In breve
- Negozi di vicinato e bar: di regola basta la SCIA allo sportello unico, e si apre il giorno stesso.
- Autorizzazione: per medie e grandi strutture di vendita e per la somministrazione nelle zone tutelate.
- Requisiti: morali per tutti, professionali per alimentari, bar e ristoranti.
- Sanzioni: fino a oltre 15.000 euro, con sospensioni e chiusure; il questore può sospendere la licenza per ordine pubblico.
- Difesa: opposizione in 30 giorni contro le sanzioni, TAR in 60 giorni contro divieti, decadenze e sospensioni.
Quale titolo serve
Aprire un'attività commerciale è libero: nuovi esercizi non possono essere limitati da contingenti o vincoli, salvo quelli legati a salute, lavoratori, ambiente, beni culturali, sicurezza, decoro urbano e tutela dei centri storici (art. 31, c. 2, DL 201/2011), e per bar e ristoranti sono vietati i criteri basati sul bisogno economico o sulla presenza di altri locali (art. 64, c. 3, D.Lgs. 59/2010). Il commercio è in larga parte materia regionale, e molte regioni hanno leggi proprie: soglie e procedure vanno quindi controllate anche a livello locale. Per ogni attività, il regime applicabile, cioè comunicazione, SCIA o autorizzazione, è indicato nella tabella A del D.Lgs. 222/2016.
| Attività | Titolo | Norma |
|---|---|---|
| Negozio di vicinato: fino a 150 mq di vendita nei comuni sotto i 10.000 abitanti, 250 mq negli altri | SCIA al Comune | Artt. 4 e 7 D.Lgs. 114/1998 |
| Media struttura di vendita: fino a 1.500 o 2.500 mq | Autorizzazione comunale; silenzio-assenso entro il termine fissato dal Comune, al massimo 90 giorni | Art. 8 D.Lgs. 114/1998 |
| Grande struttura di vendita | Autorizzazione, con conferenza di servizi e parere favorevole della regione | Art. 9 D.Lgs. 114/1998 |
| Bar, ristorante, somministrazione di alimenti e bevande | SCIA allo sportello unico; autorizzazione solo nelle zone tutelate dal Comune | Art. 64, c. 1, D.Lgs. 59/2010 |
| Subingresso nella gestione o nella titolarità di un bar o ristorante | Sempre SCIA, con effettivo trasferimento dell'attività e requisiti del subentrante | Art. 64, c. 1 e 4, D.Lgs. 59/2010 |
| Circolo privato che somministra alcolici, anche ai soli soci | Comunicazione al questore | Art. 86 TULPS |
Con la SCIA l'attività comincia dalla presentazione; il Comune ha sessanta giorni per verificare i requisiti e vietare la prosecuzione o chiedere di conformarsi, e dopo può intervenire solo alle condizioni dell'annullamento d'ufficio (art. 19, c. 3-4, L. 241/1990). Le regole generali sui controlli e sulla tutela dei terzi sono nella pagina su SCIA e silenzio-assenso. Per le attività alimentari va presentata anche la notifica sanitaria prevista dal regolamento (CE) 852/2004.
I requisiti: persone e locali
Non può esercitare il commercio chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, chi è stato condannato in via definitiva per delitti non colposi puniti con almeno tre anni di minimo, se in concreto la pena è stata superiore al minimo, o per reati come ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione e delitti violenti contro la persona, chi ha condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica o per frodi alimentari ripetute, chi è sottoposto a misure di prevenzione (art. 71, c. 1, D.Lgs. 59/2010). Per bar e ristoranti si aggiungono le condanne per reati legati agli stupefacenti, all'alcolismo, al gioco d'azzardo e alle scommesse clandestine (c. 2). Il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, salvo riabilitazione, e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale (c. 3-4). Nelle società i requisiti morali devono averli il legale rappresentante, l'eventuale preposto e gli altri soggetti sottoposti ai controlli antimafia (c. 5).
Per il commercio alimentare e la somministrazione servono anche requisiti professionali, in capo al titolare o al legale rappresentante oppure a un preposto: un corso professionale riconosciuto dalla regione, almeno due anni di attività nel settore negli ultimi cinque, come titolare, dipendente qualificato, socio lavoratore o coadiutore familiare, oppure un diploma o una laurea con materie attinenti (c. 6 e 6-bis). I locali devono rispettare le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro e, per la somministrazione, i criteri di sorvegliabilità fissati dal Ministero dell'interno (art. 64, c. 5-6); sulla conformità dei locali si veda anche la pagina sull'agibilità.
Decadenza, sanzioni, sospensioni e chiusure
| Situazione | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Bar o ristorante aperto senza SCIA o autorizzazione, o nonostante il divieto di proseguire | Da 2.500 a 15.000 euro e chiusura dell'esercizio | Art. 10 L. 287/1991 |
| Negozio aperto o gestito in violazione delle regole su requisiti e titoli | Da 2.582,28 a 15.493,71 euro; sospensione fino a 20 giorni per gravità o recidiva | Art. 22, c. 1-2, D.Lgs. 114/1998 |
| Attività di vendita abusiva | Chiusura immediata ordinata dal sindaco | Art. 22, c. 6, D.Lgs. 114/1998 |
| Bar, ristorante o altra attività soggetta a licenza di pubblica sicurezza, senza titolo o in violazione delle prescrizioni | Ordine di cessazione dell'attività senza titolo, o sospensione fino a tre mesi | Art. 17-ter TULPS; art. 10, c. 3, L. 287/1991 |
| Bar o ristorante: perdita dei requisiti, chiusura per oltre dodici mesi, locali non conformi dopo la diffida, attività autorizzata non avviata entro 180 giorni | Decadenza del titolo | Art. 64, c. 8, D.Lgs. 59/2010 |
| Negozio: media o grande struttura non avviata entro uno o due anni, sospensione oltre un anno, perdita dei requisiti | Revoca dell'autorizzazione o chiusura dell'esercizio di vicinato | Art. 22, c. 4-5, D.Lgs. 114/1998 |
Quando la violazione riguarda prescrizioni dell'attività autorizzata, la sospensione dell'art. 17-ter TULPS scatta trenta giorni dopo la violazione, salvo che riguardi la pubblica incolumità o l'igiene, e non viene eseguita se l'interessato dimostra di aver sanato le violazioni o di aver avviato le procedure per farlo; chi non rispetta l'ordine commette il reato dell'art. 650 c.p. Con l'ordinanza-ingiunzione può essere applicata anche la sospensione accessoria fino a tre mesi (art. 17-quater TULPS).
«[...] il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»
Come difendersi
La strada dipende dall'atto. Contro il verbale si possono presentare scritti difensivi, e contro l'ordinanza-ingiunzione che applica la sanzione pecuniaria, con l'eventuale sospensione accessoria, si propone opposizione al giudice ordinario entro trenta giorni (si veda la pagina sulle sanzioni amministrative). Contro i provvedimenti con cui il Comune vieta di proseguire l'attività, dichiara la decadenza o nega un'autorizzazione, e contro la sospensione della licenza disposta dal questore, si ricorre al TAR entro sessanta giorni, chiedendo la sospensiva quando la chiusura produce un danno grave. Prima di un diniego, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e lasciare dieci giorni per le osservazioni (si veda la pagina sul preavviso di rigetto). Nel dubbio sulla strada corretta conviene muoversi subito, perché i termini sono brevi.
- Verificare il regime dell'attività nella tabella A del D.Lgs. 222/2016 e nella legge regionale.
- Controllare i requisiti morali e professionali di tutte le persone richieste.
- Mettere in regola i locali prima della SCIA: destinazione d'uso, agibilità, igiene, sorvegliabilità.
- Conservare la ricevuta della SCIA e tutti gli allegati.
- Reagire subito a divieti, diffide e sospensioni: sanare, documentare, impugnare nei termini.
Domande frequenti
Per aprire un bar serve ancora la licenza?
Ho una condanna penale: posso aprire un negozio?
Il questore mi ha sospeso la licenza del locale: che cosa posso fare?
Il Comune dice che la mia licenza è decaduta perché ho chiuso per più di un anno: è possibile?
Fonti normative
- Art. 19 L. 241/1990 — Segnalazione certificata di inizio attività
- Art. 64 D.Lgs. 59/2010 — Somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 71 D.Lgs. 59/2010 — Requisiti di accesso e di esercizio
- Art. 7 D.Lgs. 114/1998 — Esercizi di vicinato
- Art. 22 D.Lgs. 114/1998 — Sanzioni e revoca
- Art. 10 L. 287/1991 — Sanzioni per i pubblici esercizi
- Art. 17-ter TULPS — Cessazione e sospensione dell'attività
- Art. 100 TULPS — Sospensione della licenza per ordine pubblico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- TAR e Consiglio di StatoSCIA e silenzio-assenso: che cosa può ancora fare l'amministrazioneSCIA: attività subito, divieto entro 60 giorni (30 in edilizia), poi autotutela in 6 mesi; il terzo e Corte cost. 45/2019; silenzio-assenso con attestazione; art. 17-bis.
- Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): notifica in 90 giorni, pagamento ridotto in 60, scritti difensivi in 30, ordinanza-ingiunzione, opposizione in 30 giorni.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- TAR e Consiglio di StatoLa sospensiva al TAR: cautelare collegiale, monocratica, ante causamLa sospensiva al TAR (artt. 55-62 c.p.a.): pregiudizio grave e fumus, camera di consiglio dopo 20 giorni, decreto monocratico, ante causam, appello in 30 giorni.
- TAR e Consiglio di StatoIl preavviso di rigetto: come rispondereIl preavviso di rigetto: 10 giorni per le osservazioni, sospensione dei termini, obbligo di rispondere nel diniego, divieto di motivi nuovi.
- TAR e Consiglio di StatoAnnullamento d'ufficio e revoca: chiedere alla PA di correggersiArt. 21-nonies: annullamento in un termine ragionevole e comunque 6 mesi per autorizzazioni e vantaggi (L. 182/2025); revoca con indennizzo; l'istanza di autotutela.
- Edilizia e urbanisticaL'agibilità (segnalazione certificata di agibilità)Art. 24 DPR 380/2001: SCA in 15 giorni, documenti, uso immediato, sanzione 77-464 euro, deroghe del Salva-casa (2,40 m, 20 e 28 m²), vendita e affitto senza agibilità.
- Costituire e gestire una societàDitta individuale, srl o società semplice: quale forma scegliereResponsabilità, costi, tasse (forfettario 15% fino a 85.000 euro, IRPEF 23-43%, IRES 24% e dividendi 26%), contributi INPS 2026 e patrimonio: il confronto per scegliere.