In breve
- Condotte: coltivare, produrre, vendere, cedere anche gratis, trasportare, procurare ad altri, detenere quantità che «appaiono destinate a uso non esclusivamente personale» (art. 73, c. 1 e 1-bis).
- Pene: droghe pesanti (tab. I) 6-20 anni + multa 26.000-260.000; cannabis e droghe leggere (tab. II e IV) 2-6 anni + multa 5.164-77.468; lieve entità (c. 5) 6 mesi-5 anni, 18 mesi-5 anni se non occasionale.
- Uso personale (art. 75): nessun reato ma sanzioni del prefetto; indizi di spaccio: quantità oltre i limiti del DM 2006 (250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC), dosi confezionate, bilancino, contanti, messaggi.
- Aggravanti (art. 80): minori, armi, adulterazione, scuole (+1/3-1/2), ingente quantità (+1/2-2/3); attenuante per chi collabora (−1/2-2/3).
- Arresto obbligatorio salvo lieve entità; custodia in carcere; confisca; messa alla prova e lavori di pubblica utilità per la lieve entità.
Il reato e le pene
- Norma
- Art. 73 DPR 309/1990 (testo unico stupefacenti); aggravanti art. 80; uso personale art. 75
- Pena
- C. 1: tabella I (e III) reclusione 6-20 anni e multa 26.000-260.000 euro; c. 4: tabelle II e IV reclusione 2-6 anni e multa 5.164-77.468 euro; c. 5 (lieve entità): 6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 se non occasionale; c. 6: aumento con tre o più persone; art. 80: +1/3-1/2 (minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili), +1/2-2/3 per ingente quantità, 30 anni con adulterazione
- Procedibilità
- D'ufficio
- Arresto in flagranza
- Obbligatorio per tutte le ipotesi dell'art. 73 salvo la lieve entità (art. 380, c. 2, lett. h, c.p.p.); facoltativo per il c. 5
- Custodia cautelare
- Consentita (carcere frequente per il c. 1); presunzione di carcere solo per l'associazione ex art. 74
- Riti e benefici
- Patteggiamento, abbreviato; messa alla prova per la lieve entità (Corte cost. 90/2025); lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti (c. 5-bis); affidamento terapeutico (art. 94) fino a 6 anni di pena
- Confisca
- Sostanza, denaro, strumenti e veicoli; confisca allargata ex art. 240-bis anche per il c. 5, con i limiti della Corte cost. 166/2025
- Prescrizione
- C. 1: 20 anni (25 con interruzioni); c. 4: 6 (7 e 6 mesi); c. 5: 6 (7 e 6 mesi)
«Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale».
L'art. 73 elenca tutte le condotte del ciclo della droga (coltivazione, produzione, vendita, offerta, cessione anche gratuita, trasporto, spedizione, consegna) e le equipara alla detenzione di sostanze destinate a un uso non esclusivamente personale: il reato non richiede un corrispettivo né una quantità minima, e una sola cessione di una dose a un amico basta. Le pene dipendono dalla tabella: dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/2014, che ha cancellato l'equiparazione del 2006, e la riforma delle tabelle del 2014, le sostanze della tabella I (eroina, cocaina, MDMA, amfetamine, LSD, ketamina e le nuove sostanze psicoattive) sono punite con la reclusione da sei (minimo ridotto da otto dalla Corte costituzionale 40/2019) a venti anni, quelle delle tabelle II e IV (cannabis e derivati, benzodiazepine) da due a sei anni. Il confine con l'uso personale si giudica su indizi: la quantità di principio attivo rispetto ai limiti del DM 11 aprile 2006 (250 mg eroina, 750 mg cocaina, 500 mg THC, 750 mg MDMA, 500 mg amfetamina; il raddoppio del THC del 2006 fu annullato dal TAR), il confezionamento in dosi, la presenza di bilancini, contanti in piccolo taglio, appunti e chat, la condizione di consumatore o meno; il superamento del limite non basta da solo e la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva. Il consumo di gruppo (acquisto comune per consumare insieme, con mandato dei consumatori) non è spaccio secondo le Sezioni Unite del 2013, mentre chi compra per rivendere agli amici sì; la coltivazione domestica di poche piante per sé non è punibile (SU 12348/2020), quella oltre il fabbisogno personale è reato a prescindere dalla vendita.
Lieve entità, aggravanti, attenuanti
- Lieve entità (c. 5): reato autonomo per i fatti che, per mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza, sono di lieve entità: la cessione di strada, la detenzione di poche dosi, lo spaccio tra conoscenti; 6 mesi-5 anni, con la variante non occasionale (18 mesi-5 anni) introdotta nel 2023 e l'esclusione delle condotte continuative e abituali (mezzi allestiti, organizzazione) dal decreto sicurezza del 2026, che le riporta nel comma 1 o 4. È la qualificazione più frequente e quella su cui si concentra la difesa (approfondimento).
- Aggravanti (art. 80): sostanze destinate a minori, fatto commesso da armati o travisati, sostanze adulterate, cessione per prestazioni sessuali a tossicodipendenti o vicino a scuole, comunità, caserme, carceri, ospedali: aumento da un terzo alla metà; ingente quantità: dalla metà a due terzi, con la soglia elaborata dalle Sezioni Unite (36258/2012: quantità di principio attivo pari a 2.000 volte il valore massimo di uso personale) e trenta anni se ingente e adulterata; concorso di tre o più persone (c. 6); recidiva e art. 99.
- Attenuanti: la collaborazione (c. 7: riduzione dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori o aiuta a sottrarre risorse al traffico), le generiche, il fatto commesso dal tossicodipendente per la propria dipendenza (c. 5-bis e 5-ter: lavoro di pubblica utilità al posto della pena); la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è applicabile alla lieve entità con minimo di sei mesi.
- Misure e riti: arresto obbligatorio salvo lieve entità, direttissima, custodia cautelare in carcere o domiciliari secondo la gravità e i precedenti; patteggiamento e abbreviato come esiti ordinari, messa alla prova per la lieve entità dopo la Corte costituzionale 90/2025, sospensione condizionale entro due anni, affidamento terapeutico per il condannato tossicodipendente con pena fino a sei anni.
- Confische ed espulsione: sostanza, denaro provento, telefoni e veicoli usati per il reato; confisca allargata dei beni sproporzionati al reddito (art. 240-bis) anche per la lieve entità dal 2023, ma non automatica e con i limiti fissati dalla Corte costituzionale 166/2025; per lo straniero la condanna per l'art. 73 (esclusa la lieve entità) è ostativa al permesso e comporta l'espulsione come misura di sicurezza o alternativa alla detenzione.
La difesa
«Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».
I processi per l'art. 73 si decidono su quattro terreni. La destinazione: uso personale (art. 75) contro spaccio, con la perizia sul principio attivo, il numero di dosi ricavabili, la prova della tossicodipendenza (certificati del SerD, analisi), l'assenza di bilancini e contanti, la spiegazione dei messaggi. La qualificazione: lieve entità contro comma 1 o 4, che vale anni di pena e decide arresto, misure e riti; la tabella della sostanza (cannabis contro tabella I) e la quantità effettiva (peso lordo contro principio attivo). La prova: legittimità della perquisizione personale e domiciliare (art. 103 DPR 309, convalida del PM), delle intercettazioni e dei pedinamenti, identificazione dell'acquirente, testimonianza degli acquirenti sentiti come persone informate, chat e tabulati; catena di custodia e analisi dei reperti. La pena: collaborazione, attenuanti, patteggiamento, messa alla prova, lavori di pubblica utilità, affidamento terapeutico, pene sostitutive, sospensione condizionale. Per chi è consumatore, avviare subito un programma terapeutico pesa su tutti e quattro. Le condotte organizzate e stabili con più persone diventano associazione (art. 74), con pene da dieci a venti anni per i partecipanti e la presunzione di custodia in carcere: la contestazione dell'associazione, contro il semplice concorso, è la posta più alta delle indagini sulle piazze di spaccio.
Domande frequenti
Mi hanno trovato con 10 grammi di hashish: è spaccio?
Dipende dalla destinazione, non solo dal peso. Il limite di uso personale per la cannabis è 500 mg di principio attivo (DM 11 aprile 2006), che con hashish a THC medio corrisponde a qualche grammo; superarlo è un indizio di spaccio, non una prova, e contano il confezionamento (dosi già divise), il bilancino, il denaro, i messaggi, l'assenza di uso personale. Se la quantità è modesta e non ci sono altri indizi si resta nell'art. 75 (sanzioni amministrative del prefetto); altrimenti è art. 73, di regola nella forma della lieve entità (6 mesi-5 anni), con arresto facoltativo.
Che pena rischia chi vende cocaina?
Per le sostanze della tabella I (cocaina, eroina, MDMA, amfetamine, LSD) la pena è da 6 a 20 anni di reclusione e la multa da 26.000 a 260.000 euro (art. 73, comma 1, minimo ridotto dalla Corte costituzionale nel 2019), con arresto obbligatorio in flagranza e custodia cautelare; una singola cessione di una dose, senza organizzazione, ricade però di regola nella lieve entità del comma 5, da 6 mesi a 5 anni (18 mesi-5 anni se non occasionale), che è l'esito della grande maggioranza dei processi per spaccio di strada.
Conviene collaborare?
L'art. 73, comma 7, riduce la pena dalla metà a due terzi a chi si adopera per evitare conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente la polizia o l'autorità giudiziaria a sottrarre risorse rilevanti al traffico: indicare il fornitore o far sequestrare la sostanza. Si aggiungono le attenuanti generiche, il patteggiamento (fino a un terzo in meno), l'abbreviato e, per i tossicodipendenti, l'affidamento terapeutico e i lavori di pubblica utilità al posto della pena nella lieve entità.
Coltivare qualche pianta in casa è reato?
Per le Sezioni Unite (12348/2020) non è reato la coltivazione domestica di poche piante, con tecniche rudimentali e un prodotto minimo destinato al solo uso personale, perché manca l'offensività; è reato la coltivazione con un numero di piante o una produzione che superano il fabbisogno personale, a prescindere dalla vendita. Le piante sequestrate vengono analizzate per il THC e la quantità ricavabile decide.
Fonti normative
- Art. 73 DPR 309/1990 — Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
- Art. 75 DPR 309/1990 — Condotte integranti illeciti amministrativi (uso personale)
- Art. 80 DPR 309/1990 — Aggravanti specifiche
- Art. 14 DPR 309/1990 — Tabelle delle sostanze
- DM 11 aprile 2006 — Limiti quantitativi massimi per uso personale
- Art. 380 c.p.p. — Arresto obbligatorio in flagranza (lett. h)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)Natura di reato autonomo (dopo DL 146/2013 e Corte cost. 32/2014), i criteri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, valutati complessivamente: SU 51063/2018; indifferenza della tabella; parametri di quantità, dosi, guadagno, clientela, strumenti; la cessione singola, il piccolo spaccio di strada, la detenzione di qualche grammo), le pene (6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 dopo il DL 123/2023, prima 6 mesi-4 anni; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; DL 23/2026: il fatto non è lieve se continuativo e abituale per allestimento di mezzi o modalità), procedura (arresto facoltativo, direttissima, misure cautelari possibili ma di regola non carcerarie, citazione diretta a giudizio, decreto penale), benefici (messa alla prova ammessa dopo Corte cost. 90/2025; lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti e assuntori ex c. 5-bis, per non più di due volte; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico), confisca (sostanza e denaro; confisca allargata art. 240-bis estesa nel 2023 ma non automatica: Corte cost. 166/2025), effetti (casellario, permesso di soggiorno non ostativo, patente e art. 75), continuazione tra più cessioni e rapporto con il comma 1, prova e difesa (perizia sul principio attivo, dichiarazioni degli acquirenti, chat, sequestro di somme), prescrizione 6 anni.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990Il presupposto (detenzione, acquisto, importazione per uso esclusivamente personale: indici dell'art. 75 c. 1-bis, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina, modalità di presentazione; il DM 2006 sul raddoppio del THC annullato dal TAR), la procedura (contestazione immediata e segnalazione al prefetto entro 10 giorni con gli esami tossicologici; ritiro immediato della patente e del certificato del ciclomotore per 30 giorni con fermo del mezzo se ha la disponibilità di veicoli, c. 3; convocazione entro 40 giorni per il colloquio, anche tramite polizia, assistenza del nucleo operativo tossicodipendenze; scritti difensivi e audizione ex art. 18 L. 689/1981 con ordinanza in 150 giorni; mancata presentazione = sanzioni), le sanzioni (c. 1: sospensione o divieto di conseguire la patente fino a 3 anni, del porto d'armi, del passaporto e documenti equipollenti, del permesso di soggiorno turistico; durata da 2 mesi a 1 anno per tabelle I e III, da 1 a 3 mesi per II e IV, cumulabili), il formale invito (c. 14: prima volta, particolare tenuità, prognosi favorevole), il programma terapeutico (c. 2 e 11: invito al SerD o struttura privata; esito positivo = revoca delle sanzioni), i ricorsi (opposizione al giudice di pace entro 10 giorni contro l'ordinanza di convocazione; opposizione al giudice ordinario ex art. 8 D.Lgs. 150/2011 contro il decreto sanzionatorio; tribunale per i minorenni per i minori), le misure di sicurezza pubblica (art. 75-bis: per chi ha precedenti, obbligo di firma, rientro serale, divieti di frequentazione e di guida fino a 2-4 anni), i minori e i genitori (c. 5), gli stranieri (c. 8: segnalazione al questore per il permesso), riservatezza degli atti (c. 6-7), differenza con l'art. 73 e con la guida sotto stupefacenti (art. 187 CdS), conseguenze pratiche (patente, lavoro, concorsi, porto d'armi), consigli: colloquio, documentazione, programma.
- Arresto e misure cautelariL'arresto in flagranza e l'udienza di convalidaStato di flagranza e flagranza differita, arresto obbligatorio (art. 380) e facoltativo (art. 381), reati a querela, arresto dei privati, divieti, diritti dell'arrestato (art. 386), i termini 24+48+48 ore, udienza di convalida, misura cautelare, direttissimo, ricorso per cassazione, riparazione.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
- Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.