In breve
- Ricorso abusivo al credito: chiedere credito nascondendo il dissesto, da sei mesi a tre anni.
- Oltre la bancarotta: la norma si applica anche fuori dai casi di bancarotta.
- Creditori inesistenti: denunciarli nella liquidazione giudiziale costa fino a un anno e mezzo.
- Frodi nel concordato: attività o crediti inventati, da uno a cinque anni.
- Sovraindebitamento: passivo alterato o documenti falsi, fino a due anni e multa.
Il ricorso abusivo al credito
«Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
Il cuore del reato è la dissimulazione: ottenere o mantenere fidi, finanziamenti, dilazioni di pagamento nascondendo a chi concede credito che l'impresa è in dissesto o insolvente. La pena è aumentata per le società quotate, e la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi fino a tre anni (art. 325, c. 2-3). Il reato si applica anche fuori dai casi di bancarotta fraudolenta e semplice; nella liquidazione giudiziale di società la stessa pena colpisce amministratori e direttori generali (art. 331). Sul piano civile, anche la banca che concede credito in modo abusivo a un'impresa senza concrete prospettive di superare la crisi può essere tenuta a risarcire l'aggravamento del dissesto (Cass. 24725/2021).
Aggravanti e attenuante
| Circostanza | Effetto | Norma |
|---|---|---|
| Danno patrimoniale di rilevante gravità | Pena aumentata fino alla metà | Art. 326, c. 1 |
| Più fatti dello stesso tipo | Pena aumentata | Art. 326, c. 2, lett. a |
| Chi per legge non poteva esercitare l'impresa | Pena aumentata | Art. 326, c. 2, lett. b |
| Danno di speciale tenuità | Pena ridotta fino a un terzo | Art. 326, c. 3 |
Gli altri reati del debitore nelle procedure
L'imprenditore in liquidazione giudiziale che, fuori dai casi di bancarotta, indica creditori inesistenti nell'elenco dei creditori, omette di dichiarare beni da inventariare o non rispetta gli obblighi di collaborazione con la procedura è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, fino a un anno se il fatto è colposo (art. 327 CCII). Chi, per ottenere l'apertura del concordato preventivo, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o una convenzione di moratoria, si attribuisce attività inesistenti o simula crediti per influire sulle maggioranze è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e nel concordato agli amministratori si applicano i reati di bancarotta (art. 341). Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore che altera passivo o attivo, produce documenti falsi, distrugge la contabilità o paga in violazione del piano omologato rischia da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro (art. 344; si veda la guida al sovraindebitamento).
- Riconoscere per tempo i segnali della crisi e documentarli.
- Informare correttamente banche e fornitori quando si chiede nuovo credito.
- Valutare subito gli strumenti della crisi, come la composizione negoziata.
- Predisporre elenchi di creditori e beni completi e veritieri.
- Farsi assistere da un difensore appena arrivano contestazioni.
Domande frequenti
Chiedere un finanziamento quando l'azienda è in difficoltà è reato?
Il reato riguarda solo le imprese in liquidazione giudiziale?
Che cosa rischia chi gonfia i crediti per far approvare un concordato?
E nel sovraindebitamento?
Fonti normative
- Art. 325 CCII — Ricorso abusivo al credito
- Art. 326 CCII — Circostanze aggravanti e attenuante
- Art. 327 CCII — Denuncia di creditori inesistenti
- Art. 341 CCII — Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
- Art. 344 CCII — Sanzioni per il debitore sovraindebitato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta semplice (art. 323 Codice della crisi)Spese eccessive, operazioni imprudenti, dissesto aggravato, contabilità irregolare: 6 mesi-2 anni anche per colpa, amministratori (art. 330), esenzioni, tenuità.
- Reati societari e fallimentariIl falso in bilancio: le false comunicazioni socialiFalse comunicazioni sociali nelle società non quotate e quotate, fatti materiali rilevanti, falso valutativo (SU 22474/2016), lieve entità, querela nelle piccole società.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreDoveri degli amministratori nella crisi: assetti e attivazione (art. 2086 c.c.), perdite oltre un terzo, gestione conservativa (art. 2486), azione del curatore.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioIl concordato preventivo: continuità o liquidazione con 10% esterno e 20% ai chirografari (art. 84 CCII), domanda con riserva, misure protettive, classi, voto, omologa.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiLa liquidazione giudiziale: soglie dell'impresa minore, 30.000 euro di debiti scaduti, sentenza, curatore, passivo, blocco delle azioni, lavoratori.
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaEsperto nominato dalla camera di commercio, trattative riservate per 180 giorni, misure protettive, gestione all'imprenditore, finanza prededucibile, esiti.