In breve
- Reati con pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni (o pecuniaria): il giudice non punisce se l'offesa è tenue per modalità e danno, anche per la condotta successiva, e il comportamento non è abituale (art. 131-bis c.p.).
- Esclusi: motivi futili, crudeltà, minorata difesa, morte o lesioni gravissime; delitti elencati nel c. 3 (corruzione, violenza sessuale, stalking, rapina ed estorsione aggravate, riciclaggio, spaccio non lieve, ambiente…), ma non più resistenza e violenza a p.u. (Corte cost. 172/2025).
- Si chiede in ogni fase: archiviazione (10 giorni per opporsi), predibattimento, udienza preliminare, dibattimento, appello.
- Non è una condanna, ma il fatto è accertato: risarcimento dovuto (art. 651-bis c.p.p.), confisca possibile.
- Casellario: iscritta per 10 anni, invisibile nei certificati richiesti dal privato e dalle amministrazioni.
I requisiti e le esclusioni
«Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. […] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
| Requisito | Regola | Note |
|---|---|---|
| Pena edittale | Minimo non superiore a 2 anni di detenzione, o sola pena pecuniaria | Senza circostanze, salvo quelle a pena di specie diversa e ad effetto speciale, senza bilanciamento (c. 5); anche i reati senza minimo (Corte cost. 156/2020); anche quando la tenuità del danno è prevista come attenuante (c. 6) |
| Offesa tenue | Modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo (art. 133 c. 1), anche in base alla condotta successiva | Risarcimento, restituzione, scuse, ripristino dopo il fatto contano a favore; valutazione complessiva, non solo il valore economico |
| Non abitualità | Nessuna dichiarazione di abitualità; non più reati della stessa indole; non condotte plurime, abituali e reiterate | Precedenti di indole diversa o un solo precedente della stessa indole non bastano a escludere, secondo la giurisprudenza prevalente; i reati permanenti e continuati vanno valutati caso per caso |
| Condotte escluse (c. 2) | Motivi abietti o futili, crudeltà anche verso animali, sevizie, minorata difesa anche per età, morte o lesioni gravissime come conseguenza non voluta | Sempre, qualunque sia il reato |
| Reati esclusi (c. 3) | Reati da stadio con massimo oltre 2 anni e 6 mesi; oltraggio a magistrato e art. 341-bis verso agenti; peculato, concussione, corruzione, induzione indebita; incendio (doloso); matrimonio forzato; lesioni aggravate ex artt. 576-577; lesioni gravi; mutilazioni genitali; 593-ter; prostituzione e pornografia minorile; violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori, adescamento; stalking; revenge porn; tortura; rapina ed estorsione aggravate; usura; riciclaggio e reimpiego; aborto illegale; art. 73 T.U. stupefacenti salvo la lieve entità; abusi di mercato; pirateria audiovisiva; reati ambientali | Corte cost. 172/2025: resistenza e violenza a p.u. (artt. 336-337) non più escluse; Corte cost. 5/2026: incendio boschivo colposo non più escluso; Corte cost. 44/2026: tentata estorsione semplice non più esclusa |
La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha cambiato il perimetro: prima contava il massimo edittale (cinque anni), ora il minimo (due anni), con l'effetto di includere reati con massimi alti ma minimi bassi (furto aggravato, ricettazione, truffa, appropriazione indebita, lesioni, omesso versamento IVA, molti reati fallimentari minori) e di escludere quelli con minimi elevati; nello stesso tempo ha introdotto la rilevanza della condotta susseguente, che rende decisivi il risarcimento e la riparazione. La Corte costituzionale ha poi eroso le esclusioni automatiche: dal 2025 la resistenza e la violenza a pubblico ufficiale, i casi più frequenti nelle aule, tornano valutabili per tenuità, e dal 2026 l'incendio boschivo colposo e la tentata estorsione semplice. Rispetto alla messa alla prova, che estingue il reato dopo un programma, e alle condotte riparatorie dell'art. 162-ter, che estinguono i reati a querela con il risarcimento, la tenuità non richiede nulla all'imputato ma lascia accertato il fatto.
Come si applica e che cosa comporta
- Indagini: il PM chiede l'archiviazione per tenuità; l'avviso va all'indagato e alla persona offesa, che hanno dieci giorni per vedere gli atti e opporsi con le ragioni del dissenso; con opposizione ammissibile il GIP decide in udienza camerale con ordinanza, altrimenti con decreto (art. 411, c. 1-bis, c.p.p.; archiviazione).
- Prima del dibattimento: sentenza di non doversi procedere in camera di consiglio, sentiti PM e imputato che non si oppongano e la persona offesa se compare (art. 469, c. 1-bis); nell'udienza preliminare, sentenza di non luogo a procedere.
- Dibattimento e impugnazioni: sentenza di proscioglimento, anche d'ufficio; in appello e in cassazione la questione è ammessa se i presupposti emergono dagli atti; davanti al giudice di pace opera la parallela esclusione per particolare tenuità dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000, che richiede l'assenza di opposizione della persona offesa.
- Effetti: nessuna pena, nessuna pena accessoria, nessuna sospensione condizionale spesa; il fatto è però accertato e la sentenza dibattimentale vincola il giudice civile sul fatto e sull'autore (art. 651-bis c.p.p.): il risarcimento resta dovuto; la confisca obbligatoria è possibile; per la guida in stato di ebbrezza la giurisprudenza applica comunque la sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria.
- Casellario: iscrizione della sentenza (art. 3 DPR 313/2002), eliminata dopo dieci anni; non riportata nel certificato richiesto dall'interessato (quello per il datore di lavoro) né in quelli richiesti dalle amministrazioni (artt. 24 e 28), visibile ai giudici; conta per l'abitualità in un processo successivo (casellario).
Nella pratica la richiesta si costruisce con i fatti: l'entità del danno (il valore del bene nel furto, il tasso e l'assenza di incidenti nella guida in stato di ebbrezza, i giorni di prognosi nelle lesioni, l'importo poco sopra la soglia nei reati tributari), la riparazione già eseguita, l'assenza di precedenti della stessa indole, il contesto occasionale; e si formula in via subordinata rispetto all'assoluzione, perché la tenuità presuppone il reato. Il PM e il giudice la usano per deflazionare i processi minori, e per l'imputato è spesso preferibile a un patteggiamento, che è condanna a tutti gli effetti; per chi vuole invece che del fatto non resti traccia nemmeno per i giudici, la oblazione nelle contravvenzioni e la messa alla prova sono le alternative.
Domande frequenti
Per quali reati si può applicare la tenuità del fatto?
Per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o insieme a una pena pecuniaria, e per quelli puniti con la sola pena pecuniaria (art. 131-bis, c. 1, come riscritto dalla riforma Cartabia, che ha sostituito il vecchio limite del massimo di cinque anni con quello del minimo): rientrano quindi anche reati con massimi elevati ma minimi bassi, come il furto aggravato, la ricettazione (che dopo Corte cost. 156/2020 vi rientra anche nell'ipotesi attenuata senza minimo), la truffa, le lesioni, l'appropriazione indebita, la guida in stato di ebbrezza, l'omesso versamento IVA. Le circostanze non contano nel calcolo, tranne quelle che prevedono una pena di specie diversa o ad effetto speciale, senza bilanciamento. Restano esclusi per legge i reati elencati nel terzo comma (corruzione, violenza sessuale, stalking, rapina ed estorsione aggravate, riciclaggio, spaccio non lieve, reati ambientali, ecc.), con le eccezioni aperte dalla Corte costituzionale: resistenza e violenza a pubblico ufficiale (sent. 172/2025), incendio boschivo colposo (5/2026), tentata estorsione semplice (44/2026).
Che cosa valuta il giudice per dire che l'offesa è tenue?
Le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, con i criteri dell'art. 133, c. 1 (natura, mezzi, oggetto, tempo, luogo, gravità del danno, intensità del dolo o grado della colpa), e dal 2022 anche la condotta susseguente al reato: il risarcimento, la restituzione, le scuse, la collaborazione, il ripristino dei luoghi pesano a favore, mentre la fuga o l'ostacolo alle indagini pesano contro. Il comportamento deve essere non abituale: lo è chi è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, chi ha commesso più reati della stessa indole (anche se ciascuno tenue) e chi ha tenuto condotte plurime, abituali e reiterate (c. 4); un precedente diverso o isolato non basta a escludere. Sono precluse per legge le condotte con motivi futili, crudeltà, sevizie, sfruttamento della minorata difesa, e quelle da cui è derivata la morte o una lesione gravissima (c. 2).
In quale momento si può chiedere e la persona offesa può opporsi?
In ogni fase. Nelle indagini il PM può chiedere l'archiviazione per tenuità, con avviso all'indagato e alla persona offesa che hanno dieci giorni per opporsi (art. 411, c. 1-bis, c.p.p.); prima del dibattimento il giudice può pronunciare sentenza di non doversi procedere sentite le parti e la persona offesa, se compare (art. 469, c. 1-bis); nell'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere; in dibattimento con la sentenza di proscioglimento, anche d'ufficio, e in appello o in cassazione se i presupposti risultano dagli atti. La persona offesa non ha un veto, ma può far valere la gravità del danno e la mancanza di riparazione; la difesa presenta la richiesta in via subordinata all'assoluzione, documentando il risarcimento, l'assenza di precedenti della stessa indole e il contesto del fatto.
La tenuità del fatto lascia una traccia nel casellario?
Sì, ma limitata. Il provvedimento che dichiara la non punibilità per tenuità è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, c. 1, lett. f, D.P.R. 313/2002) ed eliminato dopo dieci anni dalla pronuncia (art. 5, c. 2, lett. d-bis); non compare però nel certificato che il privato richiede per sé, quello che si consegna al datore di lavoro (art. 24, c. 1, lett. f-bis), né nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (art. 28, c. 7), mentre è visibile alle autorità giudiziarie, che ne tengono conto per valutare l'abitualità in un procedimento successivo. Non è una condanna: niente pena, niente pene accessorie, niente sospensione condizionale da consumare, ma la sentenza pronunciata dopo il dibattimento accerta il fatto e la sua commissione con efficacia di giudicato nella causa civile per il risarcimento (art. 651-bis c.p.p.), e la confisca obbligatoria resta possibile.
Fonti normative
- Art. 131-bis c.p. — Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. — Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 411 c.p.p. — Altri casi di archiviazione (comma 1-bis)
- Art. 469 c.p.p. — Proscioglimento prima del dibattimento (comma 1-bis)
- Art. 651-bis c.p.p. — Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità nel giudizio civile
- Artt. 3, 5, 24 e 28 D.P.R. 313/2002 — Casellario giudiziale (iscrizione, eliminazione, certificati)
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Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleL'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)La norma (art. 162-ter c.p., introdotto dalla L. 103/2017: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con restituzioni o risarcimento ed eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; risarcimento anche con offerta reale ex artt. 1208 ss. c.c. non accettata se il giudice ne riconosce la congruità; termine ulteriore fino a 6 mesi, anche a rate, per chi non ha potuto adempiere per fatto non addebitabile, con sospensione del processo e della prescrizione e prescrizioni; confisca ex art. 240 c. 2; non si applica allo stalking, art. 612-bis), i reati (tutti quelli a querela rimettibile: dopo il D.Lgs. 150/2022 anche furto semplice e con aggravanti minori, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia, sequestro di persona semplice, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni; esclusi i reati a querela irrevocabile, come i reati sessuali, e quelli procedibili d'ufficio o per i quali la querela non ammette remissione), i requisiti secondo la Cassazione (riparazione integrale, comprensiva del danno non patrimoniale, e non parziale; eliminazione delle conseguenze; congruità valutata dal giudice con riferimento anche al danno che sarebbe liquidato in sede civile; il dissenso della persona offesa non è un veto, Cass. IV 46572/2024; offerta reale formale con deposito o messa a disposizione effettiva, Cass. II 13546/2024; tempistica: entro l'apertura del dibattimento, nel rito abbreviato entro la richiesta; con decreto penale opposto, nel giudizio conseguente), la procedura (istanza scritta con prova del pagamento o dell'offerta; audizione della persona offesa; ordinanza di sospensione se chiesto il termine; sentenza di proscioglimento per estinzione ex art. 129 o 531 c.p.p.; la sentenza non è tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario, a differenza del 131-bis e della messa alla prova, art. 3 DPR 313/2002; spese; la vittima che ha rifiutato l'offerta reale congrua conserva l'azione civile per l'eventuale danno ulteriore), i confronti (remissione della querela: dipende dalla vittima, spese a carico del querelato; attenuante del risarcimento art. 62 n. 6: riduce la pena ma non estingue; 131-bis: non punibilità per tenuità, iscritta nel casellario; messa alla prova: lavoro di pubblica utilità e programma, per reati fino a 4 anni anche d'ufficio; giustizia riparativa: esito riparativo = remissione tacita ex art. 152 c. 3 n. 2), strategia (risarcire prima possibile con quietanza; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito; quantificare con criteri tabellari; conseguenze per la vittima).
- Il procedimento penaleL'archiviazione e l'opposizione della persona offesaQuando si archivia (art. 408 c.p.p.: gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, criterio della riforma Cartabia che ha sostituito la mera infondatezza; art. 411: manca una condizione di procedibilità come la querela, non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., reato estinto per prescrizione, remissione o morte, fatto non previsto come reato; art. 415: contro ignoti entro 6 mesi; art. 405 c. 1-bis: dopo la Cassazione che ha escluso i gravi indizi), la procedura (richiesta con il fascicolo al GIP; avviso alla persona offesa che ha dichiarato di voler essere informata, con 20 giorni per vedere gli atti e opporsi, salvo remissione della querela; per i delitti con violenza alla persona e il furto in abitazione avviso sempre e 30 giorni, c. 3-bis; per la tenuità del fatto avviso anche all'indagato con 10 giorni, art. 411 c. 1-bis; opposizione con l'indicazione a pena di inammissibilità dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410; GIP: decreto motivato di archiviazione se accoglie senza opposizione o con opposizione inammissibile; altrimenti entro 3 mesi udienza in camera di consiglio ex art. 127 con avviso a PM, indagato e persona offesa e atti depositati; dopo l'udienza, ordinanza con nuove indagini e termine, oppure decisione entro 3 mesi, oppure imputazione coatta con ordine al PM di formulare l'imputazione entro 10 giorni e udienza preliminare fissata entro 2 giorni, art. 409; ricorso per cassazione contro l'ordinanza solo per i vizi dell'art. 127 c. 5), il reclamo (art. 410-bis: decreto nullo se manca l'avviso o è emesso prima della scadenza del termine o senza pronunciarsi sull'opposizione; reclamo entro 15 giorni dalla conoscenza al tribunale monocratico, che decide senza le parti dopo avviso di 10 giorni con memorie fino a 5 giorni prima, con ordinanza non impugnabile, condanna alle spese se inammissibile), la riapertura (art. 414: solo con decreto motivato del GIP su richiesta del PM per nuove investigazioni, respinta se non è ragionevolmente prevedibile trovare nuove fonti di prova; nuova iscrizione; atti compiuti senza autorizzazione inutilizzabili; l'archiviazione non è giudicato ma protegge da indagini ripetute), gli effetti (nessuna iscrizione nel casellario; l'indagato che è stato in custodia cautelare riceve la notifica e può chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; l'archiviazione per tenuità è iscritta nel casellario ma non è condanna; la persona offesa conserva l'azione civile per il risarcimento e la prescrizione civile non dipende dal penale; spese dell'indagato non rimborsate salvo il patrocinio), che cosa fare (chiedere l'avviso già nella denuncia, nominare un difensore per vedere gli atti nei 20 giorni, redigere un'opposizione specifica con testimoni, documenti e accertamenti richiesti, partecipare all'udienza, valutare la strada civile).
- Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.
- Il procedimento penaleLa non menzione della condanna nel casellarioChe cos'è (art. 175 c.p.: con una prima condanna a pena detentiva non superiore a 2 anni o pecuniaria non superiore a 516 euro, anche congiunte se la pena pecuniaria ragguagliata più quella detentiva non supera 30 mesi, e dal 2022 anche con pena sostitutiva nei limiti, il giudice, valutati i criteri dell'art. 133, può ordinare in sentenza che non si faccia menzione della condanna nel certificato del casellario spedito a richiesta di privati, non per ragioni elettorali; ulteriori non menzioni possibili per reati commessi prima quando le pene cumulate non superano i limiti, Corte cost. 225/1975 e 155/1984; discrezionale, motivata su gravità del fatto e capacità a delinquere; revoca di diritto se il condannato commette poi un delitto, c. 3), chi vede che cosa (DPR 313/2002: il certificato richiesto dall'interessato ex art. 24 omette le condanne con non menzione non revocata, le contravvenzioni con sola ammenda, i reati estinti ex art. 167, i patteggiamenti fino a 2 anni, i decreti penali, il 131-bis, i provvedimenti del giudice di pace, la riabilitazione; è quello che si consegna al datore di lavoro privato e ai terzi; le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi ottengono il certificato selettivo o generale ex art. 28, in cui la non menzione non opera, e la visura ex art. 33 mostra tutto all'interessato; i giudici e il PM vedono tutto; nei concorsi pubblici la dichiarazione sostitutiva deve indicare le condanne anche con non menzione se il bando lo richiede; casellario europeo ECRIS; certificato antipedofilia ex art. 25-bis per chi lavora con minori), quando e come si chiede (in sentenza: richiesta del difensore in conclusioni, con la sospensione condizionale ex art. 163; nel patteggiamento come clausola dell'accordo, anche se il patteggiamento fino a 2 anni è comunque escluso dal certificato del privato; nel giudizio abbreviato; in appello; in esecuzione: art. 442 c. 2-bis c.p.p. e Corte cost. 208/2024 per chi non appella la sentenza abbreviata; per la giurisprudenza la richiesta omessa in sentenza non si recupera in esecuzione fuori dai casi previsti; con decreto penale non serve; motivazione e impugnazione del diniego), effetti e limiti (non cancella l'iscrizione: la condanna resta e vale per la recidiva, per la revoca della sospensione condizionale, per i limiti dei benefici successivi; non incide sulle pene accessorie, sulle misure di sicurezza, sull'interdizione; non vale per le amministrazioni e i concorsi; non vale per il certificato dei carichi pendenti; espatrio e visti: le condanne restano nella visura e nei certificati per il passaporto; la revoca per nuovo delitto opera automaticamente e la condanna riappare), differenze (sospensione condizionale: sospende l'esecuzione della pena, non la visibilità; patteggiamento fino a 2 anni: escluso dal certificato del privato per legge, art. 24 lett. e; particolare tenuità: iscritta ma esclusa dal certificato del privato e da quelli delle amministrazioni; riabilitazione: dopo 3 anni estingue pene accessorie ed effetti penali e toglie la condanna dal certificato del privato, ma non da quelli delle amministrazioni; eliminazione delle iscrizioni ex art. 5: solo per ammende dopo 10 anni, giudice di pace, 131-bis, morte, 80 anni), errori (dichiarare «nessuna condanna» in un concorso pubblico: falso; contare sulla non menzione per lavori con minori o per il porto d'armi; non chiederla in sede di patteggiamento sopra i 2 anni).
- Reati stradaliLa guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della strada)Le tre fasce di tasso alcolemico, ammenda e arresto, sospensione e revoca della patente, confisca, lavori di pubblica utilità, alcolock, neopatentati, rifiuto del test.
- Reati contro il patrimonioIl furto (art. 624 c.p.)Pena da 6 mesi a 3 anni, querela entro 3 mesi salvo aggravanti, le circostanze dell'art. 625, prescrizione, riti alternativi.
- Reati contro la pubblica amministrazioneLa resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)Elementi (violenza o minaccia, anche minima, diretta a opporsi a un atto d'ufficio o di servizio in corso, verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e chi li assiste; dolo di opposizione), che cosa non è resistenza (resistenza passiva, inerzia, rifiuto di aprire o di seguire, fuga senza violenza, divincolarsi senza aggressione secondo la Cassazione, insulti senza minaccia), pena 6 mesi-5 anni, aggravante fino alla metà contro ufficiali e agenti di PG o PS (art. 337, c. 2, DL 48/2025) e aggravanti dell'art. 339 (manifestazioni, armi, travisamento, più persone riunite, lancio di oggetti: fino a 3-15 anni), concorso con lesioni (art. 583-quater: 2-5 anni contro agenti, 4-10 e 8-16 se gravi) e oltraggio (341-bis), differenza con la violenza o minaccia dell'art. 336 (per costringere a un atto futuro), causa di non punibilità per reazione agli atti arbitrari (art. 393-bis), rifiuto di generalità (art. 651), procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza, citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), prescrizione 6 anni (7 e mezzo), sospensione condizionale e messa alla prova, difese (contestare l'atto in corso, la violenza, la legittimità dell'operato, body-cam e testimoni), tutela legale degli agenti.
- Reati contro il patrimonioLa ricettazione (art. 648 c.p.)Condotte punite, pena 2-8 anni e multa, ricettazione da contravvenzione (1-4 anni), aggravanti, ipotesi di particolare tenuità, dolo anche eventuale, confini con incauto acquisto, riciclaggio e favoreggiamento, arresto, riti, messa alla prova, prescrizione.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)Natura di reato autonomo (dopo DL 146/2013 e Corte cost. 32/2014), i criteri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, valutati complessivamente: SU 51063/2018; indifferenza della tabella; parametri di quantità, dosi, guadagno, clientela, strumenti; la cessione singola, il piccolo spaccio di strada, la detenzione di qualche grammo), le pene (6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 dopo il DL 123/2023, prima 6 mesi-4 anni; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; DL 23/2026: il fatto non è lieve se continuativo e abituale per allestimento di mezzi o modalità), procedura (arresto facoltativo, direttissima, misure cautelari possibili ma di regola non carcerarie, citazione diretta a giudizio, decreto penale), benefici (messa alla prova ammessa dopo Corte cost. 90/2025; lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti e assuntori ex c. 5-bis, per non più di due volte; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico), confisca (sostanza e denaro; confisca allargata art. 240-bis estesa nel 2023 ma non automatica: Corte cost. 166/2025), effetti (casellario, permesso di soggiorno non ostativo, patente e art. 75), continuazione tra più cessioni e rapporto con il comma 1, prova e difesa (perizia sul principio attivo, dichiarazioni degli acquirenti, chat, sequestro di somme), prescrizione 6 anni.
- Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.