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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effetti

La liquidazione giudiziale è il fallimento con un altro nome: il tribunale la apre con sentenza per l'imprenditore commerciale insolvente che supera le soglie dell'impresa minore, nomina un curatore che prende in mano il patrimonio, accerta i crediti, vende e distribuisce. Dura in media anni, ma la persona fisica torna libera dai debiti residui, di regola, dopo tre.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: imprenditore commerciale insolvente sopra le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000) con almeno 30.000 euro di debiti scaduti; entro un anno dalla cancellazione (artt. 2, 33, 49, 121).
  • Chi la chiede: debitore, creditori, pubblico ministero (art. 37); udienza entro 45 giorni, sentenza, reclamo in 30 giorni (artt. 41, 51).
  • Effetti: il curatore prende i beni (art. 142), i creditori non possono più pignorare (art. 150) e si insinuano al passivo 30 giorni prima dell'udienza (art. 201); contratti e rapporti di lavoro sospesi (artt. 172, 189).
  • Vendite competitive, riparto secondo prededuzione, privilegi, chirografo (art. 221); revocatoria degli atti dell'anno o dei sei mesi prima (art. 166).
  • Esdebitazione della persona fisica con la chiusura o dopo 3 anni (art. 281); bancarotta fraudolenta 3-10 anni (art. 322).

Presupposti e apertura

Art. 121 e art. 49, comma 5, D.Lgs. 14/2019 — Presupposti e soglia

«Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza». «Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila».

  1. Soggetti: imprenditori commerciali individuali e collettivi, con estensione ai soci illimitatamente responsabili di s.n.c. e s.a.s. (art. 256); esclusi gli agricoli, gli enti pubblici, i professionisti e le imprese minori, cioè chi sta sotto tutte e tre le soglie dell'art. 2 (attivo 300.000 euro, ricavi 200.000, debiti anche non scaduti 500.000), che vanno alla liquidazione controllata. La procedura si può aprire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33).
  2. Insolvenza: incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni, rivelata da inadempimenti o altri fatti esteriori (protesti, pignoramenti infruttuosi, chiusura dei locali, fuga); non basta la crisi, e i debiti scaduti devono raggiungere 30.000 euro.
  3. Ricorso (artt. 37-41): del debitore stesso (con bilanci e scritture), di uno o più creditori anche non muniti di titolo, del pubblico ministero quando ha notizia dell'insolvenza (art. 38); tribunale del centro degli interessi principali, che convoca le parti entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica; memorie fino a 7 giorni prima; misure cautelari e protettive nel frattempo (art. 54); se pende una domanda di concordato o di accordi, anche con riserva, il tribunale decide prima quella (art. 49, c. 1).
  4. Sentenza (art. 49): nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore di depositare in tre giorni bilanci, scritture, dichiarazioni ed elenco dei creditori, fissa l'udienza di verifica del passivo entro 120 giorni (150 se complessa) e il termine per le domande, autorizza il curatore ad accedere all'anagrafe tributaria e ai rapporti finanziari; è pubblicata nel registro delle imprese ed efficace subito.
  5. Reclamo (art. 51): alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica (per gli altri interessati dall'iscrizione nel registro), senza effetto sospensivo salvo provvedimento della corte; la revoca fa salvi gli atti compiuti.

Gli effetti: debitore, creditori, contratti, lavoratori

Art. 146, comma 1, D.Lgs. 14/2019 — Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

«Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a) i beni e i diritti di natura strettamente personale; b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».

Per chiChe cosa succedeNorme
DebitorePerde amministrazione e disponibilità dei beni presenti e futuri; atti e pagamenti inefficaci; consegna la corrispondenza; resta nella casa fino alla vendita; sussidio alimentare possibile; sta in giudizio il curatoreartt. 142-148, 143
Creditori anterioriNiente pignoramenti né sequestri; interessi chirografari sospesi; compensazione ammessa; insinuazione al passivo via PEC 30 giorni prima dell'udienza; tardive entro 6 mesi; opposizioni in 30 giorniartt. 150, 154, 155, 201-208
Contratti pendentiSospesi finché il curatore sceglie tra subentro e scioglimento; il contraente può farlo mettere in mora con termine fino a 60 giorni; regole speciali per preliminare, locazione, leasing, appalto, conto corrente e mandatoartt. 172-192
LavoratoriRapporti sospesi; subentro o recesso del curatore; cessazione automatica dopo 4 mesi senza subentro (prorogabili); NASpI dalla cessazione; TFR e ultime tre mensilità dal Fondo di garanzia INPS; crediti privilegiatiart. 189
Terzi che hanno contrattato primaRevocatoria degli atti sproporzionati, dei pagamenti con mezzi anomali e delle garanzie per debiti preesistenti nell'anno (sei mesi per le garanzie su debiti scaduti); dei pagamenti normali nei sei mesi se conoscevano l'insolvenza; esenzioni per pagamenti nei termini d'uso, vendite di case a giusto prezzo, atti in esecuzione di piani e concordatiartt. 163-171
Amministratori, sindaci, sociAzioni di responsabilità esercitate dal curatore; estensione ai soci illimitatamente responsabili; bancarottaartt. 255-256, 322-323

Liquidazione, riparto, chiusura, esdebitazione

Il curatore redige l'inventario e la relazione, poi entro 60 giorni dall'inventario e comunque entro 150 dalla sentenza il programma di liquidazione (art. 213), che il giudice delegato approva; può rinunciare ai beni la cui vendita è manifestamente non conveniente, e dopo sei tentativi andati deserti lo si presume, restituendoli al debitore con la ripresa delle azioni individuali. Le vendite avvengono con procedure competitive sul portale delle vendite pubbliche, previa stima (art. 216), e l'azienda può essere ceduta in blocco o affittata per conservarne il valore; il curatore esercita le revocatorie e le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci e soci (art. 255). Il ricavato si distribuisce (art. 221) prima ai crediti prededucibili (spese di procedura, compensi, crediti sorti durante la procedura), poi ai privilegiati e ipotecari nell'ordine legale, poi ai chirografari in proporzione e infine ai postergati (finanziamenti dei soci), con riparti parziali fino all'80 per cento delle somme e accantonamenti per i crediti con riserva (art. 227). La procedura si chiude (art. 233) se nessuno si insinua, se i creditori sono pagati per intero, con il riparto finale, o quando prosecuzione non può soddisfare nemmeno in parte i creditori; la società viene cancellata e le cause pendenti proseguono con il curatore (art. 234); in alternativa i creditori o i terzi, e dopo un anno anche il debitore con un apporto del 10 per cento, possono proporre un concordato nella liquidazione (art. 240). L'esdebitazione (artt. 278-281) libera la persona fisica meritevole dai debiti residui con il decreto di chiusura o, comunque, decorsi tre anni dall'apertura, e fa cessare le ineleggibilità; sono esclusi gli obblighi alimentari, i risarcimenti da illecito e le sanzioni, e restano le azioni contro garanti e coobbligati; non la ottiene chi è condannato per bancarotta fraudolenta o ha distratto l'attivo. Sul versante penale, la bancarotta fraudolenta (art. 322: distrazione, occultamento, passività fittizie, scritture falsificate, pagamenti preferenziali) è punita con la reclusione da tre a dieci anni, la semplice (art. 323: spese eccessive, operazioni imprudenti, aggravamento del dissesto anche per non aver chiesto la propria liquidazione) da sei mesi a due anni. In pratica, per l'imprenditore che vede l'insolvenza arrivare la scelta meno costosa è spesso chiederla in proprio o passare prima da un concordato: si evita l'aggravamento, si governa la consegna dei beni e si arriva prima all'esdebitazione.

Domande frequenti

Un creditore mi ha notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale: posso evitarla?

Sì, in tre modi. Provando di essere sotto tutte e tre le soglie dell'impresa minore (attivo 300.000 euro, ricavi 200.000, debiti 500.000 negli ultimi tre esercizi), con i bilanci o le dichiarazioni dei redditi da depositare in udienza: l'onere della prova è suo. Provando che non c'è insolvenza o che i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente sotto 30.000 euro (art. 49, c. 5). Oppure depositando prima della decisione una domanda di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione, anche con riserva (art. 44): il tribunale la esamina prima e la liquidazione resta sospesa finché quella strada non fallisce. Pagare il creditore istante non basta se l'insolvenza risulta verso altri e il PM interviene.

Che cosa perde l'imprenditore e che cosa gli resta?

Dalla sentenza perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i beni, compresi quelli che gli arrivano durante la procedura (art. 142), e i suoi atti e pagamenti sono inefficaci verso i creditori (art. 144). Gli restano i beni strettamente personali, gli stipendi, le pensioni e i guadagni del lavoro nei limiti di quanto serve per mantenere sé e la famiglia, fissati dal giudice delegato, i beni del fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c. e le cose impignorabili (art. 146); può continuare ad abitare la casa di proprietà finché non viene venduta (art. 147) e chiedere un sussidio alimentare. Deve consegnare la corrispondenza sui rapporti compresi nella procedura e collaborare con il curatore; le vecchie incapacità personali sono state abolite.

Sono creditore: come e quando mi insinuo?

Con un ricorso inviato via PEC al curatore, anche senza avvocato, almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica del passivo indicata nell'avviso (art. 201), con l'importo, i fatti, l'eventuale privilegio, la PEC, l'IBAN e i documenti. Il curatore deposita il progetto di stato passivo 15 giorni prima dell'udienza e il giudice delegato lo rende esecutivo con decreto; contro l'esclusione o l'ammissione parziale si fa opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione (artt. 206-207). Le domande oltre il termine sono tardive e ammesse fino a 6 mesi dal decreto (12 nei casi complessi) partecipando solo ai riparti successivi. Dalla sentenza non può iniziare né proseguire pignoramenti (art. 150), ma può compensare i crediti anteriori (art. 155).

Quando finiscono i debiti?

Con l'esdebitazione: il tribunale, su istanza del debitore persona fisica (o della società, con effetto per i soci illimitatamente responsabili), dichiara inesigibili i crediti non soddisfatti alla chiusura della procedura o comunque quando sono passati tre anni dall'apertura (art. 281), purché il debitore non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta, non abbia distratto beni, abbia collaborato e non abbia già avuto due esdebitazioni o una nei cinque anni precedenti (art. 280). Restano dovuti gli alimenti, i risarcimenti da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative (art. 278), e i creditori conservano le azioni verso fideiussori e coobbligati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).