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ReatoDiritto penale · Reati societari e fallimentari

Ricorso abusivo al credito e altri reati del debitore in crisi

Chi guida un'impresa in difficoltà è tentato di chiedere un altro fido, un altro fornitore a credito, nascondendo quanto sia grave la situazione; quando si arriva a una procedura, qualcuno gonfia o sgonfia il passivo per ottenere un concordato o un accordo. Il codice della crisi punisce queste condotte con reati specifici, accanto alla bancarotta. Questa pagina spiega il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti, le frodi nel concordato preventivo e nelle procedure di sovraindebitamento.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Ricorso abusivo al credito: chiedere credito nascondendo il dissesto, da sei mesi a tre anni.
  • Oltre la bancarotta: la norma si applica anche fuori dai casi di bancarotta.
  • Creditori inesistenti: denunciarli nella liquidazione giudiziale costa fino a un anno e mezzo.
  • Frodi nel concordato: attività o crediti inventati, da uno a cinque anni.
  • Sovraindebitamento: passivo alterato o documenti falsi, fino a due anni e multa.

Il ricorso abusivo al credito

Art. 325, c. 1, CCII

«Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

Il cuore del reato è la dissimulazione: ottenere o mantenere fidi, finanziamenti, dilazioni di pagamento nascondendo a chi concede credito che l'impresa è in dissesto o insolvente. La pena è aumentata per le società quotate, e la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi fino a tre anni (art. 325, c. 2-3). Il reato si applica anche fuori dai casi di bancarotta fraudolenta e semplice; nella liquidazione giudiziale di società la stessa pena colpisce amministratori e direttori generali (art. 331). Sul piano civile, anche la banca che concede credito in modo abusivo a un'impresa senza concrete prospettive di superare la crisi può essere tenuta a risarcire l'aggravamento del dissesto (Cass. 24725/2021).

Aggravanti e attenuante

CircostanzaEffettoNorma
Danno patrimoniale di rilevante gravitàPena aumentata fino alla metàArt. 326, c. 1
Più fatti dello stesso tipoPena aumentataArt. 326, c. 2, lett. a
Chi per legge non poteva esercitare l'impresaPena aumentataArt. 326, c. 2, lett. b
Danno di speciale tenuitàPena ridotta fino a un terzoArt. 326, c. 3

Gli altri reati del debitore nelle procedure

L'imprenditore in liquidazione giudiziale che, fuori dai casi di bancarotta, indica creditori inesistenti nell'elenco dei creditori, omette di dichiarare beni da inventariare o non rispetta gli obblighi di collaborazione con la procedura è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi, fino a un anno se il fatto è colposo (art. 327 CCII). Chi, per ottenere l'apertura del concordato preventivo, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o una convenzione di moratoria, si attribuisce attività inesistenti o simula crediti per influire sulle maggioranze è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e nel concordato agli amministratori si applicano i reati di bancarotta (art. 341). Nelle procedure di sovraindebitamento il debitore che altera passivo o attivo, produce documenti falsi, distrugge la contabilità o paga in violazione del piano omologato rischia da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro (art. 344; si veda la guida al sovraindebitamento).

  1. Riconoscere per tempo i segnali della crisi e documentarli.
  2. Informare correttamente banche e fornitori quando si chiede nuovo credito.
  3. Valutare subito gli strumenti della crisi, come la composizione negoziata.
  4. Predisporre elenchi di creditori e beni completi e veritieri.
  5. Farsi assistere da un difensore appena arrivano contestazioni.

Domande frequenti

Chiedere un finanziamento quando l'azienda è in difficoltà è reato?
Non di per sé. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che l'imprenditore commerciale o l'amministratore ricorra o continui a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, cioè nascondendo la reale situazione a chi concede il credito (art. 325 CCII). La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni, con l'inabilitazione all'impresa e agli uffici direttivi fino a tre anni.
Il reato riguarda solo le imprese in liquidazione giudiziale?
La norma si applica «anche al di fuori dei casi» di bancarotta previsti dagli artt. 322 e 323 (art. 325 CCII): ciò che conta è aver chiesto o mantenuto credito dissimulando il dissesto. Per gli amministratori e i direttori generali di società in liquidazione giudiziale la stessa pena è prevista espressamente dall'art. 331 CCII.
Che cosa rischia chi gonfia i crediti per far approvare un concordato?
L'imprenditore che, per ottenere l'apertura del concordato preventivo, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o la firma di una convenzione di moratoria, si attribuisce attività inesistenti o, per influire sulle maggioranze, simula crediti inesistenti è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art. 341 CCII). Nel concordato si applicano anche i reati di bancarotta agli amministratori.
E nel sovraindebitamento?
Il debitore che, per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o al concordato minore, aumenta o diminuisce il passivo, nasconde parte rilevante dell'attivo o simula attività inesistenti, produce documenti falsi o distrugge la contabilità, o paga in violazione del piano omologato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro (art. 344 CCII).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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