In breve
- Obblighi: informare, profilare il cliente, proporre solo prodotti adeguati.
- Prova: nella causa di risarcimento è la banca a dover provare la propria diligenza.
- Forma: contratto quadro scritto, basta la firma del cliente.
- Violazioni: di regola danno risarcimento o risoluzione, non nullità.
- ACF: ricorso gratuito fino a 500.000 euro, entro un anno dal reclamo.
Che cosa deve fare l'intermediario
«Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.»
In pratica la banca deve raccogliere il profilo del cliente (conoscenze, esperienza, obiettivi, situazione finanziaria, propensione al rischio) con il questionario previsto dalla disciplina europea MiFID, valutare se il prodotto è adeguato o appropriato, spiegare rischi e costi, gestire i conflitti di interesse e gli incentivi ricevuti da terzi (art. 21, c. 1-bis e 1-ter). Un questionario compilato in modo sommario o non coerente con la reale situazione del cliente è spesso il primo elemento da esaminare.
Prova, forma e rimedi
| Tema | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Onere della prova | L'intermediario deve provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta | Art. 23, c. 6, TUF |
| Forma del contratto quadro | Scritta, con copia al cliente; altrimenti nullo, e la nullità la fa valere solo il cliente | Art. 23, c. 1 e 3, TUF |
| Firma della banca | Non necessaria: basta quella dell'investitore | Cass. SU 1653/2018 e 898/2018 |
| Costi rinviati agli usi | Clausola nulla, nulla è dovuto | Art. 23, c. 2, TUF |
| Informazione o adeguatezza violate | Risarcimento o risoluzione, non nullità | Cass. SU 26724/2007 e 26725/2007 |
L'azione di risarcimento contrattuale e quella di restituzione per nullità si prescrivono di regola in dieci anni (art. 2946 c.c.). Servono il contratto quadro, i questionari di profilatura, gli ordini firmati, le schede prodotto e gli estratti del dossier titoli, che si possono chiedere alla banca.
L'Arbitro per le controversie finanziarie
Per i risparmiatori c'è un'alternativa più rapida al tribunale: l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Si presenta prima un reclamo scritto all'intermediario; il ricorso all'ACF va proposto entro un anno dal reclamo, per richieste fino a 500.000 euro e su fatti avvenuti nei dieci anni precedenti. L'accesso è gratuito, grazie al fondo per la tutela stragiudiziale alimentato con le sanzioni (art. 32-ter.1 TUF), e il ricorso soddisfa la condizione di procedibilità richiesta per le controversie finanziarie, in alternativa alla mediazione. Per i conti, i mutui e i pagamenti è competente invece l'Arbitro Bancario Finanziario.
- Raccogliere contratto, questionari MiFID, ordini, schede prodotto ed estratti.
- Verificare se il prodotto era adeguato al profilo reale.
- Presentare reclamo scritto all'intermediario.
- Ricorrere all'ACF entro un anno dal reclamo, se la risposta non soddisfa.
- Valutare la causa per importi maggiori o questioni complesse, entro dieci anni.
Domande frequenti
La banca mi ha venduto obbligazioni poi fallite: posso chiedere i danni?
Il contratto quadro non è firmato dalla banca: è nullo?
Se la banca non mi ha informato dei rischi, l'investimento è nullo?
Come funziona l'Arbitro per le controversie finanziarie?
Fonti normative
- Art. 21 TUF — Criteri generali di comportamento
- Art. 23 TUF — Contratti e onere della prova
- Art. 32-ter.1 TUF — Fondo per la tutela stragiudiziale
- Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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