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IstitutoDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Il conto corrente cointestato

Il conto cointestato è comodo: coniugi, conviventi, genitori e figli lo usano per le spese comuni o per aiutare un familiare anziano. Ma verso la banca e tra i titolari valgono regole diverse. Con la firma disgiunta ciascuno può prelevare tutto, però tra i cointestatari il saldo si presume diviso a metà, e chi prende più della sua parte può doverla restituire. Questa pagina spiega come funziona il conto cointestato, che cosa succede con i prelievi di uno solo, in caso di separazione, di morte di un titolare o di pignoramento per i debiti dell'altro.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Verso la banca: con la firma disgiunta ciascuno può operare sull'intero saldo.
  • Tra i titolari: il saldo si presume diviso in parti uguali, salvo prova contraria.
  • Prelievi: chi prende più della sua metà senza consenso deve restituire.
  • Morte: la quota del defunto entra nell'eredità.
  • Pignoramento: il creditore di uno prende solo la sua quota.

Firma disgiunta e firma congiunta

Art. 1854 c.c.

«Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.»

La firma disgiunta non si presume dal solo fatto della cointestazione: deve risultare espressamente dal contratto, che per i contratti bancari va fatto per iscritto (Cass. 7110/2017; art. 117 TUB). Senza quella clausola il conto è a firma congiunta, e chi fa valere un'operazione compiuta da un solo titolare deve provare che è riferibile anche agli altri o che questi l'hanno approvata (Cass. 16671/2012). La banca, per un credito che vanta verso uno solo dei cointestatari, non può compensare sul conto oltre la quota di saldo che spetta a quel titolare (Cass. 10024/2023).

I rapporti tra i cointestatari

QuestioneRegolaFonte
A chi appartiene il saldoIn parti uguali, se non risulta diversamenteArt. 1298, c. 2; Cass. 36082/2023
Prova contrariaAmmessa anche con presunzioni gravi, precise e concordantiCass. 1643/2025; Cass. 9197/2023
Chi versava il denaroDa solo non basta a provare che le somme erano sueCass. 27069/2022
Effetto della cointestazioneDà il potere di operare, non trasferisce da sola la proprietà delle sommeCass. 21963/2019
Prelievi oltre la propria quotaVietati senza consenso, sul saldo finale e sull'intero rapportoCass. 77/2018

Se il saldo deriva da versamenti che appartengono a uno solo dei titolari, l'altro non può vantare diritti su di esso (Cass. 77/2018 e 36082/2023). Per ricostruire i movimenti ciascun titolare può chiedere alla banca copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni, che va consegnata entro novanta giorni (art. 119, c. 4, TUB). Chi si appropria consapevolmente di somme altrui ne risponde anche sul piano civile (Cass. 13614/2013) e, nei casi più gravi, penale (si veda l'appropriazione indebita).

Separazione, morte e pignoramento

Tra coniugi valgono le stesse regole: il saldo si presume diviso a metà, salvo la prova che le somme erano di uno solo (Cass. 9197/2023; si vedano le pagine sulla comunione dei beni e sulla fine della convivenza). Quando muore un cointestatario, la sua quota entra nell'eredità e la banca paga agli eredi solo dopo la dichiarazione di successione o la dichiarazione di esonero (si veda la pagina sul conto del defunto). Se un creditore pignora il conto per i debiti di uno dei titolari, il pignoramento colpisce solo la quota del debitore, presunta pari alla metà, e l'altro cointestatario può provare che le somme sono sue (si veda il pignoramento del conto).

  1. Leggere il contratto: firma disgiunta o congiunta.
  2. Documentare l'origine dei versamenti di ciascuno.
  3. Chiedere gli estratti conto degli ultimi dieci anni in caso di lite.
  4. Passare alla firma congiunta o chiudere il conto se il rapporto si incrina.
  5. Contestare per iscritto i prelievi eccedenti e chiederne la restituzione.

Domande frequenti

Con la firma disgiunta il mio cointestatario può svuotare il conto?
Verso la banca sì: con la firma disgiunta ciascun cointestatario può operare da solo sull'intero saldo (art. 1854 c.c.). Tra i titolari, però, il saldo si presume diviso in parti uguali, e chi preleva a proprio favore più della sua quota senza il consenso dell'altro deve restituire l'eccedenza, sia guardando al saldo finale sia all'intero andamento del conto (Cass. 77/2018). Chi si appropria di somme che sa appartenere all'altro ne risponde (Cass. 13614/2013).
I soldi li versavo solo io: sono tutti miei?
Può darsi, ma va provato. La cointestazione fa presumere che il saldo appartenga ai titolari in parti uguali (art. 1298, c. 2, c.c.); la presunzione si supera dimostrando, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme erano di esclusiva pertinenza di uno solo (Cass. 1643/2025 e 36082/2023). Per la Cassazione, però, non basta dimostrare di essere stati gli unici ad alimentare il conto (Cass. 27069/2022).
Il conto è cointestato con mio marito e ci separiamo: come si divide?
Anche tra coniugi il saldo si presume diviso a metà, salvo la prova che le somme versate appartenevano a uno solo di loro, nel qual caso l'altro non può vantare diritti sul saldo (Cass. 9197/2023). Conviene chiudere il conto o trasformarlo a firma congiunta appena la crisi si manifesta, chiedere alla banca gli estratti conto degli ultimi dieci anni (art. 119 TUB) e documentare l'origine dei versamenti.
Un creditore del mio cointestatario può pignorare tutto il conto?
No: il pignoramento colpisce solo la quota del debitore, che nel conto cointestato si presume pari alla metà. Il cointestatario non debitore può provare che le somme sono sue e chiedere al giudice dell'esecuzione di svincolarle (si veda la pagina sul pignoramento del conto corrente). Allo stesso modo la banca non può compensare un proprio credito verso uno solo dei cointestatari oltre la quota di saldo che gli spetta (Cass. 10024/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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