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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

La fideiussione omnibus sullo schema ABI

Per anni le banche hanno fatto firmare ai garanti moduli di fideiussione omnibus copiati da uno schema dell'Associazione bancaria italiana, con tre clausole che la Banca d'Italia ha giudicato frutto di un'intesa contraria alla concorrenza. Le Sezioni unite hanno stabilito nel 2021 che quelle clausole sono nulle, ma il resto della garanzia resta valido, e nel 2026 hanno precisato quando la nullità si prova e che cosa resta della difesa più utile, la decadenza dei sei mesi. Questa pagina spiega quali sono le clausole, quali effetti ha la nullità e come farla valere contro la banca.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Le clausole: reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c., sopravvivenza.
  • Nullità parziale: cadono quelle clausole, la garanzia resta.
  • Effetto pratico: torna la decadenza se la banca non agisce entro sei mesi.
  • Prova: più semplice per le omnibus del periodo esaminato, più difficile per le altre.
  • Prima richiesta: se valida, alla banca basta una richiesta scritta nei termini.

Le tre clausole e la nullità parziale

Art. 1957, c. 1, c.c.

«Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.»

Clausola dello schema ABIContenutoSenza la clausola
Art. 2, reviviscenzaIl garante risponde delle somme che la banca restituisce se i pagamenti del debitore sono annullati o revocatiSi applicano le regole ordinarie
Art. 6, deroga all'art. 1957 c.c.La banca non decade se non agisce entro sei mesiDecadenza se la banca non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza
Art. 8, sopravvivenzaLa garanzia vale anche se l'obbligazione principale è invalidaLa fideiussione non è valida se non lo è l'obbligazione principale (art. 1939 c.c.)

Con il provvedimento 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha ritenuto queste clausole frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza (art. 2 L. 287/1990). Le Sezioni unite hanno stabilito che le fideiussioni che le riproducono sono nulle solo in quelle clausole, e non per intero, salvo che risulti che le parti non avrebbero firmato senza di esse (Cass. SU 41994/2021; art. 1419 c.c.). La fideiussione omnibus, che garantisce tutti i debiti futuri del debitore verso la banca, deve comunque indicare l'importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Sulle altre difese del garante si veda la pagina sulla fideiussione.

Come far valere la nullità

Nel 2026 le Sezioni unite hanno precisato tre punti (Cass. SU 24825/2026). Il provvedimento della Banca d'Italia non basta da solo per le fideiussioni firmate in epoche diverse da quella esaminata: il giudice deve verificare se l'intesa era ancora operante al momento della firma. Anche una fideiussione specifica, per un singolo finanziamento, può essere colpita se si prova che la standardizzazione delle clausole la riguardava. E la nullità della deroga all'art. 1957 non travolge la clausola «a prima richiesta»: se questa è valida, la banca evita la decadenza con una richiesta stragiudiziale tempestiva al garante. In pratica, quando arriva un decreto ingiuntivo, il garante deve proporre opposizione entro quaranta giorni (si veda la pagina sull'opposizione) e far valere la nullità delle clausole, la decadenza dei sei mesi e le eccezioni sul debito principale; la nullità è comunque rilevabile anche dal giudice.

  1. Recuperare il contratto di fideiussione e verificare data e tipo.
  2. Confrontare le clausole con quelle dello schema ABI.
  3. Controllare le date: scadenza del debito, revoca del fido, prime azioni della banca.
  4. Cercare la clausola a prima richiesta e le richieste scritte ricevute.
  5. Opporsi entro 40 giorni a un eventuale decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

Quali sono le clausole nulle dello schema ABI?
Sono tre: la clausola di reviviscenza (art. 2 dello schema), per cui il garante risponde anche delle somme che la banca deve restituire perché i pagamenti del debitore sono stati annullati o revocati; la deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6), che toglie al garante la liberazione se la banca non agisce entro sei mesi; e la clausola di sopravvivenza (art. 8), per cui la garanzia resta anche se l'obbligazione principale è invalida. La Banca d'Italia le ha ritenute frutto di un'intesa vietata con il provvedimento 55/2005.
Se le clausole sono nulle, la fideiussione non vale più?
Di regola vale ancora: le Sezioni unite hanno stabilito che la nullità è parziale e colpisce solo le clausole che riproducono lo schema vietato, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse (Cass. SU 41994/2021; art. 1419 c.c.). Il garante resta obbligato, ma senza quelle clausole: in particolare torna applicabile la decadenza dell'art. 1957 c.c., e la garanzia cade se l'obbligazione principale è invalida (art. 1939).
La mia fideiussione è del 2015: posso farne valere la nullità?
Sì, ma la prova è più impegnativa. Per le Sezioni unite il provvedimento della Banca d'Italia non dimostra da solo l'intesa per le fideiussioni firmate fuori dal periodo esaminato dall'istruttoria: il giudice deve verificare, anche con altri elementi, se la pratica restrittiva era ancora in atto quando la garanzia è stata firmata. Anche una fideiussione specifica che riproduce le tre clausole può esserne colpita, se si dimostra che la standardizzazione riguardava anche quel tipo di garanzia (Cass. SU 24825/2026).
Che cosa cambia in pratica quando la banca mi chiede di pagare?
La difesa principale diventa la decadenza: il garante è liberato se, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, la banca non ha proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e non le ha continuate con diligenza (art. 1957 c.c.). Se però il contratto contiene una valida clausola di pagamento «a prima richiesta», alla banca basta una richiesta scritta al garante inviata nei termini (Cass. SU 24825/2026). Le eccezioni si fanno valere nell'opposizione al decreto ingiuntivo, da proporre entro quaranta giorni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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