In breve
- Indagini: 1 anno dall'iscrizione (6 mesi per le contravvenzioni, 18 per i reati gravi), una proroga di 6 mesi, massimo 18 mesi o 2 anni (artt. 405-407 c.p.p.); poi 3 mesi (9 per i reati gravi) per esercitare l'azione o chiedere l'archiviazione (art. 407-bis), altrimenti deposito degli atti e avviso all'indagato (art. 415-ter).
- Dati 2025 (Ministero della giustizia): tempo medio di definizione 312 giorni in tribunale, 524 in appello, 122 in cassazione; 958 giorni per tre gradi, -31% rispetto al 2019.
- Improcedibilità (art. 344-bis): per i reati dal 2020, appello non definito in 2 anni e cassazione in 1 anno (più proroghe) = fine del processo, salvo ergastolo e rinuncia dell'imputato.
- Prescrizione: per i reati dal 2020 si ferma per sempre con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.); la riforma che la sostituirebbe con sospensioni di 24 e 12 mesi e abrogherebbe l'improcedibilità è ferma al Senato.
- Durata irragionevole: equa riparazione Pinto da 400 a 800 euro l'anno oltre i 3+2+1 anni, con domanda entro 6 mesi e previa istanza di accelerazione.
I termini di legge, fase per fase
«Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415-bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2».
| Fase | Termine di legge | Che cosa succede se scade | Norma |
|---|---|---|---|
| Iscrizione nel registro | «immediata» quando emergono indizi; il GIP può retrodatarla su richiesta dell'indagato se ingiustificatamente ritardata | gli atti compiuti oltre il termine calcolato dalla data corretta sono inutilizzabili | artt. 335, 335-quater c.p.p. |
| Indagini preliminari | 1 anno (6 mesi contravvenzioni; 18 mesi reati art. 407 c. 2), + 6 mesi di proroga una sola volta; massimo 18 mesi o 2 anni | atti successivi inutilizzabili (art. 407, c. 3) | artt. 405-407 |
| Decisione del PM | 3 mesi (9 per i reati gravi) dalla scadenza delle indagini o dai termini dell'avviso 415-bis | deposito degli atti in segreteria, avviso a indagato e persona offesa, possibile avocazione del procuratore generale | artt. 407-bis, 415-ter |
| Avviso di conclusione delle indagini | 20 giorni all'indagato per memorie, documenti, interrogatorio | — | art. 415-bis |
| Udienza preliminare | decreto in 5 giorni, udienza entro 30 giorni dal deposito della richiesta (termini ordinatori); avvisi 10 giorni prima | nessuna sanzione processuale; rileva per la Pinto | artt. 418-419 |
| Dibattimento | citazione con almeno 20 giorni (60 con citazione diretta); nessun termine massimo; sospensione feriale | — | artt. 429, 552 |
| Motivazione della sentenza | 15 giorni, fino a 90 se complessa, prorogabili | — | art. 544 |
| Appello | 2 anni dal 90° giorno dopo la scadenza per la motivazione; proroga fino a 1 anno (più per terrorismo, mafia, reati sessuali) | improcedibilità per i reati dal 2020 | art. 344-bis |
| Cassazione | 1 anno, prorogabile di 6 mesi | improcedibilità | art. 344-bis |
| Custodia cautelare | termini di fase da 3 mesi a 1 anno e 6 mesi per fase, massimi complessivi da 2 a 6 anni secondo la pena | scarcerazione | artt. 303-304 |
La riforma Cartabia ha aggredito il punto debole storico, la «stasi» tra fine delle indagini e decisione del PM: oggi, scaduti i tre (o nove) mesi, gli atti vanno depositati e l'indagato può chiedere al GIP di ordinare al PM di decidere; il procuratore generale può avocare. I termini restano però difficili da controllare per chi è indagato senza saperlo: fino all'avviso 415-bis o a un atto garantito, la durata delle indagini si scopre solo con l'accesso al registro (art. 335, c. 3). Nel giudizio non esistono termini massimi di durata, ma dal 2020 la sentenza di primo grado ferma la prescrizione e i tempi delle impugnazioni sono presidiati dall'improcedibilità: per i reati commessi prima del 2020 vale invece la prescrizione con le regole precedenti (sospensione dopo la sentenza per i fatti del 2017-2019, che la Corte costituzionale ha ritenuto legittima con la sentenza 38/2026).
I tempi reali e come cambiano
I numeri ufficiali misurano il «disposition time», il tempo medio che un ufficio impiega a definire i procedimenti pendenti. Al 31 dicembre 2025 il tribunale definisce in media in 312 giorni, la corte d'appello in 524, la cassazione in 122: un processo che attraversa i tre gradi dura in media 958 giorni, contro i 1.392 del 2019, con una riduzione del 31,2% che supera l'obiettivo del 25% fissato dal PNRR per giugno 2026. Le medie nascondono differenze enormi: alcuni distretti del Sud hanno tempi di appello doppi rispetto al Nord, i procedimenti con detenuti hanno corsia preferenziale, i riti alternativi (patteggiamento, abbreviato, decreto penale, messa alla prova) chiudono in mesi ciò che il dibattimento chiude in anni. A questi tempi vanno aggiunte le indagini, non conteggiate nel dato di giudizio: per i reati comuni, tra iscrizione e citazione passano spesso uno o due anni.
Che cosa allunga un processo: molti imputati e testimoni, rogatorie e perizie, la citazione di testi irreperibili, i rinvii per impedimento, il cambio del giudice con rinnovazione del dibattimento, le questioni di competenza e le nullità, la carenza di organico dell'ufficio. Che cosa lo accorcia: la scelta del rito, l'accordo sulle prove (art. 493, c. 3), la rinuncia ai testi superflui, la richiesta di trattazione prioritaria, la definizione con condotte riparatorie e remissione della querela. La difesa non ha interesse univoco alla rapidità: per l'imputato detenuto la lentezza è un costo, per quello libero con un reato anteriore al 2020 può portare alla prescrizione, per la persona offesa è quasi sempre un danno.
Che cosa fare se il processo dura troppo
- Verificare i termini delle indagini: con l'accesso al registro delle notizie di reato (art. 335) e, dopo l'avviso 415-bis, con l'esame degli atti; gli atti oltre il termine sono inutilizzabili e l'iscrizione tardiva si può far retrodatare (art. 335-quater).
- Sollecitare il PM in stasi: scaduti i tre o nove mesi dell'art. 407-bis, chiedere il deposito degli atti ex art. 415-ter e, se serve, l'intervento del GIP e del procuratore generale.
- Istanza di accelerazione: l'imputato e la parte civile devono depositarla, personalmente o con procuratore speciale, almeno sei mesi prima che scadano i termini ragionevoli (art. 1-ter, c. 2, L. 89/2001): senza, la domanda di equa riparazione è inammissibile; per i detenuti chiedere la trattazione prioritaria.
- Calcolare improcedibilità e prescrizione: per i reati dal 2020 contare i due anni dell'appello dal novantesimo giorno dopo la scadenza per la motivazione, tenendo conto delle proroghe e delle sospensioni; per i reati anteriori, la prescrizione con le regole del tempo (guida).
- Equa riparazione: ricorso alla corte d'appello entro sei mesi dalla definitività (o in pendenza, superato il termine ragionevole), con i documenti del processo presupposto; 400-800 euro per anno di ritardo, aumentabili fino al 40%, ridotti fino a un terzo se le richieste dell'imputato sono state respinte.
Le singole fasi sono descritte nelle pagine sull'avviso di conclusione delle indagini, sull'udienza preliminare, sul dibattimento e sull'appello; i termini della custodia cautelare nella pagina sulla custodia cautelare.
Domande frequenti
Quanto possono durare le indagini?
Il mio processo è in appello da più di due anni: che cosa succede?
Quanto dura in media un processo penale oggi?
Posso chiedere un risarcimento se il processo è durato troppo?
Fonti normative
- Art. 405 c.p.p. — Termini per la conclusione delle indagini preliminari
- Art. 407 c.p.p. — Termini di durata massima delle indagini preliminari
- Art. 407-bis c.p.p. — Inizio dell'azione penale: forme e termini
- Art. 415-ter c.p.p. — Scadenza dei termini per le determinazioni del PM (deposito degli atti)
- Art. 344-bis c.p.p. — Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione
- Art. 161-bis c.p. — Cessazione del corso della prescrizione
- Artt. 2, 2-bis e 4 L. 89/2001 — Equa riparazione per irragionevole durata del processo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleL'udienza preliminare e il rinvio a giudizioRichiesta di rinvio a giudizio (artt. 416-417), decreto e avvisi (418-419), rinuncia all'udienza, costituzione delle parti e assenza (420 ss.), discussione e integrazione probatoria (421-422), modifica dell'imputazione (423), regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna (425 c. 3), sentenza di non luogo a procedere e appello (428), revoca (434), decreto che dispone il giudizio (429), riti alternativi, citazione diretta e udienza predibattimentale (550-554-ter), incompatibilità (Corte cost. 179/2024).
- Il procedimento penaleL'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.)Contenuto dell'avviso, accesso al fascicolo, i venti giorni per memorie, documenti, interrogatorio e nuove indagini, che cosa succede dopo, gli errori da evitare.
- Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.
- Il procedimento penaleL'appello penale: termini, motivi, che cosa può cambiareSentenze appellabili e limiti per il PM (riforma Nordio), termini 15/30/45 giorni (+15 per l'assente), forma e specificità dei motivi, mandato ad impugnare, effetto devolutivo, reformatio in peius, rinnovazione delle prove, rito cartolare, concordato, pene sostitutive in appello, improcedibilità.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
- Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaQuando si archivia (art. 408 c.p.p.: gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, criterio della riforma Cartabia che ha sostituito la mera infondatezza; art. 411: manca una condizione di procedibilità come la querela, non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., reato estinto per prescrizione, remissione o morte, fatto non previsto come reato; art. 415: contro ignoti entro 6 mesi; art. 405 c. 1-bis: dopo la Cassazione che ha escluso i gravi indizi), la procedura (richiesta con il fascicolo al GIP; avviso alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata, con 20 giorni per vedere gli atti e opporsi, salvo remissione della querela; per i delitti con violenza alla persona e il furto in abitazione avviso sempre e 30 giorni, c. 3-bis; per la tenuità del fatto avviso anche all'indagato con 10 giorni, art. 411 c. 1-bis; opposizione con l'indicazione a pena di inammissibilità dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410; GIP: decreto motivato di archiviazione se accoglie senza opposizione o con opposizione inammissibile; altrimenti entro 3 mesi udienza in camera di consiglio ex art. 127 con avviso a PM, indagato e persona offesa e atti depositati; dopo l'udienza, ordinanza con nuove indagini e termine, oppure decisione entro 3 mesi, oppure imputazione coatta con ordine al PM di formulare l'imputazione entro 10 giorni e udienza preliminare fissata entro 2 giorni, art. 409; ricorso per cassazione contro l'ordinanza solo per i vizi dell'art. 127 c. 5), il reclamo (art. 410-bis: decreto nullo se manca l'avviso o è emesso prima della scadenza del termine o senza pronunciarsi sull'opposizione; reclamo entro 15 giorni dalla conoscenza al tribunale monocratico, che decide senza le parti dopo avviso di 10 giorni con memorie fino a 5 giorni prima, con ordinanza non impugnabile, condanna alle spese se inammissibile), la riapertura (art. 414: solo con decreto motivato del GIP su richiesta del PM per nuove investigazioni, respinta se non è ragionevolmente prevedibile trovare nuove fonti di prova; nuova iscrizione; atti compiuti senza autorizzazione inutilizzabili; l'archiviazione non è giudicato ma protegge da indagini ripetute), gli effetti (nessuna iscrizione nel casellario; l'indagato che è stato in custodia cautelare riceve la notifica e può chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; l'archiviazione per tenuità è iscritta nel casellario ma non è condanna; la persona offesa conserva l'azione civile per il risarcimento e la prescrizione civile non dipende dal penale; spese dell'indagato non rimborsate salvo il patrocinio), che cosa fare (chiedere l'avviso già nella denuncia, nominare un difensore per vedere gli atti nei 20 giorni, redigere un'opposizione specifica con testimoni, documenti e accertamenti richiesti, partecipare all'udienza, valutare la strada civile).
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaChe cos'è (art. 438 c.p.p.: l'imputato chiede che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti; art. 442 c. 1-bis: il giudice decide sugli atti del fascicolo del PM, sulle indagini difensive e sulle prove assunte in udienza; c. 2: in caso di condanna la pena, determinata con tutte le circostanze, è ridotta della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; c. 2-bis: ulteriore riduzione di un sesto disposta dal giudice dell'esecuzione se né l'imputato né il difensore appellano, e dopo Corte cost. 208/2024 il giudice dell'esecuzione può concedere anche la sospensione condizionale e la non menzione se la pena ridotta rientra nei limiti; c. 1-bis dell'art. 438: escluso per i delitti puniti con l'ergastolo, L. 33/2019, con la riduzione applicata in dibattimento se il fatto accertato lo consente, c. 6-ter), quando e come si chiede (art. 438 c. 2: oralmente o per iscritto fino alle conclusioni dell'udienza preliminare; c. 3: volontà espressa personalmente o con procuratore speciale, firma autenticata; art. 458: nel giudizio immediato entro 15 giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza; art. 461-464: con l'opposizione al decreto penale; art. 556-558: nel rito a citazione diretta, all'udienza di comparizione predibattimentale; c. 6-ter: richiesta rigettata o inammissibile riproponibile prima del dibattimento, con controllo del giudice; richiesta anche dopo le indagini difensive con 60 giorni per le indagini suppletive del PM e facoltà di revoca), l'abbreviato condizionato (c. 5: richiesta subordinata a un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con l'economia processuale rispetto al dibattimento; prova contraria del PM; c. 5-bis: in subordine, richiesta di abbreviato secco o di patteggiamento; art. 441 c. 5: integrazione anche d'ufficio se il giudice non può decidere allo stato degli atti; art. 441-bis: se il PM contesta un fatto nuovo o diverso l'imputato può chiedere il rito ordinario, con revoca dell'ordinanza e nuove prove), gli effetti processuali (c. 6-bis: sanatoria delle nullità non assolute, non rilevabilità delle inutilizzabilità salvo i divieti probatori, preclusione delle questioni di competenza territoriale; art. 441: rito camerale, pubblica udienza se tutti gli imputati lo chiedono, parte civile che può non accettare il rito senza perdere l'azione civile; utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nelle indagini, anche degli altri imputati e dei testimoni senza esame incrociato; le intercettazioni e gli atti irripetibili; il giudice può assolvere con tutte le formule, art. 442 c. 1), l'appello (art. 443: né imputato né PM contro le sentenze di proscioglimento, salvo l'assoluzione per vizio di mente dopo Corte cost. 274/2009; il PM non appella le condanne salvo la modifica del titolo del reato; appello con rito camerale non partecipato ex art. 599; ricorso per cassazione), quando conviene (prove documentali e tecniche schiaccianti; imputazioni con pene alte dove il terzo pesa; processi lunghi; imputato detenuto; quando le dichiarazioni accusatorie sono deboli e il dibattimento le smonterebbe, invece, meglio il rito ordinario; calcolo comparato con patteggiamento, che ha lo stesso sconto ma richiede l'accordo e ha effetti diversi, e con la messa alla prova; l'abbreviato non impedisce la sospensione condizionale, le pene sostitutive, la tenuità; le circostanze si applicano prima della riduzione; per la pena pecuniaria stessa riduzione; spese processuali dovute), esempi di calcolo (pena base 6 anni con attenuanti generiche prevalenti a 4 anni, abbreviato 2 anni e 8 mesi, senza appello 2 anni, 2 mesi e 20 giorni).
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.