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ProceduraSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Chiedere la liquidazione giudiziale del debitore

Quando un'impresa non paga e non pagherà, il creditore può chiedere lui stesso al tribunale di aprire la liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Serve un'impresa commerciale sopra le soglie dell'impresa minore, uno stato di insolvenza e debiti scaduti complessivi di almeno 30.000 euro; il procedimento è rapido (udienza entro 45 giorni) e costa poco, ma il creditore non ottiene un pagamento: ottiene una procedura in cui dovrà insinuarsi come tutti gli altri. È uno strumento di pressione e di tutela contro la dispersione del patrimonio, non un'esecuzione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  • Chi: qualsiasi creditore, anche senza titolo esecutivo e con credito non scaduto, oltre al PM e al debitore stesso (art. 37 c. 2 CCII).
  • Contro chi: imprenditori commerciali (società o ditte) che non provino di essere impresa minore (attivo ≤ 300.000, ricavi ≤ 200.000, debiti ≤ 500.000 euro); entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
  • Presupposti: insolvenza e debiti scaduti complessivi di almeno 30.000 euro (art. 49 c. 5); non conta solo il credito dell'istante.
  • Come: ricorso con avvocato al tribunale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni, notifica a cura della cancelleria via PEC; contributo unificato di 98 euro.
  • Esito: sentenza di apertura (curatore, giudice delegato, termine per insinuarsi) o decreto di rigetto reclamabile in 30 giorni; il creditore istante non ha alcuna preferenza nel riparto.

Perché un creditore chiede la liquidazione giudiziale

Un creditore che non viene pagato ha davanti la strada dell'esecuzione individuale: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento. Funziona se il debitore ha beni aggredibili e se il creditore arriva prima degli altri. Quando l'impresa è insolvente, cioè non è più in grado di pagare regolarmente nessuno, l'esecuzione individuale diventa una corsa in cui vince chi ha già l'ipoteca e perde chi pignora un conto vuoto. La liquidazione giudiziale sostituisce alla corsa un concorso ordinato: blocca ogni azione individuale, affida a un curatore la ricostruzione del patrimonio, consente di recuperare i pagamenti preferenziali e i beni usciti negli ultimi mesi con la revocatoria, e mette in mano al curatore le azioni di responsabilità contro gli amministratori. Per questo il creditore la chiede in tre situazioni tipiche: quando il patrimonio si sta disperdendo e serve fermarlo; quando c'è una pluralità di creditori e l'esecuzione individuale sarebbe inutile; quando il vero attivo sono le azioni contro amministratori e soci, che solo il curatore può esercitare con efficacia. La chiede anche, spesso, come strumento di pressione: la notifica del ricorso induce molti debitori a pagare o a trattare. Ma il ricorso non è una minaccia da usare a vuoto, perché il procedimento ha un suo corso e i suoi costi.

Chi può chiederla e contro chi

Art. 37, comma 2, CCII

«La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.»

La legittimazione del creditore richiede solo che sia titolare di un credito, anche non scaduto, anche non ancora accertato in giudizio, anche condizionale: il tribunale verifica incidentalmente l'esistenza del credito, senza che l'accertamento faccia stato altrove. Il credito contestato non impedisce l'istanza, ma se la contestazione è seria il tribunale può respingere per difetto di prova della legittimazione. Il debitore deve essere un imprenditore commerciale, individuale o collettivo, che non dimostri di possedere congiuntamente i tre requisiti dell'impresa minore (art. 2 c. 1 lett. d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. La prova spetta al debitore (art. 121): se non deposita i bilanci o le dichiarazioni, o se anche uno solo dei tre valori è superato, la liquidazione giudiziale è possibile. Restano fuori l'imprenditore agricolo, il professionista, il consumatore, gli enti non commerciali e le start up innovative nei primi anni (art. 31 DL 179/2012), contro i quali il creditore può chiedere semmai la liquidazione controllata con la soglia di 50.000 euro. L'impresa cessata può essere assoggettata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata prima o entro l'anno successivo (art. 33); il creditore può dimostrare che la cessazione effettiva è più recente della cancellazione.

I presupposti: insolvenza e soglia di 30.000 euro

L'insolvenza è «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2 c. 1 lett. b). Non basta un singolo mancato pagamento, e non serve che il passivo superi l'attivo: conta l'incapacità di pagare con mezzi normali. I fatti esteriori tipici sono protesti, decreti ingiuntivi non opposti e non pagati, pignoramenti negativi, chiusura dei locali, licenziamenti, cessazione dell'attività, cartelle esattoriali rilevanti, contributi non versati, la stessa dichiarazione del debitore di non poter pagare. Il ricorso deve allegarli e documentarli: il tribunale integra con i dati che la cancelleria acquisisce dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del registro delle imprese (art. 42). Il secondo presupposto è quantitativo.

Art. 49, comma 5, CCII

«Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).»

I 30.000 euro sono il totale dei debiti scaduti e non pagati di tutti i creditori come emergono dall'istruttoria, non il credito dell'istante: un creditore di 8.000 euro può ottenere l'apertura se il debitore ha altri 25.000 euro di debiti scaduti verso il fisco o i dipendenti, e un creditore di 50.000 euro non la ottiene se il suo è l'unico debito e il debitore dimostra di essere impresa minore o di non essere insolvente.

Il procedimento

FaseRegolaTempi
RicorsoCon difensore, al tribunale del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (sede legale per le società, art. 27); per i grandi gruppi, tribunale sede della sezione imprese. Indica ufficio, oggetto, ragioni, conclusioni; allega prova del credito e dell'insolvenza (art. 40 c. 2)Deposito telematico
ConvocazioneDecreto del tribunale; ricorso e decreto notificati dalla cancelleria alla PEC del debitore risultante dal registro delle imprese o dall'INI-PEC; se impossibile, inserimento nel portale dei servizi telematici, con notifica perfezionata il terzo giorno; in ultima istanza notifica di persona a cura del ricorrente (art. 40 c. 6-8)Udienza entro 45 giorni dal deposito; almeno 15 giorni tra notifica e udienza (art. 41); abbreviabili per urgenza
DifeseMemorie fino a 7 giorni prima dell'udienza; il debitore deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi o le dichiarazioni dei redditi (art. 41 c. 4); istruttoria anche d'ufficio, informazioni da banche dati e registri (art. 41 c. 6, 42)Udienza, eventuale rinvio breve
Misure cautelariSu istanza, il tribunale può nominare un custode dell'azienda o del patrimonio e adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l'attuazione della futura sentenza (art. 54 c. 1, 55)Anche con decreto inaudita altera parte
Domanda del debitoreSe il debitore chiede concordato, accordi o piano, anche con riserva (art. 44), il tribunale decide prima quella domanda; la liquidazione è aperta se il termine scade inutilmente, se la domanda è inammissibile, se il concordato non è approvato o omologato (art. 49 c. 2)30-60 giorni di termine, prorogabili di 60
DecisioneSentenza di apertura: nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di stato passivo entro 120-150 giorni, termine per le insinuazioni 30 giorni prima (art. 49 c. 3). Rigetto con decreto motivato (art. 50)Efficacia dalla pubblicazione; verso i terzi dall'iscrizione nel registro delle imprese
ImpugnazioniRigetto: reclamo del ricorrente o del PM alla corte d'appello entro 30 giorni (art. 50 c. 2). Apertura: reclamo del debitore o di qualunque interessato entro 30 giorni (art. 51); non sospende la procedura salvo art. 52Udienza in appello entro 60 giorni, sentenza entro 30

Costi e rischi per il creditore

Il ricorso costa il contributo unificato di 98 euro e l'anticipazione forfettaria di 27 euro, oltre al compenso del proprio avvocato; il creditore istante non anticipa le spese della procedura, che gravano sull'attivo e, in mancanza, sull'erario (art. 147 DPR 115/2002). Se l'istanza è respinta, il tribunale può condannare il ricorrente alle spese del procedimento; il debitore non può però chiedere in un giudizio separato il risarcimento per responsabilità aggravata (art. 50 c. 3). Il rischio vero è la revoca: se la sentenza di apertura viene riformata in appello perché la domanda era infondata, le spese della procedura e il compenso del curatore sono liquidati «tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca» (art. 53 c. 1), e possono essere posti a carico del creditore che ha agito con colpa, oltre al risarcimento del danno all'impresa. Un altro effetto poco considerato: il pagamento che il debitore fa al creditore per «far ritirare» l'istanza, se poi la liquidazione viene comunque aperta, è un pagamento in prossimità dell'insolvenza, che il curatore può revocare (art. 166 c. 2 CCII) perché il creditore, avendo presentato ricorso, conosceva lo stato d'insolvenza. Chi transige deve quindi chiudere davvero la posizione o farsi pagare da un terzo.

Che cosa succede dopo la sentenza

Il creditore istante non acquisisce alcuna posizione privilegiata: deve presentare la domanda di insinuazione entro il termine fissato dalla sentenza, viene ammesso secondo il grado del suo credito e partecipa ai riparti con gli altri. I vantaggi sono indiretti ma concreti: le esecuzioni individuali degli altri creditori si arrestano (art. 150), i pagamenti e gli atti compiuti dal debitore dopo la sentenza sono inefficaci (art. 144), il curatore può esercitare la revocatoria sugli atti dei sei mesi o dell'anno precedenti e le azioni di responsabilità contro gli amministratori (art. 255), i cui proventi alimentano l'attivo di tutti. Il creditore può candidarsi al comitato dei creditori, chiedere informazioni al curatore e, se ha interesse, contestare lo stato passivo. La pagina sulla liquidazione giudiziale descrive la procedura dall'interno; quella sul creditore del debitore in procedura elenca gli strumenti a sua disposizione.

Come si prepara il ricorso

  1. Verificare la natura del debitore. Visura camerale: forma giuridica, attività, data di eventuale cancellazione, bilanci depositati degli ultimi tre esercizi per stimare i requisiti dell'impresa minore.
  2. Documentare il credito. Contratto, fatture, estratto conto, eventuale decreto ingiuntivo o sentenza, solleciti e risposte del debitore.
  3. Raccogliere i fatti esteriori dell'insolvenza. Protesti, pignoramenti negativi propri o di altri, ipoteche e fermi esattoriali dalle visure, procedimenti pendenti, notizie di chiusura, dipendenti non pagati, eventuali comunicazioni del debitore.
  4. Stimare i debiti scaduti complessivi. Se il proprio credito è sotto i 30.000 euro, indicare gli elementi da cui risultano altri debiti scaduti (bilancio, visure, altri creditori noti) e chiedere l'acquisizione dei dati ex art. 42.
  5. Valutare le misure cautelari se c'è pericolo di dispersione: sequestro dell'azienda o nomina di un custode (art. 54).
  6. Preparare l'udienza: il debitore può comparire con bilanci che lo collocano sotto soglia, contestare il credito, pagare parzialmente, chiedere un concordato con riserva; ogni scenario ha una replica.
  7. Non ritirare a vuoto. La rinuncia al ricorso dopo un pagamento va accompagnata da garanzie contro la revocatoria; se altri creditori o il PM sono intervenuti, il procedimento prosegue comunque (art. 41 c. 5).

La liquidazione giudiziale su istanza del creditore è una scelta di strategia, non un automatismo del recupero crediti. Conviene quando il patrimonio esiste e rischia di sparire, quando gli amministratori hanno responsabilità da far valere, quando molti creditori si contendono poco; non conviene quando il debitore è un guscio vuoto, perché la procedura si chiude senza riparti e il creditore avrà speso per nulla, né quando l'impresa è minore e il tribunale non può aprirla. Prima di depositare, il creditore confronta questo strumento con il decreto ingiuntivo e l'esecuzione individuale, che restano la via più diretta quando il debitore paga gli altri e non paga solo lui.

Domande frequenti

Il mio credito è di 8.000 euro: posso chiedere la liquidazione giudiziale?
Sì, se il debitore è un'impresa commerciale non minore e insolvente. La soglia di 30.000 euro (art. 49 c. 5) riguarda il totale dei debiti scaduti e non pagati che risultano dall'istruttoria, di tutti i creditori, non il credito di chi ricorre; il tribunale li accerta anche con i dati fiscali e INPS acquisiti d'ufficio (art. 42).
Serve un decreto ingiuntivo o un titolo esecutivo?
No. Il creditore deve dimostrare l'esistenza del credito, anche solo con fatture e contratto, e l'insolvenza. Il titolo aiuta (rende il credito non contestabile e il mancato pagamento dopo il precetto è un fatto esteriore tipico), ma non è richiesto.
Il debitore ha chiesto un concordato «in bianco»: la mia istanza è persa?
Resta pendente. Con la domanda con riserva (art. 44) il tribunale assegna al debitore un termine di 30-60 giorni per depositare piano e proposta; se il termine scade inutilmente o la domanda è inammissibile, il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale sulla tua istanza (art. 49 c. 2).
Che cosa rischio se l'istanza è respinta?
Le spese del procedimento, se il tribunale le pone a tuo carico. Il debitore non può chiederti in separato giudizio il risarcimento per lite temeraria (art. 50 c. 3). Se invece la liquidazione viene aperta e poi revocata in appello, le spese e il compenso del curatore possono essere posti a carico del creditore istante e il danno da lite temeraria è possibile.
Ottenuta la sentenza, vengo pagato per primo?
No. Il creditore istante è un creditore come gli altri: deve presentare domanda di insinuazione al passivo entro il termine fissato dalla sentenza e viene pagato secondo il suo grado. Il vantaggio è indiretto: blocco delle azioni individuali, recupero dei beni dispersi tramite revocatorie, azioni di responsabilità del curatore contro gli amministratori.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa revocatoria nella liquidazione giudizialeLa logica (par condicio creditorum: gli atti che nel periodo sospetto hanno sottratto beni o favorito un creditore vengono resi inefficaci verso la massa; il periodo si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura, o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2; legittimato solo il curatore; competenza del tribunale della procedura), gli atti inefficaci di diritto (art. 163: atti a titolo gratuito nei 2 anni, esclusi regali d'uso e adempimenti di doveri morali proporzionati; i beni si acquisiscono con la trascrizione della sentenza, reclamo ex art. 133; art. 164: pagamenti di crediti non ancora scaduti alla data di apertura eseguiti nei 2 anni; rimborsi dei finanziamenti dei soci e infragruppo nell'anno, con postergazione ex art. 2467 c.c.), gli atti revocabili con inversione dell'onere (art. 166 c. 1, nell'anno: atti a titolo oneroso in cui la prestazione del debitore supera di oltre un quarto quella ricevuta, atti estintivi di debiti scaduti non con denaro o mezzi normali di pagamento come datio in solutum e cessioni di crediti, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti; nei 6 mesi: pegni e ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti; il terzo si salva solo provando che non conosceva l'insolvenza), gli atti revocabili con prova del curatore (art. 166 c. 2, nei 6 mesi: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso normali, garanzie contestuali anche per debiti di terzi, se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza, con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, solleciti, notizie di stampa, rapporti continuativi), le esenzioni (art. 166 c. 3: pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; rimesse bancarie che non riducono in modo durevole l'esposizione; vendite e preliminari trascritti a giusto prezzo della casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o di parenti entro il terzo grado, o della sede dell'impresa acquirente; atti in esecuzione di piani attestati ex art. 56, salvo dolo o colpa grave; atti in esecuzione di concordati, PRO, accordi omologati e atti legali dopo la domanda; retribuzioni a dipendenti e collaboratori; pagamenti per servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione; c. 4: credito fondiario e su pegno, istituto di emissione; art. 168: cambiale scaduta; art. 24: atti coerenti con la composizione negoziata), i familiari (art. 169: atti dell'art. 166 tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel tempo dell'impresa, e atti gratuiti anche oltre i 2 anni, revocati salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza), termini (art. 170: azione entro 3 anni dall'apertura e comunque prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto), effetti (art. 171: chi restituisce è ammesso al passivo per il suo credito; conti correnti: restituzione della differenza tra il massimo scoperto nel periodo di conoscenza e il residuo all'apertura, rientro; pagamenti tramite intermediari; interessi e rivalutazione; sentenza costitutiva), la revocatoria ordinaria del curatore (art. 165 e art. 2901 c.c.: atti in pregiudizio dei creditori senza limiti di periodo sospetto, con prova della scientia damni e, per gli atti a titolo oneroso anteriori al credito, della dolosa preordinazione; anche verso gli aventi causa; 5 anni dall'atto; fondo patrimoniale, trust, donazioni ai figli), come si difende il terzo (prova dell'ignoranza dell'insolvenza con la normalità dei rapporti, l'assenza di segnali, i pagamenti puntuali; termini d'uso del settore; giusto prezzo con perizia; esenzioni; prescrizione; transazione con il curatore autorizzata dal comitato; insinuazione del credito restituito), rilievo penale (bancarotta preferenziale per il debitore che paga un creditore a danno degli altri, art. 322 c. 3 CCII; per il terzo, i reati dell'art. 338 se distrae o riceve beni della procedura o insinua crediti simulati, e il concorso nella bancarotta).
  • SovraindebitamentoLa liquidazione controllataChi e quando (art. 268 CCII: debitore in stato di sovraindebitamento, cioè consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo, start up e ogni debitore non soggetto a liquidazione giudiziale, art. 2 c. 1 lett. c; ricorso al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; c. 2: se è insolvente, la domanda può venire da un creditore anche con esecuzioni in corso, ma non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro; c. 3: contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta che non c'è attivo da acquisire nemmeno con azioni giudiziarie, con eccezione entro la prima udienza e termine di 60 giorni per l'attestazione; su domanda del debitore persona fisica si apre se l'OCC attesta che c'è attivo; art. 271: se la domanda è del creditore, il debitore entro la prima udienza può chiedere l'accesso a ristrutturazione o concordato minore con termine fino a 60+60 giorni e misure protettive), che cosa esclude (art. 268 c. 4: crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e guadagni nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia, frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli, fondo patrimoniale e suoi frutti salvo art. 170 c.c., beni impignorabili; c. 5: sospensione degli interessi ai fini del concorso salvo garanzie), la domanda (art. 269: ricorso presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC, con relazione dell'OCC su completezza dei documenti, situazione economico-patrimoniale, cause dell'indebitamento, diligenza nell'assumere le obbligazioni e attestazione sull'attivo; comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro 7 giorni; documenti: elenco creditori, beni, redditi, dichiarazioni, spese familiari), l'apertura (art. 270: sentenza del tribunale in assenza di domande di ristrutturazione o concordato; nomina del giudice delegato e del liquidatore, di regola l'OCC; deposito di bilanci, scritture ed elenco creditori in 7 giorni; termine fino a 90 giorni ai creditori per le domande di ammissione via PEC; ordine di consegna dei beni, salvo autorizzazione a usarne alcuni; pubblicazione sul sito e nel registro delle imprese, trascrizione per immobili e beni registrati; contratti pendenti sospesi con scelta del liquidatore; effetti sui soci illimitatamente responsabili; art. 277: i creditori posteriori non possono agire sui beni della liquidazione; sospensione delle esecuzioni individuali), lo svolgimento (art. 272: elenco creditori aggiornato in 30 giorni, inventario e programma di liquidazione entro 90 giorni approvato dal giudice delegato; durata almeno 3 anni dall'apertura, chiusura anticipata se non c'è altro attivo; c. 3-bis: beni sopravvenuti fino all'esdebitazione compresi, dedotte le passività per acquisirli; art. 273: progetto di stato passivo, osservazioni in 15 giorni, stato passivo esecutivo, reclamo ex art. 133 e cassazione, domande tardive solo per causa non imputabile entro 60 giorni; art. 275: esecuzione del programma con relazioni semestrali, vendite con le regole della liquidazione giudiziale, cancellazione di ipoteche e pignoramenti, rendiconto, compenso dell'OCC secondo il D.M. 202/2014; art. 276: chiusura con decreto motivato e relazione sull'esdebitazione), l'esdebitazione (art. 282: opera alla chiusura o già dopo 3 anni dall'apertura, con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, osservazioni dei creditori in 15 giorni; condizioni dell'art. 280: nessuna condanna per bancarotta o reati d'impresa, nessuna distrazione o frode, collaborazione, nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti; esclusa se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode; art. 278: inesigibilità dei crediti residui, salvi coobbligati e fideiussori, esclusi mantenimento e alimenti, danni da fatto illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative; reclamo in 30 giorni; art. 283: esdebitazione dell'incapiente senza liquidazione, una sola volta, con obbligo per 3 anni se sopravvengono utilità), confronto con le altre procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore: si tiene la casa e si paga un piano; liquidazione: si perde il patrimonio ma si chiude con certezza; incapiente: senza patrimonio né reddito), costi e tempi (compenso OCC e liquidatore prededucibili, spese di procedura, 3-5 anni), consigli (verificare la meritevolezza, dichiarare tutto, negoziare i limiti del mantenimento, valutare la vendita della casa in procedura rispetto al pignoramento).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.