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ReatoDiritto penale · Stupefacenti

Lo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)

La lieve entità è il reato di chi cede o detiene droga in modo minimo: poche dosi, nessuna organizzazione, guadagni modesti. È un reato autonomo, non un'attenuante, e la sua pena, da sei mesi a cinque anni, si alza a un minimo di diciotto mesi se la condotta non è occasionale; dal 2026 chi spaccia in modo continuativo e abituale ne è escluso e torna alle pene piene. Resta la via più praticabile verso messa alla prova, lavori di pubblica utilità e pene sospese.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Reato autonomo (art. 73, c. 5): fatto di lieve entità per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità, valutati insieme (SU 51063/2018); vale per ogni sostanza.
  • Pene: 6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329; 18 mesi-5 anni se la condotta è non occasionale (DL 123/2023); esclusa per le condotte continuative e abituali con mezzi allestiti (DL 23/2026).
  • Procedura: arresto facoltativo, direttissima, citazione diretta; misure cautelari di regola non carcerarie.
  • Benefici: messa alla prova (Corte cost. 90/2025), lavoro di pubblica utilità per tossicodipendenti (c. 5-bis), tenuità del fatto, sospensione condizionale, pene sostitutive.
  • Confisca allargata possibile ma non automatica (Corte cost. 166/2025); prescrizione 6 anni.

Che cosa è lieve e che cosa no

Norma
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Pena
Reclusione 6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 euro; reclusione 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 euro se la condotta non è occasionale
Procedibilità
D'ufficio
Arresto in flagranza
Facoltativo (art. 381, c. 2, c.p.p.)
Custodia cautelare
Consentita (pena massima 5 anni); arresti domiciliari e obblighi più frequenti del carcere
Giudizio
Tribunale monocratico con citazione diretta; direttissima dopo l'arresto; decreto penale possibile
Benefici
Messa alla prova; lavoro di pubblica utilità sostitutivo (c. 5-bis, massimo due volte); art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico
Prescrizione
6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni)
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990 — Fatti di lieve entità (testo dopo il DL 23/2026)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità».

Nato come attenuante, il comma 5 è dal 2014 un reato autonomo: il giudice qualifica il fatto come lieve o meno guardando all'insieme degli indici, mezzi (bilancini, cellulari dedicati, auto, locali), modalità e circostanze (piazza di spaccio, orari, clientela, cessioni a minori), qualità e quantità della sostanza (principio attivo, dosi ricavabili, purezza), senza che uno solo sia decisivo (Sezioni Unite 51063/2018) e senza distinzione tra droghe pesanti e leggere. Sono lieve entità, nella pratica, la cessione di una o poche dosi, la detenzione di qualche grammo con un minimo di confezionamento, lo spaccio di strada senza struttura; non lo sono i quantitativi rilevanti, l'attività con più collaboratori, il magazzino, la contabilità. Il decreto Caivano (DL 123/2023) ha alzato il massimo da quattro a cinque anni e ha creato la fascia della non occasionalità, con minimo di diciotto mesi, che la Cassazione riferisce a una pluralità di episodi ripetuti nel tempo, non alla semplice detenzione di più dosi; il decreto sicurezza del 2026 (DL 23/2026, conv. L. 54/2026) ha aggiunto che il fatto non è lieve quando le condotte, per l'allestimento di mezzi o per le modalità, sono continuative e abituali, riportando lo spaccio professionale, anche di piccole quantità, alle pene del comma 1 (6-20 anni) o del comma 4 (2-6 anni): il confine tra «non occasionale» e «abituale» è oggi il tema più discusso e decide tra un minimo di diciotto mesi e uno di sei anni. La lieve entità concorre con le aggravanti dell'art. 80 (minori, scuole), non con la continuazione tra episodi che restano tutti lievi, e la cessione a un tossicodipendente per sostenere la propria dipendenza è la situazione tipica.

Come si chiude un processo per lieve entità

  1. Arresto e direttissima: l'arresto è facoltativo e frequente nelle cessioni in flagranza; la convalida avviene in direttissima entro 48 ore, con la scelta immediata tra patteggiamento, abbreviato e richiesta di termini; le misure cautelari sono di regola gli obblighi di firma o i domiciliari.
  2. Messa alla prova: dopo la Corte costituzionale 90/2025 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 168-bis c.p. nella parte in cui la escludeva per il comma 5), l'imputato incensurato o al primo beneficio può chiedere la sospensione del processo con un programma di trattamento e lavoro di pubblica utilità; il buon esito estingue il reato senza iscrizione nel casellario come condanna.
  3. Lavoro di pubblica utilità (c. 5-bis): il tossicodipendente o l'assuntore condannato per il comma 5, se non ottiene la sospensione condizionale, può chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena, anche in comunità, per non più di due volte; la violazione degli obblighi ripristina la pena.
  4. Tenuità e sospensione: con il minimo di sei mesi, la particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile per la singola cessione minima senza precedenti; la sospensione condizionale copre le pene fino a due anni, che sono la regola per il primo processo; le pene sostitutive della riforma Cartabia (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria) coprono fino a quattro anni.
  5. Patteggiamento e decreto penale: il patteggiamento con riduzione di un terzo è l'esito più comune, anche in direttissima; il decreto penale con pena pecuniaria è possibile per i fatti minimi.
  6. Affidamento terapeutico: per il condannato tossicodipendente in programma, l'affidamento in prova in casi particolari (art. 94) sostituisce l'esecuzione in carcere fino a sei anni di pena.

Confisca, effetti, difesa

Alla condanna seguono la confisca della sostanza, del denaro provento e degli strumenti; dal 2023 il comma 5 è tra i reati che consentono la confisca allargata dei beni sproporzionati al reddito (art. 240-bis c.p.), ma la Corte costituzionale (166/2025) ha chiarito che non opera automaticamente e va applicata restrittivamente, in base alla funzione ripristinatoria e alle condizioni concrete; la difesa documenta la provenienza lecita dei beni. La condanna per la sola lieve entità non è ostativa al permesso di soggiorno (il reato è nell'art. 381 c.p.p., non nel 380), non comporta la revoca della patente ma può accompagnarsi alle sanzioni dell'art. 75 per la parte destinata al consumo, e si iscrive nel casellario con i limiti di visibilità delle pene sospese. La difesa lavora prima di tutto sulla qualificazione: la perizia sul principio attivo e sulle dosi, l'assenza di organizzazione, l'occasionalità (per evitare il minimo di diciotto mesi), la distinzione dalle condotte abituali del 2026, la prova dell'uso personale per una parte della sostanza; poi sulla prova della cessione (acquirenti sentiti dalla polizia, spesso consumatori interessati a non essere coinvolti; chat ambigue; osservazioni a distanza; somme sequestrate di provenienza lecita); infine sui riti e sui benefici, dove il programma terapeutico avviato subito e il lavoro di pubblica utilità trasformano una condanna in un percorso senza carcere. Quando il fatto lieve si inserisce in una pluralità di episodi, la continuazione (art. 81 c.p.) tiene unite le pene e il patteggiamento sull'intero blocco evita processi a catena.

Domande frequenti

Quando lo spaccio è «di lieve entità»?

Quando l'insieme del fatto è di minima offensività: piccole quantità di sostanza (poche dosi, anche di droga pesante), assenza di organizzazione e di strumenti, cessioni occasionali a pochi acquirenti, guadagni modesti. La valutazione è complessiva (Sezioni Unite 51063/2018): una quantità un po' più alta non esclude la lieve entità se le modalità sono rudimentali, e viceversa un'attività organizzata con piccole dosi può uscirne; la tabella della sostanza non conta. Dal 2026 sono esclusi per legge i fatti commessi in modo continuativo e abituale con mezzi allestiti allo scopo.

Che differenza c'è tra occasionale e non occasionale?

Dal 2023 la lieve entità ha due pene: da 6 mesi a 5 anni per il fatto occasionale e da 18 mesi a 5 anni «quando la condotta assume caratteri di non occasionalità», cioè quando le cessioni sono più d'una e ripetute nel tempo, anche senza organizzazione; la Cassazione richiede una pluralità di episodi e non basta la detenzione di più dosi. Restano lieve entità entrambe: cambiano il minimo di pena, e quindi la sospensione condizionale e le pene sostitutive.

Si può ottenere la messa alla prova?

Sì. Il decreto Caivano, alzando il massimo a cinque anni, l'aveva esclusa, ma la Corte costituzionale (sentenza 90/2025) ha dichiarato illegittimo l'art. 168-bis c.p. nella parte in cui non la consentiva per la lieve entità: oggi l'imputato può chiedere la sospensione del processo con lavoro di pubblica utilità e programma di trattamento, e il buon esito estingue il reato. In alternativa restano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti (comma 5-bis), la tenuità del fatto e la sospensione condizionale.

Perdo il permesso di soggiorno?

La condanna per la sola lieve entità non è di per sé ostativa al rilascio o rinnovo del permesso, perché il reato è tra quelli dell'art. 381 c.p.p. (arresto facoltativo) e non dell'art. 380; il questore valuta però la pericolosità in concreto, e la recidiva o il cumulo di condanne pesano. La condanna per il comma 1 o 4 è invece ostativa e comporta l'espulsione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Le condotte (coltiva, produce, vende, cede, trasporta, procura, detiene: art. 73 c. 1 e 1-bis; irrilevanza del corrispettivo e della quantità minima; il consumo di gruppo e l'acquisto per altri; la coltivazione domestica per uso personale non punibile dopo le SU 12348/2020), le pene per sostanza (tabella I e III: 6-20 anni e multa 26.000-260.000 dopo Corte cost. 40/2019; tabelle II e IV, cannabis e derivati: 2-6 anni e multa 5.164-77.468 dopo Corte cost. 32/2014; medicinali), la lieve entità (c. 5: 6 mesi-5 anni; 18 mesi-5 anni se non occasionale; esclusa per le condotte continuative e abituali dal decreto sicurezza 2026), il confine con l'uso personale (art. 73 c. 1-bis e 75 c. 1-bis: limiti di principio attivo del DM 11 aprile 2006, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina; modalità di presentazione, confezionamento frazionato, bilancini, contanti, messaggi, assenza di dipendenza), aggravanti (art. 80: minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili, +1/3-1/2; ingente quantità +1/2-2/3 con la soglia delle SU 36258/2012; art. 73 c. 6 tre o più persone), attenuanti (c. 7: collaborazione, −1/2-2/3; tossicodipendenza e lavoro di pubblica utilità c. 5-bis), misure (arresto obbligatorio salvo lieve entità, custodia in carcere, presunzione ex art. 275 solo per l'art. 74), riti (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova per la lieve entità dopo Corte cost. 90/2025, sospensione condizionale, affidamento terapeutico art. 94), confisca della droga, del denaro e dei veicoli, confisca allargata (art. 240-bis) con i limiti della Corte cost. 166/2025, espulsione dello straniero, prescrizione, difese (destinazione, perizia sul principio attivo, tabella, lieve entità, catena di custodia, perquisizioni e intercettazioni), rapporti con l'art. 74 (associazione) e con l'art. 75.
  • StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990Il presupposto (detenzione, acquisto, importazione per uso esclusivamente personale: indici dell'art. 75 c. 1-bis, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina, modalità di presentazione; il DM 2006 sul raddoppio del THC annullato dal TAR), la procedura (contestazione immediata e segnalazione al prefetto entro 10 giorni con gli esami tossicologici; ritiro immediato della patente e del certificato del ciclomotore per 30 giorni con fermo del mezzo se ha la disponibilità di veicoli, c. 3; convocazione entro 40 giorni per il colloquio, anche tramite polizia, assistenza del nucleo operativo tossicodipendenze; scritti difensivi e audizione ex art. 18 L. 689/1981 con ordinanza in 150 giorni; mancata presentazione = sanzioni), le sanzioni (c. 1: sospensione o divieto di conseguire la patente fino a 3 anni, del porto d'armi, del passaporto e documenti equipollenti, del permesso di soggiorno turistico; durata da 2 mesi a 1 anno per tabelle I e III, da 1 a 3 mesi per II e IV, cumulabili), il formale invito (c. 14: prima volta, particolare tenuità, prognosi favorevole), il programma terapeutico (c. 2 e 11: invito al SerD o struttura privata; esito positivo = revoca delle sanzioni), i ricorsi (opposizione al giudice di pace entro 10 giorni contro l'ordinanza di convocazione; opposizione al giudice ordinario ex art. 8 D.Lgs. 150/2011 contro il decreto sanzionatorio; tribunale per i minorenni per i minori), le misure di sicurezza pubblica (art. 75-bis: per chi ha precedenti, obbligo di firma, rientro serale, divieti di frequentazione e di guida fino a 2-4 anni), i minori e i genitori (c. 5), gli stranieri (c. 8: segnalazione al questore per il permesso), riservatezza degli atti (c. 6-7), differenza con l'art. 73 e con la guida sotto stupefacenti (art. 187 CdS), conseguenze pratiche (patente, lavoro, concorsi, porto d'armi), consigli: colloquio, documentazione, programma.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Il procedimento penaleIl decreto penale di condanna e l'opposizioneQuando il PM può chiederlo, pena pecuniaria anche sostitutiva (5-250 euro al giorno), riduzione fino alla metà del minimo, i quindici giorni, pagamento ridotto, opposizione e riti, effetti ed estinzione.
  • Il procedimento penaleLa sospensione condizionale della penaLimiti di pena (2 anni, 3 per i minori, 2 anni e 6 mesi per infra-21 e over-70), prognosi, esclusioni, seconda concessione, obblighi, effetti sul lavoro e sul casellario, revoca, estinzione dopo 5 anni; le sentenze della Consulta del 2026.