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IstitutoDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

L'anatocismo: gli interessi sugli interessi

Per anni le banche hanno capitalizzato ogni tre mesi gli interessi passivi dei conti correnti, facendo maturare interessi sugli interessi. La Cassazione ha dichiarato nulle quelle clausole, e oggi la legge vieta che gli interessi debitori producano altri interessi, salvo quelli di mora. Questa pagina spiega il divieto generale del codice civile, le regole bancarie in vigore, come si recupera ciò che è stato addebitato illegittimamente e perché il mutuo alla francese, di per sé, non è anatocistico.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Divieto: gli interessi debitori non producono altri interessi, salvo quelli di mora.
  • Conto corrente: conteggio annuale al 31 dicembre, addebito solo con autorizzazione.
  • Passato: nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale.
  • Rimborso: ripetizione entro dieci anni, dalla chiusura del conto o dal singolo versamento.
  • Mutuo alla francese: di per sé non è anatocistico.

La regola del codice civile

Art. 1283 c.c.

«In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.»

La norma vale per tutti i rapporti: un accordo preventivo che fa maturare interessi sugli interessi futuri è nullo, e gli «usi contrari» devono essere usi normativi, non semplici prassi bancarie. Per questo la Cassazione ha dichiarato nulla la clausola dei conti correnti che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (Cass. 18834/2024), e per il periodo precedente la delibera CICR del 9 febbraio 2000 nessuna capitalizzazione è ammessa, senza che il cliente debba provare le condizioni pattuite (Corte cost. 425/2000; Cass. 26867/2024 e 35605/2023).

Le regole bancarie in vigore

AspettoRegolaNorma
PeriodicitàUguale per interessi debitori e creditori, non inferiore a un anno; conteggio al 31 dicembre e a fine rapportoArt. 120, c. 2, lett. a, TUB
Base di calcoloSolo il capitale; gli interessi debitori non producono interessi, salvo quelli di moraArt. 120, c. 2, lett. b, TUB
Fidi e sconfinamentiInteressi esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo; subito a chiusura del rapportoArt. 120, c. 2, lett. b, n. 1
Addebito in contoSolo con autorizzazione del cliente, anche preventiva e sempre revocabile prima dell'addebitoArt. 120, c. 2, lett. b, n. 2

Se il cliente autorizza l'addebito, la somma addebitata diventa capitale e da quel momento produce interessi: è l'unico spazio che la legge lascia a un effetto simile alla capitalizzazione, e dipende da una scelta del cliente. Le stesse regole valgono per i conti di pagamento e per i finanziamenti su carte di credito.

Come si recupera l'addebito illegittimo

Gli interessi anatocistici addebitati si recuperano con l'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 2946). Nei conti con apertura di credito conta la natura dei versamenti: quelli che hanno solo ripristinato la disponibilità del fido non sono pagamenti, e la prescrizione decorre dalla chiusura del conto; quelli che hanno coperto uno scoperto oltre il fido sono pagamenti, e la prescrizione decorre da ciascuno di essi (Cass. 5364/2024 e 16112/2024). A conto aperto si ottiene la rideterminazione del saldo, mentre la condanna alla restituzione arriva dopo la chiusura (Cass. 13586/2024). Servono gli estratti conto dell'intero rapporto, che si possono chiedere alla banca, e di solito una perizia contabile. Prima della causa sono obbligatori la mediazione o, in alternativa, il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per i tassi oltre la soglia si veda la pagina sull'usura bancaria; per i mutui, la pagina su che cosa controllare nel mutuo.

  1. Raccogliere contratto e tutti gli estratti conto, chiedendo alla banca quelli mancanti.
  2. Far ricostruire il conto da un perito, con il saldo senza anatocismo.
  3. Distinguere versamenti ripristinatori e solutori per la prescrizione.
  4. Presentare reclamo alla banca e poi ricorso all'ABF o mediazione.
  5. Agire in giudizio per la ripetizione, se non si trova un accordo.

Domande frequenti

La banca può ancora addebitare interessi sugli interessi nel conto corrente?
No. Gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi, salvo quelli di mora, e si calcolano solo sul capitale; il conteggio avviene una volta l'anno, al 31 dicembre, con la stessa periodicità per interessi a debito e a credito. Nei fidi e negli sconfinamenti gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo, e la banca può addebitarli sul conto, trasformandoli in capitale, solo se il cliente lo ha autorizzato; l'autorizzazione è revocabile (art. 120, c. 2, TUB).
Posso recuperare gli interessi anatocistici addebitati anni fa?
Sì, con l'azione di ripetizione dell'indebito, entro dieci anni. Il termine decorre dalla chiusura del conto per i versamenti che hanno solo ripristinato la disponibilità del fido, e da ciascun versamento per quelli che hanno pagato un debito scoperto (Cass. 5364/2024). A conto ancora aperto si può ottenere la rettifica del saldo, mentre la restituzione vera e propria si ottiene dopo la chiusura (Cass. 13586/2024).
Il mutuo con ammortamento alla francese è anatocistico?
Di per sé no: nella rata alla francese gli interessi sono calcolati sul capitale residuo, non su altri interessi, e se il piano indica chiaramente importo, durata, TAN e TAEG non c'è violazione né del divieto di anatocismo né della trasparenza (Cass. 7382/2025 e 8322/2025). Va comunque verificato in concreto come è stato costruito il piano (Cass. 33314/2024).
Prima di andare in tribunale devo fare qualcosa?
Per le liti sui contratti bancari la mediazione è condizione di procedibilità, e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, dopo il reclamo alla banca, è un'alternativa più economica che soddisfa la stessa condizione. Serve la ricostruzione del conto con gli estratti, spesso con una perizia contabile.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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  • Banche, consumatori e assicurazioniIl conto corrente cointestatoArt. 1854 c.c.: firma disgiunta o congiunta, quote uguali salvo prova contraria (art. 1298), prelievi oltre la propria metà, morte, pignoramento.
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