In breve
- Influenza sull'assemblea: maggioranza ottenuta con atti simulati o fraudolenti, da 6 mesi a 3 anni.
- Aggiotaggio: notizie false o artifici su titoli non quotati o banche, da 1 a 5 anni.
- Ostacolo alla vigilanza: comunicazioni false o omesse alle autorità, da 1 a 4 anni.
- Titoli quotati: si applica la manipolazione del mercato del TUF.
- Ente: responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.
Le tre fattispecie
«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»
| Reato | Condotta | Pena |
|---|---|---|
| Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636) | Determinare la maggioranza con atti simulati o fraudolenti per un ingiusto profitto | Da 6 mesi a 3 anni |
| Aggiotaggio (art. 2637) | Notizie false, operazioni simulate, artifici su titoli non quotati o sulla fiducia nelle banche | Da 1 a 5 anni; da 2 a 7 con l'IA |
| Ostacolo alla vigilanza (art. 2638) | Fatti falsi od occultamenti nelle comunicazioni all'autorità; ostacolo consapevole in qualsiasi forma | Da 1 a 4 anni, raddoppiata per le quotate |
| Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) | Le stesse condotte sugli strumenti quotati | Da 1 a 6 anni e multa fino a 5 milioni |
Che cosa ha chiarito la Cassazione
L'aggiotaggio, informativo o manipolativo, è un reato di pericolo concreto: basta l'idoneità della condotta ad alterare il prezzo (Cass. 4619/2014 e 27569/2025), e anche un mezzo di per sé lecito può essere un artificio se usato con modalità che alterano il gioco della domanda e dell'offerta (Cass. 2063/2009). Nell'ostacolo alla vigilanza, la falsità o l'occultamento nelle comunicazioni è un reato di mera condotta (Cass. 20174/2025), mentre l'ostacolo del secondo comma richiede un effettivo impedimento alle funzioni e il dolo diretto, non quello eventuale (Cass. 16800/2022 e 21878/2023); risponde, per esempio, l'amministratore di una cooperativa che omette le comunicazioni dovute al revisore (Cass. 40738/2024). Alle autorità di vigilanza sono equiparate quelle di risoluzione delle crisi bancarie (art. 2638, c. 3-bis).
Questi reati si affiancano al falso in bilancio e all'infedeltà patrimoniale, e comportano la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-ter; si veda la pagina sui modelli organizzativi 231).
- Verificare se gli strumenti coinvolti sono quotati: cambia la norma applicabile.
- Conservare comunicazioni, verbali assembleari e deleghe.
- Per la società: aggiornare il modello 231 sui reati societari.
- Per gli organi: non omettere comunicazioni dovute alle autorità, anche se scomode.
- Coinvolgere subito un difensore se l'autorità contesta falsità o reticenze.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra aggiotaggio e manipolazione del mercato?
Serve che il prezzo sia davvero cambiato?
Chi risponde di ostacolo alla vigilanza?
La società risponde di questi reati?
Fonti normative
- Art. 2636 c.c. — Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. — Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza
- Art. 185 D.Lgs. 58/1998 (TUF) — Manipolazione del mercato
- Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 — Reati societari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati societari e fallimentariIl falso in bilancio: le false comunicazioni socialiFalse comunicazioni sociali nelle società non quotate e quotate, fatti materiali rilevanti, falso valutativo (SU 22474/2016), lieve entità, querela nelle piccole società.
- Reati societari e fallimentariL'infedeltà patrimoniale dell'amministratore (art. 2634 c.c.)L'amministratore in conflitto di interessi che dispone dei beni sociali danneggiando la società: reclusione da 6 mesi a 3 anni, querela, vantaggi compensativi di gruppo.
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)La bancarotta fraudolenta: patrimoniale e documentale 3-10 anni, preferenziale 1-5, amministratori e sindaci (art. 329), sentenza di liquidazione come condizione.
- Costituire e gestire una societàIl modello 231: quando serve e come si costruisceD.Lgs. 231/2001: quando la società risponde del reato di manager e dipendenti, modello organizzativo esimente, organismo di vigilanza, sanzioni e interdittive.
- Costituire e gestire una societàL'assemblea della srl e l'impugnazione delle decisioni dei sociArtt. 2479-2479-ter c.c.: materie, consultazione scritta, convocazione, quorum, totalitaria, decisioni annullabili in 90 giorni e nulle in 3 anni, conflitto, sospensione.
- Reati informaticiTruffe con criptovalute e falsi investimenti onlinePiattaforme di trading false, bitcoin venduti come investimento, falsi recuperi: truffa (art. 640 c.p.), abusivismo (art. 166 TUF, D.Lgs. 129/2024), Consob, denuncia.
- Banche, consumatori e assicurazioniInvestimenti sbagliati: quando la banca rispondeTitoli e fondi che hanno perso valore: obblighi di informazione e adeguatezza, onere della prova sulla banca, contratto scritto, ACF fino a 500.000 euro.
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