In breve
- Verso la banca: con la firma disgiunta ciascuno può operare sull'intero saldo.
- Tra i titolari: il saldo si presume diviso in parti uguali, salvo prova contraria.
- Prelievi: chi prende più della sua metà senza consenso deve restituire.
- Morte: la quota del defunto entra nell'eredità.
- Pignoramento: il creditore di uno prende solo la sua quota.
Firma disgiunta e firma congiunta
«Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.»
La firma disgiunta non si presume dal solo fatto della cointestazione: deve risultare espressamente dal contratto, che per i contratti bancari va fatto per iscritto (Cass. 7110/2017; art. 117 TUB). Senza quella clausola il conto è a firma congiunta, e chi fa valere un'operazione compiuta da un solo titolare deve provare che è riferibile anche agli altri o che questi l'hanno approvata (Cass. 16671/2012). La banca, per un credito che vanta verso uno solo dei cointestatari, non può compensare sul conto oltre la quota di saldo che spetta a quel titolare (Cass. 10024/2023).
I rapporti tra i cointestatari
| Questione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| A chi appartiene il saldo | In parti uguali, se non risulta diversamente | Art. 1298, c. 2; Cass. 36082/2023 |
| Prova contraria | Ammessa anche con presunzioni gravi, precise e concordanti | Cass. 1643/2025; Cass. 9197/2023 |
| Chi versava il denaro | Da solo non basta a provare che le somme erano sue | Cass. 27069/2022 |
| Effetto della cointestazione | Dà il potere di operare, non trasferisce da sola la proprietà delle somme | Cass. 21963/2019 |
| Prelievi oltre la propria quota | Vietati senza consenso, sul saldo finale e sull'intero rapporto | Cass. 77/2018 |
Se il saldo deriva da versamenti che appartengono a uno solo dei titolari, l'altro non può vantare diritti su di esso (Cass. 77/2018 e 36082/2023). Per ricostruire i movimenti ciascun titolare può chiedere alla banca copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni, che va consegnata entro novanta giorni (art. 119, c. 4, TUB). Chi si appropria consapevolmente di somme altrui ne risponde anche sul piano civile (Cass. 13614/2013) e, nei casi più gravi, penale (si veda l'appropriazione indebita).
Separazione, morte e pignoramento
Tra coniugi valgono le stesse regole: il saldo si presume diviso a metà, salvo la prova che le somme erano di uno solo (Cass. 9197/2023; si vedano le pagine sulla comunione dei beni e sulla fine della convivenza). Quando muore un cointestatario, la sua quota entra nell'eredità e la banca paga agli eredi solo dopo la dichiarazione di successione o la dichiarazione di esonero (si veda la pagina sul conto del defunto). Se un creditore pignora il conto per i debiti di uno dei titolari, il pignoramento colpisce solo la quota del debitore, presunta pari alla metà, e l'altro cointestatario può provare che le somme sono sue (si veda il pignoramento del conto).
- Leggere il contratto: firma disgiunta o congiunta.
- Documentare l'origine dei versamenti di ciascuno.
- Chiedere gli estratti conto degli ultimi dieci anni in caso di lite.
- Passare alla firma congiunta o chiudere il conto se il rapporto si incrina.
- Contestare per iscritto i prelievi eccedenti e chiederne la restituzione.
Domande frequenti
Con la firma disgiunta il mio cointestatario può svuotare il conto?
I soldi li versavo solo io: sono tutti miei?
Il conto è cointestato con mio marito e ci separiamo: come si divide?
Un creditore del mio cointestatario può pignorare tutto il conto?
Fonti normative
- Art. 1854 c.c. — Conto intestato a più persone
- Art. 1298 c.c. — Rapporti interni tra concreditori
- Art. 117 TUB — Forma scritta dei contratti bancari
- Art. 119 TUB — Comunicazioni e copia della documentazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàIl conto corrente del defunto: blocco, cointestazione, prelieviLa banca paga gli eredi solo con la dichiarazione di successione o di esonero (art. 48 D.Lgs. 346/1990); conto cointestato, delega che cessa con la morte, prelievi.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correnteIl pignoramento del conto corrente (artt. 543-553 c.p.c.): blocco nei limiti del credito, stipendio e pensione protetti (triplo dell'assegno sociale, un quinto).
- Casa e proprietàComunione e divisione di un immobile in comproprietàComunione (artt. 1100-1116 c.c.): uso della cosa comune, spese per quote, maggioranze, impugnazione in 30 giorni, vendita della quota; divisione consensuale o giudiziale.
- Separazione e divorzioLa comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglieAcquisti comuni anche se di uno solo, beni personali (179), comunione de residuo con credito al 50% (SU 15889/2022), atti senza consenso, debiti, scioglimento, divisione.
- Separazione e divorzioLa separazione dei beniLa separazione dei beni tra coniugi: scelta al matrimonio o dal notaio, annotazione, che cosa resta di ciascuno, beni senza prova, conti cointestati, casa comune.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeFine della convivenza: la casa, i soldi, i figliFine della convivenza di fatto: chi resta nella casa, soldi spesi per la casa dell'altro e mutuo, conto cointestato, regali, alimenti all'ex convivente (L. 76/2016).
- Banche, consumatori e assicurazioniL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso senza avvocatoCome funziona l'ABF: reclamo alla banca (60 giorni, 15 per i pagamenti), ricorso online entro 12 mesi con 20 euro, fino a 200.000 euro, decisione in pochi mesi.
- Reati contro il patrimonioL'appropriazione indebita (art. 646 c.p.)Possesso legittimo e interversione, pena fino a 5 anni, querela in 3 mesi, i casi tipici, differenze con furto e truffa, prescrizione, riti e risarcimento.