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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Investimenti sbagliati: quando la banca risponde

Titoli presentati come sicuri e poi crollati, fondi venduti a un pensionato con profilo prudente, derivati proposti a una piccola impresa: quando un investimento va male non sempre la banca ne risponde, ma spesso sì, se non ha informato correttamente il cliente o gli ha proposto un prodotto inadatto. Questa pagina spiega gli obblighi dell'intermediario, chi deve provare che cosa, quando il contratto è nullo, i termini per agire e l'Arbitro per le controversie finanziarie.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Obblighi: informare, profilare il cliente, proporre solo prodotti adeguati.
  • Prova: nella causa di risarcimento è la banca a dover provare la propria diligenza.
  • Forma: contratto quadro scritto, basta la firma del cliente.
  • Violazioni: di regola danno risarcimento o risoluzione, non nullità.
  • ACF: ricorso gratuito fino a 500.000 euro, entro un anno dal reclamo.

Che cosa deve fare l'intermediario

Art. 21, c. 1, TUF

«Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.»

In pratica la banca deve raccogliere il profilo del cliente (conoscenze, esperienza, obiettivi, situazione finanziaria, propensione al rischio) con il questionario previsto dalla disciplina europea MiFID, valutare se il prodotto è adeguato o appropriato, spiegare rischi e costi, gestire i conflitti di interesse e gli incentivi ricevuti da terzi (art. 21, c. 1-bis e 1-ter). Un questionario compilato in modo sommario o non coerente con la reale situazione del cliente è spesso il primo elemento da esaminare.

Prova, forma e rimedi

TemaRegolaFonte
Onere della provaL'intermediario deve provare di aver agito con la specifica diligenza richiestaArt. 23, c. 6, TUF
Forma del contratto quadroScritta, con copia al cliente; altrimenti nullo, e la nullità la fa valere solo il clienteArt. 23, c. 1 e 3, TUF
Firma della bancaNon necessaria: basta quella dell'investitoreCass. SU 1653/2018 e 898/2018
Costi rinviati agli usiClausola nulla, nulla è dovutoArt. 23, c. 2, TUF
Informazione o adeguatezza violateRisarcimento o risoluzione, non nullitàCass. SU 26724/2007 e 26725/2007

L'azione di risarcimento contrattuale e quella di restituzione per nullità si prescrivono di regola in dieci anni (art. 2946 c.c.). Servono il contratto quadro, i questionari di profilatura, gli ordini firmati, le schede prodotto e gli estratti del dossier titoli, che si possono chiedere alla banca.

L'Arbitro per le controversie finanziarie

Per i risparmiatori c'è un'alternativa più rapida al tribunale: l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Si presenta prima un reclamo scritto all'intermediario; il ricorso all'ACF va proposto entro un anno dal reclamo, per richieste fino a 500.000 euro e su fatti avvenuti nei dieci anni precedenti. L'accesso è gratuito, grazie al fondo per la tutela stragiudiziale alimentato con le sanzioni (art. 32-ter.1 TUF), e il ricorso soddisfa la condizione di procedibilità richiesta per le controversie finanziarie, in alternativa alla mediazione. Per i conti, i mutui e i pagamenti è competente invece l'Arbitro Bancario Finanziario.

  1. Raccogliere contratto, questionari MiFID, ordini, schede prodotto ed estratti.
  2. Verificare se il prodotto era adeguato al profilo reale.
  3. Presentare reclamo scritto all'intermediario.
  4. Ricorrere all'ACF entro un anno dal reclamo, se la risposta non soddisfa.
  5. Valutare la causa per importi maggiori o questioni complesse, entro dieci anni.

Domande frequenti

La banca mi ha venduto obbligazioni poi fallite: posso chiedere i danni?
Sì, se l'intermediario ha violato gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione o ha proposto un prodotto non adeguato al profilo del cliente (art. 21 TUF). Nel giudizio di risarcimento è la banca a dover provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23, c. 6), mentre il cliente deve dimostrare il danno e il nesso con l'inadempimento.
Il contratto quadro non è firmato dalla banca: è nullo?
No: il requisito della forma scritta è rispettato se il contratto è redatto per iscritto e una copia è consegnata al cliente, ed è sufficiente la firma del solo investitore (Cass. SU 1653/2018 e 898/2018). Il contratto è nullo se manca del tutto la forma scritta, e la nullità può farla valere solo il cliente (art. 23, c. 1 e 3, TUF).
Se la banca non mi ha informato dei rischi, l'investimento è nullo?
Di regola no: la violazione delle regole di comportamento e di informazione non produce la nullità dei singoli ordini, ma può fondare la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno (Cass. SU 26724/2007 e 26725/2007).
Come funziona l'Arbitro per le controversie finanziarie?
Si presenta prima un reclamo all'intermediario; poi, entro un anno dal reclamo, il ricorso all'ACF della Consob, per somme fino a 500.000 euro e su fatti degli ultimi dieci anni. L'accesso è gratuito per i risparmiatori grazie al fondo istituito presso la Consob (art. 32-ter.1 TUF), e il ricorso soddisfa la condizione di procedibilità prevista per le controversie finanziarie in alternativa alla mediazione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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