In breve
- Quattordici giorni (art. 52): dalla consegna per i beni, dal contratto per i servizi; trenta per le vendite in casa non richieste. Solo i consumatori, nessuna motivazione.
- Dodici mesi (art. 53): se il venditore non ha informato del recesso il termine si allunga di un anno e il consumatore non risponde dell'uso del bene.
- Come (artt. 54 e 54-bis): modulo tipo o qualsiasi dichiarazione; dal 19 giugno 2026 i siti devono avere il pulsante «recedere dal contratto qui».
- Rimborso (art. 56): tutto, spese di consegna standard comprese, entro 14 giorni, con lo stesso mezzo; il reso costa al consumatore solo se avvisato.
- Eccezioni (art. 59): su misura, deperibili, sigillati per igiene, software aperti, servizi completati, biglietti e prenotazioni a data fissa, contenuti digitali scaricati.
Quando c'è il diritto di recesso
«Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57.»
Il recesso è il rimedio contro l'acquisto fatto senza aver visto il bene o sotto la pressione di un venditore: per questo esiste solo nei contratti a distanza (sito, app, telefono, catalogo: qualsiasi contratto concluso senza la presenza fisica e simultanea delle parti, art. 45 lett. g) e in quelli negoziati fuori dei locali commerciali (a casa, per strada, in un albergo o in una gita organizzata per vendere, art. 45 lett. h), e non negli acquisti in negozio, dove il cambio è una cortesia del commerciante e non un diritto. Spetta solo al consumatore, cioè alla persona fisica che compra per scopi estranei alla propria attività: l'impresa o il professionista che ordina online un bene per il lavoro non ha recesso e resta vincolato al contratto, salvo i vizi e la garanzia ordinaria. Sono esclusi per legge (art. 47) i contratti sugli immobili e sulla costruzione di edifici, le locazioni abitative, i viaggi organizzati, la multiproprietà, i contratti conclusi davanti a un notaio, il gioco d'azzardo, i servizi sanitari, i servizi finanziari, che hanno una disciplina propria, e le consegne a domicilio di alimenti e beni di consumo corrente.
Il termine è di quattordici giorni e decorre in modo diverso a seconda dell'oggetto: per i servizi dal giorno della conclusione del contratto; per i beni dal giorno in cui il consumatore, o una persona da lui indicata diversa dal corriere, ne acquisisce il possesso fisico, e se i beni ordinati con un unico ordine arrivano separatamente dall'ultimo consegnato, per le forniture periodiche dal primo; per acqua, gas, elettricità e contenuti digitali non su supporto materiale dalla conclusione (art. 52 c. 2). Dal 2023 esiste un termine più lungo, trenta giorni, per i contratti conclusi durante visite non richieste del venditore a casa del consumatore o durante escursioni organizzate con lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere prodotti (c. 1-bis): è la risposta alle vendite porta a porta e alle gite con dimostrazione, e per questi contratti non valgono nemmeno alcune eccezioni al recesso (art. 59 c. 1-bis). Il termine si conta in giorni di calendario e il recesso è tempestivo se la comunicazione è inviata prima della scadenza, non se è ricevuta (art. 54 c. 2).
Se il venditore non ha informato del recesso
Tra le informazioni che il professionista deve dare prima dell'acquisto ci sono le condizioni, i termini e le procedure per recedere e il modulo tipo (art. 49 c. 1 lett. h). La sanzione dell'omissione è temporale ed economica insieme. Sul tempo: se l'informazione manca, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine dei quattordici giorni ordinari, quindi il consumatore può recedere per più di un anno; se il venditore rimedia e informa entro quei dodici mesi, il termine diventa di quattordici giorni (trenta per le visite non richieste) dall'informazione ricevuta (art. 53). Sul denaro: il consumatore non informato non risponde in alcun caso della diminuzione di valore del bene, anche se lo ha usato (art. 57 c. 2), e non deve nulla per i servizi o le forniture iniziati durante il periodo di recesso, perché il pagamento proporzionale è dovuto solo se l'inizio è stato chiesto espressamente e con l'avviso di perdita del diritto (art. 57 c. 4). Lo stesso vale per il contenuto digitale scaricato senza consenso espresso e senza rinuncia al recesso. Chi vende omettendo queste informazioni commette inoltre una pratica scorretta sanzionabile dall'AGCM.
Come si esercita e che cosa succede dopo
| Passaggio | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Comunicazione | Modulo tipo (allegato I, parte B) o qualsiasi dichiarazione esplicita; prova a carico del consumatore: usare email, PEC o raccomandata e conservare la ricevuta | Art. 54 c. 1, 2, 4 |
| Pulsante di recesso | Dal 19 giugno 2026, per i contratti conclusi tramite un'interfaccia online, il venditore deve offrire una funzione «recedere dal contratto qui», visibile per tutto il periodo di recesso, con conferma «conferma recesso» e avviso di ricevimento con data e ora su supporto durevole | Art. 54-bis; D.Lgs. 209/2025 art. 4 |
| Rimborso | Tutti i pagamenti, comprese le spese di consegna, entro 14 giorni dalla comunicazione, con lo stesso mezzo di pagamento; nulla ogni clausola che lo limiti; non si rimborsano i costi di una consegna più cara scelta dal consumatore | Art. 56 c. 1-2 |
| Ritenzione | Il venditore può trattenere il rimborso finché non riceve il bene o la prova della rispedizione, salvo che abbia offerto di ritirarlo | Art. 56 c. 3 |
| Restituzione | Entro 14 giorni dalla comunicazione; a carico del consumatore solo il costo diretto del reso, e solo se informato; nelle vendite a domicilio i beni non spedibili per posta li ritira il venditore a sue spese | Art. 57 c. 1 |
| Uso del bene | Responsabilità solo per la diminuzione di valore dovuta a una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento; niente se non informato | Art. 57 c. 2 |
| Contratti collegati | Finanziamento e altri contratti accessori si risolvono di diritto senza costi | Art. 58 |
La regola sull'uso del bene è quella che genera più contestazioni. Il consumatore può fare a casa ciò che avrebbe fatto in negozio: aprire, guardare, provare, indossare, accendere. Se va oltre, il venditore può trattenere dal rimborso la perdita di valore, ma deve provarla e non può rifiutare il recesso. La Corte di giustizia ha fissato il principio nel caso Messner (C-489/07) e lo ha applicato nel caso slewo (C-681/17): un materasso restituito dopo aver tolto la pellicola protettiva non rientra tra i beni «sigillati per motivi igienici», perché, come un capo d'abbigliamento provato, può essere igienizzato e rivenduto. Restano invece esclusi dal recesso i beni per i quali l'apertura del sigillo compromette davvero l'igiene o la salute, e i supporti audio, video e software aperti.
Le eccezioni dell'art. 59
Il recesso non c'è per i contratti di servizi già interamente eseguiti, se l'esecuzione è iniziata con il consenso espresso del consumatore e con la sua accettazione di perdere il diritto; per beni e servizi con prezzo legato alle fluttuazioni del mercato finanziario; per i beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; per quelli che si deteriorano o scadono rapidamente; per i beni sigillati non restituibili per igiene o salute se aperti; per i beni inscindibilmente mescolati dopo la consegna; per le bevande alcoliche a prezzo concordato e consegna oltre trenta giorni; per le riparazioni e manutenzioni urgenti richieste dal consumatore, salvo i servizi e i beni aggiuntivi; per registrazioni audio-video e software sigillati aperti; per giornali e riviste, tranne gli abbonamenti; per le aste pubbliche; per alloggi non residenziali, trasporto di beni, noleggio auto, catering e attività del tempo libero con data o periodo di esecuzione specifici, quindi biglietti di eventi, prenotazioni di hotel e voli; per il contenuto digitale non su supporto materiale se l'esecuzione è iniziata con consenso espresso, rinuncia al recesso e conferma del contratto. Per i contratti conclusi in visite non richieste o escursioni promozionali non si applicano le eccezioni dei servizi completati, dei prezzi di mercato, dei beni su misura e dei beni sigillati (c. 1-bis).
Che cosa fare se il venditore non collabora
- Verificare data e canale: contratto a distanza o fuori dai locali, acquisto come consumatore, quattordici o trenta giorni dalla consegna, nessuna eccezione dell'art. 59.
- Comunicare il recesso con prova: pulsante del sito con conferma, modulo tipo o email/PEC con testo esplicito; conservare ricevute e screenshot.
- Rispedire entro 14 giorni con tracciamento, imballando in modo da evitare danni; fotografare il bene prima della spedizione.
- Diffidare se il rimborso non arriva entro 14 giorni dalla comunicazione, citando l'art. 56 e chiedendo anche gli interessi; per le carte attivare il chargeback presso la banca.
- Agire: giudice di pace per i piccoli importi, conciliazione o organismo ADR del settore, segnalazione all'AGCM (art. 66), che può sanzionare la pratica scorretta.
Il recesso è il diritto più semplice del codice del consumo e per questo il più eluso con moduli nascosti, spese di reso gonfiate e rimborsi in buoni: la legge non consente nessuna di queste pratiche. Gli obblighi speculari del venditore sono nella pagina su vendere online; il difetto del prodotto, che è un problema diverso dal ripensamento, nella pagina sulla garanzia legale di conformità; le condizioni contrattuali abusive nella pagina sulle clausole vessatorie; il sito che incassa e non consegna nella pagina sulla truffa online.
Domande frequenti
Ho comprato un telefono online e l'ho aperto: posso ancora restituirlo?
Il sito dice che il reso è a mie spese: è legittimo?
Ho firmato in casa un contratto con un venditore che si è presentato senza appuntamento: quanti giorni ho?
Il venditore non risponde e non rimborsa: che cosa faccio?
Fonti normative
- Art. 52 cod. cons. — Diritto di recesso
- Art. 53 cod. cons. — Mancata informazione sul recesso
- Art. 54 cod. cons. — Esercizio del recesso
- Art. 54-bis cod. cons. — Funzione di recesso online
- Art. 56 cod. cons. — Obblighi del professionista
- Art. 57 cod. cons. — Obblighi del consumatore
- Art. 59 cod. cons. — Eccezioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratti e identità digitaleVendere online: gli obblighi per il venditoreInformazioni precontrattuali (art. 49), pulsante «ordine con obbligo di pagare», recesso 14 giorni, consegna in 30, niente costi nascosti, sconti, recensioni, AGCM.
- Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiLa garanzia del venditore al consumatore: 2 anni dalla consegna, difetti presunti entro 1 anno, riparazione o sostituzione gratis, poi riduzione o rimborso.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.
- Reati contro il patrimonioTruffa online: che reato è e che cosa fareTruffa online e phishing: reati e pene (artt. 640, 640-ter c.p.), denuncia alla Polizia postale, rimborso della banca per le operazioni non autorizzate, Arbitro bancario.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoIl giudice di pace: cause fino a 10.000 euro, incidenti fino a 25.000, immissioni, multe; ricorso anche verbale, difesa personale ed equità fino a 1.100 euro, costi.
- ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediLa garanzia per i vizi (artt. 1490-1497 c.c.): denuncia in 8 giorni, prescrizione di 1 anno, risoluzione o riduzione, danni, aliud pro alio, 2 anni per i consumatori.