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GuidaDiritto amministrativo · Edilizia e urbanistica

La sanatoria edilizia: accertamento di conformità e Salva-casa (artt. 36 e 36-bis)

Un abuso edilizio si sana solo se l'opera è conforme alle regole: per gli abusi maggiori serve la doppia conformità, alle norme di ieri e di oggi, con silenzio-rifiuto; per le difformità parziali, le variazioni essenziali e le SCIA mancanti il Salva-casa del 2024 ha introdotto una sanatoria più facile, con la conformità urbanistica di oggi e quella edilizia di ieri, oblazione e silenzio-assenso in 45 giorni. Le tolleranze fino al 6 per cento non sono nemmeno abusi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Prima: verificare lo stato legittimo e le tolleranze (art. 34-bis: 2%; fino al 24 maggio 2024 dal 2 al 6% secondo la superficie): ciò che è tollerato non è abuso.
  • Art. 36 (abusi maggiori: senza permesso, totale difformità): doppia conformità, oblazione = doppio del contributo, decisione in 60 giorni, silenzio-rifiuto.
  • Art. 36-bis (Salva-casa 2024: parziali difformità, variazioni essenziali, SCIA mancante): conformità urbanistica di oggi + edilizia dell'epoca, oblazione, interventi prescritti, decisione in 45 giorni con silenzio-assenso.
  • Vincolo paesaggistico: compatibilità in 180 giorni (soprintendenza 90), anche con nuovi volumi; sanzione pari al maggiore tra danno e profitto.
  • Effetti: stato legittimo, vendita e mutuo possibili, estinzione delle contravvenzioni edilizie (art. 45); non si sana ciò che contrasta con il piano o con vincoli di inedificabilità.

Due sanatorie, due regole

Art. 36-bis, comma 1, DPR 380/2001 — Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali

«In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32».

Art. 36 (accertamento di conformità ordinario)Art. 36-bis (sanatoria semplificata, Salva-casa)
AbusiAssenza di permesso di costruire; totale difformità (art. 31); assenza o totale difformità dalla SCIA alternativa al permesso (art. 23, c. 01)Parziali difformità dal permesso o dalla SCIA (art. 34); variazioni essenziali (art. 32); assenza o difformità dalla SCIA (art. 37)
Conformità richiestaDoppia: urbanistica ed edilizia sia alla realizzazione sia alla domandaUrbanistica alla domanda; edilizia (norme tecniche) all'epoca della realizzazione, attestata dal tecnico
Chi e quandoResponsabile o attuale proprietario, fino alla scadenza dei termini per demolire e comunque fino alle sanzioniIdem, fino alla scadenza dei termini dell'art. 34 e alle sanzioni
OblazioneDoppio del contributo di costruzione (o quello ordinario se gratuito)Doppio del contributo +20% (senza aumento se conforme anche all'epoca); per le SCIA doppio dell'aumento di valore: 1.032-10.328 euro, o 516-5.164 se conforme a entrambe
Condizioni aggiuntiveNessunaIl Comune può imporre interventi di messa in sicurezza e la rimozione delle parti non sanabili; zone sismiche: art. 34-bis, c. 3-bis
DecisioneEntro 60 giorni, motivata; silenzio = rifiuto (impugnabile al TAR)Entro 45 giorni; silenzio = accoglimento; per le SCIA i 30 giorni dell'art. 19, c. 6-bis, L. 241/1990; termini sospesi per la compatibilità paesaggistica
Vincolo paesaggisticoCompatibilità solo senza nuovi volumi (art. 167 Codice)Parere in 180 giorni (soprintendenza 90, silenzio-assenso), anche con nuovi volumi e con vincolo sopravvenuto; sanzione pari al maggiore tra danno e profitto

Il punto di partenza è lo stato legittimo dell'immobile (art. 9-bis), ricostruito dal tecnico con i titoli edilizi e, per gli edifici antichi, con le fonti dell'epoca; ciò che rientra nelle tolleranze dell'art. 34-bis non è abuso e si attesta con una dichiarazione: scostamenti fino al 2 per cento di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro parametro, che per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 salgono al 3 per cento (unità tra 300 e 500 mq), 4 (tra 100 e 300), 5 (sotto i 100), 6 (sotto i 60); e le tolleranze esecutive (irregolarità geometriche, diversa collocazione di impianti e aperture interne, minori dimensioni). Il resto va sanato, e la scelta tra art. 36 e 36-bis dipende dalla qualificazione dell'abuso: totale difformità è l'organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione o i volumi autonomi (art. 31); variazione essenziale è il mutamento di destinazione con diversi standard, l'aumento consistente di cubatura o superficie, le modifiche sostanziali di sagoma e localizzazione, la violazione antisismica (art. 32, definite dalle regioni); parziale difformità è tutto il resto. Il Salva-casa ha spostato nella sanatoria facile anche le variazioni essenziali e, per le difformità interne e i cambi d'uso, ha allargato le tolleranze, ma non ha toccato la regola di fondo: l'opera deve essere compatibile con il piano regolatore di oggi, e l'abuso in zona inedificabile, oltre gli indici o a distanza illegale non si sana, salvo condono.

Come si procede

  1. Il tecnico ricostruisce lo stato legittimo, qualifica le difformità, verifica la conformità urbanistica attuale (PRG, regolamento edilizio, distanze, vincoli) e, per l'art. 36-bis, le norme tecniche dell'epoca; prova la data dei lavori con la documentazione dell'art. 9-bis (foto aeree, catasto, contratti, fatture) o, se impossibile, con la propria dichiarazione sotto responsabilità penale.
  2. La domanda allo sportello unico per l'edilizia: permesso in sanatoria o SCIA in sanatoria secondo il titolo che sarebbe servito, con la dichiarazione di conformità del tecnico, gli elaborati, la relazione, l'attestazione di versamento dell'oblazione (o la richiesta di calcolo), il deposito strutturale se l'opera è antisismica, la richiesta di compatibilità paesaggistica se vincolata.
  3. Le prescrizioni: per l'art. 36-bis il Comune può subordinare il rilascio all'esecuzione, entro un termine, di interventi anche strutturali per la sicurezza e alla rimozione delle parti che non possono essere sanate; per le SCIA in sanatoria indica le misure conformative dell'art. 19, c. 3, L. 241/1990.
  4. La decisione: art. 36, 60 giorni e silenzio-rifiuto, contro cui si ricorre al TAR (o si ripresenta la domanda); art. 36-bis, 45 giorni e silenzio-assenso, con i termini sospesi in attesa del parere paesaggistico e interrotti da richieste istruttorie puntuali; le determinazioni tardive sono inefficaci.
  5. Dopo: aggiornamento catastale, eventuale agibilità, annotazione nello stato legittimo; l'atto di vendita potrà menzionare il titolo in sanatoria (art. 46), e il mutuo non sarà più bloccato. Se la domanda è respinta, tornano applicabili le sanzioni (demolizione o sanzione pecuniaria), e i termini per demolire ricominciano.

Effetti, limiti, alternative

La sanatoria rende l'opera legittima a tutti gli effetti: cade l'ordine di demolizione non ancora eseguito, l'immobile acquista uno stato legittimo vendibile e finanziabile, e per gli abusi puniti dall'art. 44 il rilascio del titolo ex art. 36 estingue le contravvenzioni edilizie (art. 45, c. 3), mentre restano i reati paesaggistici e antisismici, che hanno le loro sanatorie e le loro sanzioni. Le domande di sanatoria non sospendono automaticamente il procedimento sanzionatorio, ma la giurisprudenza considera inefficace l'ordine di demolizione adottato in pendenza della domanda finché il Comune non decide. Non si sana: l'opera contraria al piano urbanistico vigente (indici, destinazioni, distanze, fasce di rispetto), l'abuso in area con vincolo di inedificabilità assoluta, la costruzione su suolo demaniale, la variazione essenziale in zona vincolata quando la compatibilità è negata, l'opera già demolita per ordine eseguito; in questi casi restano la demolizione, la sanzione pecuniaria sostitutiva quando la demolizione pregiudica la parte legittima (artt. 33-34) o, per gli abusi anteriori al 2003, le pratiche di condono ancora aperte. La sanatoria «giurisprudenziale», che ammetteva la sola conformità attuale, era vietata dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato: il Salva-casa l'ha legalizzata solo nei limiti dell'art. 36-bis. Sul piano civile, l'abuso sanabile ma non sanato scoperto dopo l'acquisto dà diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione (difformità e vendita), e chi vende con una sanatoria in corso deve dichiararlo nell'atto.

Domande frequenti

Ho chiuso una veranda e spostato un bagno senza titolo: posso sanare?

Sì, di regola con l'art. 36-bis: la veranda è una parziale difformità (o una variazione essenziale se aumenta il volume in modo rilevante) e lo spostamento interno una SCIA/CILA mancante. Serve che l'opera sia conforme alla disciplina urbanistica di oggi (piano regolatore, distanze, indici) e alle norme edilizie dell'epoca in cui è stata fatta, attestate dal tecnico con la prova della data; si paga l'oblazione e il Comune, se non risponde entro 45 giorni, ha dato l'assenso. In zona vincolata serve prima la compatibilità paesaggistica.

Che cos'è la doppia conformità e quando serve ancora?

È la regola dell'art. 36: l'opera deve rispettare la disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento in cui è stata realizzata sia al momento della domanda. Dopo il Salva-casa resta necessaria solo per gli abusi maggiori: costruzione senza permesso, totale difformità, SCIA alternativa al permesso mancante. Per questi il silenzio del Comune per 60 giorni vale come rifiuto e l'oblazione è il doppio del contributo di costruzione.

Quanto costa?

L'oblazione dell'art. 36-bis è pari al doppio del contributo di costruzione, aumentato del 20% per le parziali difformità dal permesso e le variazioni essenziali (senza aumento se l'opera era conforme anche all'epoca), oppure, per le opere senza SCIA, al doppio dell'aumento di valore stimato dall'Agenzia delle Entrate, tra 1.032 e 10.328 euro (516-5.164 se conforme a entrambe le discipline). Si aggiungono la parcella del tecnico, i diritti di segreteria, l'eventuale aggiornamento catastale e, in zona vincolata, la sanzione paesaggistica pari al maggiore tra danno e profitto.

La sanatoria cancella il reato?

Per gli abusi puniti dall'art. 44 (permesso mancante o totale difformità) il rilascio della sanatoria ex art. 36 estingue le contravvenzioni edilizie (art. 45, comma 3), non i reati paesaggistici o antisismici; per le difformità sanate con l'art. 36-bis il reato di regola non c'era o si estingue allo stesso modo. Il procedimento penale resta sospeso in attesa della sanatoria solo nei limiti dell'art. 45.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Edilizia e urbanisticaL'abuso edilizio: l'ordine di demolizione e le sanzioniTipi di abuso (assenza di permesso, totale difformità, variazioni essenziali, parziale difformità, assenza di SCIA), ingiunzione a demolire e 90 giorni (proroga fino a 240), acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sanzione 2.000-20.000 euro, demolizione a spese del responsabile, ristrutturazione senza titolo e sanzione del doppio del valore, parziale difformità e triplo del costo (fiscalizzazione), SCIA e triplo del valore venale (minimo 1.032), tolleranze costruttive ed esecutive, sanatoria (36 e 36-bis) con oblazione e silenzio, vincolo paesaggistico, reati dell'art. 44 e prescrizione, ricorso al TAR e sospensiva, responsabilità dell'acquirente e del tecnico, atti notarili.
  • Edilizia e urbanisticaSCIA, CILA, edilizia libera: che cosa serve per quali lavoriI quattro regimi del DPR 380/2001: edilizia libera (art. 6: manutenzione ordinaria, barriere architettoniche, VEPA, tende e pergole bioclimatiche, opere temporanee entro 180 giorni con comunicazione, pavimentazioni entro l'indice di permeabilità, arredo e aree ludiche, serre mobili, vasche agricole; impianti fotovoltaici secondo il D.Lgs. 190/2024), CILA (art. 6-bis: tutto ciò che non è libero, SCIA o permesso, con asseverazione del tecnico e nessun intervento strutturale; sanzione 1.000 euro, ridotta a un terzo se spontanea), SCIA (art. 22: manutenzione straordinaria su parti strutturali o prospetti, restauro strutturale, ristrutturazione leggera, varianti non essenziali; efficacia immediata, controlli entro 30 giorni ex art. 19 L. 241/1990, sanzione del triplo del valore ex art. 37), SCIA alternativa al permesso (art. 23: 30 giorni prima, ristrutturazioni pesanti e nuove costruzioni in piani attuativi dettagliati, contributo di costruzione), permesso di costruire (art. 10), cambio di destinazione d'uso (art. 23-ter: categorie funzionali, sempre consentito nella stessa categoria e tra residenziale, turistico, produttivo-direzionale e commerciale nelle zone A, B, C con SCIA), vincoli paesaggistici e beni culturali, competenze regionali, agibilità (SCA entro 15 giorni), che cosa chiedere al tecnico e al notaio.
  • Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleLe tappe (ricerca e agenzia con provvigione dovuta alla conclusione dell'affare, proposta irrevocabile d'acquisto e sua accettazione, contratto preliminare con caparra confirmatoria e trascrizione ex art. 2645-bis, rogito notarile, trascrizione e voltura), le verifiche (visura ipotecaria ventennale: ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali; visura e planimetria catastale con conformità obbligatoria ex art. 29, c. 1-bis, L. 52/1985; titoli edilizi e stato legittimo, condono, agibilità, nullità ex art. 46 DPR 380/2001; attestato di prestazione energetica; regolamento e spese condominiali con la solidarietà per l'anno in corso e il precedente ex art. 63 disp. att.; provenienza, donazioni e successioni, diritti di prelazione, locazioni in corso, servitù; impianti e certificazioni), gli obblighi del venditore (artt. 1476-1489 c.c.: consegna, trasferimento, garanzia per evizione e vizi, oneri non dichiarati, sospensione del prezzo per pericolo di rivendica), mutuo e clausola condizionale, immobili da costruire (fideiussione e polizza decennale, D.Lgs. 122/2005), il rogito (prezzo e mezzi di pagamento, deposito del prezzo presso il notaio, menzioni urbanistiche e catastali, consegna delle chiavi), imposte e costi (registro 2% prima casa o 9%, imposte fisse, prezzo-valore, IVA 4/10/22% dal costruttore, notaio, agenzia, mutuo), prima casa (requisiti e decadenza), che cosa fare dopo (voltura utenze, comunicazione all'amministratore, garanzie per vizi entro 8 giorni e un anno).
  • TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.