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ProceduraDiritto penale · Stupefacenti

Patente, passaporto e porto d'armi dopo un controllo con droga

Un controllo stradale, qualche grammo di hashish o di cocaina in tasca per uso personale: non c'è un processo penale, ma una segnalazione al prefetto che può costare la patente, il passaporto e il porto d'armi, e aprire la strada a visite mediche e revisione della patente. Questa pagina spiega che cosa succede dopo la segnalazione, quanto durano le sospensioni, come si svolge il colloquio in prefettura, quando serve la commissione medica, come ci si oppone e come si evitano le sanzioni la prima volta.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Non è reato: la detenzione per uso personale porta a una segnalazione al prefetto.
  • Subito: ritiro della patente per 30 giorni se si aveva un veicolo a disposizione.
  • Sanzioni: patente, passaporto, porto d'armi sospesi da 1 mese a 1 anno.
  • Revisione: il prefetto può mandare in commissione medica.
  • Prima volta: possibile chiusura con un semplice invito.

Le sanzioni del prefetto

Art. 75, c. 1, DPR 309/1990 (estratto)

«Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida [...] o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo [...].»

La distinzione tra uso personale e spaccio si basa su quantità, modalità di presentazione e confezionamento e sulle altre circostanze (art. 75, c. 1-bis; si veda la pagina sull'uso personale). Diverso è il caso di chi guida dopo aver assunto sostanze: lì si applica il reato dell'art. 187 CdS (si veda la pagina sulla guida sotto l'effetto di stupefacenti).

Il procedimento e i tempi

FaseChe cosa succedeNorma
ControlloContestazione e rapporto al prefetto entro dieci giorni, con gli esami sulla sostanzaArt. 75, c. 3
Veicolo a disposizioneRitiro immediato della patente per trenta giorni; fermo del ciclomotoreArt. 75, c. 3
Ordinanza del prefettoEntro quaranta giorni: convocazione al colloquio; opposizione al giudice di pace in dieci giorniArt. 75, c. 4
ColloquioValutazione delle sanzioni e della loro durata, eventuale invito a un programma; se non ci si presenta, sanzioni applicateArt. 75, cc. 2 e 4
Decreto di sanzioneEfficace dalla notifica; ricorso al giudice di pace in trenta giorniArt. 75, c. 9; D.Lgs. 150/2011
Prima volta, fatto tenueSolo formale invito a non usare più sostanzeArt. 75, c. 14
Programma completatoRevoca delle sanzioniArt. 75, c. 11

Gli atti del procedimento possono essere usati solo per queste sanzioni e per le misure dell'art. 75-bis, e l'interessato può ottenerne copia (art. 75, cc. 6-7). Se l'interessato è minorenne, il prefetto convoca anche i genitori (c. 5).

Revisione, revoca della patente e porto d'armi

Il prefetto può disporre, con l'ordinanza del procedimento, la revisione della patente per chi ha ricevuto le misure dell'art. 75: si va a visita presso la commissione medica locale, che valuta la persistenza dei requisiti di idoneità alla guida (art. 128, c. 1-sexies, CdS). Non possono conseguire la patente, per tutta la durata del divieto, i destinatari del divieto dell'art. 75, c. 1, lett. a); i condannati per spaccio (artt. 73 e 74) non possono conseguirla, salva la riabilitazione, e se la condanna arriva dopo il rilascio il prefetto può revocarla, ma non è obbligato, dopo la Corte costituzionale (art. 120 CdS; Corte cost. 22/2018; si veda la pagina sulla revoca della patente). Per le armi, oltre alla sospensione della licenza, il prefetto può vietare la detenzione a chi ritiene capace di abusarne (art. 39 TULPS; si veda la pagina sul porto d'armi negato o revocato).

  1. Non firmare dichiarazioni sulla provenienza della sostanza senza difensore.
  2. Chiedere copia del verbale e degli esami sulla sostanza sequestrata.
  3. Valutare l'opposizione all'ordinanza entro dieci giorni dalla notifica.
  4. Presentarsi al colloquio in prefettura, anche per chiedere il formale invito.
  5. Prepararsi alla commissione medica con eventuali esami tossicologici negativi.

Domande frequenti

Mi hanno trovato uno spinello durante un controllo in auto: perdo la patente?
Se avevi la disponibilità immediata di un veicolo a motore, la polizia ritira subito la patente per trenta giorni e la trasmette al prefetto (art. 75, c. 3, DPR 309/1990). Poi il prefetto può applicare, dopo un colloquio, la sospensione della patente o il divieto di conseguirla: per la cannabis da uno a tre mesi, per le sostanze delle tabelle I e III da due mesi a un anno (art. 75, c. 1). Può anche disporre la revisione della patente con visita in commissione medica (art. 128, c. 1-sexies, CdS).
Oltre alla patente che cosa rischio?
Il prefetto può applicare una o più sanzioni tra la sospensione o il divieto di conseguire la patente, la licenza di porto d'armi, il passaporto e, per i cittadini extracomunitari, il permesso di soggiorno per turismo (art. 75, c. 1, DPR 309/1990). Per chi ha armi, il prefetto può anche vietarne la detenzione alle persone ritenute capaci di abusarne (art. 39 TULPS).
È la prima volta: posso evitare le sanzioni?
Sì, se la violazione è di particolare tenuità e ci sono elementi per ritenere che non si ripeterà: limitatamente alla prima volta il prefetto può chiudere il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze (art. 75, c. 14). Le sanzioni possono inoltre essere revocate se si completa con esito positivo il programma terapeutico o educativo proposto (c. 11).
Come ci si oppone?
Contro l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona si può proporre opposizione al giudice di pace entro dieci giorni dalla notifica (art. 75, c. 4); contro il decreto che applica le sanzioni si ricorre al giudice di pace del luogo della prefettura entro trenta giorni dalla notifica (art. 75, c. 9; artt. 6 e 8 D.Lgs. 150/2011). Per i minorenni è competente il tribunale per i minorenni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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