In breve
- Chi: eredi (chiamati), legatari, curatori, esecutori, trustee; basta che la presenti uno. Esonero: coniuge e parenti in linea retta, attivo fino a 100.000 euro, senza immobili (art. 28, c. 7).
- Quando: entro 12 mesi dalla morte (art. 31), online sul modello dell'Agenzia delle Entrate; imposta autoliquidata e pagata entro 90 giorni dal termine (art. 37).
- Quanto (art. 7): 4% coniuge e linea retta oltre 1 milione a testa; 6% fratelli oltre 100.000; 6% altri parenti fino al 4° grado e affini; 8% gli altri; 1,5 milioni per i disabili gravi.
- Immobili: valore catastale; ipotecaria 2% e catastale 1% (200 euro ciascuna con prima casa). Esclusi: titoli di Stato, TFR, polizze vita, veicoli.
- Sanzioni: 45% se tardiva entro 30 giorni, 120% se omessa, 80% se infedele (art. 50-51); accertamento d'ufficio entro 5 anni; controllo dell'autoliquidazione entro 2 anni.
Chi, quando, come
«La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. […] Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare».
- Chi è obbligato (art. 28): i chiamati all'eredità e i legatari (anche se non hanno ancora accettato), i loro rappresentanti legali, i curatori dell'eredità giacente, gli esecutori testamentari, i trustee; la dichiarazione presentata da uno solo vale per tutti; chi rinuncia prima della scadenza, o chiede la nomina di un curatore non avendo il possesso dei beni, è esonerato se ne informa l'ufficio.
- Termine: 12 mesi dall'apertura della successione (la morte); decorre dalla nomina per curatori, esecutori e trustee, dalla chiusura della liquidazione giudiziale del defunto, dalla scadenza del termine per l'inventario in caso di accettazione con beneficio, dalla sentenza di morte presunta.
- Come: modello telematico dell'Agenzia delle Entrate, inviato dall'erede con SPID o tramite un intermediario (CAF, commercialista, notaio); i non residenti possono spedire per raccomandata. Si allegano il certificato di morte, l'albero genealogico, il testamento pubblicato, gli atti e le visure degli immobili, i certificati bancari con i saldi alla data della morte, i documenti su quote, polizze e passività; la dichiarazione nulla o su modello diverso si considera omessa.
- Passività deducibili: debiti del defunto risultanti da atto scritto con data certa anteriore o da provvedimenti giudiziari, mutui e finanziamenti, spese mediche degli ultimi sei mesi sostenute dagli eredi, spese funerarie fino a 1.032,91 euro (art. 24), imposte dovute dal defunto.
- Dopo: l'Agenzia rilascia l'attestazione di presentazione, esegue la voltura catastale degli immobili (richiesta contestuale), e con la copia della dichiarazione le banche sbloccano i conti e le società annotano il passaggio delle quote; la dichiarazione integrativa o sostitutiva va presentata se sopravvengono beni, testamenti o eventi che cambiano la devoluzione (art. 28, c. 6).
Quanto si paga
«I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento; d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro».
| Beneficiario | Franchigia (per beneficiario) | Aliquota sull'eccedenza |
|---|---|---|
| Coniuge, parte dell'unione civile, figli, nipoti in linea retta, genitori | 1.000.000 euro | 4% |
| Fratelli e sorelle | 100.000 euro | 6% |
| Altri parenti fino al quarto grado (zii, nipoti di fratelli, cugini), affini in linea retta (suoceri, generi e nuore), affini collaterali fino al terzo grado (cognati) | Nessuna | 6% |
| Tutti gli altri, compreso il convivente di fatto | Nessuna | 8% |
| Persona con disabilità grave (L. 104, art. 3, c. 3), qualunque parentela | 1.500.000 euro | Aliquota della categoria |
La base imponibile è il valore netto dell'asse (attivo meno passività deducibili) alla data della morte (art. 8): gli immobili si valutano al valore catastale, che l'ufficio non può rettificare (art. 34, c. 5): rendita rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per 120 (110 con la prima casa, 60 per uffici e capannoni, 40,8 per i negozi), reddito dominicale rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 90 per i terreni, i conti, i titoli e i fondi al valore alla data, le aziende e le quote al patrimonio netto contabile senza avviamento (art. 8, c. 1-bis); il passaggio di aziende, quote e azioni ai discendenti e al coniuge è esente se l'attività prosegue, o il controllo si mantiene, per almeno cinque anni (art. 3, c. 4-ter). Non entrano nell'attivo (art. 12) i titoli di Stato italiani e degli altri Stati UE e SEE, i BOT e i CCT, il TFR e le indennità di fine rapporto, le somme delle assicurazioni sulla vita e previdenziali, i veicoli iscritti al PRA, i crediti contestati e quelli verso lo Stato non ancora riconosciuti, i beni culturali vincolati; le somme sui conti cointestati si presumono divise in parti uguali (art. 11). Sugli immobili si aggiungono l'imposta ipotecaria (2 per cento) e catastale (1 per cento), ridotte a 200 euro ciascuna se almeno un erede ha i requisiti prima casa (beneficio che si estende a tutti i coeredi), il bollo e i tributi speciali. Dal 2025 (D.Lgs. 139/2024) l'imposta è autoliquidata: si calcola nella dichiarazione e si versa entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, con la rateazione (20 per cento subito e il resto in otto rate trimestrali, dodici oltre 20.000 euro, per importi superiori a 1.000 euro); l'ufficio controlla l'autoliquidazione entro due anni dalla presentazione e notifica l'eventuale avviso di liquidazione da pagare in 60 giorni (art. 33), può rettificare i valori entro due anni dal pagamento e accertare l'omessa dichiarazione entro cinque anni dalla scadenza (art. 27). Le successioni ravvicinate (entro cinque anni) godono di una riduzione decrescente dell'imposta (art. 25).
Errori, ritardi, casi particolari
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) la dichiarazione omessa costa il 120 per cento dell'imposta liquidata d'ufficio, quella tardiva entro trenta giorni il 45 per cento, l'infedele l'80 per cento della differenza d'imposta (artt. 50 e 51), tutte riducibili con il ravvedimento operoso e, dopo l'avviso, con la definizione a un terzo; senza imposta le sanzioni sono fisse, da 250 a 1.000 euro (da 150 a 500 se il ritardo non supera i trenta giorni). Senza dichiarazione gli immobili non si vendono e non si volturano, le banche non liberano i conti oltre le spese urgenti e i chiamati rischiano l'accertamento d'ufficio con sanzioni. Chi presenta la dichiarazione compie un atto fiscale, non un'accettazione dell'eredità: il chiamato che vuole rinunciare può farlo anche dopo, ma se ha il possesso dei beni deve rispettare i termini dell'inventario. Le successioni con beni o eredi all'estero seguono il regolamento europeo e le convenzioni contro le doppie imposizioni (con Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia, Danimarca, Grecia), con la dichiarazione dovuta in Italia per il residente su tutti i beni ovunque situati e per il non residente sui beni in Italia. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel testo unico delle imposte indirette (D.Lgs. 123/2025) senza cambiare aliquote e franchigie. In pratica, il primo passo è il certificato di morte e la ricerca dei testamenti; il secondo, la raccolta dei saldi bancari e delle visure; il terzo, la scelta tra fare da sé con il software dell'Agenzia (successioni semplici tra coniuge e figli) e affidarsi a un professionista quando ci sono più immobili, quote societarie, beni all'estero o eredi in conflitto.
Domande frequenti
Devo fare la dichiarazione anche se non c'è niente da pagare?
Sì, salvo un caso: se gli eredi sono solo il coniuge e i parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori), l'attivo non supera 100.000 euro e non ci sono immobili o diritti immobiliari, la dichiarazione non è dovuta (art. 28, comma 7). In tutti gli altri casi va presentata entro 12 mesi anche se le franchigie azzerano l'imposta, perché serve per la voltura degli immobili, per sbloccare i conti e per evitare le sanzioni da omessa dichiarazione.
Quanto paga un figlio che eredita una casa da 300.000 euro e 50.000 euro sul conto?
Nessuna imposta di successione: la franchigia per il coniuge e i parenti in linea retta è di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, e la casa si valuta al valore catastale (rendita catastale per 126, o per 115,5 con la prima casa), di solito ben sotto il prezzo di mercato. Si pagano però le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore catastale dell'immobile, che scendono a 200 euro ciascuna se il figlio ha i requisiti prima casa, più bollo e tributi. Per i fratelli la franchigia è di 100.000 euro con aliquota del 6%, per gli altri parenti fino al quarto grado 6% senza franchigia, per gli estranei e il convivente 8%.
Come si paga dal 2025?
Con l'autoliquidazione: gli eredi calcolano l'imposta nella dichiarazione (il software dell'Agenzia lo fa) e la versano entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (quindi entro 15 mesi dalla morte), con possibilità di rateizzare oltre 1.000 euro (20% subito e il resto in 8 o 12 rate trimestrali); l'ufficio controlla e, se trova errori, liquida la differenza con avviso da pagare in 60 giorni. Le imposte ipotecaria e catastale si pagano invece contestualmente alla dichiarazione.
Che cosa succede se sono in ritardo?
La dichiarazione presentata oltre i 12 mesi ma entro 30 giorni sconta la sanzione del 45% dell'imposta, oltre i 30 giorni del 120% (art. 50, come riscritto dal D.Lgs. 87/2024), riducibile con il ravvedimento operoso; se non c'è imposta dovuta, sanzione fissa da 150 a 500 euro (da 250 a 1.000 se omessa). L'ufficio può accertare d'ufficio entro cinque anni dalla scadenza; nel frattempo gli immobili non si possono vendere senza dichiarazione e le banche non liberano i conti.
Fonti normative
- Art. 7 D.Lgs. 346/1990 — Determinazione dell'imposta (aliquote e franchigie)
- Art. 12 D.Lgs. 346/1990 — Beni non compresi nell'attivo ereditario
- Art. 28 D.Lgs. 346/1990 — Dichiarazione della successione
- Art. 31 D.Lgs. 346/1990 — Termine per la presentazione
- Art. 33 D.Lgs. 346/1990 — Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione (autoliquidazione)
- Art. 37 D.Lgs. 346/1990 — Pagamento dell'imposta
- Art. 50 D.Lgs. 346/1990 — Omissione della dichiarazione (sanzioni)
- D.Lgs. 139/2024 — Razionalizzazione dell'imposta di successione e donazione
- D.Lgs. 123/2025 — Testo unico delle imposte indirette (dal 1° gennaio 2027)
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Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
- Successioni ed ereditàLa rinuncia all'ereditàForma (notaio o cancelliere, registro delle successioni), chi può rinunciare e per i minori, quando (10 anni; 3 mesi + inventario per chi è nel possesso; actio interrogatoria), rinuncia nulla se condizionata o parziale, effetti retroattivi, rappresentazione e accrescimento, donazioni e legati, revoca, impugnazione dei creditori entro 5 anni, decadenza per sottrazione di beni, accettazione tacita, alternativa del beneficio d'inventario, fisco e costi.
- Successioni ed ereditàI debiti del defunto: chi paga e come proteggersiRegola: responsabilità illimitata dell'erede puro e semplice, ripartizione pro quota tra coeredi e ipotecaria per l'intero (artt. 752-754), legatari non tenuti, come si accerta il passivo (banche, Centrale rischi, cassetto fiscale, cartelle, visure ipotecarie), debiti che si estinguono (personali, alimenti, sanzioni penali e amministrative secondo i casi) e che si trasmettono (mutui, prestiti, imposte, canoni, condominio), tributi (art. 36 TU successioni: eredi solidali), beneficio d'inventario (forma, termini, effetti, autorizzazioni, liquidazione, decadenza), minori, rinuncia, separazione dei beni per i creditori, TFR, pensioni e polizze fuori dall'eredità, garanzie personali del defunto.
- Successioni ed ereditàLa divisione ereditaria: come si esce dalla comunione tra erediLa comunione ereditaria (dal giorno della morte; quote uguali o testamentarie; ciascuno può usare i beni e vendere la propria quota, ma con la prelazione degli altri coeredi, art. 732: notifica della proposta con il prezzo, due mesi per esercitarla, riscatto contro il compratore se manca la notifica), il diritto di chiedere la divisione sempre (art. 713; il testatore può rinviarla fino a cinque anni o fino a un anno dalla maggiore età dell'ultimo erede minore; patto di restare in comunione fino a dieci anni, art. 1111), la divisione amichevole (atto notarile con tutti gli eredi; stima, formazione delle porzioni, conguagli in denaro; imposte: registro 1% sulla massa, conguaglio oltre il 5% tassato come vendita, art. 34 D.P.R. 131/1986; divisione fatta dal testatore, artt. 733-734), il procedimento a domanda congiunta (art. 791-bis c.p.c.: ricorso di tutti gli eredi al tribunale per la nomina di un notaio o avvocato che forma il progetto o vende), la mediazione obbligatoria (art. 5 D.Lgs. 28/2010), la causa di divisione (litisconsorzio necessario di tutti gli eredi e dei creditori opponenti, art. 784; ordinanza che dispone la divisione, CTU di stima, progetto del giudice o del notaio delegato, udienza sul progetto, ordinanza esecutiva o sentenza, estrazione a sorte dei lotti uguali e attribuzione dei lotti diseguali, art. 729), gli immobili non comodamente divisibili (art. 720: attribuzione per intero a chi ha la quota maggiore o a chi lo chiede con addebito dell'eccedenza, altrimenti vendita all'incanto con le regole dell'espropriazione, art. 788), i beni da conferire (collazione delle donazioni ricevute in vita, art. 737; imputazione dei debiti, art. 724), l'effetto dichiarativo (art. 757: ogni erede è considerato proprietario dal giorno della morte), le impugnazioni (nullità, annullamento per violenza o dolo, art. 761; rescissione per lesione oltre il quarto entro due anni, art. 763; supplemento di divisione per beni omessi, art. 762), costi e durata (notarile settimane; giudiziale anni, CTU, aste), il rapporto con i creditori (intervento e opposizione, art. 1113; pignoramento della quota).
- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraNozione e spirito di liberalità, forma (atto pubblico e testimoni, nota dei mobili, accettazione), modico valore e donazioni indirette (bonifici, intestazioni, pagamento del prezzo), capacità e donazioni tra coniugi, donazione con riserva di usufrutto, modale e remuneratoria, revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli (termini), rapporti con la successione: collazione e riduzione, la riforma 2025 (artt. 561-563 e 2652: niente più restituzione dai terzi, compensazione in denaro, opposizione), regime transitorio dei sei mesi, fisco (imposta di donazione, franchigie di 1 milione per coniuge e discendenti, ipocatastali, prima casa), banche e mutui su beni donati, alternative (vendita, patto di famiglia, testamento, trust).