro due anni o il giudizio di Cassazione entro uno, decorrenti dal novantesimo giorno dopo il termine per il deposito della motivazione, l'azione penale diventa improcedibile, salvo proroghe per i processi complessi o per alcuni reati gravi (art. 344-bis c.p.p.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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