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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Estinzione anticipata del prestito e rimborso dei costi (Lexitor)

Chi estingue in anticipo un prestito personale, un finanziamento per l'auto o una cessione del quinto ha diritto a una riduzione del costo del credito: non solo gli interessi futuri, ma anche la parte non goduta delle commissioni e dei costi pagati all'inizio. Le regole sono cambiate più volte, con la sentenza europea Lexitor, con una legge del 2021, con le modifiche del 2023 e con la nuova direttiva sul credito ai consumatori recepita nel 2025, e nel 2026 la Cassazione ha chiarito il regime dei contratti più vecchi. Questa pagina spiega che cosa spetta secondo la data del contratto, l'indennizzo dovuto alla banca e come chiedere il rimborso.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Diritto: si può estinguere in qualsiasi momento, con riduzione del costo del credito.
  • Prima del 25 luglio 2021: rimborso pro quota di tutti i costi, anche iniziali (Cass. 13328/2026).
  • Dal 25 luglio 2021: interessi e tutti i costi in proporzione alla vita residua, escluse le imposte.
  • Nuovi contratti: dal 20 novembre 2026 le regole del D.Lgs. 212/2025.
  • Indennizzo: al massimo 1% o 0,5% del capitale rimborsato.

Il diritto e i regimi secondo la data del contratto

Art. 125-sexies, c. 1, TUB (testo introdotto dal D.Lgs. 212/2025)

«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»

Contratto firmatoChe cosa si riduceFonte
Prima del 25 luglio 2021Tutti i costi sostenuti alla stipula, compresi quelli iniziali e di intermediazione, pro quota; criterio pro rata temporis se il contratto non ne indica un altroArt. 11-octies c. 2 D.L. 73/2021; Corte cost. 263/2022; Cass. 13328/2026
Dal 25 luglio 2021Interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in proporzione alla vita residua, escluse le imposte; criterio indicato nel contratto, altrimenti costo ammortizzatoArt. 125-sexies TUB nel testo del D.L. 73/2021
Dopo la scadenza fissata dal D.Lgs. 212/2025Anche i costi che non dipendono dalla durata e le spese addebitate dal finanziatore a favore di terzi; escluse imposte e spese pagate direttamente a terziArt. 125-sexies, c. 1 e 1-bis, TUB

Per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 la legge del 2023 afferma che si applica la norma vigente alla firma «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia», ma aggiunge che non si riducono «i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti». La Cassazione ha chiarito che anche questa frase va letta alla luce della sentenza Lexitor e che i costi iniziali vanno restituiti in proporzione alla durata non goduta (Cass. 13328/2026); lo stesso vale per i contratti ancora più vecchi, soggetti all'art. 125 TUB previgente (Cass. 14836/2024). La nuova disciplina del D.Lgs. 212/2025 si applica ai contratti stipulati dal 20 novembre 2026 o, se successivo, dallo scadere di novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; ai contratti precedenti restano applicabili le norme anteriori (art. 6 D.Lgs. 212/2025). Il finanziatore che restituisce la quota del compenso dell'intermediario può rivalersi su di lui, salvo diverso accordo (art. 125-sexies, c. 3).

Indennizzo e come chiedere il rimborso

Alla banca spetta solo un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato: non oltre l'1% del capitale rimborsato se la vita residua supera un anno, lo 0,5% se è pari o inferiore, e mai più degli interessi che si sarebbero pagati per il resto del contratto (art. 125-sexies, c. 4, TUB). Non è dovuto, tra l'altro, quando si estingue l'intero debito residuo per un importo non superiore a 10.000 euro (c. 5). La clausola che esclude il rimborso dei costi è nulla perché crea un significativo squilibrio a danno del consumatore (Cass. 25977/2023 e 14528/2025; si veda la pagina sulle clausole vessatorie). Se la finanziaria non risponde o nega, il ricorso all'Arbitro bancario finanziario è lo strumento più rapido. Per la cessione del quinto si veda la pagina dedicata alla cessione del quinto.

  1. Recuperare contratto, prospetto informativo e conteggio estintivo.
  2. Individuare la data di firma per sapere quale regime si applica.
  3. Calcolare la quota non goduta di interessi, commissioni e altri costi.
  4. Inviare un reclamo scritto con la richiesta di rimborso.
  5. Ricorrere all'ABF o al giudice se la risposta manca o è insufficiente.

Domande frequenti

Ho estinto in anticipo la cessione del quinto: mi spettano anche le commissioni iniziali?
Sì, per la parte non goduta, anche se il contratto è stato firmato prima del 25 luglio 2021. La Cassazione ha stabilito che il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti alla stipula, compresi quelli iniziali e di intermediazione, perché anche la vecchia versione dell'art. 125-sexies TUB va letta alla luce della sentenza europea Lexitor e della Corte costituzionale (Cass. 13328/2026). Restano escluse le imposte.
Come si calcola la parte da restituire?
Per i contratti anteriori al 25 luglio 2021, se il contratto non indica un criterio, la Cassazione preferisce il pro rata temporis, che riduce i costi in proporzione alla durata residua ed è più facile da verificare per il consumatore rispetto alla curva degli interessi (Cass. 13328/2026). Per i contratti successivi il contratto deve indicare se si usa la proporzionalità lineare o il costo ammortizzato; se non lo indica, si applica il costo ammortizzato (art. 125-sexies, c. 2, TUB).
La banca può chiedermi una penale per l'estinzione anticipata?
Solo un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso: al massimo l'1% del capitale rimborsato se la vita residua supera un anno, lo 0,5% se è pari o inferiore, e mai più degli interessi che si sarebbero pagati fino alla scadenza. Non è dovuto, tra l'altro, se si rimborsa l'intero debito residuo e l'importo non supera 10.000 euro, o se il rimborso avviene tramite l'assicurazione che garantisce il credito (art. 125-sexies, c. 4 e 5, TUB).
La finanziaria non mi rimborsa: che cosa faccio?
Si invia un reclamo scritto chiedendo il conteggio e la restituzione dei costi non goduti; se la risposta non arriva o non soddisfa, si può ricorrere all'Arbitro bancario finanziario, procedura rapida e poco costosa (si veda la pagina dedicata), oppure al giudice. Conviene allegare contratto, prospetto informativo, conteggio estintivo e quietanza. La clausola che esclude il rimborso è nulla (Cass. 25977/2023 e 14528/2025).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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