In breve
- AGCM, AGCOM, IVASS: TAR del Lazio, sede di Roma; ricorso in 60 giorni, rito abbreviato.
- Garante privacy: tribunale ordinario, entro 30 giorni; sentenza non appellabile.
- Banca d'Italia: corte d'appello di Roma, notifica entro 30 giorni.
- CONSOB (sanzioni del TUF): dal 7 agosto 2026 TAR Lombardia, sede di Milano; per i procedimenti avviati prima, corte d'appello.
- Il ricorso non sospende il pagamento: la sospensione va chiesta al giudice.
Il giudice cambia secondo l'Autorità
| Autorità | Giudice | Termine | Norma |
|---|---|---|---|
| AGCM (antitrust e pratiche commerciali) | TAR Lazio, Roma | 60 giorni per notificare il ricorso; altri termini dimezzati | Artt. 119, 133 c. 1 lett. l, 135 c. 1 lett. b c.p.a. |
| AGCOM | TAR Lazio, Roma | 60 giorni; rito abbreviato | Art. 135 c. 1 lett. b c.p.a. |
| IVASS | Giudice amministrativo (TAR Lazio) | 60 giorni; il ricorso non sospende | Art. 311-septies cod. ass.; art. 135 c. 1 lett. c c.p.a. |
| Garante privacy | Tribunale del luogo del titolare o dell'interessato | 30 giorni (60 dall'estero) | Art. 152 codice privacy; art. 10 D.Lgs. 150/2011 |
| Banca d'Italia (sanzioni TUB) | Corte d'appello di Roma | Notifica entro 30 giorni, deposito entro 30 dalla notifica | Art. 145 TUB |
| CONSOB e Banca d'Italia (sanzioni TUF), procedimenti avviati dal 7 agosto 2026 | TAR Lombardia, Milano | Rito abbreviato; il ricorso non sospende | Art. 195, c. 7, TUF (D.Lgs. 128/2026) |
| CONSOB e Banca d'Italia (sanzioni TUF), procedimenti avviati prima | Corte d'appello del luogo della sede | Notifica entro 30 giorni (60 dall'estero) | Art. 195 TUF, testo previgente |
Il codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo, in via esclusiva, le controversie su tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, di Banca d'Italia, AGCM, AGCOM, IVASS e delle altre autorità di regolazione (art. 133, c. 1, lett. l, c.p.a.), e ne concentra la competenza nel TAR del Lazio. La Corte costituzionale aveva però riportato al giudice ordinario le sanzioni della CONSOB (sentenza 162/2012) e quelle della Banca d'Italia (sentenza 94/2014), che si impugnano davanti alla corte d'appello; per le sanzioni del testo unico della finanza il legislatore è tornato al giudice amministrativo con il D.Lgs. 128/2026. Il criterio generale su come distinguere è spiegato nella pagina su TAR o giudice ordinario.
AGCM, AGCOM e IVASS: il ricorso al TAR
I provvedimenti dell'Antitrust, sia per le intese e l'abuso di posizione dominante sia per le pratiche commerciali scorrette, si impugnano davanti al TAR del Lazio con il ricorso da notificare entro sessanta giorni. Il processo segue il rito abbreviato: tutti gli altri termini sono dimezzati (art. 119 c.p.a.). Le sanzioni per pratiche scorrette vanno pagate entro trenta giorni dalla notifica (art. 27, c. 13, cod. consumo), e per evitarlo bisogna ottenere una sospensiva. Dopo la riforma del 2018 anche le sanzioni dell'IVASS si impugnano davanti al giudice amministrativo, e il ricorso non sospende l'esecuzione (art. 311-septies cod. ass.).
Il giudice amministrativo controlla la legittimità del procedimento e, sulle sanzioni, anche la proporzionalità dell'importo. I vizi più frequenti riguardano il rispetto del contraddittorio e dell'accesso agli atti, i termini per la contestazione, la motivazione su gravità e durata della violazione e i criteri di quantificazione.
Garante privacy: il tribunale ordinario
Contro i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, comprese le sanzioni e le decisioni sui reclami, si ricorre al tribunale ordinario (art. 152 codice privacy), scegliendo tra quello del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento e quello di residenza dell'interessato. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione, sessanta se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità; si applica il rito del lavoro e la sentenza non è appellabile, ma solo ricorribile in cassazione (art. 10 D.Lgs. 150/2011). Come si costruisce la difesa dell'azienda è spiegato nella pagina sulle sanzioni GDPR.
Banca d'Italia e CONSOB: corte d'appello o TAR Lombardia
Per le sanzioni della Banca d'Italia previste dal testo unico bancario il ricorso va alla corte d'appello di Roma: si notifica alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sessanta dall'estero, e si deposita in cancelleria entro trenta giorni dalla notifica (art. 145 TUB). Per le sanzioni previste dal testo unico della finanza, della CONSOB e della Banca d'Italia, compresi gli abusi di mercato, la riforma del D.Lgs. 128/2026, in vigore dal 7 agosto 2026, ha attribuito i ricorsi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR della Lombardia, sede di Milano, con il rito abbreviato (art. 195, c. 7, TUF); la regola vale per i procedimenti sanzionatori avviati dopo quella data. Per i procedimenti avviati prima resta la corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente dell'autore della violazione, con ricorso da notificare entro trenta giorni. In tutti i casi il ricorso non sospende l'esecuzione, e il giudice può annullare la sanzione o ridurne l'importo o la durata. Per le multe delle altre amministrazioni vale la disciplina generale delle sanzioni amministrative.
- Individuare l'Autorità e la norma applicata: da lì dipende il giudice.
- Calcolare il termine dalla comunicazione: spesso trenta giorni, non sessanta.
- Chiedere subito l'accesso agli atti istruttori, se non già ottenuto.
- Valutare la sospensiva: il ricorso da solo non ferma il pagamento.
- Contestare anche la misura: gravità, durata e proporzionalità della sanzione.
Domande frequenti
L'AGCM mi ha sanzionato: entro quando e davanti a chi posso fare ricorso?
Come si impugna una sanzione del Garante privacy?
E le sanzioni della Banca d'Italia o della CONSOB?
Fare ricorso sospende il pagamento?
Fonti normative
- Art. 133 c.p.a. — Giurisdizione esclusiva (c. 1, lett. l)
- Art. 135 c.p.a. — Competenza del TAR Lazio
- Art. 10 D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di protezione dei dati personali
- Art. 145 D.Lgs. 385/1993 (TUB) — Procedura sanzionatoria
- Art. 195 D.Lgs. 58/1998 (TUF) — Procedura sanzionatoria
- Art. 311-septies D.Lgs. 209/2005 — Procedura sanzionatoria IVASS
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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