Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Reati societari e fallimentari

La bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)

La bancarotta fraudolenta punisce con la reclusione da tre a dieci anni l'imprenditore, e con le stesse pene gli amministratori, i sindaci e i liquidatori della società, che prima o durante la liquidazione giudiziale hanno sottratto beni ai creditori, falsificato o fatto sparire le scritture o pagato qualcuno a danno degli altri. Non serve aver causato il fallimento: basta la sentenza che lo apre, e una distrazione anche di anni prima.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Tre condotte (art. 322 CCII): patrimoniale (distrarre, occultare, dissipare beni, passività fittizie), documentale (scritture sottratte, falsificate o tenute da impedire la ricostruzione), preferenziale (pagare un creditore a danno degli altri).
  • Pene: 3-10 anni (patrimoniale e documentale), 1-5 (preferenziale); aggravante fino alla metà per danno rilevante, attenuante fino a un terzo per tenuità (art. 326); pene accessorie fino a 10 anni.
  • Chi: l'imprenditore e, per le società, amministratori anche di fatto, direttori generali, sindaci e liquidatori (art. 329), con i concorrenti esterni.
  • Serve la sentenza di liquidazione giudiziale, condizione obiettiva di punibilità (SU 22474/2016); le distrazioni anche di anni prima restano punibili.
  • Esenti gli atti in esecuzione di piani attestati, accordi e concordati (art. 324); difese: destinazione dei beni, restituzione prima della sentenza, contabilità ricostruibile.
Norme
Artt. 322 (imprenditore), 329 (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori), 326 (circostanze), 324 (esenzioni), 325 (ricorso abusivo al credito) D.Lgs. 14/2019; art. 33-bis c.p.p.
Pena
Patrimoniale e documentale: reclusione 3-10 anni; preferenziale: 1-5 anni; aumento fino alla metà per danno di rilevante gravità, aumento per più fatti o divieto di esercizio, riduzione fino a un terzo per danno di speciale tenuità
Procedibilità
D'ufficio; notizia di reato di regola dalla relazione del curatore (art. 130 CCII)
Giudice
Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, c. 1, lett. g, c.p.p.)
Arresto e misure
Arresto in flagranza facoltativo; custodia cautelare consentita (pena massima superiore a 5 anni); intercettazioni ammesse
Pene accessorie
Inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni (art. 322, c. 4); interdizione dai pubblici uffici secondo il codice penale
Prescrizione
10 anni dalla sentenza di liquidazione giudiziale, 12 anni e 6 mesi con le interruzioni (art. 161 c.p.); si ferma dopo la sentenza di primo grado (art. 161-bis) con l'improcedibilità dell'art. 344-bis c.p.p.
Esdebitazione
Negata al condannato (art. 280, c. 1, lett. a, CCII)

Le condotte

Art. 322, comma 1, D.Lgs. 14/2019 — Bancarotta fraudolenta

«È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che: a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari».

  1. Patrimoniale (lett. a): la distrazione è ogni uscita di beni dal patrimonio senza contropartita coerente con l'attività (prelievi, vendite sottocosto a società collegate, cessioni di rami d'azienda senza prezzo, finanziamenti a terzi mai restituiti, beni portati a casa); l'occultamento e la dissimulazione nascondono beni o li intestano ad altri; la dissipazione li consuma in spese estranee; le passività inesistenti gonfiano il passivo per favorire qualcuno. La giurisprudenza richiede il dolo generico, cioè la coscienza di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, senza bisogno di volere il fallimento né di prevederlo, e non chiede un nesso di causa con il dissesto.
  2. Documentale (lett. b): sottrarre, distruggere o falsificare le scritture con lo scopo di profitto o di danno, oppure tenerle in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari; la mancanza totale delle scritture, se il curatore non riesce a ricostruire, è documentale fraudolenta o, se colposa, semplice (art. 323).
  3. Preferenziale (c. 3): pagare un creditore o simulare a suo favore un titolo di prelazione a danno degli altri, con il dolo specifico di favorirlo; tipico il rimborso dei finanziamenti soci, il pagamento dell'amministratore o del parente, la garanzia concessa a una banca in cambio di nulla. Pena da uno a cinque anni; non è preferenziale il pagamento del fornitore che consente di continuare l'attività secondo i termini d'uso.
  4. Durante la procedura (c. 2): gli stessi fatti commessi dopo la sentenza (sottrarre beni al curatore, far sparire le scritture) sono puniti con la stessa pena.
  5. La bancarotta impropria (art. 329): amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori rispondono dei fatti dell'art. 322 e, con la stessa pena, se hanno causato il dissesto con un falso in bilancio o gli altri reati societari (artt. 2621-2634 c.c.) o «con dolo o per effetto di operazioni dolose»: qui il nesso con il dissesto è elemento del reato, e l'operazione dolosa può essere anche il sistematico omesso versamento di imposte e contributi che affonda la società.

Chi risponde, quando, con quali difese

Art. 329, commi 1-2, D.Lgs. 14/2019 — Fatti di bancarotta fraudolenta

«Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se: a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società».

SoggettoTitolo di responsabilitàPunti critici
Imprenditore individuale, soci illimitatamente responsabiliArt. 322 (propria)Confusione tra patrimonio personale e aziendale; spese familiari
Amministratore di dirittoArt. 329Risponde anche per omesso controllo se ha lasciato fare (concorso omissivo), ma serve la prova della conoscenza
Amministratore di fattoArt. 329 (equiparato)Chi gestisce davvero: firme, rapporti con banche e fornitori, decisioni
Prestanome (testa di legno)Art. 329 in concorso omissivo (art. 40 c.p.)Punibile se consapevole; la giurisprudenza richiede almeno il dolo eventuale, non la mera accettazione della carica
Sindaci e revisoriArt. 329 per concorso omissivoSegnali ignorati, mancate segnalazioni, bilanci approvati con riserve non espresse
Estranei: professionisti, coniuge, società beneficiariaConcorso ex art. 110 c.p.Consapevolezza della distrazione; il consulente che struttura l'operazione
Liquidatore, curatore infedeleArt. 329; art. 322 c. 2Cessioni a prezzo vile in liquidazione

La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è, per le Sezioni Unite (Cass. SU 22474/2016), una condizione obiettiva di punibilità: i fatti sono reato solo se e quando essa arriva, la prescrizione decorre da quella data, e la competenza è del tribunale del luogo della sentenza. Il concordato preventivo ha reati propri (art. 341: attribuirsi attività inesistenti o simulare crediti per ottenere l'ammissione), e lo stesso vale per il sovraindebitamento. Le esenzioni dell'art. 324 coprono i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato, di accordi omologati, di un piano attestato o di finanziamenti autorizzati dal giudice: chi ristruttura con gli strumenti del codice non risponde di preferenziale né di semplice. Le difese che funzionano sono documentali: la prova che il bene è stato impiegato per l'impresa (fatture, contratti, tracciabilità dei bonifici), la delibera che giustifica il compenso, la ricostruzione contabile che smentisce l'impossibilità, la restituzione dei beni alla società prima della sentenza (la cosiddetta bancarotta riparata, che esclude la distrazione), la prova che il pagamento a un creditore è avvenuto nei termini d'uso o per salvare la continuità, e per sindaci e amministratori non operativi la dimostrazione di non aver conosciuto né potuto impedire. Sul piano processuale, il patteggiamento riduce la pena fino a un terzo e la sospensione condizionale è possibile sotto i due anni; il curatore e i creditori si costituiscono parte civile e le azioni di responsabilità corrono in parallelo. In pratica, la bancarotta si previene mentre l'impresa è ancora in piedi: contabilità tenuta e conservata, nessun prelievo senza titolo, nessuna vendita ai parenti sottocosto, e alla crisi il ricorso agli strumenti del codice, che trasformano i pagamenti in atti protetti.

Domande frequenti

Ho prelevato dal conto della mia srl per pagarmi lo stipendio arretrato e poi la società è fallita: è bancarotta?

Può esserlo. Ogni uscita di beni dal patrimonio sociale senza una causa documentata e coerente con l'interesse della società è distrazione (art. 322, c. 1, lett. a, e art. 329), e il fatto che il denaro sia servito a pagare un credito dell'amministratore non lo esclude: se il compenso era deliberato e dovuto, il pagamento a sé stesso in stato di insolvenza è semmai bancarotta preferenziale (1-5 anni); se il compenso non era deliberato, è distrazione. Contano i documenti: delibera, contratto, buste paga, registrazione contabile. Restituire le somme prima della sentenza di liquidazione può escludere il reato (bancarotta riparata).

Le scritture contabili sono andate perse nel trasloco: rischio la documentale?

Sì, se la perdita impedisce al curatore di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari e non si riesce a dimostrare che la tenuta era regolare e la perdita incolpevole. La bancarotta documentale fraudolenta richiede il dolo specifico di profitto o di danno per la sottrazione e la falsificazione, ma per la tenuta «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione» basta il dolo generico; se invece le scritture mancano o sono irregolari per negligenza, è bancarotta semplice (art. 323, 6 mesi-2 anni). Le copie digitali, i registri IVA, gli estratti conto e le dichiarazioni fiscali recuperabili sono la prima difesa.

Il fallimento è di cinque anni dopo i fatti: il reato è prescritto?

No, e non è nemmeno iniziato a prescriversi prima della sentenza: la dichiarazione di liquidazione giudiziale è la condizione che rende punibili i fatti (Cass. SU 22474/2016) e da lì decorre la prescrizione, che per la bancarotta fraudolenta è di dieci anni, portati a dodici anni e sei mesi dalle interruzioni, con lo stop dopo la sentenza di primo grado e i termini di improcedibilità dell'appello. Le distrazioni compiute anni prima, anche quando la società andava bene, restano punibili se hanno impoverito il patrimonio poi mancato ai creditori.

Quali pene accessorie e che cosa succede alla mia impresa?

La condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di ricoprire uffici direttivi in qualsiasi impresa fino a dieci anni, nella misura fissata dal giudice caso per caso (art. 322, c. 4, dopo la sentenza della Corte costituzionale 222/2018 sulla norma previgente), oltre all'interdizione dai pubblici uffici per le pene sopra i tre anni; l'esdebitazione è negata (art. 280) e restano le azioni civili del curatore e dei creditori. Con il patteggiamento la pena scende fino a un terzo e sotto i due anni può essere sospesa, ma le pene accessorie restano salvo che la pena patteggiata non superi i due anni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
  • Reati tributariI reati tributari (D.Lgs. 74/2000): mappa, soglie, peneLe definizioni (art. 1: imposta evasa al netto di acconti e ritenute; fatture per operazioni inesistenti oggettive, soggettive, sovrafatturate; dichiarazioni rilevanti), i reati dichiarativi (art. 2: dichiarazione fraudolenta con fatture o documenti falsi, 4-8 anni, 1 anno e 6 mesi-6 anni sotto 100.000 euro di elementi passivi fittizi, senza soglia; art. 3: altri artifici, operazioni simulate, documenti falsi, 3-8 anni, con imposta evasa oltre 30.000 e attivi sottratti oltre il 5% o 1,5 milioni; art. 4: dichiarazione infedele, 2 anni-4 anni e 6 mesi, imposta evasa oltre 100.000 e attivi sottratti oltre il 10% o 2 milioni, escluse valutazioni e questioni di competenza e inerenza; art. 5: omessa dichiarazione, 2-5 anni, imposta evasa oltre 50.000, anche del sostituto, salva la presentazione entro 90 giorni), i reati documentali (art. 8: emissione di fatture false, 4-8 anni, ridotta sotto 100.000 per periodo; art. 10: occultamento o distruzione delle scritture, 3-7 anni), gli omessi versamenti (art. 10-bis: ritenute certificate oltre 150.000 euro non versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione, 6 mesi-2 anni, salvo rateazione in corso e con soglia di 50.000 sul residuo in caso di decadenza; art. 10-ter: IVA oltre 250.000 con le stesse regole e soglia di 75.000 sul residuo; art. 10-quater: indebita compensazione oltre 50.000 con crediti non spettanti, 6 mesi-2 anni, o inesistenti, 1 anno e 6 mesi-6 anni, non punibile in caso di obiettiva incertezza; crisi di liquidità non imputabile, art. 13 c. 3-bis), la sottrazione fraudolenta (art. 11: alienazioni simulate e atti fraudolenti per sottrarsi alla riscossione oltre 50.000 euro, 6 mesi-4 anni, 1-6 anni oltre 200.000; falsità nella transazione fiscale), le vie d'uscita (art. 13: non punibilità per pagamento integrale prima del dibattimento per 10-bis, 10-ter e 10-quater c. 1, e per gli artt. 2-5 con ravvedimento o dichiarazione tardiva prima dei controlli; termine di 3 mesi prorogabile per chi è in rateazione; tenuità del fatto con indici propri; art. 13-bis: pena ridotta fino alla metà e niente pene accessorie con pagamento prima della chiusura del dibattimento, sospensione del processo fino a un anno per chi paga a rate, patteggiamento solo con debito estinto; aggravante della metà per i professionisti che vendono modelli di evasione), sequestro e confisca (art. 12-bis: confisca obbligatoria del profitto anche per equivalente, sequestro escluso se la rateazione è regolare; art. 12-ter: confisca allargata dell'art. 240-bis c.p. sopra 100.000 o 200.000 euro per gli artt. 2, 3, 8, 11), pene accessorie (art. 12: interdizione dagli uffici direttivi, incapacità di contrattare con la PA, interdizione dai pubblici uffici per frodi ed emissione), prescrizione (art. 17: interrotta anche dal verbale di constatazione; termini elevati di un terzo per gli artt. 2-10), il rapporto con il tributo (doppio binario, sospensione del processo, ne bis in idem attenuato, giudicato tributario) e con la responsabilità della società (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001), dal 2027 il testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).
  • Il procedimento penaleIl patteggiamento: come funziona e quando convienePena fino a 5 anni, riduzione fino a un terzo, esclusioni, termini, effetti su spese, pene accessorie, casellario, giudizi civili e disciplinari, estinzione, patteggiamento in appello.
  • Il procedimento penaleLa prescrizione del reato: come si calcolaIl massimo della pena e i minimi di 6 e 4 anni, +1/4 con le interruzioni, raddoppi, sospensione, cessazione con la sentenza di primo grado, improcedibilità in appello (2 anni) e cassazione (1 anno), tabella.