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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento

Non tutte le crisi hanno bisogno del concordato. Chi ha pochi creditori decisivi può risanare con un piano attestato, un documento privato che nessun giudice omologa ma che mette al riparo dalla revocatoria e dalla bancarotta, oppure con un accordo di ristrutturazione firmato dal 60% dei crediti (30% nella versione agevolata) e omologato dal tribunale, che vincola anche i dissenzienti di una categoria se aderisce il 75%. Gli estranei vanno pagati per intero; il fisco può essere trascinato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Piano attestato (art. 56 CCII): privato, con data certa e attestazione; niente tribunale né vincolo per i dissenzienti; protegge da revocatoria e bancarotta gli atti esecutivi.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 57): 60% dei crediti, estranei pagati per intero entro 120 giorni, omologazione del tribunale (art. 48), misure protettive e finanza prededucibile.
  • Agevolati al 30% senza moratoria e senza protezioni (art. 60); efficacia estesa ai non aderenti di una categoria con il 75%, in continuità (art. 61).
  • Transazione fiscale (art. 63) con omologazione anche senza il fisco a quattro condizioni; convenzione di moratoria (art. 62); PRO con classi (art. 64-bis).
  • Dopo la composizione negoziata la soglia dell'efficacia estesa scende al 60% (art. 23 c. 2).

Le norme chiave

Art. 57, commi 1 e 3, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Accordi di ristrutturazione dei debiti

«Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. […] Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione».

Piano attestato (art. 56)Accordi di ristrutturazione (artt. 57-61)Convenzione di moratoria (art. 62)PRO (art. 64-bis)
ChiImprenditore in crisi o insolventeImprenditore anche non commerciale, non minoreImprenditore anche non commercialeImprenditore commerciale non minore
ConsensoSolo chi firma60% dei crediti; 30% agevolato; 75% della categoria per l'estensione75% della categoria per l'estensioneUnanimità delle classi
TribunaleNoOmologazione con opposizioni (art. 48)No; opposizione al tribunale dei non aderentiOmologazione
EstraneiNon toccatiPagati integralmente entro 120 giorniSolo dilazioni e sospensioni, niente rinunceTutti in classi
ProtezioniNessunaMisure protettive (art. 54), sospensione obblighi sul capitale (art. 64), finanza prededucibileSospensione delle azioni per gli aderenti ed estesiMisure protettive; finanza prededucibile
FiscoSolo con adesioneTransazione ex art. 63 con cram-downTransazione ex art. 64-bis c. 1-bis
EffettiEsenzione da revocatoria e bancarotta per gli atti esecutiviIdem + vincolo per aderenti ed estesiEfficacia verso i non aderenti della categoriaVincolo per tutti; deroga alle prelazioni
RiservatezzaMassima (pubblicazione facoltativa)Pubblicazione nel registro delle impreseRiservataPubblica

I due strumenti rispondono a logiche diverse. Il piano attestato è un contratto tra il debitore e i creditori che accettano di rinegoziare, «certificato» da un attestatore: il suo valore sta nella protezione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta per chi esegue i pagamenti e concede le garanzie previste, e nella riservatezza; chi non firma resta libero. Gli accordi di ristrutturazione aggiungono il tribunale: l'omologazione dà stabilità, consente le misure protettive, la finanza prededucibile, la transazione fiscale con il cram-down e, per le categorie omogenee, il vincolo dei dissenzienti; in cambio impone il pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni e la pubblicità nel registro delle imprese. La composizione negoziata è spesso l'anticamera: le trattative con l'esperto abbassano la soglia dell'efficacia estesa al 60% e preparano l'attestazione. Il concordato preventivo resta lo strumento per le platee diffuse e per chi deve vincolare tutti con il voto per classi. Le guide sulla transazione fiscale e sulla revocatoria spiegano i due effetti più importanti.

Come si costruisce un accordo

  1. Diagnosi e mappa dei creditori: chi pesa per il 60% (o il 30%), chi resta estraneo e va pagato entro 120 giorni, categorie omogenee per l'eventuale estensione, posizione del fisco e degli enti.
  2. Piano con i contenuti dell'art. 56 (situazione, cause, strategie, elenco dei creditori, finanza nuova, tempi e correttivi, piano industriale) e trattative; eventuale domanda con riserva (art. 44) e richiesta di misure protettive (art. 54) se ci sono esecuzioni in corso.
  3. Attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati, fattibilità e capacità di pagare gli estranei; per il fisco, attestazione di convenienza o di trattamento non deteriore e proposta di transazione depositata (art. 63).
  4. Firma e omologazione: accordi sottoscritti, domanda al tribunale con i documenti dell'art. 39, iscrizione nel registro delle imprese, opposizioni dei dissenzienti entro 30 giorni, sentenza di omologazione (art. 48); per l'estensione, notifica ai non aderenti della categoria (art. 61).
  5. Esecuzione: pagamento degli estranei nei 120 giorni, rispetto del piano, rinegoziazione con nuova attestazione se cambiano le condizioni (art. 58); in caso di inadempimento, risoluzione e rischio di liquidazione giudiziale.

Per gli amministratori il ricorso tempestivo a questi strumenti è anche una difesa: dimostra l'attivazione senza indugio richiesta dall'art. 2086 c.c. e dall'art. 3 CCII e sposta gli atti di gestione sotto l'ombrello dell'attestazione. Per i creditori la valutazione è di convenienza: aderire consente di negoziare garanzie e prededuzione per la nuova finanza; restare estranei dà diritto al pagamento integrale ma con i tempi dell'accordo; subire l'estensione è possibile solo se si riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale, con l'opposizione come rimedio. Sulla liquidazione giudiziale come alternativa e sulla posizione del creditore rinviamo alle guide dedicate; per i finanziamenti dei soci, alla guida sulla postergazione.

Domande frequenti

La mia srl ha tre banche che pesano per il 70% dei debiti e cento fornitori piccoli: quale strumento uso?

L'accordo di ristrutturazione con le banche, che superano da sole la soglia del 60% dei crediti (art. 57 CCII), lasciando i fornitori come creditori estranei da pagare integralmente entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza; se non chiede una moratoria per gli estranei e rinuncia alle misure protettive, basta il 30% (accordi agevolati, art. 60), utile quando i fornitori possono essere pagati regolarmente e nessuno sta pignorando. L'accordo con le banche contiene il piano (stessi contenuti del piano attestato, art. 56), è attestato da un professionista indipendente anche quanto alla capacità di pagare gli estranei, e viene omologato dal tribunale con il procedimento dell'art. 48, in cui i dissenzienti possono opporsi. Se una delle banche non aderisce, può estendere gli effetti anche a lei se le banche aderenti rappresentano il 75% della categoria, l'accordo è in continuità e la dissenziente riceve almeno quanto nella liquidazione giudiziale (art. 61). Con la domanda può chiedere le misure protettive e l'autorizzazione a finanziamenti prededucibili; il fisco si tratta con la transazione dell'art. 63. Se invece preferisce evitare il tribunale e le banche sono disponibili a un accordo privato, il piano attestato basta.

Che cosa protegge davvero un piano attestato, visto che nessun giudice lo approva?

Protegge dal passato e dal futuro penale, non dai creditori. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato con i requisiti dell'art. 56 (contenuto minimo, data certa, attestazione di veridicità e fattibilità) non sono soggetti a revocatoria fallimentare né ordinaria (art. 166, c. 3, lett. d) e non integrano bancarotta semplice o preferenziale (art. 324): se il risanamento fallisce e arriva la liquidazione giudiziale, i fornitori pagati e le banche garantite secondo il piano non restituiscono nulla e gli amministratori non rispondono di quei pagamenti. L'esenzione salta solo per dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore conosciuti dal creditore. Non c'è invece alcuna protezione dalle azioni esecutive dei creditori che non aderiscono, nessun vincolo per i dissenzienti, nessuna sospensione degli obblighi sul capitale: per questo il piano attestato funziona quando i creditori decisivi sono d'accordo e nessuno sta aggredendo il patrimonio. La pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa e serve per la detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite; gli atti esecutivi vanno provati per iscritto con data certa.

L'Agenzia delle entrate non aderisce alla transazione fiscale e senza di lei non arrivo al 60%: è finita?

Non necessariamente. L'art. 63, c. 4, consente al tribunale di omologare gli accordi anche in mancanza di adesione, o con voto contrario, del fisco e degli enti previdenziali, quando la loro adesione è determinante per raggiungere le soglie del 60% o del 30% e ricorrono insieme quattro condizioni, valutate dal giudice: l'accordo non è liquidatorio, gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi, il trattamento offerto al fisco non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e il pagamento dei crediti del fisco e degli enti è almeno del 50% per ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi (almeno il 60% se gli altri aderenti sono sotto un quarto dei crediti, c. 5); l'attestazione del professionista indipendente deve coprire la convenienza o il trattamento non deteriore. La proposta di transazione va depositata con gli accordi presso gli uffici competenti, con la dichiarazione sostitutiva sulla completezza dei dati; l'ufficio ha 90 giorni per aderire. Nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione omologato esistono regole analoghe; nella composizione negoziata, dal 2024, l'accordo transattivo diretto senza cram-down. La guida sulla transazione fiscale confronta le tre sedi.

Sono un fornitore rimasto fuori dall'accordo omologato: che cosa mi spetta?

Il pagamento integrale: gli accordi di ristrutturazione devono essere idonei ad assicurare il pagamento per intero dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione, se il credito era già scaduto, o entro 120 giorni dalla scadenza (art. 57, c. 3), e l'attestatore deve certificare questa idoneità. Se il debitore ha chiesto e ottenuto le misure protettive, durante la procedura non può iniziare o proseguire azioni esecutive, ma alla scadenza dei 120 giorni può agire per l'intero; se invece l'accordo è «agevolato» al 30%, il debitore ha rinunciato alla moratoria e alle protezioni e lei può agire subito. Diverso è il caso in cui lei appartenga a una categoria a cui gli effetti sono stati estesi (art. 61): allora è vincolato all'accordo come gli aderenti, ma deve essere stato informato e messo in condizione di partecipare, deve ricevere almeno quanto avrebbe nella liquidazione giudiziale e può opporsi all'omologazione entro 30 giorni dalla comunicazione; conserva comunque i diritti verso fideiussori e coobbligati del debitore (art. 59). Il mancato pagamento degli estranei nei termini è inadempimento dell'accordo, con la possibilità di chiederne la risoluzione e di far aprire la liquidazione giudiziale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaPresupposti (art. 12 CCII: imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia ex art. 25-quater, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, oppure già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; art. 25-quinquies: non in pendenza di domande di concordato o accordi né entro 4 mesi dalla rinuncia), l'avvio (art. 17: istanza sulla piattaforma telematica di Unioncamere con bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni, situazione aggiornata a 60 giorni, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario a 6 mesi, elenco dei creditori, dichiarazione sui ricorsi pendenti; test pratico di sostenibilità e programma di rateizzazione automatica, artt. 13 e 25-undecies; nomina dell'esperto da una commissione entro 5 giorni lavorativi tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza, art. 13; l'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive e, se concrete, incontra i creditori con incontri ravvicinati, art. 17 c. 5; durata 180 giorni dall'accettazione, prorogabili di altri 180 su richiesta delle parti o se pendono ricorsi al tribunale, c. 7; relazione finale, c. 8; riservatezza salvo pubblicazione delle misure protettive), le protezioni (art. 18: misure protettive verso tutti i creditori o alcuni, pubblicate nel registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto: dalla pubblicazione niente nuove prelazioni, niente azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese, pagamenti non inibiti, esclusi i crediti dei lavoratori; la liquidazione giudiziale non può essere aperta; art. 18 c. 5: i creditori e le banche non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare gli affidamenti; art. 16 c. 5: l'accesso non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di riclassificazione; art. 19: ricorso al tribunale entro il giorno successivo per la conferma, pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni pena inefficacia, udienza con parere dell'esperto, conferma con durata e proroghe fino a 240 giorni complessivi, revoca se pregiudicano le trattative; provvedimenti cautelari; art. 20: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter e della causa di scioglimento per perdite), la gestione (art. 21: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se in crisi evita pregiudizio alla sostenibilità, se insolvente gestisce nel prevalente interesse dei creditori; informa l'esperto per iscritto degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti; segnalazione dell'esperto e iscrizione del dissenso nel registro delle imprese; art. 22: autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili anche dai soci, riattivazione di linee di credito e per la cessione dell'azienda o di rami senza la responsabilità per i debiti ex art. 2560 c. 2 c.c., con procedura competitiva e salvo l'art. 2112 per i lavoratori; art. 16 c. 5 banche obbligate a partecipare in modo attivo e informato), gli esiti (art. 23 c. 1: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno 2 anni, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall'esperto con esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale; c. 2: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta dal 75 al 60% per gli accordi a efficacia estesa, concordato semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies senza voto dei creditori, ogni altro strumento; c. 2-bis: accordo transattivo con fisco, AdER ed enti territoriali su tributi e accessori con attestazione di convenienza, depositato in tribunale, non per risorse UE), le misure premiali (art. 25-bis: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale durante le trattative, sanzioni ridotte al minimo se il termine scade dopo l'istanza, sanzioni e interessi dimezzati negli esiti del c. 2, rateazione fino a 72 rate mensili di imposte non iscritte a ruolo con istanza firmata dall'esperto, sopravvenienze attive detassate), i costi (art. 25-ter: compenso dell'esperto a percentuale sull'attivo, dal 4-6% sotto 100.000 euro allo 0,05-0,10% tra 2,5 e 50 milioni, minimo 4.000 e massimo 400.000 euro, con aumenti e riduzioni; consulenti dell'imprenditore; attestatore per gli esiti che lo richiedono), quando conviene (crisi reversibile con flussi, pochi creditori decisivi, banche da tenere ferme, necessità di vendere l'azienda in continuità; non per chi ha già deciso di liquidare senza attivo, per cui c'è la liquidazione giudiziale) e i rischi (trattative fallite dopo mesi con esperto negativo, pubblicità delle misure protettive, responsabilità per atti pregiudizievoli, decadenza dalle misure per omesso ricorso).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioPresupposti e tipi (art. 84 CCII: imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè commerciale non minore ex art. 2 c. 1 lett. d con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro, in stato di crisi o di insolvenza; piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; continuità diretta, con l'imprenditore che prosegue, o indiretta, con cessione, conferimento, usufrutto o affitto d'azienda anche anteriore se funzionale; c. 3: nella continuità i creditori possono essere soddisfatti anche non prevalentemente dal ricavato della continuità, con un'utilità specifica per ciascuno; c. 4: nel liquidatorio apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l'attivo e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati almeno al 20%; c. 5: privilegiati pagabili non integralmente nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato; c. 6: nella continuità il valore di liquidazione segue le prelazioni, l'eccedenza può essere distribuita con la priorità relativa; c. 7: crediti dei lavoratori soddisfatti nel rispetto delle prelazioni sul valore di liquidazione e sull'eccedenza, con il rispetto dell'art. 2116 c.c.; assuntore; art. 85: classi facoltative con trattamenti differenziati, obbligatorie per fisco e contributi non pagati integralmente, garantiti da terzi, creditori con utilità non in denaro, proponenti e parti correlate, e sempre nella continuità, con classi separate per le PMI fornitrici), la procedura (art. 40: ricorso al tribunale del centro degli interessi con i documenti dell'art. 39; art. 44: domanda con riserva e termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di 60, per depositare piano, proposta e attestazione, con commissario giudiziale, obblighi informativi periodici e divieto di atti di frode; art. 54: misure protettive su richiesta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, blocco delle esecuzioni e delle cautelari, sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale; art. 87: contenuto del piano, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità e tempi, piano industriale, costi e ricavi, finanza nuova, azioni esperibili, classi, parti non interessate, lavoratori; attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente; art. 47: apertura con verifica di ammissibilità e fattibilità per il liquidatorio, di ritualità per la continuità salvo manifesta inidoneità, nomina del giudice delegato e del commissario, fissazione del voto; art. 94: il debitore conserva l'amministrazione sotto vigilanza, atti straordinari solo con autorizzazione del giudice delegato pena l'inefficacia, vendite con procedure competitive; art. 100: pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità; art. 97: contratti pendenti, sospensione o scioglimento autorizzati; art. 99-101: finanziamenti prededucibili; art. 105: relazione del commissario), il voto e l'omologazione (art. 107: voto telematico nei termini fissati; art. 109: approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con classi anche nel maggior numero di classi, con maggioranza per teste se un creditore supera la metà; c. 5: nella continuità approvazione se tutte le classi votano a favore, in ciascuna con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti se vota almeno la metà; privilegiati che non votano se pagati integralmente entro 180 giorni; esclusi coniuge, parenti, società del gruppo, creditori in conflitto; art. 90: proposte concorrenti dei creditori con almeno il 5% dei crediti; art. 112: omologazione con verifica di regolarità, voto, classi, parità, fattibilità e, nella continuità, ragionevoli prospettive; c. 2: ristrutturazione trasversale, omologazione anche con classi dissenzienti se il valore di liquidazione rispetta le prelazioni, l'eccedenza rispetta la priorità relativa, nessun creditore riceve più del suo credito e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui una privilegiata, o almeno da una classe svantaggiata; opposizioni dei creditori; art. 113: chiusura con la sentenza di omologazione entro 12 mesi dalla domanda; reclamo alla corte d'appello ex art. 51), gli effetti (art. 117: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, che conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; art. 118: esecuzione sotto sorveglianza del commissario, con poteri sostitutivi; art. 114: liquidatore e comitato dei creditori nel liquidatorio; art. 119: risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza su istanza dei creditori entro un anno dall'ultimo adempimento, seguita dalla liquidazione giudiziale; art. 120: annullamento per dolo, esagerazione del passivo o sottrazione dell'attivo, entro 6 mesi dalla scoperta e 2 anni; esdebitazione della società; transazione fiscale ex art. 88 con cram down; art. 63), alternative e scelta (composizione negoziata prima; accordi di ristrutturazione con il 60% e piano attestato senza tribunale; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis; concordato semplificato dopo la composizione negoziata; liquidazione giudiziale; costi: attestatore, commissario, spese di giustizia, fondo spese; tempi 6-18 mesi), rischi per gli amministratori (atti di frode e revoca, art. 106; bancarotta per i pagamenti preferenziali; responsabilità per il ritardo).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa transazione fiscale e contributiva nella crisiDove si può proporre (accordi di ristrutturazione art. 63, concordato preventivo art. 88, piano di ristrutturazione omologato art. 64-bis c. 1-bis, composizione negoziata art. 23 c. 2-bis), che cosa si può falcidiare (tributi erariali, regionali e locali, contributi e premi; no risorse proprie UE), attestazione di convenienza o non deteriorità, procedura e termini (deposito, certificazione del debito in 30 giorni, adesione entro 90 giorni), chi firma per l'Agenzia e l'INPS, cram down (art. 63 c. 4-5: non liquidatorio, un quarto degli altri creditori, 50%/60%, 10 anni) ed esclusioni (c. 6: transazione risolta nei 5 anni, debito fiscale ≥ 80% con omessi versamenti in 5 periodi o frodi), concordato (art. 88 c. 3-4), risoluzione di diritto (60 giorni), rischi.
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeConcordato semplificato, liquidazione coatta, amministrazione straordinariaConcordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII): presupposti, 60 giorni, ausiliario, niente voto, opposizione e omologazione, liquidatore (25-septies); liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316): imprese soggette, autorità di vigilanza, commissario liquidatore, accertamento dello stato passivo, concordato; amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999: 200 dipendenti; DL 347/2003: 500 dipendenti e 300 milioni): programmi di cessione o ristrutturazione, effetti per i creditori; riforma in itinere.
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa revocatoria nella liquidazione giudizialeLa logica (par condicio creditorum: gli atti che nel periodo sospetto hanno sottratto beni o favorito un creditore vengono resi inefficaci verso la massa; il periodo si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura, o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2; legittimato solo il curatore; competenza del tribunale della procedura), gli atti inefficaci di diritto (art. 163: atti a titolo gratuito nei 2 anni, esclusi regali d'uso e adempimenti di doveri morali proporzionati; i beni si acquisiscono con la trascrizione della sentenza, reclamo ex art. 133; art. 164: pagamenti di crediti non ancora scaduti alla data di apertura eseguiti nei 2 anni; rimborsi dei finanziamenti dei soci e infragruppo nell'anno, con postergazione ex art. 2467 c.c.), gli atti revocabili con inversione dell'onere (art. 166 c. 1, nell'anno: atti a titolo oneroso in cui la prestazione del debitore supera di oltre un quarto quella ricevuta, atti estintivi di debiti scaduti non con denaro o mezzi normali di pagamento come datio in solutum e cessioni di crediti, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti; nei 6 mesi: pegni e ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti; il terzo si salva solo provando che non conosceva l'insolvenza), gli atti revocabili con prova del curatore (art. 166 c. 2, nei 6 mesi: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso normali, garanzie contestuali anche per debiti di terzi, se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza, con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, solleciti, notizie di stampa, rapporti continuativi), le esenzioni (art. 166 c. 3: pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; rimesse bancarie che non riducono in modo durevole l'esposizione; vendite e preliminari trascritti a giusto prezzo della casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o di parenti entro il terzo grado, o della sede dell'impresa acquirente; atti in esecuzione di piani attestati ex art. 56, salvo dolo o colpa grave; atti in esecuzione di concordati, PRO, accordi omologati e atti legali dopo la domanda; retribuzioni a dipendenti e collaboratori; pagamenti per servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione; c. 4: credito fondiario e su pegno, istituto di emissione; art. 168: cambiale scaduta; art. 24: atti coerenti con la composizione negoziata), i familiari (art. 169: atti dell'art. 166 tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel tempo dell'impresa, e atti gratuiti anche oltre i 2 anni, revocati salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza), termini (art. 170: azione entro 3 anni dall'apertura e comunque prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto), effetti (art. 171: chi restituisce è ammesso al passivo per il suo credito; conti correnti: restituzione della differenza tra il massimo scoperto nel periodo di conoscenza e il residuo all'apertura, rientro; pagamenti tramite intermediari; interessi e rivalutazione; sentenza costitutiva), la revocatoria ordinaria del curatore (art. 165 e art. 2901 c.c.: atti in pregiudizio dei creditori senza limiti di periodo sospetto, con prova della scientia damni e, per gli atti a titolo oneroso anteriori al credito, della dolosa preordinazione; anche verso gli aventi causa; 5 anni dall'atto; fondo patrimoniale, trust, donazioni ai figli), come si difende il terzo (prova dell'ignoranza dell'insolvenza con la normalità dei rapporti, l'assenza di segnali, i pagamenti puntuali; termini d'uso del settore; giusto prezzo con perizia; esenzioni; prescrizione; transazione con il curatore autorizzata dal comitato; insinuazione del credito restituito), rilievo penale (bancarotta preferenziale per il debitore che paga un creditore a danno degli altri, art. 322 c. 3 CCII; per il terzo, i reati dell'art. 338 se distrae o riceve beni della procedura o insinua crediti simulati, e il concorso nella bancarotta).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
  • Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).