In breve
- Minori: serve l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, o il giudice tutelare.
- Genitori: niente più consenso dell'altro genitore, ma possibile inibitoria del tribunale fino a due anni.
- Pene e multe da scontare o pagare: diniego salvo nulla osta.
- Misure di sicurezza o di prevenzione: diniego.
- Ritiro per chi all'estero non paga il mantenimento, su richiesta degli aventi diritto.
Quando il passaporto è negato
| Motivo | Come si supera | Norma |
|---|---|---|
| Minore senza l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela | Autorizzazione del giudice tutelare | Art. 3, lett. a |
| Inibitoria del tribunale al genitore | Scadenza, al massimo dopo due anni, o revoca | Art. 3, lett. b; art. 3-bis |
| Pena detentiva da espiare, multa o ammenda da pagare | Espiazione, pagamento o nulla osta dell'autorità dell'esecuzione | Art. 3, lett. d |
| Misura di sicurezza detentiva o misura di prevenzione | Cessazione della misura | Art. 3, lett. e |
| Residente all'estero non in regola con gli obblighi militari | Regolarizzazione | Art. 3, lett. g |
L'inibitoria per il genitore
«Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità [...], può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.»
Il ricorso lo presentano il pubblico ministero, l'altro genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale al tribunale del luogo di residenza abituale del minore, oppure al giudice davanti a cui è già pendente una causa di famiglia tra le stesse parti; per i minori residenti all'estero è competente il tribunale dell'ultima residenza in Italia o quello del comune di iscrizione AIRE. Il giudice decide in camera di consiglio, sentite le parti, e il provvedimento è trasmesso al comune e alla questura o al consolato (art. 3-bis, c. 2-3). Per il rischio di portare via i figli si veda la pagina sulla sottrazione internazionale di minori.
Il passaporto già rilasciato è ritirato se sopravvengono motivi di diniego, se il titolare all'estero non prova, su richiesta degli aventi diritto, di aver adempiuto agli obblighi alimentari, di mantenimento o di assegno divorzile, o se un minore all'estero svolge attività immorali o lavori nocivi; è restituito quando i motivi vengono meno (art. 12). Sul mancato pagamento del mantenimento si veda la pagina sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare.
- Individuare il motivo del diniego o del ritiro nel provvedimento.
- Per i minori, ottenere l'assenso o chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
- Per pene e multe, pagare o chiedere il nulla osta all'autorità dell'esecuzione.
- Contro l'inibitoria, difendersi nel procedimento davanti al tribunale.
- Chiedere la restituzione appena cessano i motivi.
Domande frequenti
Per il passaporto di mio figlio minorenne serve il consenso dell'altro genitore?
Il mio ex può impedirmi di fare il passaporto perché abbiamo figli?
Ho una multa penale non pagata: mi negano il passaporto?
Possono ritirarmi il passaporto se non pago il mantenimento?
Fonti normative
- Art. 3 L. 1185/1967 — Casi di diniego del passaporto
- Art. 3-bis L. 1185/1967 — Inibitoria del rilascio al genitore
- Art. 12 L. 1185/1967 — Ritiro del passaporto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroIl figlio portato o trattenuto all'estero: rientro con la Convenzione dell'Aja entro un anno, eccezioni dell'art. 13, procedura italiana in 30 giorni (L. 64/1994).
- Figli, affidamento e mantenimentoTrasferirsi in un'altra città o all'estero con il figlioLa residenza del minore è decisione comune (art. 337-ter c.c.): autorizzazione del giudice, criteri della Cassazione (12282/2024, 11378/2026).
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)L'art. 570 c.p.: abbandono del domicilio domestico, malversazione dei beni, mezzi di sussistenza negati a figli e coniuge; pene, querela o d'ufficio.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione dopo la condanna definitiva: sospensione fino a 4 anni (6 e 8 per tossicodipendenti), 30 giorni per chiedere le misure alternative.
- Persone fragili e tutelaIl tutore del minoreArtt. 343-389 c.c.: tutela se i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità, scelta del tutore, autorizzazioni, rendiconto, tutori volontari.