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ProceduraDiritto amministrativo · Multe e sanzioni amministrative

Le sanzioni delle Autorità indipendenti: come si impugnano

Le multe delle Autorità indipendenti possono arrivare a milioni di euro, ma il primo problema per chi le riceve è capire dove fare ricorso. Non esiste un giudice unico: i provvedimenti dell'Antitrust, dell'AGCOM e dell'IVASS vanno al TAR del Lazio, quelli del Garante privacy al tribunale ordinario, quelli della Banca d'Italia sul testo unico bancario alla corte d'appello di Roma, e dall'agosto 2026 quelli della CONSOB al TAR della Lombardia. I termini sono brevi, spesso trenta giorni, e sbagliare giudice o scadenza può rendere definitiva la sanzione. Questa pagina mette in fila giudici, termini e regole principali.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • AGCM, AGCOM, IVASS: TAR del Lazio, sede di Roma; ricorso in 60 giorni, rito abbreviato.
  • Garante privacy: tribunale ordinario, entro 30 giorni; sentenza non appellabile.
  • Banca d'Italia: corte d'appello di Roma, notifica entro 30 giorni.
  • CONSOB (sanzioni del TUF): dal 7 agosto 2026 TAR Lombardia, sede di Milano; per i procedimenti avviati prima, corte d'appello.
  • Il ricorso non sospende il pagamento: la sospensione va chiesta al giudice.

Il giudice cambia secondo l'Autorità

AutoritàGiudiceTermineNorma
AGCM (antitrust e pratiche commerciali)TAR Lazio, Roma60 giorni per notificare il ricorso; altri termini dimezzatiArtt. 119, 133 c. 1 lett. l, 135 c. 1 lett. b c.p.a.
AGCOMTAR Lazio, Roma60 giorni; rito abbreviatoArt. 135 c. 1 lett. b c.p.a.
IVASSGiudice amministrativo (TAR Lazio)60 giorni; il ricorso non sospendeArt. 311-septies cod. ass.; art. 135 c. 1 lett. c c.p.a.
Garante privacyTribunale del luogo del titolare o dell'interessato30 giorni (60 dall'estero)Art. 152 codice privacy; art. 10 D.Lgs. 150/2011
Banca d'Italia (sanzioni TUB)Corte d'appello di RomaNotifica entro 30 giorni, deposito entro 30 dalla notificaArt. 145 TUB
CONSOB e Banca d'Italia (sanzioni TUF), procedimenti avviati dal 7 agosto 2026TAR Lombardia, MilanoRito abbreviato; il ricorso non sospendeArt. 195, c. 7, TUF (D.Lgs. 128/2026)
CONSOB e Banca d'Italia (sanzioni TUF), procedimenti avviati primaCorte d'appello del luogo della sedeNotifica entro 30 giorni (60 dall'estero)Art. 195 TUF, testo previgente

Il codice del processo amministrativo attribuisce al giudice amministrativo, in via esclusiva, le controversie su tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori, di Banca d'Italia, AGCM, AGCOM, IVASS e delle altre autorità di regolazione (art. 133, c. 1, lett. l, c.p.a.), e ne concentra la competenza nel TAR del Lazio. La Corte costituzionale aveva però riportato al giudice ordinario le sanzioni della CONSOB (sentenza 162/2012) e quelle della Banca d'Italia (sentenza 94/2014), che si impugnano davanti alla corte d'appello; per le sanzioni del testo unico della finanza il legislatore è tornato al giudice amministrativo con il D.Lgs. 128/2026. Il criterio generale su come distinguere è spiegato nella pagina su TAR o giudice ordinario.

AGCM, AGCOM e IVASS: il ricorso al TAR

I provvedimenti dell'Antitrust, sia per le intese e l'abuso di posizione dominante sia per le pratiche commerciali scorrette, si impugnano davanti al TAR del Lazio con il ricorso da notificare entro sessanta giorni. Il processo segue il rito abbreviato: tutti gli altri termini sono dimezzati (art. 119 c.p.a.). Le sanzioni per pratiche scorrette vanno pagate entro trenta giorni dalla notifica (art. 27, c. 13, cod. consumo), e per evitarlo bisogna ottenere una sospensiva. Dopo la riforma del 2018 anche le sanzioni dell'IVASS si impugnano davanti al giudice amministrativo, e il ricorso non sospende l'esecuzione (art. 311-septies cod. ass.).

Il giudice amministrativo controlla la legittimità del procedimento e, sulle sanzioni, anche la proporzionalità dell'importo. I vizi più frequenti riguardano il rispetto del contraddittorio e dell'accesso agli atti, i termini per la contestazione, la motivazione su gravità e durata della violazione e i criteri di quantificazione.

Garante privacy: il tribunale ordinario

Contro i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, comprese le sanzioni e le decisioni sui reclami, si ricorre al tribunale ordinario (art. 152 codice privacy), scegliendo tra quello del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento e quello di residenza dell'interessato. Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione, sessanta se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità; si applica il rito del lavoro e la sentenza non è appellabile, ma solo ricorribile in cassazione (art. 10 D.Lgs. 150/2011). Come si costruisce la difesa dell'azienda è spiegato nella pagina sulle sanzioni GDPR.

Banca d'Italia e CONSOB: corte d'appello o TAR Lombardia

Per le sanzioni della Banca d'Italia previste dal testo unico bancario il ricorso va alla corte d'appello di Roma: si notifica alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sessanta dall'estero, e si deposita in cancelleria entro trenta giorni dalla notifica (art. 145 TUB). Per le sanzioni previste dal testo unico della finanza, della CONSOB e della Banca d'Italia, compresi gli abusi di mercato, la riforma del D.Lgs. 128/2026, in vigore dal 7 agosto 2026, ha attribuito i ricorsi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR della Lombardia, sede di Milano, con il rito abbreviato (art. 195, c. 7, TUF); la regola vale per i procedimenti sanzionatori avviati dopo quella data. Per i procedimenti avviati prima resta la corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente dell'autore della violazione, con ricorso da notificare entro trenta giorni. In tutti i casi il ricorso non sospende l'esecuzione, e il giudice può annullare la sanzione o ridurne l'importo o la durata. Per le multe delle altre amministrazioni vale la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

  1. Individuare l'Autorità e la norma applicata: da lì dipende il giudice.
  2. Calcolare il termine dalla comunicazione: spesso trenta giorni, non sessanta.
  3. Chiedere subito l'accesso agli atti istruttori, se non già ottenuto.
  4. Valutare la sospensiva: il ricorso da solo non ferma il pagamento.
  5. Contestare anche la misura: gravità, durata e proporzionalità della sanzione.

Domande frequenti

L'AGCM mi ha sanzionato: entro quando e davanti a chi posso fare ricorso?
Davanti al TAR del Lazio, sede di Roma, che ha competenza inderogabile sui provvedimenti dell'Antitrust (art. 135, c. 1, lett. b, c.p.a.). Il ricorso va notificato entro sessanta giorni; si applica il rito abbreviato, con gli altri termini processuali dimezzati (art. 119 c.p.a.). Nel frattempo la sanzione va pagata entro trenta giorni dalla notifica, salvo che il TAR la sospenda su domanda cautelare.
Come si impugna una sanzione del Garante privacy?
Con ricorso al tribunale ordinario, non al TAR: è competente, a scelta, il tribunale del luogo in cui ha sede il titolare del trattamento o quello di residenza dell'interessato (art. 10 D.Lgs. 150/2011). Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, sessanta se si risiede all'estero, a pena di inammissibilità. Si segue il rito del lavoro e la sentenza non è appellabile: resta solo il ricorso per cassazione.
E le sanzioni della Banca d'Italia o della CONSOB?
Per le sanzioni della Banca d'Italia previste dal testo unico bancario è competente la corte d'appello di Roma: il ricorso si notifica entro trenta giorni dalla comunicazione e si deposita entro trenta giorni dalla notifica (art. 145 TUB). Per le sanzioni del testo unico della finanza, irrogate da CONSOB o Banca d'Italia, dal 7 agosto 2026 il ricorso va al TAR della Lombardia, sede di Milano, per i procedimenti avviati dopo quella data (art. 195, c. 7, TUF, D.Lgs. 128/2026); per quelli avviati prima resta la corte d'appello del luogo in cui ha sede la società.
Fare ricorso sospende il pagamento?
No, di regola. Per IVASS, CONSOB e Banca d'Italia la legge dice espressamente che l'opposizione non sospende l'esecuzione; lo stesso vale in pratica per le altre sanzioni. Serve una domanda di sospensione al giudice, motivata sul fumus del ricorso e sul danno grave che il pagamento immediato provocherebbe.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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