In breve
- Chi: figli, discendenti e coniuge, o parte dell'unione civile, che dividono l'eredità.
- Che cosa: le donazioni dirette e indirette ricevute dal defunto, comprese le somme per avviare un'attività o pagare debiti.
- Come: gli immobili in natura o per imputazione, a scelta di chi ha ricevuto; mobili e denaro per imputazione.
- Valore: quello al momento della morte per i beni; il denaro al valore nominale.
- Dispensa: il defunto può esonerare, ma solo nei limiti della quota disponibile.
Chi deve conferire e che cosa
«I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.»
La collazione riguarda solo i figli, i loro discendenti e il coniuge, e dal 2016 le parti dell'unione civile (art. 1, c. 21, L. 76/2016), che concorrono alla successione, per legge o per testamento. Fratelli, nipoti ex fratre e altri parenti non vi sono tenuti. Si conferiscono le donazioni vere e proprie e quelle indirette, cioè i vantaggi ottenuti con atti diversi dalla donazione, come il pagamento del prezzo di un acquisto intestato al figlio (art. 809 c.c.). La legge vi aggiunge ciò che il defunto ha speso per i discendenti per assegnazioni in occasione del matrimonio, per avviarli a un'attività produttiva o professionale, per pagare i premi di assicurazioni sulla vita a loro favore o i loro debiti (art. 741).
| Non si conferiscono | Norma |
|---|---|
| Spese di mantenimento, di educazione e per malattia; spese ordinarie per abbigliamento e nozze | Art. 742, c. 1 |
| Corredo nuziale e istruzione artistica o professionale, se non eccedono notevolmente la misura ordinaria | Art. 742, c. 2 |
| Liberalità d'uso, come i regali per ricorrenze | Art. 742, c. 3 |
| Donazioni di modico valore al coniuge | Art. 738 |
| Donazioni ai figli o al coniuge dell'erede | Art. 739 |
| Guadagni da una società con l'erede regolata con atto di data certa e senza frode | Art. 743 |
| Cosa donata perita senza colpa del donatario | Art. 744 |
| Uso gratuito di un immobile in comodato | Cass. 24866/2006 |
Come si fa: in natura o per imputazione
Per gli immobili sceglie chi ha ricevuto la donazione: può restituire il bene alla massa ereditaria oppure imputarne il valore alla propria quota, prendendo meno degli altri; se non sceglie, la collazione si fa per imputazione (art. 746; Cass. 19072/2024). Se l'immobile è stato venduto o ipotecato, è possibile solo l'imputazione. Il valore è quello al momento dell'apertura della successione (art. 747), con deduzione delle migliorie fatte dal donatario e delle spese straordinarie di conservazione, e con addebito dei deterioramenti di cui è responsabile (art. 748). I mobili si conferiscono solo per imputazione, al valore alla data della morte (art. 750). Il denaro si conferisce prendendo meno denaro dall'eredità, al valore nominale, senza rivalutazione (art. 751; Cass. 26486/2019); frutti e interessi sono dovuti solo dall'apertura della successione (art. 745).
Il caso più frequente è la casa comprata dal figlio con i soldi del genitore. Se il genitore ha pagato l'intero prezzo per quell'acquisto, la donazione indiretta ha per oggetto l'immobile, che si conferisce al valore attuale (Cass. SU 9282/1992); se il denaro copriva solo una parte del prezzo, si conferisce il denaro (Cass. 16329/2024). Quando una vendita tra genitore e figlio nasconde in realtà una donazione, prima bisogna farla emergere con l'azione di simulazione.
La dispensa e il rapporto con la legittima
Il genitore può dispensare il donatario dalla collazione, nell'atto di donazione o nel testamento, anche solo in parte (Cass. 14274/2023): il bene resta allora al donatario fuori dal conteggio della divisione. La dispensa però non può ledere i legittimari, perché vale solo nei limiti della quota disponibile. Collazione e riduzione sono istituti diversi: la collazione mette in comune tra i coeredi il valore donato, in proporzione alle quote e senza distinguere tra legittima e disponibile (Cass. 28196/2020), e presuppone un'eredità da dividere; se il defunto ha esaurito il patrimonio con donazioni e legati non c'è divisione né collazione, e il legittimario deve agire con l'azione di riduzione (Cass. 41132/2021).
- Ricostruire le donazioni del defunto: atti notarili, bonifici, pagamenti di mutui o debiti, acquisti intestati ai figli.
- Verificare le dispense negli atti di donazione e nel testamento.
- Stimare i beni al valore della data della morte, con migliorie e deterioramenti.
- Chiedere la collazione nella divisione, amichevole o giudiziale.
- Valutare la riduzione se le donazioni superano la disponibile e ledono la legittima.
Le regole della divisione sono nella pagina sulla divisione ereditaria; la forma e i rischi delle donazioni in quella sulla donazione.
Domande frequenti
Mio padre ha pagato la casa intestata a mio fratello: che cosa si conferisce, il denaro o la casa?
Il denaro donato si rivaluta?
Il genitore può esonerare un figlio dalla collazione?
Il figlio che ha abitato gratis per anni nella casa dei genitori deve qualcosa ai fratelli?
Se rinuncio all'eredità devo comunque conferire le donazioni?
Fonti normative
- Artt. 737-751 c.c. — Della collazione
- Art. 809 c.c. — Liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione
- Art. 1, c. 21, L. 76/2016 — Collazione tra le parti dell'unione civile
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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