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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Snc e sas: responsabilità illimitata e differenze

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono con il proprio patrimonio dei debiti della società, senza limiti e in solido; nella società in accomandita semplice questo vale solo per gli accomandatari, mentre gli accomandanti rischiano il capitale conferito, a patto che non amministrino. È la differenza che spiega perché la sas è la forma preferita dalle piccole imprese familiari e perché il socio che se ne va continua a rispondere dei debiti nati fino all'uscita. Questa pagina spiega come funzionano le due società, l'ordine in cui i creditori possono aggredire il patrimonio dei soci, i limiti per l'accomandante, l'uscita e l'esclusione del socio e che cosa succede se la società diventa insolvente.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Snc (art. 2291): tutti i soci rispondono in solido e senza limiti; il patto contrario vale solo tra soci. Sas (2313): illimitata per gli accomandatari, limitata alla quota per gli accomandanti.
  • Prima la società (2304): il creditore aggredisce i soci solo dopo aver escusso inutilmente il patrimonio sociale.
  • Accomandante (2320): non amministra e non tratta affari in nome della società senza procura speciale, altrimenti risponde di tutto.
  • Chi esce (2290): risponde dei debiti fino all'uscita e deve iscriverla; liquidazione della quota entro sei mesi (2289).
  • Insolvenza (art. 256 CCII): la liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili, anche usciti da meno di un anno.

La società in nome collettivo

Art. 2291 c.c.

«Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.»

La snc è la società di persone tipica dell'impresa commerciale: ha una ragione sociale con il nome di almeno un socio, si costituisce con atto scritto (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) da iscrivere nel registro delle imprese entro trenta giorni (artt. 2295-2296), ed è regolata per il resto dalle norme sulla società semplice (art. 2293). Non ha un capitale minimo, non ha organi obbligatori, e salvo patto contrario ogni socio è amministratore con poteri disgiunti. La responsabilità è personale, solidale e illimitata: ciascun socio risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell'intero debito sociale, e la quota di partecipazione conta solo nei rapporti interni per il regresso. Il patto che limita la responsabilità di alcuni soci è valido tra loro ma non verso i creditori. La società non iscritta è irregolare (art. 2297): i rapporti con i terzi seguono le regole della società semplice, con la presunzione che ogni socio che agisce abbia la rappresentanza, e i patti che la limitano non sono opponibili. Il socio non può fare concorrenza alla società né partecipare come socio illimitatamente responsabile a una società concorrente, salvo consenso degli altri (art. 2301).

Il vantaggio della snc rispetto alla società semplice è il beneficio di escussione automatico. Nella società semplice il socio richiesto del pagamento deve chiedere la preventiva escussione indicando i beni sociali su cui il creditore può soddisfarsi (art. 2268); nella snc i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, anche in liquidazione (art. 2304). La sussidiarietà opera sul piano esecutivo: il creditore può fare causa insieme alla società e ai soci e ottenere una condanna contro tutti, ma può pignorare i beni del socio solo dopo che l'esecuzione sul patrimonio sociale si è rivelata infruttuosa o quando è evidente che non ci sono beni sociali capienti. Il creditore particolare del socio, a sua volta, non può chiedere la liquidazione della quota finché la società dura (art. 2305), può rivalersi sugli utili e fare atti conservativi sulla quota di liquidazione (art. 2270) e può opporsi alla proroga della società per ottenere la liquidazione (art. 2307).

La società in accomandita semplice

ProfiloAccomandatariAccomandanti
ResponsabilitàSolidale e illimitata (art. 2313)Limitata alla quota conferita; illimitata se il nome entra nella ragione sociale (2314) o se viola il divieto di immistione (2320)
AmministrazioneSolo a loro (art. 2318)Vietata; nomina e revoca degli amministratori con il consenso degli accomandatari e della maggioranza del capitale degli accomandanti (2319)
Che cosa possono fareTutto ciò che rientra nell'oggetto socialeLavorare sotto la direzione degli amministratori, trattare singoli affari con procura speciale, dare autorizzazioni e pareri se lo statuto lo prevede, ispezionare, ricevere il bilancio e consultare i libri (2320)
QuotaRegole della sncTrasmissibile per causa di morte; cedibile con il consenso della maggioranza del capitale, salvo diverso statuto (2322)
ScioglimentoOltre alle cause ordinarie, se restano solo accomandanti o solo accomandatari e in sei mesi non si sostituisce il socio mancante; gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per l'ordinaria amministrazione (2323)
Dopo la liquidazioneI creditori insoddisfatti agiscono contro di loro e, per colpa, contro i liquidatori (2312)Rispondono solo nei limiti della quota di liquidazione ricevuta (2324)

La sas permette di separare chi gestisce e rischia da chi finanzia e limita il rischio, ed è per questo la forma delle imprese familiari in cui un coniuge lavora e l'altro conferisce. Il prezzo della limitazione è il divieto di immistione: l'accomandante che compie atti di amministrazione o conclude affari in nome della società senza una procura speciale per singoli affari assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, non solo per quelle compiute, e può essere escluso (art. 2320). La giurisprudenza guarda alla sostanza: l'accomandante che tratta con banche e fornitori, firma assegni e dirige il personale è amministratore di fatto e risponde come accomandatario, con l'estensione della liquidazione giudiziale in caso di insolvenza. Non sono immistione l'attività esecutiva sotto la direzione degli amministratori, il lavoro dipendente nell'impresa, i pareri e le autorizzazioni previsti dallo statuto, i controlli. Un secondo rischio è il nome: l'accomandante che consente che il suo nome compaia nella ragione sociale risponde illimitatamente verso i terzi (art. 2314).

Entrare, uscire, essere esclusi

Il socio può recedere in ogni momento con preavviso di tre mesi se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio, negli altri casi solo per giusta causa o nei casi previsti dal contratto (art. 2285). Alla morte del socio gli altri devono liquidare la quota agli eredi, salvo che preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi consenzienti (art. 2284). L'esclusione è possibile per gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, condanna con interdizione dai pubblici uffici, sopravvenuta inidoneità del socio d'opera (art. 2286): la delibera la maggioranza dei soci per teste, senza contare l'escluso, con effetto dopo trenta giorni, durante i quali l'escluso può fare opposizione al tribunale; se i soci sono due, l'esclusione la pronuncia il tribunale su domanda dell'altro (art. 2287). È escluso di diritto il socio sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata e quello il cui creditore particolare ha ottenuto la liquidazione della quota (art. 2288). In tutti i casi il socio uscente o gli eredi hanno diritto solo a una somma di denaro pari al valore della quota, calcolato sulla situazione patrimoniale del giorno dello scioglimento del rapporto, comprese le operazioni in corso, da pagare entro sei mesi (art. 2289): il valore è quello effettivo, avviamento compreso, non quello contabile, e la lite sul conteggio è la più frequente. Chi esce resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sorte fino a quel giorno e deve rendere nota l'uscita con mezzi idonei, in pratica con l'iscrizione nel registro delle imprese; in mancanza non è opponibile ai terzi che l'hanno ignorata senza colpa (art. 2290).

Se la società non paga: insolvenza e liquidazione

La sentenza che apre la liquidazione giudiziale della snc o della sas produce l'apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, anche se persone giuridiche (art. 256 c. 1 CCII): il socio diventa a sua volta soggetto a liquidazione, con lo spossessamento dei beni personali, gli effetti sui rapporti in corso e le conseguenze penali della bancarotta. L'estensione non è possibile decorso un anno dallo scioglimento del rapporto o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se resi noti ai terzi, e solo per l'insolvenza legata a debiti esistenti a quella data (c. 2); è la ragione per cui l'iscrizione dell'uscita nel registro delle imprese va fatta subito. L'accomandante che ha rispettato il divieto di immistione resta fuori; quello che ha amministrato di fatto viene attratto come socio illimitatamente responsabile. Dopo la cancellazione della società i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci e, se il mancato pagamento dipende da loro colpa, contro i liquidatori (art. 2312), gli accomandanti solo nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione (art. 2324). Sul piano fiscale le due società sono trasparenti: i redditi si imputano ai soci in proporzione alla quota, a prescindere dalla distribuzione (art. 5 TUIR), e le sanzioni tributarie per la società si riflettono sui soci illimitatamente responsabili.

Che cosa fare

  1. Prima di entrare: leggere atto costitutivo e patti (amministrazione, utili, recesso, clausole di continuazione), verificare i debiti esistenti, valutare la posizione di accomandante se non si intende gestire.
  2. Da accomandante: nessuna firma per la società senza procura speciale, nessuna trattativa con terzi in nome sociale, nome fuori dalla ragione sociale.
  3. Da creditore: agire contro società e soci insieme, escutere prima il patrimonio sociale, poi i soci; verificare nel registro chi era socio alla data del credito.
  4. Uscendo: comunicare il recesso con preavviso, iscrivere subito la cessazione nel registro delle imprese, farsi liquidare la quota a valore effettivo entro sei mesi, chiedere ai creditori principali la liberazione dai debiti futuri.
  5. In crisi: attivare per tempo gli strumenti del codice della crisi, perché l'insolvenza della società è anche quella personale dei soci illimitatamente responsabili.

La scelta tra snc, sas e srl è prima di tutto una scelta sul rischio personale, e la sas la modula solo per chi accetta di non gestire. Il confronto tra le forme è nella pagina su ditta individuale, srl o società semplice; la forma a responsabilità limitata nella pagina sulla srl; il valore della quota di chi esce nella pagina sul recesso del socio; la procedura d'insolvenza nella pagina sulla liquidazione giudiziale; la chiusura ordinata nella pagina su scioglimento e liquidazione.

Domande frequenti

Sono socio di una snc al 10%: quanto rischio?
Tutto il suo patrimonio personale, in solido con gli altri soci, per l'intero debito sociale e non per il 10%: la quota conta solo nei rapporti interni, per il regresso verso gli altri soci. Il creditore deve però prima escutere il patrimonio della società (art. 2304) e non può pignorare la sua quota finché la società dura (art. 2305).
Sono accomandante e firmo i contratti con i fornitori perché mio marito accomandatario è sempre fuori: che cosa rischio?
La responsabilità illimitata per tutti i debiti sociali, non solo per quei contratti, e l'esclusione dalla società (art. 2320). L'accomandante può lavorare nell'impresa sotto la direzione degli amministratori e trattare singoli affari solo con una procura speciale; la gestione di fatto lo trasforma in accomandatario davanti ai creditori e, in caso di insolvenza, lo espone alla liquidazione giudiziale personale.
Sono uscito dalla snc due anni fa: mi possono chiedere i vecchi debiti?
Sì, per le obbligazioni sorte fino al giorno dell'uscita, purché non prescritte, e a maggior ragione se l'uscita non è stata iscritta nel registro delle imprese, perché in quel caso i terzi che l'hanno ignorata senza colpa possono considerarla inefficace (art. 2290). La liquidazione giudiziale personale non è più possibile decorso un anno dall'uscita resa pubblica (art. 256 c. 2 CCII).
Il mio creditore personale può prendersi la mia quota di sas?
Finché la società dura no: può far valere i diritti sugli utili e compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione (art. 2270), chiedere la liquidazione della quota solo in caso di proroga della società (art. 2307) e, se i suoi altri beni non bastano, nella società semplice anche in ogni tempo; nella snc e nella sas la quota dell'accomandante è invece cedibile con il consenso della maggioranza (art. 2322).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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