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ReatoDiritto penale · Reati societari e fallimentari

Aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e illecita influenza sull'assemblea

Notizie false diffuse per far salire o crollare il valore di azioni non quotate, comunicazioni truccate alla Banca d'Italia o alla Consob, voti comprati o deleghe falsificate per ottenere una maggioranza in assemblea: sono reati societari meno conosciuti del falso in bilancio, ma con pene rilevanti e conseguenze anche per la società. Questa pagina spiega le tre fattispecie del codice civile, il confine con la manipolazione del mercato del testo unico finanziario, chi risponde e la responsabilità dell'ente.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Influenza sull'assemblea: maggioranza ottenuta con atti simulati o fraudolenti, da 6 mesi a 3 anni.
  • Aggiotaggio: notizie false o artifici su titoli non quotati o banche, da 1 a 5 anni.
  • Ostacolo alla vigilanza: comunicazioni false o omesse alle autorità, da 1 a 4 anni.
  • Titoli quotati: si applica la manipolazione del mercato del TUF.
  • Ente: responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Le tre fattispecie

Art. 2637 c.c.

«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»

ReatoCondottaPena
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)Determinare la maggioranza con atti simulati o fraudolenti per un ingiusto profittoDa 6 mesi a 3 anni
Aggiotaggio (art. 2637)Notizie false, operazioni simulate, artifici su titoli non quotati o sulla fiducia nelle bancheDa 1 a 5 anni; da 2 a 7 con l'IA
Ostacolo alla vigilanza (art. 2638)Fatti falsi od occultamenti nelle comunicazioni all'autorità; ostacolo consapevole in qualsiasi formaDa 1 a 4 anni, raddoppiata per le quotate
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)Le stesse condotte sugli strumenti quotatiDa 1 a 6 anni e multa fino a 5 milioni

Che cosa ha chiarito la Cassazione

L'aggiotaggio, informativo o manipolativo, è un reato di pericolo concreto: basta l'idoneità della condotta ad alterare il prezzo (Cass. 4619/2014 e 27569/2025), e anche un mezzo di per sé lecito può essere un artificio se usato con modalità che alterano il gioco della domanda e dell'offerta (Cass. 2063/2009). Nell'ostacolo alla vigilanza, la falsità o l'occultamento nelle comunicazioni è un reato di mera condotta (Cass. 20174/2025), mentre l'ostacolo del secondo comma richiede un effettivo impedimento alle funzioni e il dolo diretto, non quello eventuale (Cass. 16800/2022 e 21878/2023); risponde, per esempio, l'amministratore di una cooperativa che omette le comunicazioni dovute al revisore (Cass. 40738/2024). Alle autorità di vigilanza sono equiparate quelle di risoluzione delle crisi bancarie (art. 2638, c. 3-bis).

Questi reati si affiancano al falso in bilancio e all'infedeltà patrimoniale, e comportano la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-ter; si veda la pagina sui modelli organizzativi 231).

  1. Verificare se gli strumenti coinvolti sono quotati: cambia la norma applicabile.
  2. Conservare comunicazioni, verbali assembleari e deleghe.
  3. Per la società: aggiornare il modello 231 sui reati societari.
  4. Per gli organi: non omettere comunicazioni dovute alle autorità, anche se scomode.
  5. Coinvolgere subito un difensore se l'autorità contesta falsità o reticenze.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra aggiotaggio e manipolazione del mercato?
Riguardano strumenti diversi. L'aggiotaggio del codice civile punisce notizie false, operazioni simulate o artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati, o a incidere sull'affidamento nella stabilità di banche, con la reclusione da uno a cinque anni (art. 2637 c.c.). Per gli strumenti quotati si applica la manipolazione del mercato, punita da uno a sei anni e con multe fino a cinque milioni di euro (art. 185 TUF).
Serve che il prezzo sia davvero cambiato?
No. L'aggiotaggio è un reato di pericolo concreto: basta che la condotta sia obiettivamente idonea a produrre l'alterazione vietata, senza che questa si verifichi (Cass. 4619/2014 e 27569/2025). Si consuma nel momento in cui la condotta diventa concretamente pericolosa, per esempio con l'ordine di acquisto (Cass. 4324/2013).
Chi risponde di ostacolo alla vigilanza?
Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti ai documenti contabili, sindaci e liquidatori di società sottoposte a vigilanza che nelle comunicazioni all'autorità espongono fatti non veri o occultano fraudolentemente fatti dovuti, per ostacolarne le funzioni, e chi ostacola consapevolmente la vigilanza in qualsiasi forma, anche omettendo comunicazioni (art. 2638 c.c.). La pena va da uno a quattro anni ed è raddoppiata per le società quotate. Non si può invocare il diritto a non autoaccusarsi (Cass. 27569/2025).
La società risponde di questi reati?
Sì. L'illecita influenza sull'assemblea, l'aggiotaggio e l'ostacolo alla vigilanza sono tra i reati societari che fanno scattare la responsabilità dell'ente con sanzioni pecuniarie in quote (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001), se commessi nel suo interesse o vantaggio e in assenza di un modello organizzativo idoneo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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