In breve
- Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII): solo dopo una composizione negoziata condotta in buona fede e senza esito; proposta di cessione dei beni entro 60 giorni dalla relazione finale dell'esperto; nessun voto dei creditori, un ausiliario del tribunale, opposizioni e omologazione se i creditori non stanno peggio che in liquidazione e ciascuno riceve un'utilità.
- Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316): procedura amministrativa per le imprese che la legge assegna a un'autorità di vigilanza (banche, assicurazioni, SIM e SGR, cooperative, consorzi e altre); commissario liquidatore e comitato di sorveglianza; stato passivo formato dal commissario, non dal giudice.
- Amministrazione straordinaria: per le imprese insolventi con almeno 200 dipendenti e debiti pari ad almeno due terzi di attivo e ricavi (D.Lgs. 270/1999), o con almeno 500 dipendenti e 300 milioni di debiti (DL 347/2003, ammissione immediata con decreto ministeriale); finalità conservativa, programmi di cessione o ristrutturazione, commissari nominati dal Ministero.
- Per i creditori: niente azioni esecutive individuali, crediti anteriori soddisfatti nei riparti, prededuzione per chi fornisce l'impresa in esercizio; tempi lunghi e poteri limitati di controllo.
- In arrivo: un disegno di legge delega per unificare le due discipline dell'amministrazione straordinaria (A.C. 2577) è in esame alla Camera dal 2025; alla data di verifica non è legge.
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
«Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39».
È lo sbocco «di riserva» della composizione negoziata: se l'esperto certifica che l'imprenditore ha trattato correttamente ma non è stato possibile né un contratto con i creditori né un accordo di ristrutturazione, l'impresa può proporre al tribunale un concordato liquidatorio senza passare dal voto e senza le soglie del concordato preventivo (né il 20% ai chirografari né l'apporto esterno del 10%). La proposta può prevedere classi e, dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, produce la protezione dalle azioni esecutive e la cristallizzazione dei crediti (artt. 6, 46, 94 e 96, richiamati dal c. 2); con il correttivo del 2024 si può depositare anche una domanda «con riserva» ai sensi dell'art. 40, purché entro lo stesso termine di sessanta giorni.
Il tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto sui risultati presumibili della liquidazione e sulle garanzie offerte, nomina un ausiliario (art. 68 c.p.c.) che deposita il proprio parere e può concedere fino a quindici giorni per integrazioni; poi ordina la comunicazione della proposta ai creditori e fissa l'udienza di omologazione, almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine dell'ausiliario. I creditori e ogni interessato possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza (c. 4). Il tribunale omologa con decreto motivato, immediatamente esecutivo, «quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore» (c. 5); reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni e ricorso per cassazione (c. 6-7). Con l'omologazione è nominato un liquidatore e, se il piano contiene un'offerta di un soggetto individuato per l'azienda o singoli beni, il liquidatore (o l'ausiliario, se la vendita è anticipata) le dà esecuzione dopo aver verificato che non esistono soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies). Per i creditori è la procedura con meno voce in capitolo: l'unico presidio è l'opposizione, e l'unico parametro il confronto con la liquidazione.
La liquidazione coatta amministrativa
«Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale».
La coatta è «il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293): non è il tribunale a disporla ma l'autorità che vigila sull'impresa, e le leggi speciali indicano quali imprese vi sono soggette. I casi principali sono le banche (art. 80 TUB, su proposta della Banca d'Italia), le imprese di assicurazione (art. 245 Codice delle assicurazioni, su proposta dell'IVASS), gli intermediari finanziari, le SIM e le SGR, le società cooperative (art. 2545-terdecies c.c., con decreto del Ministero delle imprese) e i consorzi, oltre a enti di vario tipo. Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e iscritto nel registro delle imprese (art. 300); nomina il commissario liquidatore, pubblico ufficiale, e un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, possibilmente creditori (artt. 301-302). Dal provvedimento cessano gli organi sociali, si applicano gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti con i creditori (divieto di azioni individuali, cristallizzazione, compensazione) e nelle cause patrimoniali sta in giudizio il commissario (art. 303). Se l'impresa non è soggetta a liquidazione giudiziale, lo stato di insolvenza può essere dichiarato dal tribunale, su ricorso dei creditori, dell'autorità o dell'impresa (art. 297), e la sentenza apre la strada alle azioni revocatorie e ai reati concorsuali.
| Fase | Liquidazione coatta amministrativa | Norma CCII |
|---|---|---|
| Comunicazione ai creditori | entro 1 mese dalla nomina il commissario comunica a ciascuno il credito risultante dalle scritture; 15 giorni per osservazioni via PEC | art. 308 |
| Creditori non avvisati | domanda con raccomandata entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. | art. 309 |
| Stato passivo | elenco dei crediti ammessi o respinti entro 90 giorni, depositato in tribunale ed esecutivo; domande tardive entro 6 mesi; impugnazioni come nella liquidazione giudiziale (artt. 206-207) | art. 310 |
| Liquidazione dell'attivo | poteri del commissario sotto le direttive dell'autorità; immobili e vendite in blocco con autorizzazione e parere del comitato | art. 311 |
| Riparti e chiusura | riparti parziali autorizzati; bilancio finale e piano di riparto depositati in tribunale, opposizioni entro 20 giorni | artt. 312-313 |
| Concordato | proposto dall'impresa, da creditori o da un terzo con l'autorizzazione dell'autorità; opposizioni entro 30 giorni; sentenza del tribunale | art. 314 |
La differenza pratica con la liquidazione giudiziale è il baricentro: giudice delegato e curatore sono sostituiti dall'autorità di vigilanza e dal commissario, il creditore non presenta una domanda di insinuazione ma reagisce alla comunicazione del commissario, e la tutela giurisdizionale arriva solo nelle impugnazioni dello stato passivo e nelle opposizioni al riparto e al concordato. Nelle liquidazioni bancarie e assicurative le leggi speciali aggiungono regole proprie (sistemi di garanzia dei depositanti, cessione di attività e passività a un'altra impresa), che possono cambiare radicalmente le prospettive dei creditori.
L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
«L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali».
La procedura «Prodi-bis» riguarda le imprese, anche individuali, con almeno duecento lavoratori subordinati da almeno un anno (compresi quelli in cassa integrazione) e debiti pari almeno ai due terzi sia dell'attivo patrimoniale sia dei ricavi dell'ultimo esercizio (art. 2), oltre alle imprese confiscate e a quelle strategiche con requisiti ridotti. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza con sentenza (art. 3), nomina un commissario giudiziale che entro trenta giorni riferisce sulle cause della crisi e sulle «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico» (art. 28), e nei successivi trenta giorni apre l'amministrazione straordinaria o, in mancanza di prospettive, la liquidazione giudiziale (art. 30). Il recupero deve realizzarsi con un programma di cessione dei complessi aziendali entro un anno o con un programma di ristrutturazione entro due (art. 27), eseguito da commissari straordinari nominati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sotto la vigilanza di un comitato.
La legge «Marzano» (DL 347/2003) riguarda le imprese e i gruppi con almeno cinquecento dipendenti e trecento milioni di debiti, garanzie comprese (art. 1): qui l'ammissione è immediata, con decreto del Ministro su istanza dell'impresa, e il tribunale dichiara l'insolvenza in un secondo momento; i programmi possono durare di più e il commissario può proporre un concordato ai creditori. Per chi ha crediti verso un'impresa in amministrazione straordinaria valgono le regole del concorso: divieto di azioni individuali, accertamento del passivo davanti al giudice delegato con le forme della liquidazione giudiziale, prededuzione per i crediti sorti durante l'esercizio dell'impresa, riparti secondo le prelazioni, spesso a distanza di anni. La cessione dell'azienda a un acquirente libera quest'ultimo dai debiti anteriori, e i lavoratori seguono l'azienda ceduta con le deroghe previste dagli accordi sindacali. Un disegno di legge delega (A.C. 2577) per riunire le due discipline in un testo unico e superare la doppia soglia è all'esame della Camera dal 2025; finché non diventa legge, restano in vigore il D.Lgs. 270/1999 e il DL 347/2003.
Che cosa fare, in pratica
- Capire la procedura dal provvedimento: decreto di omologazione del tribunale (concordato semplificato), decreto ministeriale o dell'autorità in Gazzetta Ufficiale (coatta), sentenza di insolvenza e decreto di apertura (amministrazione straordinaria): da qui dipendono organi, termini e forme della domanda.
- Nel concordato semplificato, leggere il parere dell'ausiliario e la relazione dell'esperto e valutare l'opposizione entro dieci giorni prima dell'udienza: è l'unico momento in cui il creditore può far pesare che la proposta gli dà meno della liquidazione o viola le prelazioni.
- Nella coatta, rispondere alla comunicazione del commissario entro quindici giorni con osservazioni e documenti, comunicare la PEC e, se esclusi, impugnare l'elenco nei termini della liquidazione giudiziale.
- Nell'amministrazione straordinaria, presentare la domanda di ammissione al passivo e, se si continua a fornire l'impresa, pretendere condizioni che sfruttino la prededuzione; seguire i programmi per capire se e quando l'azienda sarà ceduta.
- Verificare le azioni di responsabilità e le revocatorie: in tutte le procedure gli organi possono agire contro amministratori e beneficiari di pagamenti preferenziali, e il creditore può sollecitarle e costituirsi parte civile nei processi penali.
Le procedure ordinarie, con i loro numeri e termini, sono descritte nelle guide al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli accordi di ristrutturazione; per il debitore che non è un imprenditore soggetto a queste regole c'è il sovraindebitamento.
Domande frequenti
Nel concordato semplificato i creditori votano?
Come faccio a insinuarmi in una liquidazione coatta amministrativa?
Un fornitore di una grande impresa in amministrazione straordinaria viene pagato?
Una cooperativa insolvente va in liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta?
Fonti normative
- Art. 25-sexies CCII — Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
- Art. 25-septies CCII — Disciplina della liquidazione del patrimonio
- Art. 293 CCII — Liquidazione coatta amministrativa: disciplina applicabile e presupposti
- Art. 295 CCII — Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
- Art. 308 CCII — Comunicazione ai creditori e ai terzi
- Art. 310 CCII — Formazione dello stato passivo
- Art. 314 CCII — Concordato della liquidazione
- Art. 2 D.Lgs. 270/1999 — Imprese soggette all'amministrazione straordinaria
- Art. 27 D.Lgs. 270/1999 — Condizioni per l'ammissione alla procedura
- Art. 1 DL 347/2003 — Requisiti per l'ammissione (grandissime imprese)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaPresupposti (art. 12 CCII: imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia ex art. 25-quater, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, oppure già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; art. 25-quinquies: non in pendenza di domande di concordato o accordi né entro 4 mesi dalla rinuncia), l'avvio (art. 17: istanza sulla piattaforma telematica di Unioncamere con bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni, situazione aggiornata a 60 giorni, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario a 6 mesi, elenco dei creditori, dichiarazione sui ricorsi pendenti; test pratico di sostenibilità e programma di rateizzazione automatica, artt. 13 e 25-undecies; nomina dell'esperto da una commissione entro 5 giorni lavorativi tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza, art. 13; l'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive e, se concrete, incontra i creditori con incontri ravvicinati, art. 17 c. 5; durata 180 giorni dall'accettazione, prorogabili di altri 180 su richiesta delle parti o se pendono ricorsi al tribunale, c. 7; relazione finale, c. 8; riservatezza salvo pubblicazione delle misure protettive), le protezioni (art. 18: misure protettive verso tutti i creditori o alcuni, pubblicate nel registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto: dalla pubblicazione niente nuove prelazioni, niente azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese, pagamenti non inibiti, esclusi i crediti dei lavoratori; la liquidazione giudiziale non può essere aperta; art. 18 c. 5: i creditori e le banche non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare gli affidamenti; art. 16 c. 5: l'accesso non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di riclassificazione; art. 19: ricorso al tribunale entro il giorno successivo per la conferma, pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni pena inefficacia, udienza con parere dell'esperto, conferma con durata e proroghe fino a 240 giorni complessivi, revoca se pregiudicano le trattative; provvedimenti cautelari; art. 20: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter e della causa di scioglimento per perdite), la gestione (art. 21: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se in crisi evita pregiudizio alla sostenibilità, se insolvente gestisce nel prevalente interesse dei creditori; informa l'esperto per iscritto degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti; segnalazione dell'esperto e iscrizione del dissenso nel registro delle imprese; art. 22: autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili anche dai soci, riattivazione di linee di credito e per la cessione dell'azienda o di rami senza la responsabilità per i debiti ex art. 2560 c. 2 c.c., con procedura competitiva e salvo l'art. 2112 per i lavoratori; art. 16 c. 5 banche obbligate a partecipare in modo attivo e informato), gli esiti (art. 23 c. 1: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno 2 anni, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall'esperto con esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale; c. 2: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta dal 75 al 60% per gli accordi a efficacia estesa, concordato semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies senza voto dei creditori, ogni altro strumento; c. 2-bis: accordo transattivo con fisco, AdER ed enti territoriali su tributi e accessori con attestazione di convenienza, depositato in tribunale, non per risorse UE), le misure premiali (art. 25-bis: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale durante le trattative, sanzioni ridotte al minimo se il termine scade dopo l'istanza, sanzioni e interessi dimezzati negli esiti del c. 2, rateazione fino a 72 rate mensili di imposte non iscritte a ruolo con istanza firmata dall'esperto, sopravvenienze attive detassate), i costi (art. 25-ter: compenso dell'esperto a percentuale sull'attivo, dal 4-6% sotto 100.000 euro allo 0,05-0,10% tra 2,5 e 50 milioni, minimo 4.000 e massimo 400.000 euro, con aumenti e riduzioni; consulenti dell'imprenditore; attestatore per gli esiti che lo richiedono), quando conviene (crisi reversibile con flussi, pochi creditori decisivi, banche da tenere ferme, necessità di vendere l'azienda in continuità; non per chi ha già deciso di liquidare senza attivo, per cui c'è la liquidazione giudiziale) e i rischi (trattative fallite dopo mesi con esperto negativo, pubblicità delle misure protettive, responsabilità per atti pregiudizievoli, decadenza dalle misure per omesso ricorso).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioPresupposti e tipi (art. 84 CCII: imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè commerciale non minore ex art. 2 c. 1 lett. d con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro, in stato di crisi o di insolvenza; piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; continuità diretta, con l'imprenditore che prosegue, o indiretta, con cessione, conferimento, usufrutto o affitto d'azienda anche anteriore se funzionale; c. 3: nella continuità i creditori possono essere soddisfatti anche non prevalentemente dal ricavato della continuità, con un'utilità specifica per ciascuno; c. 4: nel liquidatorio apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l'attivo e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati almeno al 20%; c. 5: privilegiati pagabili non integralmente nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato; c. 6: nella continuità il valore di liquidazione segue le prelazioni, l'eccedenza può essere distribuita con la priorità relativa; c. 7: crediti dei lavoratori soddisfatti nel rispetto delle prelazioni sul valore di liquidazione e sull'eccedenza, con il rispetto dell'art. 2116 c.c.; assuntore; art. 85: classi facoltative con trattamenti differenziati, obbligatorie per fisco e contributi non pagati integralmente, garantiti da terzi, creditori con utilità non in denaro, proponenti e parti correlate, e sempre nella continuità, con classi separate per le PMI fornitrici), la procedura (art. 40: ricorso al tribunale del centro degli interessi con i documenti dell'art. 39; art. 44: domanda con riserva e termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di 60, per depositare piano, proposta e attestazione, con commissario giudiziale, obblighi informativi periodici e divieto di atti di frode; art. 54: misure protettive su richiesta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, blocco delle esecuzioni e delle cautelari, sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale; art. 87: contenuto del piano, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità e tempi, piano industriale, costi e ricavi, finanza nuova, azioni esperibili, classi, parti non interessate, lavoratori; attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente; art. 47: apertura con verifica di ammissibilità e fattibilità per il liquidatorio, di ritualità per la continuità salvo manifesta inidoneità, nomina del giudice delegato e del commissario, fissazione del voto; art. 94: il debitore conserva l'amministrazione sotto vigilanza, atti straordinari solo con autorizzazione del giudice delegato pena l'inefficacia, vendite con procedure competitive; art. 100: pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità; art. 97: contratti pendenti, sospensione o scioglimento autorizzati; art. 99-101: finanziamenti prededucibili; art. 105: relazione del commissario), il voto e l'omologazione (art. 107: voto telematico nei termini fissati; art. 109: approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con classi anche nel maggior numero di classi, con maggioranza per teste se un creditore supera la metà; c. 5: nella continuità approvazione se tutte le classi votano a favore, in ciascuna con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti se vota almeno la metà; privilegiati che non votano se pagati integralmente entro 180 giorni; esclusi coniuge, parenti, società del gruppo, creditori in conflitto; art. 90: proposte concorrenti dei creditori con almeno il 5% dei crediti; art. 112: omologazione con verifica di regolarità, voto, classi, parità, fattibilità e, nella continuità, ragionevoli prospettive; c. 2: ristrutturazione trasversale, omologazione anche con classi dissenzienti se il valore di liquidazione rispetta le prelazioni, l'eccedenza rispetta la priorità relativa, nessun creditore riceve più del suo credito e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui una privilegiata, o almeno da una classe svantaggiata; opposizioni dei creditori; art. 113: chiusura con la sentenza di omologazione entro 12 mesi dalla domanda; reclamo alla corte d'appello ex art. 51), gli effetti (art. 117: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, che conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; art. 118: esecuzione sotto sorveglianza del commissario, con poteri sostitutivi; art. 114: liquidatore e comitato dei creditori nel liquidatorio; art. 119: risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza su istanza dei creditori entro un anno dall'ultimo adempimento, seguita dalla liquidazione giudiziale; art. 120: annullamento per dolo, esagerazione del passivo o sottrazione dell'attivo, entro 6 mesi dalla scoperta e 2 anni; esdebitazione della società; transazione fiscale ex art. 88 con cram down; art. 63), alternative e scelta (composizione negoziata prima; accordi di ristrutturazione con il 60% e piano attestato senza tribunale; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis; concordato semplificato dopo la composizione negoziata; liquidazione giudiziale; costi: attestatore, commissario, spese di giustizia, fondo spese; tempi 6-18 mesi), rischi per gli amministratori (atti di frode e revoca, art. 106; bancarotta per i pagamenti preferenziali; responsabilità per il ritardo).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeAccordi di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamentoIl piano attestato (art. 56 CCII: l'imprenditore in crisi o insolvente predispone un piano idoneo al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio; contenuto obbligatorio: situazione patrimoniale e dei lavoratori, cause della crisi, strategie, elenco dei creditori rinegoziati ed estranei con le risorse per pagarli integralmente, finanza nuova, tempi e azioni correttive, piano industriale; data certa; attestazione di veridicità dei dati e fattibilità economica del professionista indipendente; pubblicazione facoltativa nel registro delle imprese, utile per i benefici fiscali; atti in esecuzione provati per iscritto con data certa; effetti: esenzione da revocatoria ex art. 166 c. 3 lett. d e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale ex art. 324, salvo dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore noti al creditore; nessuna protezione dalle azioni esecutive, nessun vincolo per i non aderenti, nessun tribunale, riservatezza; costi dell'attestatore), gli accordi di ristrutturazione (art. 57: imprenditore anche non commerciale, non minore, in crisi o insolvenza, con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; piano ex art. 56, documenti ex art. 39, attestazione anche sull'idoneità a pagare integralmente gli estranei entro 120 giorni dall'omologazione se scaduti o dalla scadenza; omologazione ex art. 48 con opposizioni dei dissenzienti e sentenza; art. 60 accordi agevolati: soglia dimezzata al 30% se il debitore non propone la moratoria degli estranei e rinuncia alle misure protettive; art. 61 efficacia estesa: gli effetti si estendono ai non aderenti di una categoria omogenea se informati e messi in condizione di partecipare, se l'accordo non è liquidatorio con continuità diretta o indiretta, se aderisce il 75% della categoria e i non aderenti ricevono almeno quanto nella liquidazione giudiziale, con notifica e opposizione; per le banche e intermediari l'estensione anche in accordi liquidatori secondo il regime speciale; art. 59: i creditori estesi conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; art. 54: misure protettive dalla pubblicazione della domanda o dalla richiesta anticipata, con conferma del tribunale; art. 44: domanda con riserva e termine per depositare gli accordi; art. 57 c. 4-bis e art. 99 ss.: finanziamenti prededucibili autorizzati; art. 64: dalla domanda niente nuove prelazioni e sospensione degli obblighi sul capitale; art. 58: rinegoziazione e modifiche sostanziali con nuova attestazione; dopo la composizione negoziata la soglia dell'efficacia estesa scende dal 75 al 60%, art. 23 c. 2 lett. b), il fisco (art. 63: proposta di transazione su tributi, anche regionali e locali, contributi e premi nelle trattative degli accordi, con attestazione di convenienza o di trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; adesione dell'ufficio entro 90 giorni; cram-down fiscale: il tribunale omologa anche senza l'adesione o con voto contrario del fisco e degli enti quando l'adesione è determinante per le soglie e ricorrono insieme: accordo non liquidatorio, altri creditori aderenti pari ad almeno un quarto dei crediti, soddisfazione non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, e pagamento del fisco e degli enti almeno al 50% del credito di ciascun ente, esclusi sanzioni e interessi, con interessi di dilazione al tasso legale (c. 4); se gli altri aderenti sono sotto un quarto o mancano, serve almeno il 60% (c. 5); transazione anche nel PRO ex art. 64-bis c. 1-bis), gli altri strumenti (art. 62: convenzione di moratoria, dilazioni e sospensione delle azioni estese ai non aderenti della categoria con il 75% e attestazione, senza omologazione; art. 64-bis: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con classi, distribuzione anche in deroga alle prelazioni se tutte le classi approvano, lavoratori pagati entro 30 giorni; composizione negoziata come fase preparatoria con soglie ridotte), la scelta (piano attestato: pochi creditori, crisi reversibile, nessuna esecuzione in corso, esigenza di riservatezza; accordi: banche e fornitori principali che aderiscono, bisogno di misure protettive, di finanza prededucibile e della transazione fiscale con cram-down; efficacia estesa: minoranza di dissenzienti in una categoria; concordato: platea diffusa, necessità del voto per classi e di vincolare tutti; costi: attestatore, legali, contributo unificato per l'omologazione; tempi: settimane per il piano, 3-6 mesi per l'omologazione), i rischi (attestazione falsa, art. 342 CCII; esecuzione infedele; revoca dei benefici; per i creditori estranei, pagamento nei 120 giorni pena inadempimento dell'accordo; per i garanti, nessuna liberazione salvo patto).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa revocatoria nella liquidazione giudizialeLa logica (par condicio creditorum: gli atti che nel periodo sospetto hanno sottratto beni o favorito un creditore vengono resi inefficaci verso la massa; il periodo si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura, o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2; legittimato solo il curatore; competenza del tribunale della procedura), gli atti inefficaci di diritto (art. 163: atti a titolo gratuito nei 2 anni, esclusi regali d'uso e adempimenti di doveri morali proporzionati; i beni si acquisiscono con la trascrizione della sentenza, reclamo ex art. 133; art. 164: pagamenti di crediti non ancora scaduti alla data di apertura eseguiti nei 2 anni; rimborsi dei finanziamenti dei soci e infragruppo nell'anno, con postergazione ex art. 2467 c.c.), gli atti revocabili con inversione dell'onere (art. 166 c. 1, nell'anno: atti a titolo oneroso in cui la prestazione del debitore supera di oltre un quarto quella ricevuta, atti estintivi di debiti scaduti non con denaro o mezzi normali di pagamento come datio in solutum e cessioni di crediti, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti; nei 6 mesi: pegni e ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti; il terzo si salva solo provando che non conosceva l'insolvenza), gli atti revocabili con prova del curatore (art. 166 c. 2, nei 6 mesi: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso normali, garanzie contestuali anche per debiti di terzi, se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza, con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, solleciti, notizie di stampa, rapporti continuativi), le esenzioni (art. 166 c. 3: pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; rimesse bancarie che non riducono in modo durevole l'esposizione; vendite e preliminari trascritti a giusto prezzo della casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o di parenti entro il terzo grado, o della sede dell'impresa acquirente; atti in esecuzione di piani attestati ex art. 56, salvo dolo o colpa grave; atti in esecuzione di concordati, PRO, accordi omologati e atti legali dopo la domanda; retribuzioni a dipendenti e collaboratori; pagamenti per servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione; c. 4: credito fondiario e su pegno, istituto di emissione; art. 168: cambiale scaduta; art. 24: atti coerenti con la composizione negoziata), i familiari (art. 169: atti dell'art. 166 tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel tempo dell'impresa, e atti gratuiti anche oltre i 2 anni, revocati salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza), termini (art. 170: azione entro 3 anni dall'apertura e comunque prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto), effetti (art. 171: chi restituisce è ammesso al passivo per il suo credito; conti correnti: restituzione della differenza tra il massimo scoperto nel periodo di conoscenza e il residuo all'apertura, rientro; pagamenti tramite intermediari; interessi e rivalutazione; sentenza costitutiva), la revocatoria ordinaria del curatore (art. 165 e art. 2901 c.c.: atti in pregiudizio dei creditori senza limiti di periodo sospetto, con prova della scientia damni e, per gli atti a titolo oneroso anteriori al credito, della dolosa preordinazione; anche verso gli aventi causa; 5 anni dall'atto; fondo patrimoniale, trust, donazioni ai figli), come si difende il terzo (prova dell'ignoranza dell'insolvenza con la normalità dei rapporti, l'assenza di segnali, i pagamenti puntuali; termini d'uso del settore; giusto prezzo con perizia; esenzioni; prescrizione; transazione con il curatore autorizzata dal comitato; insinuazione del credito restituito), rilievo penale (bancarotta preferenziale per il debitore che paga un creditore a danno degli altri, art. 322 c. 3 CCII; per il terzo, i reati dell'art. 338 se distrae o riceve beni della procedura o insinua crediti simulati, e il concorso nella bancarotta).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'esdebitazione dopo la liquidazione giudizialeChe cos'è (art. 278 CCII: inesigibilità dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti; effetti sui creditori non insinuati; cessazione di ineleggibilità e decadenze), chi ne beneficia (imprenditore persona fisica, soci illimitatamente responsabili, società con requisiti in capo a soci e rappresentanti), debiti esclusi (mantenimento e alimenti, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie), fideiussori e coobbligati non liberati, quando (art. 279: tre anni dall'apertura o chiusura anteriore), condizioni (art. 280: nessuna condanna per bancarotta fraudolenta o reati d'impresa, nessuna distrazione o aggravamento del dissesto, collaborazione con gli organi, non più di due esdebitazioni e non negli ultimi cinque anni; rinvio se pende il processo penale), procedimento (art. 281: istanza, osservazioni dei creditori in 15 giorni, decreto, reclamo in 30 giorni, iscrizione nel registro delle imprese, effetti sui giudizi in corso e sui riparti successivi), liquidazione controllata (art. 282), esdebitazione dell'incapiente (art. 283), differenze con il vecchio art. 142 l.fall., esdebitazione fiscale, che cosa fare.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).