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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Trasformazione, fusione e scissione

Le società cambiano forma e dimensione con tre operazioni straordinarie: la trasformazione, che cambia il tipo, per esempio da snc a srl; la fusione, che unisce due o più società in una; la scissione, che divide il patrimonio di una società tra più società. Sono operazioni regolate in dettaglio dal codice civile, con passaggi obbligati per proteggere soci, creditori e lavoratori, e una volta completate non si possono più annullare. Questa pagina spiega come si svolgono, quali diritti hanno i soci contrari e i creditori, e che cosa succede ai dipendenti.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Trasformazione: cambia il tipo di società, che resta la stessa e prosegue tutti i rapporti.
  • Fusione e scissione: progetto, decisione dei soci, sessanta giorni per l'opposizione dei creditori, atto pubblico.
  • Dopo l'iscrizione l'operazione non si può più annullare: resta solo il risarcimento.
  • Soci contrari: nella srl recesso; nelle società di persone recesso se la fusione è decisa a maggioranza.
  • Lavoratori: i rapporti proseguono con i diritti maturati; oltre 15 dipendenti, informazione ai sindacati 25 giorni prima.

La trasformazione

Art. 2498 c.c.

«Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.»

La trasformazione cambia il vestito giuridico, non la società: contratti, crediti, debiti, immobili e cause restano in capo allo stesso ente. Per diventare una società di capitali serve un atto pubblico con il contenuto dell'atto costitutivo del nuovo tipo, e la trasformazione ha effetto dall'ultimo adempimento pubblicitario (art. 2500); da quel momento non può più essere dichiarata invalida, salvo il risarcimento dei danni (art. 2500-bis). Quando una snc o una sas diventa srl, i soci che rispondevano illimitatamente restano responsabili dei debiti anteriori, salvo che i creditori abbiano acconsentito: il consenso si presume se il creditore, informato con raccomandata o altro mezzo che provi il ricevimento, non si oppone entro sessanta giorni (art. 2500-quinquies). Nel senso inverso, da società di capitali a società di persone, serve anche il consenso di chi assume la responsabilità illimitata e una relazione degli amministratori (art. 2500-sexies). Le trasformazioni eterogenee, per esempio in consorzio o in fondazione, hanno effetto solo dopo sessanta giorni, durante i quali i creditori possono opporsi (artt. 2500-septies e 2500-novies).

Fusione e scissione: i passaggi

PassaggioContenutoNorma
ProgettoRedatto dagli amministratori: società coinvolte, atto costitutivo risultante, rapporto di cambio, date di efficacia; per la scissione, gli elementi patrimoniali assegnatiArtt. 2501-ter e 2506-bis
DocumentiSituazione patrimoniale, relazione degli amministratori e, salvo rinuncia o esonero, relazione degli esperti sul rapporto di cambioArtt. 2501-quater-2501-sexies, 2506-ter
DecisioneApprovazione del progetto da parte di ciascuna società, con le maggioranze per le modifiche statutarie; nelle società di persone a maggioranza secondo gli utili, con recesso del socio contrarioArt. 2502
Opposizione dei creditoriSessanta giorni dall'iscrizione della decisione, salvo consenso, pagamento, deposito o asseverazione della società di revisioneArt. 2503
Atto e iscrizioneAtto pubblico, iscritto nel registro delle imprese entro trenta giorni; da quel momento l'operazione è efficace e non più annullabileArtt. 2504, 2504-bis, 2504-quater

La fusione può avvenire per unione, con la nascita di una nuova società, o per incorporazione in una società esistente (art. 2501); la società che ne risulta subentra in tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti, anche nei processi (art. 2504-bis). Per l'incorporazione di una società interamente posseduta la procedura è semplificata (art. 2505). La scissione può essere totale, quando l'intero patrimonio passa a più società, o parziale, anche a favore di una sola società; ai soci vanno le quote delle beneficiarie, con un conguaglio in denaro non oltre il 10% del valore nominale (art. 2506). Nella scissione ciascuna società risponde in solido dei debiti della scissa non pagati dalla società a cui sono stati assegnati, ma solo nei limiti del patrimonio netto ricevuto o rimasto (art. 2506-quater). Le operazioni con società di altri Stati dell'Unione sono regolate dal D.Lgs. 19/2023.

Soci, creditori, lavoratori e fisco

Il socio contrario di una srl può recedere e ottenere la liquidazione della quota (art. 2473), come spiegato nella pagina sul recesso del socio. Chi vuole contestare la decisione deve muoversi prima dell'iscrizione dell'atto di fusione o di scissione: dopo, l'invalidità non può più essere pronunciata e resta solo il risarcimento del danno (art. 2504-quater). I creditori anteriori possono fare opposizione entro sessanta giorni; il tribunale può comunque autorizzare l'operazione se ritiene infondato il pericolo o se la società presta un'idonea garanzia (artt. 2503 e 2445).

Quando la fusione o la scissione comporta il passaggio di un'azienda o di un suo ramo, i rapporti di lavoro proseguono con la società che la riceve, con tutti i diritti maturati, e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti dei lavoratori (art. 2112 c.c.); se sono coinvolti complessivamente più di quindici lavoratori, le società devono informare per iscritto le rappresentanze sindacali almeno venticinque giorni prima dell'atto (art. 47 L. 428/1990). Le regole sono spiegate nella pagina su trasferimento d'azienda e licenziamento. Sul piano fiscale, fusioni e scissioni sono di regola neutrali: non producono plusvalenze tassabili per le società e per i soci, e le perdite pregresse si possono riportare solo entro limiti precisi. I dettagli richiedono una verifica caso per caso con il commercialista, anche perché dal 2027 le regole passano nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi.

  1. Definire l'obiettivo: cambiare tipo, integrare società, separare rami d'attività.
  2. Preparare progetto e documenti con amministratori, notaio e consulenti.
  3. Informare creditori e sindacati nei tempi di legge.
  4. Gestire soci contrari e opposizioni prima dell'atto finale.
  5. Verificare gli effetti fiscali prima della decisione, non dopo.

I tipi di società sono descritti nelle pagine sulla srl e sulle snc e sas; la vendita di un ramo d'azienda senza operazioni societarie in quella su cessione e affitto d'azienda.

Domande frequenti

Trasformando la snc in srl i soci si liberano dei vecchi debiti?
Non automaticamente. La trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili dai debiti sociali sorti prima della pubblicità della trasformazione, salvo che i creditori abbiano dato il loro consenso; il consenso si presume se il creditore, informato con raccomandata o altro mezzo che provi il ricevimento, non lo nega espressamente entro sessanta giorni (art. 2500-quinquies c.c.). Per questo conviene comunicare la trasformazione a tutti i creditori.
Sono un creditore e la società debitrice si fonde con un'altra: che cosa posso fare?
La fusione non può essere attuata prima di sessanta giorni dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese, salvo che i creditori anteriori abbiano dato il consenso, siano stati pagati o le somme siano state depositate in banca. Entro quei sessanta giorni il creditore può fare opposizione al tribunale, che può comunque autorizzare la fusione se ritiene infondato il pericolo o se la società presta un'idonea garanzia (artt. 2503 e 2445 c.c.). Dopo la fusione il credito prosegue verso la società risultante o incorporante (art. 2504-bis).
Nella scissione, chi paga i debiti della società scissa?
Ogni debito resta a carico della società a cui il progetto di scissione lo assegna. Se quella non paga, ne rispondono in solido anche le altre società partecipanti, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto che hanno ricevuto o che è rimasto (art. 2506-quater c.c.). Anche nella scissione i creditori anteriori possono opporsi entro sessanta giorni, perché si applicano le regole della fusione (art. 2506-ter).
Il socio che non è d'accordo con la fusione che cosa può fare?
Nella srl i soci che non hanno consentito alla trasformazione, alla fusione o alla scissione hanno diritto di recesso e alla liquidazione della quota (art. 2473 c.c.); nelle società di persone la fusione decisa a maggioranza lascia al socio contrario la facoltà di recedere (art. 2502). Il socio può anche impugnare la decisione, ma deve agire prima dell'iscrizione dell'atto di fusione: dopo, l'invalidità non può più essere pronunciata e resta solo il risarcimento del danno (art. 2504-quater).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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