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GuidaDiritto amministrativo · Licenze, autorizzazioni, divieti

DASPO urbano, allontanamento e foglio di via obbligatorio

Sono le misure con cui polizia, questore e prefetto allontanano una persona da un luogo: l'ordine di allontanamento di 48 ore da stazioni, aree turistiche o zone rosse, il divieto di accesso del questore, il cosiddetto DASPO urbano, che può durare fino a due anni, e il foglio di via obbligatorio, che impone di lasciare un comune e vieta di tornarci fino a quattro anni. Sono provvedimenti amministrativi, adottati senza un giudice, ma devono essere motivati su fatti concreti e sulla pericolosità attuale della persona; violarli è reato. Questa pagina spiega i presupposti, le durate, gli errori che li rendono illegittimi e come si impugnano davanti al TAR o si contestano nel processo penale.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Allontanamento: ordine scritto di 48 ore da stazioni, aree protette dai regolamenti comunali o zone rosse, con sanzione da 100 a 300 euro.
  • DASPO urbano: divieto di accesso del questore fino a 12 mesi, fino a 2 anni per i condannati; violarlo è reato.
  • Foglio di via: lasciare un comune entro 48 ore e non tornarci da 6 mesi a 4 anni; violarlo è reato.
  • Nessuna convalida del giudice per il foglio di via, ma motivazione su fatti concreti e pericolosità attuale.
  • Si impugnano al TAR in 60 giorni; nel processo penale il giudice può rilevarne l'illegittimità.

L'ordine di allontanamento e le zone rosse

Chi con la propria condotta impedisce l'accesso o l'uso di stazioni, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico, violando i divieti di stazionamento o di occupazione, paga una sanzione da 100 a 300 euro e riceve l'ordine di allontanarsi (art. 9, c. 1, DL 14/2017). Lo stesso ordine colpisce chi, in quelle aree o in quelle individuate dai regolamenti di polizia urbana, come scuole, ospedali, musei, zone turistiche, parchi e mercati, commette le violazioni di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo o parcheggio abusivo, o tiene comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti che creano un concreto pericolo per la sicurezza (c. 2-3). Il prefetto può inoltre individuare «zone rosse», per sei mesi rinnovabili fino a diciotto, in cui sono allontanati i denunciati negli ultimi cinque anni per delitti contro la persona o il patrimonio, per droga o per armi che vi tengono comportamenti violenti o molesti (c. 3-bis e 3-ter). L'ordine è scritto, motivato, dura quarantotto ore e la sua violazione raddoppia la sanzione (art. 10, c. 1).

Il divieto di accesso del questore

Art. 10, c. 2, DL 14/2017

«Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9 [...], espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. [...]»

DestinatarioDurata del divietoSe lo viola
Chi ripete le condotte dell'art. 9, con pericolo per la sicurezzaFino a 12 mesiArresto da 6 mesi a 1 anno
Denunciati o condannati, anche non definitivamente, negli ultimi 5 anni per delitti contro persona o patrimonio commessi in quei luoghiFino a 12 mesiArresto da 6 mesi a 1 anno
Condannati negli ultimi 5 anni, con sentenza definitiva o confermata in appello, per reati contro persona o patrimonioDa 12 mesi a 2 anniArresto da 1 a 2 anni
Denunciati o condannati per reati commessi durante manifestazioni pubblicheFino a 12 mesi, anche per fasce orarieArresto da 6 mesi a 1 anno

I divieti si applicano anche ai minori dai quattordici anni, con notifica ai genitori e comunicazione al procuratore per i minorenni (art. 10, c. 4). Il DASPO urbano va distinto dal DASPO sportivo e da quelli per lo spaccio vicino alle scuole e per i locali pubblici, spiegati nella pagina sul DASPO.

Il foglio di via obbligatorio

Art. 2 D.Lgs. 159/2011

«Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. [...]»

Il foglio di via è una misura di prevenzione: presuppone che la persona rientri in una delle categorie di pericolosità dell'art. 1 del codice antimafia, sulla base di elementi di fatto, e che la pericolosità sia accertata in concreto, perché lo scopo è prevenirne le manifestazioni, non allontanare chiunque sia sgradito (TAR Lazio, sez. I-ter, 16984/2025). Non richiede la convalida di un giudice, perché limita la libertà di circolazione e non quella personale (Corte cost. 203/2024). Deve contenere sia l'ordine di rientrare nel luogo di residenza sia il divieto di ritorno: se manca uno dei due è illegittimo, e chi lo viola non può essere condannato (Cass. pen. 18576/2024). La violazione è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro (art. 76, c. 3), e le violazioni ripetute possono a loro volta fondare la pericolosità per misure più gravi (art. 1, lett. c).

Come si contesta

Tutti questi provvedimenti si impugnano davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, con istanza di sospensione se servono tempi rapidi, oppure con ricorso straordinario entro centoventi giorni. I vizi più frequenti sono la motivazione generica o basata su semplici denunce non verificate, la mancanza di attualità della pericolosità, la sproporzione della durata, l'omessa indicazione precisa delle aree vietate e delle modalità compatibili con lavoro e salute. Chi è imputato per la violazione può far valere l'illegittimità del provvedimento anche davanti al giudice penale. Le regole generali del ricorso sono nella pagina sul ricorso al TAR.

  1. Conservare il provvedimento e annotare data e modalità della notifica.
  2. Rispettarlo finché non è sospeso o annullato; chiedere l'autorizzazione se si deve rientrare per lavoro o salute.
  3. Chiedere accesso agli atti per conoscere le denunce e le informative su cui si fonda.
  4. Documentare lavoro, famiglia, residenza, esito dei procedimenti penali.
  5. Ricorrere al TAR entro sessanta giorni, con istanza cautelare se necessario.

Le misure più gravi, applicate dal tribunale, sono spiegate nella pagina sulle misure di prevenzione personali; l'avvertimento formale del questore nella pagina sull'avviso orale.

Domande frequenti

Mi hanno notificato un foglio di via da una città dove vado per lavoro: posso contestarlo?
Sì. Il foglio di via si impugna davanti al TAR entro sessanta giorni dalla notifica, chiedendo anche la sospensione cautelare. Il questore deve motivare su elementi di fatto concreti che rientrano nelle categorie di pericolosità dell'art. 1 D.Lgs. 159/2011 e sull'attualità della pericolosità, non su semplici sospetti; le esigenze di lavoro e familiari nel comune pesano nella valutazione di proporzionalità. Nel frattempo, per tornare nel comune serve l'autorizzazione preventiva prevista dal provvedimento.
Che cosa rischio se torno nel comune da cui mi hanno allontanato con il foglio di via?
È reato: reclusione da sei a diciotto mesi e multa fino a 10.000 euro (art. 76, c. 3, D.Lgs. 159/2011). Nel processo, però, il giudice penale può verificare la legittimità del foglio di via: per la Cassazione, se il provvedimento non contiene sia l'ordine di rientrare nel luogo di residenza sia il divieto di tornare, è illegittimo e la violazione non è punibile (Cass. pen. 18576/2024).
Il foglio di via non dovrebbe essere convalidato da un giudice?
No. La Corte costituzionale ha ritenuto che il foglio di via limiti la libertà di circolazione e non la libertà personale, e che quindi non serva la convalida di un giudice (sent. 203/2024). Il controllo giurisdizionale resta affidato al TAR, su ricorso dell'interessato, e al giudice penale, se si è imputati per la violazione.
Quanto dura il DASPO urbano e che cosa succede se lo violo?
Il divieto di accesso del questore dura fino a dodici mesi; se chi lo riceve è stato condannato negli ultimi cinque anni, con sentenza definitiva o confermata in appello, per reati contro la persona o il patrimonio, dura da dodici mesi a due anni (art. 10 DL 14/2017). Violarlo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno, o da uno a due anni nel caso dei condannati. Il provvedimento deve indicare le aree vietate e prevedere modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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