In breve
- Inefficaci di diritto: atti gratuiti e pagamenti di debiti non scaduti nei 2 anni prima della domanda; rimborsi ai soci nell'anno (artt. 163-164 CCII).
- Revocabili salvo prova del terzo di non conoscere l'insolvenza: atti sproporzionati di oltre un quarto, pagamenti anomali e garanzie per debiti preesistenti nell'anno; garanzie per debiti scaduti nei 6 mesi (art. 166 c. 1).
- Revocabili se il curatore prova la conoscenza: pagamenti normali, atti onerosi e garanzie contestuali nei 6 mesi (art. 166 c. 2).
- Esenti: pagamenti nei termini d'uso, rimesse bancarie non solutorie, casa o sede a giusto prezzo, atti di piani e concordati, stipendi (art. 166 c. 3).
- Coniugi e conviventi: presunzione contro (art. 169); azione entro 3 anni dall'apertura e 5 dall'atto (art. 170); chi restituisce entra nel passivo (art. 171).
Le regole
«Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda […] o nell'anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda […] o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda […] o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda […] o nei sei mesi anteriori».
| Atto | Periodo sospetto (a ritroso dalla domanda) | Onere della prova | Norma |
|---|---|---|---|
| Donazioni e atti gratuiti (salvo regali d'uso e doveri morali proporzionati) | 2 anni | Nessuna: inefficaci di diritto | Art. 163 |
| Pagamenti di debiti non ancora scaduti alla data di apertura | 2 anni | Nessuna: inefficaci di diritto | Art. 164 c. 1 |
| Rimborsi di finanziamenti dei soci e infragruppo | 1 anno | Nessuna: inefficaci di diritto | Art. 164 c. 2-3 |
| Atti onerosi sproporzionati (oltre un quarto), pagamenti con mezzi anomali, garanzie per debiti preesistenti non scaduti | 1 anno | Il terzo prova di non conoscere l'insolvenza | Art. 166 c. 1 lett. a-c |
| Garanzie per debiti scaduti | 6 mesi | Il terzo prova di non conoscere l'insolvenza | Art. 166 c. 1 lett. d |
| Pagamenti normali di debiti scaduti, atti onerosi congrui, garanzie contestuali | 6 mesi | Il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza | Art. 166 c. 2 |
| Atti tra coniugi, uniti civilmente, conviventi | Periodo dell'impresa (gratuiti anche oltre 2 anni) | Il coniuge prova di ignorare l'insolvenza | Art. 169 |
| Atti in frode ai creditori (revocatoria ordinaria) | Nessun periodo sospetto; prescrizione 5 anni | Il curatore prova il pregiudizio e la consapevolezza (o la preordinazione) | Art. 165; art. 2901 c.c. |
Il sistema distingue tre livelli: gli atti che impoveriscono senza corrispettivo o anticipano pagamenti non dovuti sono inefficaci per legge; gli atti «anomali» (sproporzione, mezzi di pagamento insoliti, garanzie tardive) sono revocati a meno che il terzo dimostri di non sapere; gli atti normali sono revocati solo se il curatore dimostra che il terzo sapeva. La conoscenza dell'insolvenza è il terreno su cui si combatte: nel periodo sospetto contano i protesti, i decreti ingiuntivi e i pignoramenti, le segnalazioni bancarie, i ritardi sistematici, le trattative per piani di rientro, la stampa locale, i rapporti continuativi che rendono improbabile l'ignoranza. Le esenzioni del comma 3 sono state pensate per non paralizzare i rapporti con l'impresa in difficoltà: i fornitori pagati nei termini d'uso, le banche per le rimesse non solutorie, chi compra la casa o la sede a giusto prezzo, i lavoratori, chi esegue i piani attestati, i concordati e gli accordi omologati; la composizione negoziata aggiunge la protezione degli atti coerenti con le trattative (art. 24). Il debitore che paga un creditore a danno degli altri risponde di bancarotta preferenziale; il terzo che concorre consapevolmente nella distrazione o si fa pagare in frode, oltre alla restituzione, può rispondere a titolo di concorso o dei reati dell'art. 338 CCII.
Come si svolge e come ci si difende
- Il curatore esamina le scritture e i movimenti bancari, individua gli atti nel periodo sospetto (calcolato dalla domanda di liquidazione o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2), chiede l'autorizzazione al comitato dei creditori e agisce davanti al tribunale della procedura entro 3 anni dall'apertura e 5 dall'atto.
- La citazione indica l'atto, la data, il tipo di revocatoria e le prove della conoscenza; per gli atti gratuiti e i pagamenti anticipati basta la sentenza di apertura trascritta (art. 163 c. 2), con reclamo del terzo.
- Il terzo si difende con la prova dell'ignoranza dell'insolvenza (normalità dei rapporti, assenza di segnali, pagamenti puntuali fino a poco prima), con le esenzioni (termini d'uso, rimesse non solutorie, giusto prezzo e destinazione della casa o della sede, esecuzione di piani), con la prescrizione e con la contestazione del periodo sospetto; possibile la transazione con il curatore.
- La sentenza dichiara l'inefficacia verso la massa: il terzo restituisce il bene o la somma con interessi e insinua al passivo il proprio credito (art. 171 c. 2); per i conti correnti restituisce la differenza tra massimo scoperto e saldo finale (c. 3).
- Chi tratta con un'impresa in difficoltà riduce il rischio pagando e facendosi pagare nei termini d'uso, evitando datio in solutum e garanzie tardive, comprando a giusto prezzo con perizia, e preferendo gli strumenti protetti del Codice (piano attestato, accordi, concordato, composizione negoziata).
Per i creditori la revocatoria è anche una risorsa: le somme recuperate aumentano l'attivo da distribuire, e chi ha subito il pregiudizio di un pagamento preferenziale può segnalare al curatore gli atti sospetti. Le guide sulla liquidazione giudiziale, sull'insinuazione al passivo e sul creditore di fronte al fallimento del debitore completano il quadro; sulle donazioni e sulla revocatoria ordinaria dell'art. 2901 c.c., che colpisce anche fuori dalle procedure concorsuali gli atti in frode ai creditori, rinviamo alla guida civile.
Domande frequenti
Un cliente mi ha pagato una fattura scaduta quattro mesi prima di finire in liquidazione giudiziale: il curatore può chiedermi i soldi indietro?
Può provarci, ma deve dimostrare che lei conosceva lo stato di insolvenza quando ha incassato (art. 166, c. 2, CCII): il pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi prima della domanda è revocabile solo con questa prova, che il curatore costruisce con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ritardi cronici, notizie di stampa o la sua stessa corrispondenza di sollecito. Lei ha inoltre due esenzioni possibili: se il pagamento è avvenuto «nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso» (c. 3, lett. a), cioè con la tempistica e le modalità normali del vostro rapporto e del settore, non è revocabile; e se il pagamento è stato fatto con mezzi normali (bonifico, assegno) non ricade nella presunzione più severa dell'anno prevista per i pagamenti anomali. Se invece il cliente le ha ceduto un credito o consegnato merce per estinguere il debito (datio in solutum) nell'anno precedente, tocca a lei provare che ignorava l'insolvenza (c. 1, lett. b). In ogni caso, chi restituisce viene ammesso al passivo per il proprio credito (art. 171, c. 2).
Ho comprato un capannone da una società che dopo otto mesi è stata dichiarata insolvente: rischio di perderlo?
Dipende dal prezzo e dalla destinazione. Se il prezzo pagato era inferiore di oltre un quarto al valore del bene, la vendita nell'anno anteriore è revocabile salvo che lei provi di non conoscere l'insolvenza (art. 166, c. 1, lett. a); se il prezzo era congruo, la vendita nei sei mesi è revocabile solo se il curatore prova la sua conoscenza (c. 2), e oltre i sei mesi non è revocabile con la revocatoria fallimentare. C'è poi un'esenzione specifica: le vendite e i preliminari trascritti, a giusto prezzo, di immobili destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché l'attività sia effettivamente esercitata o siano stati fatti investimenti per iniziarla, non sono soggette a revocatoria (c. 3, lett. c); la stessa esenzione vale per la casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado. Una perizia sul valore e la documentazione dell'uso effettivo sono la difesa. Resta la revocatoria ordinaria (art. 165 e 2901 c.c.) se l'atto era in frode ai creditori e lei ne era consapevole.
Mio marito, titolare di una ditta, mi ha intestato l'auto e mi ha fatto un bonifico prima del fallimento: che cosa succede?
Gli atti tra coniugi (e tra uniti civilmente e conviventi di fatto) hanno un regime più severo (art. 169 CCII): gli atti a titolo oneroso dell'art. 166 compiuti nel tempo in cui il debitore esercitava l'impresa, e quelli a titolo gratuito anche oltre i due anni, sono revocati salvo che il coniuge provi di ignorare lo stato di insolvenza, prova difficile per chi vive nella stessa casa e conosce l'andamento dell'attività. Un bonifico senza corrispettivo è un atto gratuito: se fatto nei due anni prima della domanda è inefficace di diritto (art. 163), senza bisogno di provare nulla; oltre i due anni, in costanza di impresa, si applica l'art. 169. L'auto intestata senza prezzo segue la stessa sorte e viene acquisita alla procedura con la trascrizione della sentenza. Il limite è temporale: il curatore deve agire entro tre anni dall'apertura e comunque entro cinque anni dall'atto (art. 170).
La banca aveva ridotto il fido nei mesi prima della liquidazione, incassando le rimesse: è revocabile?
Le rimesse su un conto corrente bancario sono esenti se non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore (art. 166, c. 3, lett. b): i versamenti seguiti da nuovi utilizzi dell'affidamento non sono revocabili, mentre lo sono quelli che hanno consolidato il rientro. Quando la revoca colpisce rapporti di conto corrente o continuativi, la banca restituisce la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo in cui è provata la conoscenza dell'insolvenza e il saldo residuo alla data di apertura (art. 171, c. 3), con diritto di insinuare al passivo l'importo restituito. La conoscenza dell'insolvenza è dimostrata spesso proprio dalla riduzione del fido, dalle segnalazioni in centrale rischi e dalla classificazione a sofferenza. Le ipoteche costituite nei sei mesi per debiti scaduti, e nell'anno per debiti non scaduti, sono revocabili salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza (c. 1, lett. c e d); fanno eccezione le operazioni di credito fondiario (c. 4).
Fonti normative
- Art. 163 D.Lgs. 14/2019 — Atti a titolo gratuito
- Art. 164 D.Lgs. 14/2019 — Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
- Art. 165 D.Lgs. 14/2019 — Azione revocatoria ordinaria
- Art. 166 D.Lgs. 14/2019 — Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
- Art. 169 D.Lgs. 14/2019 — Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto
- Art. 170 D.Lgs. 14/2019 — Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia
- Art. 171 D.Lgs. 14/2019 — Effetti della revocazione
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Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaPresupposti (art. 12 CCII: imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia ex art. 25-quater, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, oppure già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; art. 25-quinquies: non in pendenza di domande di concordato o accordi né entro 4 mesi dalla rinuncia), l'avvio (art. 17: istanza sulla piattaforma telematica di Unioncamere con bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni, situazione aggiornata a 60 giorni, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario a 6 mesi, elenco dei creditori, dichiarazione sui ricorsi pendenti; test pratico di sostenibilità e programma di rateizzazione automatica, artt. 13 e 25-undecies; nomina dell'esperto da una commissione entro 5 giorni lavorativi tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza, art. 13; l'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive e, se concrete, incontra i creditori con incontri ravvicinati, art. 17 c. 5; durata 180 giorni dall'accettazione, prorogabili di altri 180 su richiesta delle parti o se pendono ricorsi al tribunale, c. 7; relazione finale, c. 8; riservatezza salvo pubblicazione delle misure protettive), le protezioni (art. 18: misure protettive verso tutti i creditori o alcuni, pubblicate nel registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto: dalla pubblicazione niente nuove prelazioni, niente azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese, pagamenti non inibiti, esclusi i crediti dei lavoratori; la liquidazione giudiziale non può essere aperta; art. 18 c. 5: i creditori e le banche non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare gli affidamenti; art. 16 c. 5: l'accesso non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di riclassificazione; art. 19: ricorso al tribunale entro il giorno successivo per la conferma, pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni pena inefficacia, udienza con parere dell'esperto, conferma con durata e proroghe fino a 240 giorni complessivi, revoca se pregiudicano le trattative; provvedimenti cautelari; art. 20: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter e della causa di scioglimento per perdite), la gestione (art. 21: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se in crisi evita pregiudizio alla sostenibilità, se insolvente gestisce nel prevalente interesse dei creditori; informa l'esperto per iscritto degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti; segnalazione dell'esperto e iscrizione del dissenso nel registro delle imprese; art. 22: autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili anche dai soci, riattivazione di linee di credito e per la cessione dell'azienda o di rami senza la responsabilità per i debiti ex art. 2560 c. 2 c.c., con procedura competitiva e salvo l'art. 2112 per i lavoratori; art. 16 c. 5 banche obbligate a partecipare in modo attivo e informato), gli esiti (art. 23 c. 1: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno 2 anni, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall'esperto con esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale; c. 2: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta dal 75 al 60% per gli accordi a efficacia estesa, concordato semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies senza voto dei creditori, ogni altro strumento; c. 2-bis: accordo transattivo con fisco, AdER ed enti territoriali su tributi e accessori con attestazione di convenienza, depositato in tribunale, non per risorse UE), le misure premiali (art. 25-bis: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale durante le trattative, sanzioni ridotte al minimo se il termine scade dopo l'istanza, sanzioni e interessi dimezzati negli esiti del c. 2, rateazione fino a 72 rate mensili di imposte non iscritte a ruolo con istanza firmata dall'esperto, sopravvenienze attive detassate), i costi (art. 25-ter: compenso dell'esperto a percentuale sull'attivo, dal 4-6% sotto 100.000 euro allo 0,05-0,10% tra 2,5 e 50 milioni, minimo 4.000 e massimo 400.000 euro, con aumenti e riduzioni; consulenti dell'imprenditore; attestatore per gli esiti che lo richiedono), quando conviene (crisi reversibile con flussi, pochi creditori decisivi, banche da tenere ferme, necessità di vendere l'azienda in continuità; non per chi ha già deciso di liquidare senza attivo, per cui c'è la liquidazione giudiziale) e i rischi (trattative fallite dopo mesi con esperto negativo, pubblicità delle misure protettive, responsabilità per atti pregiudizievoli, decadenza dalle misure per omesso ricorso).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioPresupposti e tipi (art. 84 CCII: imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè commerciale non minore ex art. 2 c. 1 lett. d con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro, in stato di crisi o di insolvenza; piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; continuità diretta, con l'imprenditore che prosegue, o indiretta, con cessione, conferimento, usufrutto o affitto d'azienda anche anteriore se funzionale; c. 3: nella continuità i creditori possono essere soddisfatti anche non prevalentemente dal ricavato della continuità, con un'utilità specifica per ciascuno; c. 4: nel liquidatorio apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l'attivo e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati almeno al 20%; c. 5: privilegiati pagabili non integralmente nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato; c. 6: nella continuità il valore di liquidazione segue le prelazioni, l'eccedenza può essere distribuita con la priorità relativa; c. 7: crediti dei lavoratori soddisfatti nel rispetto delle prelazioni sul valore di liquidazione e sull'eccedenza, con il rispetto dell'art. 2116 c.c.; assuntore; art. 85: classi facoltative con trattamenti differenziati, obbligatorie per fisco e contributi non pagati integralmente, garantiti da terzi, creditori con utilità non in denaro, proponenti e parti correlate, e sempre nella continuità, con classi separate per le PMI fornitrici), la procedura (art. 40: ricorso al tribunale del centro degli interessi con i documenti dell'art. 39; art. 44: domanda con riserva e termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di 60, per depositare piano, proposta e attestazione, con commissario giudiziale, obblighi informativi periodici e divieto di atti di frode; art. 54: misure protettive su richiesta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, blocco delle esecuzioni e delle cautelari, sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale; art. 87: contenuto del piano, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità e tempi, piano industriale, costi e ricavi, finanza nuova, azioni esperibili, classi, parti non interessate, lavoratori; attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente; art. 47: apertura con verifica di ammissibilità e fattibilità per il liquidatorio, di ritualità per la continuità salvo manifesta inidoneità, nomina del giudice delegato e del commissario, fissazione del voto; art. 94: il debitore conserva l'amministrazione sotto vigilanza, atti straordinari solo con autorizzazione del giudice delegato pena l'inefficacia, vendite con procedure competitive; art. 100: pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità; art. 97: contratti pendenti, sospensione o scioglimento autorizzati; art. 99-101: finanziamenti prededucibili; art. 105: relazione del commissario), il voto e l'omologazione (art. 107: voto telematico nei termini fissati; art. 109: approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con classi anche nel maggior numero di classi, con maggioranza per teste se un creditore supera la metà; c. 5: nella continuità approvazione se tutte le classi votano a favore, in ciascuna con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti se vota almeno la metà; privilegiati che non votano se pagati integralmente entro 180 giorni; esclusi coniuge, parenti, società del gruppo, creditori in conflitto; art. 90: proposte concorrenti dei creditori con almeno il 5% dei crediti; art. 112: omologazione con verifica di regolarità, voto, classi, parità, fattibilità e, nella continuità, ragionevoli prospettive; c. 2: ristrutturazione trasversale, omologazione anche con classi dissenzienti se il valore di liquidazione rispetta le prelazioni, l'eccedenza rispetta la priorità relativa, nessun creditore riceve più del suo credito e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui una privilegiata, o almeno da una classe svantaggiata; opposizioni dei creditori; art. 113: chiusura con la sentenza di omologazione entro 12 mesi dalla domanda; reclamo alla corte d'appello ex art. 51), gli effetti (art. 117: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, che conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; art. 118: esecuzione sotto sorveglianza del commissario, con poteri sostitutivi; art. 114: liquidatore e comitato dei creditori nel liquidatorio; art. 119: risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza su istanza dei creditori entro un anno dall'ultimo adempimento, seguita dalla liquidazione giudiziale; art. 120: annullamento per dolo, esagerazione del passivo o sottrazione dell'attivo, entro 6 mesi dalla scoperta e 2 anni; esdebitazione della società; transazione fiscale ex art. 88 con cram down; art. 63), alternative e scelta (composizione negoziata prima; accordi di ristrutturazione con il 60% e piano attestato senza tribunale; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis; concordato semplificato dopo la composizione negoziata; liquidazione giudiziale; costi: attestatore, commissario, spese di giustizia, fondo spese; tempi 6-18 mesi), rischi per gli amministratori (atti di frode e revoca, art. 106; bancarotta per i pagamenti preferenziali; responsabilità per il ritardo).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraNozione e spirito di liberalità, forma (atto pubblico e testimoni, nota dei mobili, accettazione), modico valore e donazioni indirette (bonifici, intestazioni, pagamento del prezzo), capacità e donazioni tra coniugi, donazione con riserva di usufrutto, modale e remuneratoria, revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli (termini), rapporti con la successione: collazione e riduzione, la riforma 2025 (artt. 561-563 e 2652: niente più restituzione dai terzi, compensazione in denaro, opposizione), regime transitorio dei sei mesi, fisco (imposta di donazione, franchigie di 1 milione per coniuge e discendenti, ipocatastali, prima casa), banche e mutui su beni donati, alternative (vendita, patto di famiglia, testamento, trust).
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).