In breve
- Diritto: si può estinguere in qualsiasi momento, con riduzione del costo del credito.
- Prima del 25 luglio 2021: rimborso pro quota di tutti i costi, anche iniziali (Cass. 13328/2026).
- Dal 25 luglio 2021: interessi e tutti i costi in proporzione alla vita residua, escluse le imposte.
- Nuovi contratti: dal 20 novembre 2026 le regole del D.Lgs. 212/2025.
- Indennizzo: al massimo 1% o 0,5% del capitale rimborsato.
Il diritto e i regimi secondo la data del contratto
«Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore.»
| Contratto firmato | Che cosa si riduce | Fonte |
|---|---|---|
| Prima del 25 luglio 2021 | Tutti i costi sostenuti alla stipula, compresi quelli iniziali e di intermediazione, pro quota; criterio pro rata temporis se il contratto non ne indica un altro | Art. 11-octies c. 2 D.L. 73/2021; Corte cost. 263/2022; Cass. 13328/2026 |
| Dal 25 luglio 2021 | Interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in proporzione alla vita residua, escluse le imposte; criterio indicato nel contratto, altrimenti costo ammortizzato | Art. 125-sexies TUB nel testo del D.L. 73/2021 |
| Dopo la scadenza fissata dal D.Lgs. 212/2025 | Anche i costi che non dipendono dalla durata e le spese addebitate dal finanziatore a favore di terzi; escluse imposte e spese pagate direttamente a terzi | Art. 125-sexies, c. 1 e 1-bis, TUB |
Per i contratti anteriori al 25 luglio 2021 la legge del 2023 afferma che si applica la norma vigente alla firma «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia», ma aggiunge che non si riducono «i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti». La Cassazione ha chiarito che anche questa frase va letta alla luce della sentenza Lexitor e che i costi iniziali vanno restituiti in proporzione alla durata non goduta (Cass. 13328/2026); lo stesso vale per i contratti ancora più vecchi, soggetti all'art. 125 TUB previgente (Cass. 14836/2024). La nuova disciplina del D.Lgs. 212/2025 si applica ai contratti stipulati dal 20 novembre 2026 o, se successivo, dallo scadere di novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia; ai contratti precedenti restano applicabili le norme anteriori (art. 6 D.Lgs. 212/2025). Il finanziatore che restituisce la quota del compenso dell'intermediario può rivalersi su di lui, salvo diverso accordo (art. 125-sexies, c. 3).
Indennizzo e come chiedere il rimborso
Alla banca spetta solo un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato: non oltre l'1% del capitale rimborsato se la vita residua supera un anno, lo 0,5% se è pari o inferiore, e mai più degli interessi che si sarebbero pagati per il resto del contratto (art. 125-sexies, c. 4, TUB). Non è dovuto, tra l'altro, quando si estingue l'intero debito residuo per un importo non superiore a 10.000 euro (c. 5). La clausola che esclude il rimborso dei costi è nulla perché crea un significativo squilibrio a danno del consumatore (Cass. 25977/2023 e 14528/2025; si veda la pagina sulle clausole vessatorie). Se la finanziaria non risponde o nega, il ricorso all'Arbitro bancario finanziario è lo strumento più rapido. Per la cessione del quinto si veda la pagina dedicata alla cessione del quinto.
- Recuperare contratto, prospetto informativo e conteggio estintivo.
- Individuare la data di firma per sapere quale regime si applica.
- Calcolare la quota non goduta di interessi, commissioni e altri costi.
- Inviare un reclamo scritto con la richiesta di rimborso.
- Ricorrere all'ABF o al giudice se la risposta manca o è insufficiente.
Domande frequenti
Ho estinto in anticipo la cessione del quinto: mi spettano anche le commissioni iniziali?
Come si calcola la parte da restituire?
La banca può chiedermi una penale per l'estinzione anticipata?
La finanziaria non mi rimborsa: che cosa faccio?
Fonti normative
- Art. 125-sexies D.Lgs. 385/1993 (TUB) — Rimborso anticipato
- Art. 11-octies D.L. 73/2021 — Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (c. 2: contratti anteriori)
- Art. 33 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo) — Clausole vessatorie
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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