In breve
- Diritto proprio: il beneficiario incassa anche se rinuncia all'eredità.
- «Eredi» come beneficiari: quote uguali, salvo diversa volontà chiara.
- Creditori: non possono pignorare la somma assicurata.
- Legittimari: contano i premi pagati, non il capitale.
- Fisco: fuori dall'attivo ereditario.
Il beneficiario e la designazione
«La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. [...] Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.»
| Situazione | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Beneficiari indicati come «eredi» | Quote uguali, salvo diversa volontà inequivoca | Cass. SU 11421/2021 |
| Beneficiario morto prima del contraente | La sua quota va ai suoi eredi, se il beneficio non è revocato | Cass. SU 11421/2021 |
| Congiunti già morti alla stipula | Esclusi | Cass. 5985/2025 |
| Revoca | Con le forme della designazione; non dopo la morte del contraente da parte degli eredi | Art. 1921 c.c. |
| Beneficiario che attenta alla vita dell'assicurato | Perde il beneficio | Art. 1922 c.c. |
La somma non fa parte dell'eredità: indicare gli eredi come beneficiari serve solo a individuarli, senza applicare le regole della successione (Cass. 26606/2016 e 25635/2018). Per questo la polizza si incassa anche dopo la rinuncia all'eredità, e non serve a pagare i debiti ereditari. La designazione può essere cambiata dal contraente, anche per testamento; diventa irrevocabile se vi rinuncia per iscritto e il beneficiario dichiara di volerne profittare (art. 1921).
Creditori, legittimari e fisco
Le somme dovute dall'assicuratore non possono essere pignorate né sequestrate (art. 1923, c. 1). Sui premi pagati dal defunto restano però possibili la revocatoria dei creditori e le regole sulla collazione e sulla riduzione: un legittimario leso può far valere i premi versati come liberalità a favore del beneficiario, non l'intero capitale (c. 2; si veda la quota di legittima). Ai fini fiscali, le indennità spettanti per diritto proprio in forza di assicurazioni stipulate dal defunto non entrano nell'attivo ereditario (art. 12 D.Lgs. 346/1990; si veda la dichiarazione di successione).
- Recuperare il contratto e la clausola beneficiaria aggiornata.
- Verificare eventuali designazioni successive o nel testamento.
- Chiedere il pagamento all'assicuratore con il certificato di morte.
- Valutare la rinuncia all'eredità se ci sono molti debiti.
- Considerare i premi nel calcolo della legittima.
Domande frequenti
Se rinuncio all'eredità posso incassare la polizza vita?
La polizza indica come beneficiari «gli eredi legittimi»: come si divide?
I creditori del defunto possono prendere la somma della polizza?
Si paga l'imposta di successione sulla polizza vita?
Fonti normative
- Art. 1920 c.c. — Assicurazione a favore di un terzo
- Art. 1921 c.c. — Revoca del beneficio
- Art. 1923 c.c. — Diritti dei creditori e degli eredi
- Art. 12 D.Lgs. 346/1990 — Beni non compresi nell'attivo ereditario
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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