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Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole: la segnalazione all'AGCM

Offerte con prezzi che non includono costi obbligatori, finte scadenze, telefonate insistenti, prodotti presentati come «green» senza prove: il codice del consumo vieta le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può vietarle e sanzionarle fino a 10 milioni di euro. Chiunque può segnalarle gratuitamente. L'AGCM però non restituisce soldi ai singoli: per il risarcimento, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto serve il giudice ordinario. Dal 27 settembre 2026 si aggiungono nuovi divieti contro il greenwashing e l'obsolescenza programmata.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Vietate le pratiche ingannevoli o aggressive che falsano le scelte del consumatore medio.
  • Segnalazione all'AGCM: gratuita, anche online, da parte di chiunque vi abbia interesse.
  • Sanzioni da 5.000 euro a 10 milioni, fino al 4% del fatturato nei casi transfrontalieri.
  • Soldi indietro solo dal giudice ordinario: risarcimento, riduzione del prezzo, risoluzione.
  • Dal 27 settembre 2026 nuovi divieti su greenwashing, durabilità e riparabilità.

Che cos'è una pratica commerciale scorretta

Art. 20, c. 2, cod. consumo

«Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta [...].»

Per «pratica commerciale» si intende qualsiasi comportamento del professionista prima, durante e dopo la vendita: pubblicità, offerte, informazioni sul prezzo, modalità di contratto, gestione dei reclami e del recesso. Se la pratica colpisce un gruppo particolarmente vulnerabile per età, infermità o ingenuità, la si valuta dal punto di vista di quel gruppo. La tutela si estende anche alle microimprese (art. 19). Le pratiche scorrette si dividono in due famiglie:

TipoEsempiNorme
Ingannevoli (azioni e omissioni)Prezzo che non comprende costi obbligatori, caratteristiche false, informazioni rilevanti nascoste, finte offerte «limitate»Artt. 21-22; elenco sempre vietato art. 23
AggressiveMolestie, pressioni, ostacoli al recesso o al cambio di fornitore, forniture non richieste con richiesta di pagamentoArtt. 24-25; elenco sempre vietato art. 26

Le pratiche elencate negli artt. 23 e 26 sono sempre scorrette, senza bisogno di dimostrare che abbiano influenzato qualcuno. Non sono vietate le esagerazioni pubblicitarie comuni che nessuno prende alla lettera.

Greenwashing e obsolescenza: le regole dal 27 settembre 2026

Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva UE 2024/825, si applica dal 27 settembre 2026 e aggiunge all'elenco delle pratiche sempre ingannevoli: esibire etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche; formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare l'eccellenza delle prestazioni; attribuire a tutto il prodotto o a tutta l'impresa un vantaggio ambientale che riguarda un solo aspetto; dichiarare un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima sulla base della compensazione delle emissioni; presentare come distintivi requisiti imposti per legge a tutti. Tra le novità ci sono anche la comunicazione su beni con caratteristiche introdotte per limitarne la durata, le false affermazioni su durabilità e riparabilità e il silenzio su aggiornamenti software peggiorativi. Le promesse ambientali future sono ingannevoli se non sono sostenute da un piano dettagliato, con obiettivi misurabili e verifiche di un terzo indipendente (art. 21).

Il procedimento davanti all'AGCM

L'AGCM interviene d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 27). In caso di particolare urgenza può sospendere provvisoriamente la pratica, e per i siti e le attività online può ordinare ai fornitori di connettività di rimuoverle. Può imporre al professionista di provare l'esattezza di ciò che afferma: se la prova manca, i dati si considerano inesatti. Se la pratica non è gravemente scorretta, l'Autorità può chiudere il procedimento accettando impegni vincolanti. Altrimenti vieta la pratica, può ordinare la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa e applica una sanzione:

  • da 5.000 a 10.000.000 di euro, secondo gravità, durata e condizioni economiche del professionista;
  • fino al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri sanzionati in coordinamento europeo (2 milioni se il fatturato non è noto);
  • da 10.000 a 10.000.000 di euro per chi non rispetta i provvedimenti o gli impegni, con possibile sospensione dell'attività fino a trenta giorni.

I provvedimenti dell'AGCM si impugnano davanti al TAR del Lazio, sede di Roma (art. 135, c. 1, lett. b, c.p.a.); il procedimento è spiegato nella pagina sulle sanzioni delle Autorità.

Il risarcimento per il singolo consumatore

La sanzione dell'AGCM non rimborsa nessuno. Dal 2023 il codice del consumo prevede che i consumatori lesi possano rivolgersi al giudice ordinario per ottenere «rimedi proporzionati ed effettivi», compresi il risarcimento del danno e, se applicabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 27, c. 15-bis). Il provvedimento dell'Autorità, se esiste, è una prova importante. Restano disponibili le regole generali sui contratti, come la nullità delle clausole vessatorie e il recesso, e per i danni seriali l'azione di classe o l'azione rappresentativa delle associazioni. Tra imprese concorrenti resta l'azione per concorrenza sleale.

  1. Conservare le prove: pubblicità, schermate datate, contratti, registrazioni delle chiamate se lecite.
  2. Reclamare per iscritto al professionista, chiedendo rimborso o rimedio.
  3. Segnalare all'AGCM con il modulo online, allegando i documenti.
  4. Per i soldi, valutare conciliazione, ADR o azione davanti al giudice.
  5. Coordinarsi con associazioni di consumatori se il danno è diffuso.

Domande frequenti

Come si segnala una pratica scorretta all'AGCM e quanto costa?
La segnalazione è gratuita e può farla chiunque vi abbia interesse, consumatore, associazione o impresa concorrente, anche online sul sito dell'Autorità, allegando pubblicità, contratti, messaggi e schermate. L'AGCM valuta se aprire un'istruttoria; può anche sospendere la pratica in via d'urgenza (art. 27 cod. consumo). Chi segnala non diventa automaticamente parte e non riceve rimborsi dall'Autorità.
L'AGCM ha sanzionato l'azienda: mi restituiscono i soldi?
Non automaticamente. La sanzione va allo Stato. Per recuperare quanto pagato bisogna agire davanti al giudice ordinario: dal 2023 il codice del consumo prevede espressamente che il consumatore leso possa ottenere il risarcimento del danno e, se applicabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 27, c. 15-bis). Il provvedimento dell'AGCM è un elemento di prova molto utile, e per danni diffusi si può valutare un'azione collettiva.
Che cosa cambia dal 27 settembre 2026 per il greenwashing?
Si applicano le nuove regole del D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva UE 2024/825. Diventano sempre vietate, tra l'altro, le asserzioni ambientali generiche non dimostrabili, le etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o stabilite da autorità pubbliche, le affermazioni di impatto neutro sul clima basate sulla compensazione delle emissioni, le false dichiarazioni su durabilità e riparabilità. Gli impegni ambientali futuri sono ingannevoli se non poggiano su un piano verificabile da un terzo indipendente.
La tutela vale anche per le piccole imprese?
Sì, per le microimprese: le norme sulle pratiche commerciali scorrette si applicano anche ai rapporti tra professionisti e microimprese (art. 19 cod. consumo). Per la pubblicità ingannevole e comparativa tra imprese vale invece il D.Lgs. 145/2007, e tra concorrenti resta l'azione per concorrenza sleale davanti al giudice ordinario.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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