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GuidaDiritto amministrativo · Licenze, autorizzazioni, divieti

L'avviso orale del questore e come reagire

L'avviso orale è la più leggera delle misure di prevenzione: il questore convoca una persona, le comunica che a suo carico esistono indizi di pericolosità e la invita a tenere una condotta conforme alla legge. Non è una condanna e non richiede un reato accertato, ma lascia traccia: può essere accompagnato da divieti di possedere armi, apparati e altri oggetti, pesa nelle decisioni su porto d'armi e licenze, e segnala la persona per misure più gravi come la sorveglianza speciale. Dal 2023 può riguardare anche i ragazzi dai quattordici anni. Si può chiedere la revoca in qualsiasi momento, e il questore ha sessanta giorni per rispondere, oppure impugnarlo davanti al TAR; i divieti hanno invece un giudice proprio.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Che cos'è: una comunicazione formale del questore che esistono indizi di pericolosità, con l'invito a rispettare la legge (art. 3 D.Lgs. 159/2011).
  • Chi: le categorie dell'art. 1 del codice antimafia; dal 2023 anche i minori dai 14 anni.
  • Divieti: a chi ha condanne definitive per delitti non colposi, su apparati, armi, pirotecnici e altro; opposizione al tribunale monocratico.
  • Revoca: si chiede in qualsiasi momento; silenzio di 60 giorni = accolta; contro il rigetto, ricorso gerarchico al prefetto.
  • Ricorso: al TAR entro 60 giorni; il giudice controlla fatti, logica e istruttoria.

Chi può riceverlo e che cosa comporta

Art. 3, commi 1-3, D.Lgs. 159/2011

«Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.»

I destinatari sono le persone che, sulla base di elementi di fatto, si devono ritenere abitualmente dedite a traffici delittuosi, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, o che sono dedite alla commissione di reati che offendono l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche per le ripetute violazioni del foglio di via o dei divieti di frequentare determinati luoghi (art. 1). La prima categoria è stata giudicata troppo indeterminata dalla Corte costituzionale (sent. 24/2019), che l'ha eliminata come base della sorveglianza speciale e delle misure patrimoniali: resta nel testo dell'art. 1, ma un avviso fondato soltanto su quella formula è più esposto a contestazioni. Dal 2023 l'avviso può essere rivolto anche ai minori tra i quattordici e i diciotto anni, convocati con un genitore, con comunicazione al procuratore presso il tribunale per i minorenni, e i suoi effetti cessano comunque al compimento della maggiore età (c. 3-bis, introdotto dal DL 123/2023). La legge non fissa una durata dell'avviso, che resta fino alla revoca.

L'avviso non è una delle misure applicate dal tribunale, e per questo non produce gli effetti automatici previsti per chi è sottoposto a sorveglianza speciale, come la perdita di licenze, concessioni e iscrizioni (art. 67); il Consiglio di Stato ha escluso che basti da solo a far perdere i requisiti morali per la patente (sez. III, 2291/2014). Pesa però nelle valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza, a cominciare da porto d'armi, licenze di polizia e autorizzazioni, e segnala la persona per una proposta di sorveglianza speciale al tribunale.

I divieti che possono accompagnarlo

DivietoChi lo dispone e per chiCome si contesta
Possedere o usare apparati radiotrasmittenti, radar, visori notturni, protezioni balistiche, veicoli blindati o modificati, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, spray irritanti, pirotecnici, sostanze infiammabili, programmi di cifraturaIl questore, con l'avviso, a chi è condannato in via definitiva per delitti non colposi, o ai sorvegliati speciali con analoghe condanne (c. 4-5); i telefoni cellulari non possono essere vietati dal questore (Corte cost. 2/2023)Opposizione al tribunale in composizione monocratica; per i minori al tribunale per i minorenni (c. 6)
Usare piattaforme o servizi informatici e telefoni cellulari, quando sono serviti per le condotte che hanno causato l'avvisoIl giudice, su proposta del questore, per chi è condannato anche non definitivamente per delitti contro la persona o il patrimonio, in materia di armi o di stupefacenti; durata massima due anni, compatibile con salute, famiglia, lavoro e studio (c. 6-bis e 6-ter)Memorie davanti al giudice prima del decreto, poi ricorso per cassazione, che non sospende (c. 6-quater)

La violazione di questi divieti è un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro, con confisca degli oggetti (art. 76 c. 2): non si tratta quindi di prescrizioni da prendere alla leggera, anche quando sembrano sproporzionate, e la via corretta per liberarsene è l'opposizione, non l'inosservanza.

Revoca e ricorso: le due strade

Chi ritiene l'avviso ingiusto fin dall'inizio lo impugna davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, o con ricorso straordinario entro centoventi. Il giudice amministrativo riconosce al questore un'ampia discrezionalità e controlla soprattutto che i fatti siano veri e pertinenti, che la valutazione non sia illogica e che l'istruttoria sia completa: l'avviso che si limita a elencare segnalazioni di polizia senza spiegare perché dimostrano una condotta abituale, che richiama procedimenti chiusi con assoluzioni o archiviazioni senza valutarli, o che ignora il lavoro e la vita attuale della persona, è il tipo di atto che si annulla. Chi invece ritiene che le ragioni dell'avviso siano venute meno, per il tempo trascorso, per un lavoro stabile o per l'esito favorevole dei procedimenti, ne chiede la revoca al questore, allegando i documenti: il questore ha sessanta giorni per decidere, il silenzio vale accoglimento, e contro il rigetto si propone ricorso gerarchico al prefetto entro sessanta giorni, dopo il quale resta il TAR. Il ricorso al TAR e i suoi costi sono spiegati nella pagina sul ricorso al TAR.

Il passo successivo: la sorveglianza speciale

La sorveglianza speciale non la decide il questore ma il tribunale, su proposta del questore o del pubblico ministero, con un procedimento in contraddittorio che si chiude con un decreto motivato entro trenta giorni dal deposito della proposta (artt. 5-7). Presuppone che la persona rientri nelle categorie di legge e sia attualmente pericolosa per la sicurezza pubblica, dura da uno a cinque anni e comporta prescrizioni, a cui si possono aggiungere il divieto di soggiorno in alcuni comuni o l'obbligo di soggiorno nel proprio (artt. 6 e 8). Quando è definitiva produce la decadenza da licenze, concessioni, iscrizioni e contributi pubblici (art. 67), e la violazione delle prescrizioni è reato, anche se la Corte costituzionale ha escluso che lo sia la violazione delle sole prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» (sent. 25/2019). Chi ha ricevuto un avviso orale deve quindi considerarlo un segnale: la condotta dei mesi successivi, i documenti su lavoro e redditi e l'esito dei procedimenti in corso sono gli elementi con cui si evita la proposta o la si contrasta davanti al tribunale.

  1. Chiedere copia del verbale e degli atti richiamati, con un'istanza di accesso.
  2. Verificare i motivi: categoria dell'art. 1 indicata, fatti concreti, loro attualità, esito dei procedimenti richiamati.
  3. Scegliere la strada: ricorso al TAR entro 60 giorni se l'avviso è viziato fin dall'inizio; istanza di revoca documentata se le ragioni sono venute meno.
  4. Opporsi ai divieti davanti al tribunale monocratico, rispettandoli nel frattempo.
  5. Costruire la prova della non pericolosità: lavoro, redditi, residenza stabile, percorsi di cura o di formazione.

Le altre misure di polizia sono spiegate nelle pagine sull'ammonimento del questore per stalking e violenza domestica e sul DASPO; gli effetti sulle armi nella pagina su porto d'armi negato o revocato.

Domande frequenti

Ho ricevuto l'avviso orale ma non ho condanne: è legittimo?
Può esserlo, perché l'avviso non richiede reati accertati ma elementi di fatto da cui desumere che la persona rientri in una delle categorie dell'art. 1 del codice antimafia. Deve però indicare i motivi, e i motivi devono essere fatti concreti, come denunce, frequentazioni, controlli, stili di vita incompatibili con i redditi, non semplici sospetti. Se la motivazione è generica o i fatti sono travisati o vecchi, l'avviso si può impugnare davanti al TAR entro 60 giorni o se ne può chiedere la revoca.
Quanto dura l'avviso orale?
La legge non fissa una durata: l'avviso resta finché non è revocato, salvo quello rivolto ai minorenni, i cui effetti cessano comunque a diciotto anni. La revoca si può chiedere al questore in qualsiasi momento, per esempio dopo un periodo di condotta regolare, un lavoro stabile o l'esito favorevole dei procedimenti penali; se il questore non risponde in sessanta giorni la richiesta si intende accolta, e contro il rigetto si può fare ricorso gerarchico al prefetto entro sessanta giorni.
Con l'avviso orale mi possono togliere la patente o il porto d'armi?
La patente no: il Consiglio di Stato ha escluso che l'avviso orale, di per sé, faccia venir meno i requisiti morali per la guida (sez. III, 2291/2014). Il porto d'armi e le licenze di polizia sono invece valutati con ampia discrezionalità, e l'avviso, con i fatti che lo sostengono, è spesso posto a base del diniego o della revoca. I divieti automatici su licenze, concessioni e iscrizioni dell'art. 67 scattano solo con la sorveglianza speciale definitiva.
Mi hanno vietato di tenere visori notturni e apparati radio: come mi difendo?
I divieti che il questore può aggiungere all'avviso orale, riservati a chi ha una condanna definitiva per delitto non colposo, si contestano con opposizione davanti al tribunale in composizione monocratica (davanti al tribunale per i minorenni se riguardano un minore). La Corte costituzionale ha escluso che il questore possa vietare i telefoni cellulari (sent. 2/2023); oggi un divieto sui telefoni e sulle piattaforme lo può disporre solo il giudice, su proposta del questore, per al massimo due anni. Violare i divieti è un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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