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ProceduraDiritto amministrativo · Licenze, autorizzazioni, divieti

La sospensione della licenza del locale (art. 100 TULPS)

Una rissa davanti al bar, clienti con precedenti che si ritrovano ogni sera, spaccio nel locale: in questi casi il questore può sospendere la licenza e chiudere l'esercizio, anche se il titolare non ha commesso alcun reato. È una misura di prevenzione a tutela dell'ordine pubblico, non una sanzione, e il giudice la controlla solo nei suoi eccessi. Dura di regola al massimo quindici giorni, ma se i fatti si ripetono la licenza può essere revocata. Questa pagina spiega i presupposti, la durata, le difese e il ricorso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Presupposti: disordini, ritrovo di pregiudicati, pericolo per l'ordine pubblico.
  • Durata: di regola al massimo 15 giorni.
  • Revoca della licenza se i fatti si ripetono.
  • Non serve la colpa del gestore: è una misura di prevenzione.
  • Ricorso al TAR in 60 giorni, con richiesta di sospensiva.

Quando il questore può sospendere la licenza

Art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)

«Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.»

La misura riguarda bar, ristoranti, discoteche, circoli e anche i negozi di vicinato. Secondo il Consiglio di Stato ha finalità di prevenzione e tutela anticipata dell'ordine pubblico: basta una situazione di pericolo, e la valutazione del questore è discrezionale e censurabile solo se manifestamente irragionevole (Cons. Stato 3880/2022). Non occorre che il titolare abbia commesso reati o sia colpevole, ma i fatti devono essere accertati e collegati all'esercizio.

AspettoRegolaFonte
Durata della sospensioneNon oltre 15 giorni, salvo esigenze specificamente motivateArt. 9, c. 3, L. 287/1991
Fatti ripetutiRevoca della licenzaArt. 100 TULPS
Avviso di avvio del procedimentoOmettibile per particolari esigenze di celeritàArt. 7 L. 241/1990
RicorsoTAR entro 60 giorni o ricorso straordinario entro 120Codice del processo amministrativo

Come difendersi

La difesa verifica anzitutto i fatti: se i disordini sono davvero avvenuti nel locale o nelle sue immediate adiacenze, se i clienti indicati come pregiudicati lo frequentano abitualmente, se il gestore ha collaborato con le forze dell'ordine e adottato misure come la vigilanza privata o le telecamere. Poi la proporzionalità, soprattutto quando la chiusura supera i quindici giorni senza una motivazione specifica. Il ricorso al TAR va accompagnato da una richiesta di sospensiva, perché la chiusura produce danni immediati; in caso di annullamento si può chiedere il risarcimento. Per le licenze di pubblica sicurezza delle altre attività si veda la pagina sulle licenze TULPS, per le misure contro le persone quella sul DASPO urbano.

  1. Leggere il decreto: fatti, durata, motivazione.
  2. Chiedere l'accesso agli atti e alle relazioni di polizia.
  3. Documentare le misure di sicurezza adottate e la collaborazione con le forze dell'ordine.
  4. Ricorrere al TAR con istanza cautelare.
  5. Prevenire la revoca: evitare che i fatti si ripetano.

Domande frequenti

Il questore può chiudere il mio bar anche se io non ho fatto nulla?
Sì: la sospensione dell'art. 100 TULPS non è una sanzione per il gestore ma una misura di prevenzione a tutela dell'ordine pubblico, e può essere disposta quando il locale è teatro di gravi disordini, ritrovo abituale di pregiudicati o comunque un pericolo per la sicurezza, anche senza una colpa del titolare (Cons. Stato 3880/2022). Conta però che i fatti siano accertati e collegati al locale.
Quanto può durare la chiusura?
La sospensione non può superare quindici giorni, salvo che il questore motivi specificamente particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica che richiedono una durata maggiore (art. 9, c. 3, L. 287/1991). Se i fatti che l'hanno causata si ripetono, la licenza può essere revocata (art. 100 TULPS).
Come si contesta il provvedimento?
Con il ricorso al TAR entro sessanta giorni, chiedendo subito la sospensione del provvedimento, oppure con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Il giudice controlla l'esistenza dei presupposti, l'istruttoria e la proporzionalità, ma la valutazione del pericolo resta discrezionale e si contesta solo se manifestamente irragionevole (Cons. Stato 3880/2022).
Il questore doveva avvisarmi prima?
Non necessariamente: la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando ci sono particolari esigenze di celerità (art. 7 L. 241/1990), come accade spesso per queste misure urgenti. Dopo la notifica si può comunque chiedere l'accesso agli atti e presentare memorie.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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