In breve
- Non è reato: la detenzione per uso personale porta a una segnalazione al prefetto.
- Subito: ritiro della patente per 30 giorni se si aveva un veicolo a disposizione.
- Sanzioni: patente, passaporto, porto d'armi sospesi da 1 mese a 1 anno.
- Revisione: il prefetto può mandare in commissione medica.
- Prima volta: possibile chiusura con un semplice invito.
Le sanzioni del prefetto
«Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida [...] o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo [...].»
La distinzione tra uso personale e spaccio si basa su quantità, modalità di presentazione e confezionamento e sulle altre circostanze (art. 75, c. 1-bis; si veda la pagina sull'uso personale). Diverso è il caso di chi guida dopo aver assunto sostanze: lì si applica il reato dell'art. 187 CdS (si veda la pagina sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti).
Il procedimento e i tempi
| Fase | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| Controllo | Contestazione e rapporto al prefetto entro dieci giorni, con gli esami sulla sostanza | Art. 75, c. 3 |
| Veicolo a disposizione | Ritiro immediato della patente per trenta giorni; fermo del ciclomotore | Art. 75, c. 3 |
| Ordinanza del prefetto | Entro quaranta giorni: convocazione al colloquio; opposizione al giudice di pace in dieci giorni | Art. 75, c. 4 |
| Colloquio | Valutazione delle sanzioni e della loro durata, eventuale invito a un programma; se non ci si presenta, sanzioni applicate | Art. 75, cc. 2 e 4 |
| Decreto di sanzione | Efficace dalla notifica; ricorso al giudice di pace in trenta giorni | Art. 75, c. 9; D.Lgs. 150/2011 |
| Prima volta, fatto tenue | Solo formale invito a non usare più sostanze | Art. 75, c. 14 |
| Programma completato | Revoca delle sanzioni | Art. 75, c. 11 |
Gli atti del procedimento possono essere usati solo per queste sanzioni e per le misure dell'art. 75-bis, e l'interessato può ottenerne copia (art. 75, cc. 6-7). Se l'interessato è minorenne, il prefetto convoca anche i genitori (c. 5).
Revisione, revoca della patente e porto d'armi
Il prefetto può disporre, con l'ordinanza del procedimento, la revisione della patente per chi ha ricevuto le misure dell'art. 75: si va a visita presso la commissione medica locale, che valuta la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida (art. 128, c. 1-sexies, CdS). Non possono conseguire la patente, per tutta la durata del divieto, i destinatari del divieto dell'art. 75, c. 1, lett. a); i condannati per spaccio (artt. 73 e 74) non possono conseguirla, salva la riabilitazione, e se la condanna arriva dopo il rilascio il prefetto può revocarla, ma non è obbligato, dopo la Corte costituzionale (art. 120 CdS; Corte cost. 22/2018; si veda la pagina sulla revoca della patente). Per le armi, oltre alla sospensione della licenza, il prefetto può vietare la detenzione a chi ritiene capace di abusarne (art. 39 TULPS; si veda la pagina sul porto d'armi negato o revocato).
- Non firmare dichiarazioni sulla provenienza della sostanza senza difensore.
- Chiedere copia del verbale e degli esami sulla sostanza sequestrata.
- Valutare l'opposizione all'ordinanza entro dieci giorni dalla notifica.
- Presentarsi al colloquio in prefettura, anche per chiedere il formale invito.
- Prepararsi alla commissione medica con eventuali esami tossicologici negativi.
Domande frequenti
Mi hanno trovato uno spinello durante un controllo in auto: perdo la patente?
Oltre alla patente che cosa rischio?
È la prima volta: posso evitare le sanzioni?
Come ci si oppone?
Fonti normative
- Art. 75 DPR 309/1990 — Condotte integranti illeciti amministrativi
- Art. 128 CdS — Revisione della patente di guida
- Art. 120 CdS — Requisiti soggettivi per il rilascio della patente
- Art. 8 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione a sanzione in materia di stupefacenti
- Art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS) — Divieto di detenzione di armi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990La detenzione per uso personale non è reato: convocazione del prefetto, sospensione della patente e del passaporto da 1 a 3 mesi, programma terapeutico, quantità e prova.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoDivieti per condanne, valutazione di affidabilità, divieto di detenzione del prefetto con 150 giorni per cedere le armi, liti familiari e denunce archiviate.
- Licenze, autorizzazioni, divietiIl passaporto negato o ritiratoAssenso per i minori, inibitoria del tribunale al genitore fino a due anni, pene e multe da pagare, misure di prevenzione, ritiro per mancato mantenimento.
- Multe e sanzioni amministrativeLa revoca della patenteArtt. 219, 222, 120 e 130 CdS: revoca per alcol e droga, omicidio e lesioni stradali, requisiti morali o fisici; nuova patente dopo 2, 3, 5 o più anni; ricorsi.
- Multe e sanzioni amministrativeLa sospensione della patente decisa dal prefettoArt. 218 CdS: ritiro, ordinanza del prefetto in 15 giorni, permesso di guida fino a 3 ore, sospensione breve per punti (art. 218-ter), opposizione in 30 giorni
- StupefacentiLe tabelle delle sostanze stupefacenti e i quantitativiArtt. 13-14 DPR 309/1990: tabelle I-IV e dei medicinali, droghe pesanti e leggere, pene dell'art. 73, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneAffidamento terapeutico fino a 6 anni con programma SerD (art. 94 DPR 309/1990), sospensione della pena dopo il programma (art. 90), domiciliare terapeutica (94-ter).