In breve
- Licenza di caccia: esame di abilitazione, certificato medico, rilascio del questore, durata cinque anni.
- Per cacciare servono anche polizza di responsabilità civile, polizza infortuni e tesserino regionale.
- Tiro a volo: licenza sportiva di cinque anni, non valida per la caccia.
- Oltre 3 armi comuni o 12 sportive serve la licenza di collezione.
- Violazioni e incidenti possono portare a sospensione, revoca, divieto per dieci anni; si ricorre al prefetto o al TAR.
La licenza di caccia: requisiti e durata
L'attività venatoria è una concessione dello Stato ai cittadini che hanno i requisiti di legge (art. 12 L. 157/1992). Può cacciare chi ha compiuto diciotto anni ed è munito di:
| Requisito | Che cosa prevede la legge |
|---|---|
| Licenza di porto di fucile per uso di caccia | Rilasciata dal questore secondo le leggi di pubblica sicurezza; il primo rilascio richiede l'abilitazione con esame pubblico davanti alla commissione regionale, in legislazione venatoria, zoologia con riconoscimento delle specie, armi e munizioni, tutela della natura e pronto soccorso (art. 22) |
| Durata | Cinque anni, rinnovabile con un nuovo certificato medico di idoneità non anteriore a tre mesi |
| Primo anno | Si caccia solo accompagnati da un cacciatore con licenza da almeno tre anni e senza violazioni che abbiano comportato sospensione o revoca |
| Assicurazioni | Polizza di responsabilità civile verso terzi e polizza infortuni, con i massimali di legge; il danneggiato può agire direttamente contro l'assicurazione |
| Tesserino venatorio | Rilasciato dalla regione di residenza, con calendario, forme di caccia e ambiti territoriali; i capi abbattuti vanno annotati subito |
Come per ogni licenza di porto d'armi, il questore verifica i requisiti soggettivi: condanne ostative, buona condotta, affidabilità nell'uso delle armi (artt. 11 e 43 TULPS). Chi ottiene la licenza deve comunicarlo ai conviventi maggiorenni indicati nella domanda, pena una sanzione da 2.000 a 10.000 euro (art. 42 TULPS). I motivi di diniego e revoca comuni a tutte le licenze sono spiegati nella pagina sul porto d'armi negato o revocato.
Tiro a volo e collezione
La licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo (L. 323/1969) consente di portare il fucile per l'attività sportiva, non di cacciare. Dal 14 settembre 2018, con il recepimento della direttiva europea sulle armi (D.Lgs. 104/2018), dura cinque anni come quella di caccia; quelle rilasciate prima conservano la durata originaria.
Con la sola denuncia si possono detenere tre armi comuni da sparo e dodici armi di uso sportivo; per i fucili da caccia vale la disciplina della legge sulla caccia. Chi vuole detenerne di più deve chiedere al questore la licenza di collezione, che ammette un solo esemplare per ogni modello (il limite non vale per i fucili da caccia ad anima liscia e le repliche ad avancarica) ed esclude la detenzione delle relative munizioni (art. 10 L. 110/1975). Il prefetto può vietare la detenzione di armi a chi ritiene capace di abusarne, assegnando 150 giorni per cederle, dopo i quali scatta la confisca (art. 39 TULPS).
Sospensione e revoca dopo una violazione o un incidente
La legge sulla caccia prevede sanzioni amministrative accessorie legate alle condanne o alle oblazioni per i reati venatori, come la caccia in periodo di divieto, a specie protette o nei parchi (art. 32 L. 157/1992):
- sospensione della licenza da uno a tre anni per le violazioni meno gravi;
- revoca con divieto di nuovo rilascio per dieci anni per quelle più gravi;
- esclusione definitiva dalla licenza per i recidivi nelle violazioni più gravi.
I provvedimenti li adotta il questore del luogo di residenza, quando la condanna diventa definitiva o si paga l'oblazione; se l'oblazione non è ammessa o non viene pagata entro trenta giorni, il questore può disporre subito la sospensione cautelare e il ritiro della licenza. Dopo un incidente con ferimento di una persona, al procedimento penale per lesioni colpose si affianca di regola la valutazione del questore sull'affidabilità del cacciatore, che può portare alla sospensione o alla revoca anche prima della sentenza.
Contro diniego, sospensione e revoca si può proporre ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni o ricorso al TAR entro sessanta, con richiesta di sospensiva. Prima della decisione è importante partecipare al procedimento: rispondere al preavviso di rigetto, chiedere l'accesso agli atti, documentare le circostanze dell'episodio.
La riforma della legge sulla caccia
Il disegno di legge di riforma della L. 157/1992, approvato dal Senato il 23 giugno 2026, è all'esame della Camera dei deputati (atto C.2984). A settembre 2026 non è ancora legge: fino alla sua approvazione e pubblicazione valgono le regole descritte in questa pagina.
- Preparare l'esame di abilitazione nelle cinque materie previste.
- Procurarsi il certificato medico e presentare la domanda al commissariato o alla stazione dei carabinieri.
- Stipulare le due polizze e ritirare il tesserino regionale prima della stagione.
- Annotare la scadenza quinquennale e rinnovare per tempo.
- In caso di ritiro o revoca, valutare subito ricorso al prefetto o al TAR.
Domande frequenti
Quanto dura la licenza di caccia e come si rinnova?
Con la licenza per il tiro a volo posso andare a caccia?
Dopo un incidente di caccia mi hanno ritirato la licenza: che cosa posso fare?
Quante armi posso tenere in casa senza licenza di collezione?
Fonti normative
- Art. 12 L. 157/1992 — Esercizio dell'attività venatoria
- Art. 22 L. 157/1992 — Licenza di caccia e abilitazione
- Art. 32 L. 157/1992 — Sospensione, revoca e divieto di rilascio
- Art. 10 L. 110/1975 — Detenzione e collezione di armi comuni
- Art. 43 TULPS — Requisiti per il porto d'armi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoDivieti per condanne, valutazione di affidabilità, divieto di detenzione del prefetto con 150 giorni per cedere le armi, liti familiari e denunce archiviate.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzionePorto e detenzione abusiva di armi (L. 895/1967, artt. 697 e 699 c.p.)Arma comune non denunciata: delitto da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi; porto in luogo pubblico da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereIl preavviso di rigetto: 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di rispondere nel diniego, divieto di motivi nuovi.
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamLa sospensiva al TAR (artt. 55-62 c.p.a.): pregiudizio grave e fumus, camera di consiglio dopo 20 giorni, decreto monocratico, ante causam, appello in 30 giorni.
- Edilizia, ambiente e animaliIl maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) dopo la riforma 2025I delitti contro gli animali dopo la L. 82/2025: maltrattamento 6 mesi-2 anni e multa fino a 30.000, uccisione fino a 4 anni, abbandono, combattimenti, aggravanti.
- TAR e Consiglio di StatoL'accesso agli atti amministrativi e l'accesso civicoAccesso documentale (interesse, motivazione, 30 giorni, limiti, controinteressati, ricorso al TAR o al difensore civico), accesso civico semplice e generalizzato (senza motivazione, riesame, ricorso), costi.
- Reati contro la personaLe lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Lievi, gravi e gravissime: pene, querela o procedibilità d'ufficio, infortuni sul lavoro, colpa medica (590-sexies), giudice di pace, risarcimento e riparazione.