In breve
- SCA (art. 24 DPR 380/2001): segnalazione certificata entro 15 giorni dalla fine dei lavori per nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni e interventi che incidono su sicurezza, igiene, energia; uso dal deposito; niente più certificato (art. 25 abrogato).
- Documenti (c. 5): attestazione del direttore dei lavori, collaudo statico, impianti, accessibilità, catasto, banda ultra larga; agibilità parziale (c. 4).
- Sanzioni: 77-464 euro per l'omessa SCA (c. 3); inagibilità dichiarata dal sindaco (art. 26); falsa attestazione = reato.
- Salva-casa: altezze fino a 2,40 m e monolocali 20/28 m² asseverabili (c. 5-bis); SCA senza lavori per immobili vecchi (c. 7-bis).
- Vendita e affitto: validi senza agibilità; risoluzione o risarcimento secondo i casi (Cass. 23604/2023); il locatore risponde se l'immobile non è usabile.
La segnalazione certificata: chi, quando, con che cosa
«La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. [...] L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5.»
Dal 2016 l'agibilità non è più un provvedimento del comune né un silenzio-assenso: è una segnalazione certificata (SCA) che il titolare del permesso di costruire o della SCIA, o chi gli succede, presenta allo sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e le sopraelevazioni totali o parziali e gli interventi sugli edifici esistenti che possono incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità ed efficienza energetica (c. 2). La segnalazione è corredata dall'attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera le condizioni e la conformità al progetto, dal certificato di collaudo statico o, per gli interventi minori dell'art. 67 c. 8-bis, dalla dichiarazione di regolare esecuzione, dalla dichiarazione di conformità alle norme sull'accessibilità e sulle barriere architettoniche, dagli estremi dell'aggiornamento catastale, dalla dichiarazione di conformità degli impianti dell'installatore o dal loro collaudo, e dall'attestazione di edificio predisposto alla banda ultra larga (c. 5). L'effetto è immediato: l'immobile si può usare dal giorno del deposito, e si applicano i poteri di controllo della SCIA, per cui il comune entro trenta giorni può chiedere di conformare l'attività o vietarne la prosecuzione, e successivamente può intervenire in autotutela nei limiti dell'art. 21-nonies L. 241/1990 (c. 6); regioni e comuni disciplinano i controlli, anche a campione e con ispezioni (c. 7). L'agibilità può essere parziale, per singoli edifici o porzioni funzionalmente autonome quando le urbanizzazioni primarie e le strutture sono collaudate, o per singole unità con le parti comuni completate (c. 4). L'omessa presentazione è punita con una sanzione da 77 a 464 euro (c. 3), modesta, ma la mancanza dell'agibilità ha conseguenze ben più pesanti nei rapporti privati e con la banca. Il sindaco conserva il potere di dichiarare inagibile un edificio o una sua parte per ragioni sanitarie o di sicurezza, con ordinanza di sgombero, anche dopo la segnalazione (art. 26 e art. 222 R.D. 1265/1934); il tecnico che attesta il falso risponde di falsità ideologica (art. 481 c.p.) e delle sanzioni del DPR 445/2000.
Le novità del Salva-casa e i riflessi su vendita e affitto
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Altezze e superfici minime | In attesa del decreto sui requisiti igienico-sanitari prestazionali (art. 20 c. 1-bis), il progettista assevera la conformità per locali con altezza interna da 2,40 a 2,70 m e monolocali da 20 m² (una persona) e 28 m² (due), se l'edificio è oggetto di recupero o miglioramento igienico-sanitario o con un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative (superficie, ventilazione), e con il requisito dell'adattabilità; salve le altre deroghe | Art. 24 c. 5-bis, 5-ter, 5-quater (L. 105/2024) |
| Immobili legittimi senza agibilità | Segnalazione presentabile anche senza lavori per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che hanno i requisiti definiti dal decreto ministeriale attuativo | Art. 24 c. 7-bis |
| Vendita: validità dell'atto | Non richiesta l'agibilità; servono gli estremi del titolo edilizio | Art. 46 DPR 380/2001 |
| Vendita: difformità non sanabili | Vendita di aliud pro alio: risoluzione senza i termini della garanzia e risarcimento | Cass. 23604/2023 |
| Vendita: difformità sanabili | Mancanza di qualità essenziali: risoluzione o riduzione del prezzo con denuncia in 8 giorni e azione in un anno dalla consegna | Art. 1497 c.c.; Cass. 23604/2023 |
| Vendita: pratica in ritardo | Inadempimento non grave: solo risarcimento, non risoluzione | Cass. 23604/2023 |
| Vendita con patto | Ammessa la vendita senza agibilità con accettazione dello stato di fatto e di diritto; rogito condizionato alla SCA; clausole di garanzia e deposito prezzo | Autonomia contrattuale |
| Locazione | Contratto valido; inadempimento del locatore solo se la mancanza dipende da caratteristiche intrinseche che impediscono l'uso pattuito o le autorizzazioni; risoluzione e danni; nessuna responsabilità se il conduttore conosceva e l'uso è possibile | Giurisprudenza costante (Cass. 9558/2017) |
| Mutuo e bonus | Le banche richiedono di regola l'agibilità o la SCA per l'erogazione; i bonus edilizi non la richiedono ma presuppongono lo stato legittimo | Prassi |
La Cassazione ha ordinato la materia della vendita senza agibilità con tre ipotesi (sentenza 23604 del 2 agosto 2023): se le difformità che impediscono l'agibilità non sono sanabili, il compratore ha ricevuto un bene diverso da quello pattuito e può chiedere la risoluzione per aliud pro alio, senza i termini brevi della garanzia per vizi; se sono sanabili, manca una qualità essenziale del bene e valgono i rimedi dell'art. 1497 c.c. con i termini della garanzia; se la mancanza dipende solo dal ritardo nella conclusione della pratica, c'è un inadempimento non grave che dà diritto al risarcimento ma non alla risoluzione. Tutto cambia se le parti hanno regolato il punto: il compratore che accetta espressamente l'immobile senza agibilità, con la conoscenza della situazione e di regola con uno sconto, non può poi lamentarsene, e per questo i preliminari prevedono spesso l'obbligo del venditore di depositare la SCA prima del rogito o una condizione. Per la locazione la regola è che il contratto è valido anche senza agibilità, e che il locatore è inadempiente solo quando la mancanza dipende da carenze intrinseche dell'immobile che impediscono l'uso convenuto o il rilascio delle autorizzazioni, tipicamente per le attività commerciali; quando l'immobile è comunque utilizzabile e il conduttore era informato, il canone è dovuto. Il Salva-casa ha aggiunto due strumenti utili: le deroghe asseverabili su altezze e superfici minime, che consentono di rendere agibili sottotetti recuperati, seminterrati e piccoli alloggi che non rispettavano il decreto del 1975, e la segnalazione senza lavori per gli immobili legittimi ma mai dichiarati agibili, subordinata a un decreto attuativo sui requisiti; in entrambi i casi il presupposto resta lo stato legittimo dell'immobile, che il tecnico verifica prima di attestare, perché l'agibilità non sana gli abusi e la sanatoria non dà l'agibilità.
Come procedere
- Durante i lavori: pianificare collaudo statico, dichiarazioni di conformità degli impianti, accessibilità e aggiornamento catastale, che sono i documenti della SCA.
- Entro 15 giorni dalla fine: deposito della SCA allo sportello unico con le attestazioni; conservare la ricevuta, che è la prova dell'agibilità.
- Immobile vecchio senza agibilità: verifica dello stato legittimo, uso delle deroghe, SCA senza lavori se ricorrono i requisiti del decreto.
- Prima di comprare: chiedere SCA o certificato, verificare la corrispondenza con lo stato di fatto; in mancanza, condizione o sconto e clausola espressa.
- Prima di affittare: dichiarare nel contratto lo stato dell'agibilità e la destinazione; per gli usi commerciali verificare che l'immobile possa ottenere le autorizzazioni.
L'agibilità è un'attestazione del tecnico che si deposita e si conserva: costa poco ottenerla e molto non averla, nei rogiti, nei mutui e negli affitti. Lo stato legittimo che la precede è nella pagina su tolleranze costruttive e stato legittimo; i vizi del bene venduto nella pagina su abusi edilizi e vendita; i contratti di affitto nelle pagine sulla locazione abitativa e sulla locazione commerciale.
Domande frequenti
Ho finito i lavori: come ottengo l'agibilità e quando posso entrare?
Posso comprare o vendere una casa senza agibilità?
Il mio appartamento è del 1960 e non ha mai avuto l'agibilità: che cosa faccio?
Affitto un locale senza agibilità: l'inquilino può non pagare?
Che cosa cambia con il Salva-casa per altezze e superfici?
Fonti normative
- Art. 24 DPR 380/2001 — Agibilità
- Art. 26 DPR 380/2001 — Dichiarazione di inagibilità
- Art. 20 DPR 380/2001 — Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (c. 1-bis requisiti igienico-sanitari)
- Art. 19 L. 241/1990 — Segnalazione certificata di inizio attività (controlli)
- Art. 1497 c.c. — Mancanza di qualità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Edilizia e urbanisticaTolleranze costruttive e stato legittimo dell'immobileScostamenti entro il 2% (dal 2 al 6% per le opere fino al 24 maggio 2024), tolleranze esecutive, dichiarazione del tecnico, stato legittimo, sanatoria 36-bis, vendita.
- Edilizia e urbanisticaLa sanatoria edilizia: accertamento di conformità e Salva-casa (artt. 36 e 36-bis)Sanare un abuso: art. 36 (doppia conformità, silenzio-rifiuto) e art. 36-bis del Salva-casa (parziali difformità, oblazione, silenzio-assenso in 45 giorni), tolleranze.
- Edilizia e urbanisticaIl permesso di costruire: quando serve, procedura, silenzio, diniegoIl permesso di costruire (DPR 380/2001): interventi, sportello unico, 60+30 giorni, silenzio-assenso, contributo, decadenza a 1 e 3 anni, annullamento in 6 mesi.
- Casa e proprietàAbusi edilizi e vendita: quando l'atto è nulloNullità solo senza dichiarazione del titolo (art. 46 DPR 380/2001, SU 8230/2019); difformità reali: tolleranze, sanatoria, prezzo, rimedi ex artt. 1489 e 1497 c.c.
- Affitti e sfrattiIl contratto di affitto: 4+4, 3+2, transitorioTipologie (4+4, 3+2, transitorio, studenti), forma scritta e registrazione, rinnovo e disdetta, canone e ISTAT, deposito, spese, cedolare secca.
- Affitti e sfrattiL'affitto di negozi e uffici (locazione commerciale)L'affitto di negozi, uffici e capannoni (L. 392/1978): 6+6 anni, disdetta motivata, recesso per gravi motivi, indennità di avviamento di 18 o 21 mensilità.