In breve
- Che cos'è: una comunicazione formale del questore che esistono indizi di pericolosità, con l'invito a rispettare la legge (art. 3 D.Lgs. 159/2011).
- Chi: le categorie dell'art. 1 del codice antimafia; dal 2023 anche i minori dai 14 anni.
- Divieti: a chi ha condanne definitive per delitti non colposi, su apparati, armi, pirotecnici e altro; opposizione al tribunale monocratico.
- Revoca: si chiede in qualsiasi momento; silenzio di 60 giorni = accolta; contro il rigetto, ricorso gerarchico al prefetto.
- Ricorso: al TAR entro 60 giorni; il giudice controlla fatti, logica e istruttoria.
Chi può riceverlo e che cosa comporta
«Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.»
I destinatari sono le persone che, sulla base di elementi di fatto, si devono ritenere abitualmente dedite a traffici delittuosi, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, o che sono dedite alla commissione di reati che offendono l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche per le ripetute violazioni del foglio di via o dei divieti di frequentare determinati luoghi (art. 1). La prima categoria è stata giudicata troppo indeterminata dalla Corte costituzionale (sent. 24/2019), che l'ha eliminata come base della sorveglianza speciale e delle misure patrimoniali: resta nel testo dell'art. 1, ma un avviso fondato soltanto su quella formula è più esposto a contestazioni. Dal 2023 l'avviso può essere rivolto anche ai minori tra i quattordici e i diciotto anni, convocati con un genitore, con comunicazione al procuratore presso il tribunale per i minorenni, e i suoi effetti cessano comunque al compimento della maggiore età (c. 3-bis, introdotto dal DL 123/2023). La legge non fissa una durata dell'avviso, che resta fino alla revoca.
L'avviso non è una delle misure applicate dal tribunale, e per questo non produce gli effetti automatici previsti per chi è sottoposto a sorveglianza speciale, come la perdita di licenze, concessioni e iscrizioni (art. 67); il Consiglio di Stato ha escluso che basti da solo a far perdere i requisiti morali per la patente (sez. III, 2291/2014). Pesa però nelle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza, a cominciare da porto d'armi, licenze di polizia e autorizzazioni, e segnala la persona per una proposta di sorveglianza speciale al tribunale.
I divieti che possono accompagnarlo
| Divieto | Chi lo dispone e per chi | Come si contesta |
|---|---|---|
| Possedere o usare apparati radiotrasmittenti, radar, visori notturni, protezioni balistiche, veicoli blindati o modificati, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, spray irritanti, pirotecnici, sostanze infiammabili, programmi di cifratura | Il questore, con l'avviso, a chi è condannato in via definitiva per delitti non colposi, o ai sorvegliati speciali con analoghe condanne (c. 4-5); i telefoni cellulari non possono essere vietati dal questore (Corte cost. 2/2023) | Opposizione al tribunale in composizione monocratica; per i minori al tribunale per i minorenni (c. 6) |
| Usare piattaforme o servizi informatici e telefoni cellulari, quando sono serviti per le condotte che hanno causato l'avviso | Il giudice, su proposta del questore, per chi è condannato anche non definitivamente per delitti contro la persona o il patrimonio, in materia di armi o di stupefacenti; durata massima due anni, compatibile con salute, famiglia, lavoro e studio (c. 6-bis e 6-ter) | Memorie davanti al giudice prima del decreto, poi ricorso per cassazione, che non sospende (c. 6-quater) |
La violazione di questi divieti è un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro, con confisca degli oggetti (art. 76 c. 2): non si tratta quindi di prescrizioni da prendere alla leggera, anche quando sembrano sproporzionate, e la via corretta per liberarsene è l'opposizione, non l'inosservanza.
Revoca e ricorso: le due strade
Chi ritiene l'avviso ingiusto fin dall'inizio lo impugna davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, o con ricorso straordinario entro centoventi. Il giudice amministrativo riconosce al questore un'ampia discrezionalità e controlla soprattutto che i fatti siano veri e pertinenti, che la valutazione non sia illogica e che l'istruttoria sia completa: l'avviso che si limita a elencare segnalazioni di polizia senza spiegare perché dimostrano una condotta abituale, che richiama procedimenti chiusi con assoluzioni o archiviazioni senza valutarli, o che ignora il lavoro e la vita attuale della persona, è il tipo di atto che si annulla. Chi invece ritiene che le ragioni dell'avviso siano venute meno, per il tempo trascorso, per un lavoro stabile o per l'esito favorevole dei procedimenti, ne chiede la revoca al questore, allegando i documenti: il questore ha sessanta giorni per decidere, il silenzio vale accoglimento, e contro il rigetto si propone ricorso gerarchico al prefetto entro sessanta giorni, dopo il quale resta il TAR. Il ricorso al TAR e i suoi costi sono spiegati nella pagina sul ricorso al TAR.
Il passo successivo: la sorveglianza speciale
La sorveglianza speciale non la decide il questore ma il tribunale, su proposta del questore o del pubblico ministero, con un procedimento in contraddittorio che si chiude con un decreto motivato entro trenta giorni dal deposito della proposta (artt. 5-7). Presuppone che la persona rientri nelle categorie di legge e sia attualmente pericolosa per la sicurezza pubblica, dura da uno a cinque anni e comporta prescrizioni, a cui si possono aggiungere il divieto di soggiorno in alcuni comuni o l'obbligo di soggiorno nel proprio (artt. 6 e 8). Quando è definitiva produce la decadenza da licenze, concessioni, iscrizioni e contributi pubblici (art. 67), e la violazione delle prescrizioni è reato, anche se la Corte costituzionale ha escluso che lo sia la violazione delle sole prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» (sent. 25/2019). Chi ha ricevuto un avviso orale deve quindi considerarlo un segnale: la condotta dei mesi successivi, i documenti su lavoro e redditi e l'esito dei procedimenti in corso sono gli elementi con cui si evita la proposta o la si contrasta davanti al tribunale.
- Chiedere copia del verbale e degli atti richiamati, con un'istanza di accesso.
- Verificare i motivi: categoria dell'art. 1 indicata, fatti concreti, loro attualità, esito dei procedimenti richiamati.
- Scegliere la strada: ricorso al TAR entro 60 giorni se l'avviso è viziato fin dall'inizio; istanza di revoca documentata se le ragioni sono venute meno.
- Opporsi ai divieti davanti al tribunale monocratico, rispettandoli nel frattempo.
- Costruire la prova della non pericolosità: lavoro, redditi, residenza stabile, percorsi di cura o di formazione.
Le altre misure di polizia sono spiegate nelle pagine sull'ammonimento del questore per stalking e violenza domestica e sul DASPO; gli effetti sulle armi nella pagina su porto d'armi negato o revocato.
Domande frequenti
Ho ricevuto l'avviso orale ma non ho condanne: è legittimo?
Quanto dura l'avviso orale?
Con l'avviso orale mi possono togliere la patente o il porto d'armi?
Mi hanno vietato di tenere visori notturni e apparati radio: come mi difendo?
Fonti normative
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 3 D.Lgs. 159/2011 — Avviso orale
- Art. 6 D.Lgs. 159/2011 — Sorveglianza speciale
- Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Famiglia e violenza domesticaL'ammonimento del questore per stalking e violenza domesticaL'ammonimento del questore (art. 8 D.L. 11/2009; art. 3 D.L. 93/2013): richiesta senza querela, armi, patente; pena aumentata e procedibilità d'ufficio; ricorso, revoca.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoDivieti per condanne, valutazione di affidabilità, divieto di detenzione del prefetto con 150 giorni per cedere le armi, liti familiari e denunce archiviate.
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Licenze, autorizzazioni, divietiDASPO urbano, allontanamento e foglio di via obbligatorioAllontanamento di 48 ore, divieto di accesso del questore fino a 2 anni, zone rosse, foglio di via da 6 mesi a 4 anni: quando sono illegittimi e come si impugnano.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO del questore (art. 6 L. 401/1989): da 1 a 5 anni, 5-10 per i recidivi, obbligo di firma convalidato dal GIP, reclusione 1-3 anni se violato; DASPO urbano.