In breve
- Ditta individuale: apertura in un giorno con la ComUnica, costi minimi, forfettario al 15% (5% per i primi 5 anni) fino a 85.000 euro di ricavi, poi IRPEF a scaglioni; contributi INPS artigiani o commercianti con un minimo fisso di circa 4.500-4.600 euro l'anno; responsabilità illimitata su tutti i beni (art. 2740 c.c.).
- Srl: atto notarile, capitale da 10.000 euro (25% versato) o srls da 1 euro con statuto standard, bilancio annuale; responsabilità limitata al patrimonio sociale (art. 2462), salvo garanzie personali e responsabilità da gestione; IRES 24% + IRAP 3,9% sugli utili, 26% sui dividendi; costi annuali più alti.
- Società semplice: solo attività non commerciali (agricola, immobiliare di godimento, professionale); nessun bilancio, responsabilità illimitata dei soci che agiscono e, salvo patto, degli altri (art. 2267); non fallisce; tassazione per trasparenza.
- Snc e sas: per attività commerciale con più soci senza il costo della srl, ma responsabilità illimitata e solidale (nella sas solo per gli accomandatari).
- Regola pratica: ditta per iniziare con redditi contenuti e rischio basso; srl quando il rischio, i soci, gli investimenti o il reddito crescono; il passaggio si fa con conferimento o trasformazione.
Responsabilità e patrimonio
«Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470».
La differenza fondamentale è nel rischio. L'imprenditore individuale risponde dei debiti dell'impresa «con tutti i suoi beni presenti e futuri» (art. 2740): la casa, i risparmi, lo stipendio del futuro; l'impresa familiare non cambia la regola, e il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti estranei ai bisogni della famiglia. Nella srl i creditori possono aggredire solo il patrimonio della società; il socio perde al massimo il conferimento, salvo tre eccezioni ricorrenti: le fideiussioni personali chieste da banche, locatori e fornitori, che riportano il rischio sul patrimonio del socio; la responsabilità dell'amministratore verso società e creditori per la gestione (artt. 2476 e 2486 c.c.), che nella crisi diventa il primo bersaglio del curatore; il socio unico che non versa i conferimenti o non cura la pubblicità (art. 2462, c. 2). Nella società semplice e nella snc i soci rispondono personalmente e solidalmente, con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale; nella sas solo gli accomandatari. Un'altra differenza è la fallibilità: la ditta individuale e le società commerciali sono soggette a liquidazione giudiziale se superano le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000 euro: art. 2 CCII), altrimenti al sovraindebitamento; la società semplice mai.
Tasse e contributi a confronto
| Ditta individuale | Srl / srls | Società semplice, snc, sas | |
|---|---|---|---|
| Costituzione | ComUnica al registro imprese (diritti e bollo, poche decine di euro), partita IVA, iscrizione INPS e, se serve, SCIA | atto pubblico notarile; srl ordinaria capitale 10.000 euro (25% versato, 100% se unipersonale), srls da 1 a 9.999 euro con statuto standard senza onorario notarile; imposta di registro, diritti, bollo, iscrizione | società semplice: scrittura privata registrata; snc e sas: atto notarile |
| Costi annuali | diritto camerale minimo, contabilità semplificata o forfettaria | diritto camerale più alto, bilancio con deposito e bollo, libri sociali, contabilità ordinaria, eventuale revisore sopra le soglie | contabilità semplificata; snc e sas depositano solo gli atti |
| Imposte sul reddito | forfettario 15% (5% nuove attività per 5 anni) fino a 85.000 euro di ricavi e 20.000 di spese per dipendenti, senza IVA e IRAP; altrimenti IRPEF 23% fino a 28.000, 33% fino a 50.000, 43% oltre, più addizionali; niente IRAP per le persone fisiche dal 2022 | IRES 24% e IRAP 3,9% sull'utile; utili distribuiti tassati al 26% in capo ai soci persone fisiche; compensi all'amministratore deducibili e tassati IRPEF | tassazione per trasparenza: il reddito è imputato ai soci e tassato con l'IRPEF anche se non distribuito; IRAP per le società commerciali |
| Contributi INPS 2026 | artigiani 24% e commercianti 24,48% sul reddito, con minimale di 18.808 euro (fissi 4.521,36 e 4.611,64 euro anche a reddito zero; riduzione del 35% per i forfettari a richiesta); professionisti senza cassa: gestione separata 26,07% senza minimale | il socio che lavora nell'impresa commerciale o artigiana si iscrive a INPS artigiani/commercianti sulla sua quota di reddito; l'amministratore con compenso va in gestione separata; il socio di capitale non versa nulla | i soci che lavorano si iscrivono alle gestioni artigiani/commercianti sul reddito imputato |
| Responsabilità | illimitata | limitata (salvo garanzie e gestione) | illimitata (sas: solo accomandatari) |
| Liquidazione giudiziale | sì, sopra le soglie dell'impresa minore | sì | semplice no; snc e sas sì, con estensione ai soci illimitati |
Il confronto fiscale va fatto sui numeri reali. Sotto gli 85.000 euro il forfettario vince quasi sempre: per un commerciante con 60.000 euro di ricavi e coefficiente del 40% il reddito imponibile è 24.000 euro, l'imposta 3.600 (o 1.200 nei primi cinque anni), i contributi sul reddito circa 5.900. La stessa attività in srl paga IRES e IRAP sull'utile effettivo e, per portare i soldi al socio, un altro 26%: in totale ben oltre il 40% se l'utile viene distribuito. La srl recupera terreno quando il reddito supera i 50.000-60.000 euro e resta in azienda per investimenti, quando ci sono più soci con quote diverse, quando servono finanziamenti o partecipazioni esterne, o quando il rischio dell'attività (responsabilità verso clienti, debiti verso fornitori, dipendenti) è tale che la protezione patrimoniale vale più del costo. La srls riduce il costo iniziale ma non quello annuale, ha uno statuto rigido e una credibilità minore con le banche.
Come scegliere e come cambiare
- Misurare il rischio: attività con responsabilità potenzialmente alta (edilizia, alimentare, trasporti, consulenza con danni ingenti, molti fornitori) spingono verso la srl; attività di servizio a basso rischio con ricavi contenuti restano ditte forfettarie.
- Stimare reddito e reinvestimento: utili prelevati subito e sotto gli 85.000 euro favoriscono la ditta; utili reinvestiti e crescenti favoriscono la srl; il regime forfettario decade l'anno dopo il superamento della soglia, o subito sopra i 100.000 euro.
- Contare soci e successione: con più persone la srl regola quote, decisioni e uscite con lo statuto; la ditta non è trasmissibile se non con cessione d'azienda; la società semplice è lo strumento tipico per detenere immobili e partecipazioni di famiglia.
- Prevedere il cambio: dalla ditta alla srl si passa con il conferimento dell'azienda (perizia, notaio, neutralità fiscale) o cessione; dalla snc alla srl con la trasformazione; dalla srl alla ditta si torna solo liquidando. Il momento giusto è prima di assumere rischi nuovi, non dopo.
- Non dimenticare le garanzie: chi sceglie la srl per proteggere il patrimonio e poi firma fideiussioni illimitate ha speso di più per lo stesso rischio; negoziare massimali e durate delle garanzie fa parte della scelta.
Le regole di funzionamento della srl sono nella guida alla srl; le società di persone nella pagina su snc e sas; requisiti, decadenza e controlli del forfettario nella pagina sulla partita IVA forfettaria; che cosa rischia chi amministra una società in difficoltà nella pagina sulla responsabilità degli amministratori.
Domande frequenti
Con la srl la mia casa è davvero al sicuro?
Quanto costa aprire e mantenere una srl rispetto a una ditta?
Quando conviene il forfettario e quando l'IRES?
Che differenza c'è tra società semplice e snc?
Fonti normative
- Art. 2082 c.c. — Imprenditore
- Art. 2740 c.c. — Responsabilità patrimoniale
- Art. 2462 c.c. — Responsabilità nella società a responsabilità limitata
- Art. 2463-bis c.c. — Società a responsabilità limitata semplificata
- Art. 2267 c.c. — Responsabilità per le obbligazioni sociali nella società semplice
- Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime forfetario
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàLa srl: costituzione, capitale, statuto, amministrazioneAtto costitutivo e statuto, capitale e conferimenti, unipersonale, amministratori e soci, responsabilità limitata e limiti, sindaco e revisore, costi e adempimenti, srls e società di persone.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiStatuto contro patto (lo statuto, cioè l'atto costitutivo della srl e lo statuto della spa, ha efficacia reale: vincola la società, i soci futuri e gli organi, è pubblico nel registro delle imprese e si modifica con delibera notarile a maggioranza; il patto parasociale è un contratto tra alcuni o tutti i soci con efficacia obbligatoria, riservato, che vincola solo chi lo firma, modificabile all'unanimità delle parti e presidiato da penali; art. 2341-bis c.c.: i patti che stabilizzano gli assetti proprietari o il governo, sul voto, sui limiti al trasferimento e sull'influenza dominante, non possono durare più di 5 anni, sono rinnovabili, e se a tempo indeterminato ciascuno recede con 180 giorni di preavviso; esclusi i patti strumentali ad accordi di collaborazione produttiva; art. 2341-ter: pubblicità nelle società aperte al mercato con comunicazione alla società e dichiarazione in assemblea, pena la sospensione del voto; per le srl la giurisprudenza applica gli stessi principi per analogia), le clausole sulla circolazione (art. 2469 c.c.: le quote di srl sono liberamente trasferibili salvo diversa disposizione; l'atto costitutivo può vietare il trasferimento, subordinarlo al gradimento o porre condizioni, ma se il gradimento è mero o i limiti impediscono il trasferimento a causa di morte il socio e gli eredi possono recedere, con termine di blocco massimo di 2 anni; art. 2355-bis per le spa: divieto fino a 5 anni, clausole di mero gradimento inefficaci senza obbligo di acquisto o recesso, valore ex art. 2437-ter; prelazione propria e impropria, con il prezzo del terzo o quello di perizia, termini e procedura; gradimento con criteri oggettivi; clausole di continuazione con gli eredi; lock-up; clausole di trascinamento, drag along, con cui la maggioranza obbliga la minoranza a vendere alle stesse condizioni, valide se garantiscono un prezzo non inferiore alla liquidazione ex art. 2473 secondo la giurisprudenza; co-vendita, tag along, che consente alla minoranza di vendere insieme; opzioni put e call e valorizzazione con formule), il governo (art. 2468 c. 3: diritti particolari di singoli soci di srl sull'amministrazione o sugli utili, modificabili solo all'unanimità salvo diversa previsione, con recesso per chi non consente; art. 2479: decisioni dei soci con la maggioranza di almeno metà del capitale salvo diversa disposizione, quorum rafforzati per le materie sensibili, materie riservate ai soci, diritto di veto; amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, consiglio e deleghe, poteri di firma, limiti agli amministratori con inefficacia interna; art. 2475 ss.; obblighi informativi e diritto di controllo dei soci non amministratori, art. 2476 c. 2; clausole sulla distribuzione degli utili e sulla riserva; clausole di non concorrenza dei soci; patti di voto e sindacati di blocco nel patto parasociale), l'uscita (art. 2473 c.c.: cause legali di recesso e cause statutarie aggiuntive, per esempio la perdita di un requisito, il cambio di controllo, la mancata distribuzione di utili per anni; criteri di liquidazione della quota in proporzione al patrimonio sociale a valore di mercato, modificabili nello statuto con criteri e perito; società a tempo indeterminato: recesso in ogni momento con 180 giorni; art. 2473-bis: esclusione del socio per giusta causa prevista dall'atto costitutivo, con procedura; clausole di bad leaver e good leaver per i soci lavoratori; riscatto), lo stallo (società al 50%: clausole anti-deadlock: casting vote, mediatore o esperto, roulette russa e texas shoot-out, in cui un socio offre di comprare o vendere allo stesso prezzo, scioglimento come ultima ratio ex art. 2484 n. 3 per impossibilità di funzionamento; arbitrato per le decisioni gestionali), le liti (clausola compromissoria statutaria per le controversie tra soci e con la società, con arbitri nominati da un terzo estraneo, artt. 838-bis ss. c.p.c.; mediazione; clausole penali nel patto per la violazione; foro esclusivo), come si scrivono (statuto per ciò che deve vincolare tutti, anche i futuri soci; patto per ciò che vincola solo alcuni o deve restare riservato; coordinamento tra i due; verifica notarile e iscrizione; revisione periodica; per le start-up e le società con investitori, term sheet e patti con liquidation preference, anti-diluizione, board seat), gli errori (statuto standard; prelazione senza prezzo e termini; drag along senza floor; patti oltre 5 anni; clausole di gradimento «mero»; diritti particolari senza regolare la modifica; società 50/50 senza anti-stallo; clausola compromissoria non conforme all'art. 838-ter, nulla).