Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoDiritto civile · Successioni ed eredità

La polizza vita non è eredità

La somma di una polizza vita per il caso di morte non entra nell'eredità: il beneficiario la riceve per diritto proprio, anche se rinuncia all'eredità, e i creditori del defunto non possono pignorarla. Molti problemi nascono però dalle clausole: che cosa succede se il beneficiario indicato è «gli eredi legittimi», se uno dei beneficiari muore prima, se il contraente vuole cambiare idea. E i premi pagati possono contare per la legittima degli altri eredi. Questa pagina spiega le regole del codice civile, le sentenze principali e il trattamento fiscale.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Diritto proprio: il beneficiario incassa anche se rinuncia all'eredità.
  • «Eredi» come beneficiari: quote uguali, salvo diversa volontà chiara.
  • Creditori: non possono pignorare la somma assicurata.
  • Legittimari: contano i premi pagati, non il capitale.
  • Fisco: fuori dall'attivo ereditario.

Il beneficiario e la designazione

Art. 1920, c. 2-3, c.c.

«La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. [...] Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.»

SituazioneRegolaFonte
Beneficiari indicati come «eredi»Quote uguali, salvo diversa volontà inequivocaCass. SU 11421/2021
Beneficiario morto prima del contraenteLa sua quota va ai suoi eredi, se il beneficio non è revocatoCass. SU 11421/2021
Congiunti già morti alla stipulaEsclusiCass. 5985/2025
RevocaCon le forme della designazione; non dopo la morte del contraente da parte degli erediArt. 1921 c.c.
Beneficiario che attenta alla vita dell'assicuratoPerde il beneficioArt. 1922 c.c.

La somma non fa parte dell'eredità: indicare gli eredi come beneficiari serve solo a individuarli, senza applicare le regole della successione (Cass. 26606/2016 e 25635/2018). Per questo la polizza si incassa anche dopo la rinuncia all'eredità, e non serve a pagare i debiti ereditari. La designazione può essere cambiata dal contraente, anche per testamento; diventa irrevocabile se vi rinuncia per iscritto e il beneficiario dichiara di volerne profittare (art. 1921).

Creditori, legittimari e fisco

Le somme dovute dall'assicuratore non possono essere pignorate né sequestrate (art. 1923, c. 1). Sui premi pagati dal defunto restano però possibili la revocatoria dei creditori e le regole sulla collazione e sulla riduzione: un legittimario leso può far valere i premi versati come liberalità a favore del beneficiario, non l'intero capitale (c. 2; si veda la quota di legittima). Ai fini fiscali, le indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non entrano nell'attivo ereditario (art. 12 D.Lgs. 346/1990; si veda la dichiarazione di successione).

  1. Recuperare il contratto e la clausola beneficiaria aggiornata.
  2. Verificare eventuali designazioni successive o nel testamento.
  3. Chiedere il pagamento all'assicuratore con il certificato di morte.
  4. Valutare la rinuncia all'eredità se ci sono molti debiti.
  5. Considerare i premi nel calcolo della legittima.

Domande frequenti

Se rinuncio all'eredità posso incassare la polizza vita?
Sì: il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.), e la somma non entra nel patrimonio ereditario (Cass. 26606/2016). Anche se la polizza indica come beneficiari «gli eredi», il riferimento serve solo a individuarli; chi rinuncia all'eredità per evitare i debiti del defunto può quindi comunque riscuotere la polizza.
La polizza indica come beneficiari «gli eredi legittimi»: come si divide?
In parti uguali tra i beneficiari, non secondo le quote ereditarie, salvo che il contraente abbia manifestato in modo inequivoco una volontà diversa; se uno dei beneficiari è morto prima del contraente, la sua parte va ai suoi eredi (Cass. SU 11421/2021). Non si considerano invece i congiunti già morti al momento della stipula (Cass. 5985/2025).
I creditori del defunto possono prendere la somma della polizza?
No: le somme dovute dall'assicuratore al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (art. 1923, c. 1, c.c.). Restano però salve, sui premi pagati dal defunto, l'azione revocatoria dei creditori e le regole sulla collazione, sull'imputazione e sulla riduzione delle donazioni (c. 2): i premi, non il capitale, possono quindi contare per la legittima degli altri eredi.
Si paga l'imposta di successione sulla polizza vita?
No: le indennità che spettano per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non concorrono a formare l'attivo ereditario (art. 12, c. 1, lett. c, D.Lgs. 346/1990). Non vanno quindi sommate all'asse ai fini dell'imposta di successione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme