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GuidaDiritto amministrativo · Licenze, autorizzazioni, divieti

Aprire un'attività commerciale: SCIA, licenze, sospensioni e chiusure

Per aprire un negozio, un bar o un ristorante oggi basta quasi sempre una segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA, presentata allo sportello unico del Comune: si comincia il giorno stesso, e il Comune controlla dopo. L'autorizzazione resta per le medie e grandi strutture di vendita e per i locali di somministrazione nelle zone tutelate. Ma la libertà di apertura ha delle condizioni: requisiti morali e professionali, locali in regola, attività effettivamente esercitata. Se mancano, arrivano divieti, decadenze, sanzioni oltre i 15.000 euro nel massimo e chiusure, a volte disposte dal questore. Questa pagina spiega quale titolo serve, che cosa si rischia e come ci si difende.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Negozi di vicinato e bar: di regola basta la SCIA allo sportello unico, e si apre il giorno stesso.
  • Autorizzazione: per medie e grandi strutture di vendita e per la somministrazione nelle zone tutelate.
  • Requisiti: morali per tutti, professionali per alimentari, bar e ristoranti.
  • Sanzioni: fino a oltre 15.000 euro, con sospensioni e chiusure; il questore può sospendere la licenza per ordine pubblico.
  • Difesa: opposizione in 30 giorni contro le sanzioni, TAR in 60 giorni contro divieti, decadenze e sospensioni.

Quale titolo serve

Aprire un'attività commerciale è libero: nuovi esercizi non possono essere limitati da contingenti o vincoli, salvo quelli legati a salute, lavoratori, ambiente, beni culturali, sicurezza, decoro urbano e tutela dei centri storici (art. 31, c. 2, DL 201/2011), e per bar e ristoranti sono vietati i criteri basati sul bisogno economico o sulla presenza di altri locali (art. 64, c. 3, D.Lgs. 59/2010). Il commercio è in larga parte materia regionale, e molte regioni hanno leggi proprie: soglie e procedure vanno quindi controllate anche a livello locale. Per ogni attività, il regime applicabile, cioè comunicazione, SCIA o autorizzazione, è indicato nella tabella A del D.Lgs. 222/2016.

AttivitàTitoloNorma
Negozio di vicinato: fino a 150 mq di vendita nei comuni sotto i 10.000 abitanti, 250 mq negli altriSCIA al ComuneArtt. 4 e 7 D.Lgs. 114/1998
Media struttura di vendita: fino a 1.500 o 2.500 mqAutorizzazione comunale; silenzio-assenso entro il termine fissato dal Comune, al massimo 90 giorniArt. 8 D.Lgs. 114/1998
Grande struttura di venditaAutorizzazione, con conferenza di servizi e parere favorevole della regioneArt. 9 D.Lgs. 114/1998
Bar, ristorante, somministrazione di alimenti e bevandeSCIA allo sportello unico; autorizzazione solo nelle zone tutelate dal ComuneArt. 64, c. 1, D.Lgs. 59/2010
Subingresso nella gestione o nella titolarità di un bar o ristoranteSempre SCIA, con effettivo trasferimento dell'attività e requisiti del subentranteArt. 64, c. 1 e 4, D.Lgs. 59/2010
Circolo privato che somministra alcolici, anche ai soli sociComunicazione al questoreArt. 86 TULPS

Con la SCIA l'attività comincia dalla presentazione; il Comune ha sessanta giorni per verificare i requisiti e vietare la prosecuzione o chiedere di conformarsi, e dopo può intervenire solo alle condizioni dell'annullamento d'ufficio (art. 19, c. 3-4, L. 241/1990). Le regole generali sui controlli e sulla tutela dei terzi sono nella pagina su SCIA e silenzio-assenso. Per le attività alimentari va presentata anche la notifica sanitaria prevista dal regolamento (CE) 852/2004.

I requisiti: persone e locali

Non può esercitare il commercio chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale, chi è stato condannato in via definitiva per delitti non colposi puniti con almeno tre anni di minimo, se in concreto la pena è stata superiore al minimo, o per reati come ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione e delitti violenti contro la persona, chi ha condanne per reati contro l'igiene e la sanità pubblica o per frodi alimentari ripetute, chi è sottoposto a misure di prevenzione (art. 71, c. 1, D.Lgs. 59/2010). Per bar e ristoranti si aggiungono le condanne per reati legati agli stupefacenti, all'alcolismo, al gioco d'azzardo e alle scommesse clandestine (c. 2). Il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, salvo riabilitazione, e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale (c. 3-4). Nelle società i requisiti morali devono averli il legale rappresentante, l'eventuale preposto e gli altri soggetti sottoposti ai controlli antimafia (c. 5).

Per il commercio alimentare e la somministrazione servono anche requisiti professionali, in capo al titolare o al legale rappresentante oppure a un preposto: un corso professionale riconosciuto dalla regione, almeno due anni di attività nel settore negli ultimi cinque, come titolare, dipendente qualificato, socio lavoratore o coadiutore familiare, oppure un diploma o una laurea con materie attinenti (c. 6 e 6-bis). I locali devono rispettare le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro e, per la somministrazione, i criteri di sorvegliabilità fissati dal Ministero dell'interno (art. 64, c. 5-6); sulla conformità dei locali si veda anche la pagina sull'agibilità.

Decadenza, sanzioni, sospensioni e chiusure

SituazioneConseguenzaNorma
Bar o ristorante aperto senza SCIA o autorizzazione, o nonostante il divieto di proseguireDa 2.500 a 15.000 euro e chiusura dell'esercizioArt. 10 L. 287/1991
Negozio aperto o gestito in violazione delle regole su requisiti e titoliDa 2.582,28 a 15.493,71 euro; sospensione fino a 20 giorni per gravità o recidivaArt. 22, c. 1-2, D.Lgs. 114/1998
Attività di vendita abusivaChiusura immediata ordinata dal sindacoArt. 22, c. 6, D.Lgs. 114/1998
Bar, ristorante o altra attività soggetta a licenza di pubblica sicurezza, senza titolo o in violazione delle prescrizioniOrdine di cessazione dell'attività senza titolo, o sospensione fino a tre mesiArt. 17-ter TULPS; art. 10, c. 3, L. 287/1991
Bar o ristorante: perdita dei requisiti, chiusura per oltre dodici mesi, locali non conformi dopo la diffida, attività autorizzata non avviata entro 180 giorniDecadenza del titoloArt. 64, c. 8, D.Lgs. 59/2010
Negozio: media o grande struttura non avviata entro uno o due anni, sospensione oltre un anno, perdita dei requisitiRevoca dell'autorizzazione o chiusura dell'esercizio di vicinatoArt. 22, c. 4-5, D.Lgs. 114/1998

Quando la violazione riguarda prescrizioni dell'attività autorizzata, la sospensione dell'art. 17-ter TULPS scatta trenta giorni dopo la violazione, salvo che riguardi la pubblica incolumità o l'igiene, e non viene eseguita se l'interessato dimostra di aver sanato le violazioni o di aver avviato le procedure per farlo; chi non rispetta l'ordine commette il reato dell'art. 650 c.p. Con l'ordinanza-ingiunzione può essere applicata anche la sospensione accessoria fino a tre mesi (art. 17-quater TULPS).

Art. 100, c. 1, TULPS

«[...] il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»

Come difendersi

La strada dipende dall'atto. Contro il verbale si possono presentare scritti difensivi, e contro l'ordinanza-ingiunzione che applica la sanzione pecuniaria, con l'eventuale sospensione accessoria, si propone opposizione al giudice ordinario entro trenta giorni (si veda la pagina sulle sanzioni amministrative). Contro i provvedimenti con cui il Comune vieta di proseguire l'attività, dichiara la decadenza o nega un'autorizzazione, e contro la sospensione della licenza disposta dal questore, si ricorre al TAR entro sessanta giorni, chiedendo la sospensiva quando la chiusura produce un danno grave. Prima di un diniego, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e lasciare dieci giorni per le osservazioni (si veda la pagina sul preavviso di rigetto). Nel dubbio sulla strada corretta conviene muoversi subito, perché i termini sono brevi.

  1. Verificare il regime dell'attività nella tabella A del D.Lgs. 222/2016 e nella legge regionale.
  2. Controllare i requisiti morali e professionali di tutte le persone richieste.
  3. Mettere in regola i locali prima della SCIA: destinazione d'uso, agibilità, igiene, sorvegliabilità.
  4. Conservare la ricevuta della SCIA e tutti gli allegati.
  5. Reagire subito a divieti, diffide e sospensioni: sanare, documentare, impugnare nei termini.

Domande frequenti

Per aprire un bar serve ancora la licenza?
Di regola no. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande richiede una SCIA allo sportello unico per le attività produttive del Comune; l'autorizzazione serve solo nelle zone che il Comune ha sottoposto a tutela con una propria programmazione (art. 64, c. 1, D.Lgs. 59/2010). Anche il subingresso, cioè il passaggio della gestione o della titolarità, si fa sempre con SCIA. Restano necessari i requisiti morali e professionali e locali conformi alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sorvegliabilità.
Ho una condanna penale: posso aprire un negozio?
Dipende dal reato. Non possono esercitare il commercio, tra gli altri, i condannati in via definitiva per delitti non colposi puniti con almeno tre anni di minimo, quando in concreto è stata inflitta una pena superiore al minimo, o per reati come ricettazione, riciclaggio, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione; per bar e ristoranti anche per reati in materia di stupefacenti, gioco o alcolismo (art. 71 D.Lgs. 59/2010). Il divieto dura cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, salvo riabilitazione, e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Il questore mi ha sospeso la licenza del locale: che cosa posso fare?
La sospensione prevista dall'art. 100 TULPS riguarda i locali in cui sono avvenuti tumulti o gravi disordini, che sono abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini; se i fatti si ripetono, la licenza può essere revocata. Il provvedimento si impugna davanti al TAR entro sessanta giorni, chiedendo se necessario la sospensiva. Conviene documentare subito le misure adottate per prevenire i problemi, come vigilanza, telecamere e collaborazione con le forze dell'ordine.
Il Comune dice che la mia licenza è decaduta perché ho chiuso per più di un anno: è possibile?
Sì. Per i bar e i ristoranti il titolo decade se l'attività resta sospesa per più di dodici mesi, se il titolare perde i requisiti, se i locali non sono più conformi ai criteri di sorvegliabilità e non vengono sistemati dopo la diffida, o se un'attività soggetta ad autorizzazione non viene avviata entro centottanta giorni, salvo proroga (art. 64, c. 8, D.Lgs. 59/2010). Per i negozi la sospensione per oltre un anno comporta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'esercizio di vicinato (art. 22 D.Lgs. 114/1998). Contro il provvedimento si può ricorrere al TAR, facendo valere per esempio cause di forza maggiore o proroghe richieste.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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