In breve
- Vietate le pratiche ingannevoli o aggressive che falsano le scelte del consumatore medio.
- Segnalazione all'AGCM: gratuita, anche online, da parte di chiunque vi abbia interesse.
- Sanzioni da 5.000 euro a 10 milioni, fino al 4% del fatturato nei casi transfrontalieri.
- Soldi indietro solo dal giudice ordinario: risarcimento, riduzione del prezzo, risoluzione.
- Dal 27 settembre 2026 nuovi divieti su greenwashing, durabilità e riparabilità.
Che cos'è una pratica commerciale scorretta
«Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta [...].»
Per «pratica commerciale» si intende qualsiasi comportamento del professionista prima, durante e dopo la vendita: pubblicità, offerte, informazioni sul prezzo, modalità di contratto, gestione dei reclami e del recesso. Se la pratica colpisce un gruppo particolarmente vulnerabile per età, infermità o ingenuità, la si valuta dal punto di vista di quel gruppo. La tutela si estende anche alle microimprese (art. 19). Le pratiche scorrette si dividono in due famiglie:
| Tipo | Esempi | Norme |
|---|---|---|
| Ingannevoli (azioni e omissioni) | Prezzo che non comprende costi obbligatori, caratteristiche false, informazioni rilevanti nascoste, finte offerte «limitate» | Artt. 21-22; elenco sempre vietato art. 23 |
| Aggressive | Molestie, pressioni, ostacoli al recesso o al cambio di fornitore, forniture non richieste con richiesta di pagamento | Artt. 24-25; elenco sempre vietato art. 26 |
Le pratiche elencate negli artt. 23 e 26 sono sempre scorrette, senza bisogno di dimostrare che abbiano influenzato qualcuno. Non sono vietate le esagerazioni pubblicitarie comuni che nessuno prende alla lettera.
Greenwashing e obsolescenza: le regole dal 27 settembre 2026
Il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva UE 2024/825, si applica dal 27 settembre 2026 e aggiunge all'elenco delle pratiche sempre ingannevoli: esibire etichette di sostenibilità non basate su un sistema di certificazione o non stabilite da autorità pubbliche; formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare l'eccellenza delle prestazioni; attribuire a tutto il prodotto o a tutta l'impresa un vantaggio ambientale che riguarda un solo aspetto; dichiarare un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima sulla base della compensazione delle emissioni; presentare come distintivi requisiti imposti per legge a tutti. Tra le novità ci sono anche la comunicazione su beni con caratteristiche introdotte per limitarne la durata, le false affermazioni su durabilità e riparabilità e il silenzio su aggiornamenti software peggiorativi. Le promesse ambientali future sono ingannevoli se non sono sostenute da un piano dettagliato, con obiettivi misurabili e verifiche di un terzo indipendente (art. 21).
Il procedimento davanti all'AGCM
L'AGCM interviene d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 27). In caso di particolare urgenza può sospendere provvisoriamente la pratica, e per i siti e le attività online può ordinare ai fornitori di connettività di rimuoverle. Può imporre al professionista di provare l'esattezza di ciò che afferma: se la prova manca, i dati si considerano inesatti. Se la pratica non è gravemente scorretta, l'Autorità può chiudere il procedimento accettando impegni vincolanti. Altrimenti vieta la pratica, può ordinare la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa e applica una sanzione:
- da 5.000 a 10.000.000 di euro, secondo gravità, durata e condizioni economiche del professionista;
- fino al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri sanzionati in coordinamento europeo (2 milioni se il fatturato non è noto);
- da 10.000 a 10.000.000 di euro per chi non rispetta i provvedimenti o gli impegni, con possibile sospensione dell'attività fino a trenta giorni.
I provvedimenti dell'AGCM si impugnano davanti al TAR del Lazio, sede di Roma (art. 135, c. 1, lett. b, c.p.a.); il procedimento è spiegato nella pagina sulle sanzioni delle Autorità.
Il risarcimento per il singolo consumatore
La sanzione dell'AGCM non rimborsa nessuno. Dal 2023 il codice del consumo prevede che i consumatori lesi possano rivolgersi al giudice ordinario per ottenere «rimedi proporzionati ed effettivi», compresi il risarcimento del danno e, se applicabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 27, c. 15-bis). Il provvedimento dell'Autorità, se esiste, è una prova importante. Restano disponibili le regole generali sui contratti, come la nullità delle clausole vessatorie e il recesso, e per i danni seriali l'azione di classe o l'azione rappresentativa delle associazioni. Tra imprese concorrenti resta l'azione per concorrenza sleale.
- Conservare le prove: pubblicità, schermate datate, contratti, registrazioni delle chiamate se lecite.
- Reclamare per iscritto al professionista, chiedendo rimborso o rimedio.
- Segnalare all'AGCM con il modulo online, allegando i documenti.
- Per i soldi, valutare conciliazione, ADR o azione davanti al giudice.
- Coordinarsi con associazioni di consumatori se il danno è diffuso.
Domande frequenti
Come si segnala una pratica scorretta all'AGCM e quanto costa?
L'AGCM ha sanzionato l'azienda: mi restituiscono i soldi?
Che cosa cambia dal 27 settembre 2026 per il greenwashing?
La tutela vale anche per le piccole imprese?
Fonti normative
- Art. 20 cod. consumo — Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- Art. 23 cod. consumo — Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
- Art. 26 cod. consumo — Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
- Art. 27 cod. consumo — Tutela amministrativa e giurisdizionale
- D.Lgs. 30/2026 — Recepimento della direttiva UE 2024/825
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Banche, consumatori e assicurazioniL'azione di classe (class action)Artt. 840-bis ss. c.p.c. dal 19/5/2021: diritti omogenei, tribunale delle imprese, adesione online anche dopo la sentenza, compensi; azione rappresentativa UE.
- Banche, consumatori e assicurazioniContratti di telefonia e internet: disdetta, penali, conciliazione CorecomRecesso senza penali (L. 40/2007), vincolo massimo 24 mesi, fatturazione mensile, reclamo, conciliazione obbligatoria su ConciliaWeb, indennizzi AGCOM, definizione GU14.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Contratti e identità digitaleVendere online: gli obblighi per il venditoreInformazioni precontrattuali (art. 49), pulsante «ordine con obbligo di pagare», recesso 14 giorni, consegna in 30, niente costi nascosti, sconti, recensioni, AGCM.
- Banche, consumatori e assicurazioniIl diritto di recesso negli acquisti online e fuori dai locali commercialiArtt. 52-59 cod. cons.: 14 giorni (30 a domicilio), il pulsante di recesso dal 2026, rimborso in 14 giorni, spese di reso, 12 mesi se il venditore non informa.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiLa garanzia del venditore al consumatore: 2 anni dalla consegna, difetti presunti entro 1 anno, riparazione o sostituzione gratis, poi riduzione o rimborso.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Reputazione e contenuti onlineRecensioni online false, diffamatorie, comprateTurismo e ristorazione: recensione lecita entro 30 giorni da chi ha usato il servizio, vietato comprarle (L. 34/2026, sanzioni AGCM); per tutti: cod. consumo.