In breve
- Recesso sempre possibile, con preavviso massimo di 30 giorni e senza spese non giustificate.
- Vincoli: al massimo 24 mesi; dopo il rinnovo automatico si esce quando si vuole.
- Modifiche peggiorative: recesso gratuito entro 60 giorni dalla comunicazione.
- Prima della causa è obbligatoria la conciliazione, gratuita, su ConciliaWeb.
- Indennizzi AGCOM per ogni giorno di disservizio o di mancata risposta al reclamo.
Recesso, vincoli e costi di uscita
«I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica [...] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.»
La «legge Bersani» del 2007 consente di uscire dal contratto o cambiare operatore in qualsiasi momento; le spese di recesso devono corrispondere ai costi reali, essere indicate già nell'offerta e comunicate all'AGCOM. Il Codice delle comunicazioni elettroniche aggiunge altre regole (art. 98-septiesdecies D.Lgs. 259/2003):
| Situazione | Diritto del cliente |
|---|---|
| Durata del vincolo | Al massimo 24 mesi; tra le offerte almeno una con durata iniziale massima di 12 mesi |
| Rinnovo automatico | Avviso almeno due mesi prima; dopo il rinnovo, recesso in ogni momento con preavviso massimo di un mese, senza penali |
| Modifica delle condizioni (es. aumento di prezzo) | Preavviso di almeno 30 giorni; recesso o cambio operatore senza penali entro 60 giorni dalla comunicazione |
| Recesso anticipato da un'offerta vincolata | Nessun corrispettivo, salvo il residuo dei terminali tenuti (modem, telefono), in proporzione al tempo |
| Prestazioni molto diverse da quelle promesse | Risoluzione senza costi, salvi gli indennizzi |
Le regole su vincoli e rinnovi valgono anche per microimprese, piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro, salvo loro espressa rinuncia. Dal 2018 rinnovi e fatture devono avere cadenza mensile o multipla del mese: la fatturazione a 28 giorni è vietata e l'AGCOM può ordinare il rimborso delle somme addebitate in violazione (art. 19-quinquiesdecies DL 148/2017).
Il reclamo e la conciliazione su ConciliaWeb
Il primo passo è il reclamo scritto all'operatore, da conservare con la data di invio. Se non basta, per andare dal giudice è obbligatorio un tentativo di conciliazione (art. 1, c. 11, L. 249/1997). Si può fare davanti al Corecom della regione in cui si trova la linea fissa, o in mancanza del domicilio dell'utente, oppure davanti agli organismi di negoziazione paritetica con le associazioni dei consumatori, agli organismi ADR riconosciuti e alle camere di conciliazione delle camere di commercio aderenti. Davanti al Corecom la procedura è gratuita e interamente online su ConciliaWeb, con accesso SPID e formulario UG.
Per rimborsi di credito residuo o deposito cauzionale, spese di recesso, mancata cessazione dopo la disdetta, addebiti per roaming o servizi a sovrapprezzo si segue una procedura semplificata, che dopo trenta giorni si chiude con un verbale; negli altri casi si tiene un'udienza di conciliazione, anche a distanza. Se si raggiunge l'accordo, il verbale di conciliazione è un titolo esecutivo. Ai fini della causa, la condizione di procedibilità si considera comunque soddisfatta dopo trenta giorni dall'istanza, e la procedura sospende i termini per agire. Se il servizio è stato sospeso, con il formulario GU5 si può chiedere al Corecom un provvedimento temporaneo di riattivazione, che viene adottato o rigettato entro dieci giorni.
Gli indennizzi e la definizione della controversia
| Disservizio (per ciascun servizio non accessorio) | Indennizzo |
|---|---|
| Ritardo nell'attivazione o nel trasloco della linea | 7,50 euro al giorno |
| Sospensione o cessazione senza presupposti o senza preavviso | 7,50 euro al giorno |
| Interruzione completa per motivi tecnici | 6 euro al giorno |
| Servizio irregolare, discontinuo o sotto gli standard | 3 euro al giorno |
| Mancata o ritardata risposta al reclamo | 2,50 euro al giorno, fino a 300 euro |
| Perdita del numero telefonico | 100 euro per ogni anno di utilizzo, fino a 1.500 euro |
Gli importi sono fissati dal regolamento AGCOM sugli indennizzi (delibera 347/18/CONS). Se la conciliazione fallisce, entro tre mesi dalla sua conclusione si può chiedere al Corecom di decidere la lite con il formulario GU14; non è possibile se per la stessa controversia è già pendente una causa. Il procedimento dura 180 giorni e si chiude con un provvedimento che è un ordine dell'Autorità: può imporre di cessare la condotta, rimborsare le somme non dovute e pagare gli indennizzi, e il suo mancato rispetto è sanzionato. Chi preferisce può invece rivolgersi al giudice, anche per il risarcimento dei danni ulteriori.
- Inviare il reclamo scritto all'operatore e conservarne la prova.
- Raccogliere fatture, contratto, offerta sottoscritta, segnalazioni di guasto.
- Aprire la conciliazione su ConciliaWeb, calcolando gli indennizzi richiesti.
- Chiedere il GU5 se la linea è stata sospesa.
- Se non si concilia, presentare il GU14 entro tre mesi o valutare la causa.
Domande frequenti
L'operatore mi chiede 100 euro di «costi di disattivazione»: devo pagarli?
Posso fare causa all'operatore senza passare dal Corecom?
La linea è ferma da due settimane: che indennizzo mi spetta?
Se la conciliazione fallisce che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 1 DL 7/2007 (L. 40/2007) — Recesso dai contratti con operatori di telefonia
- Art. 98-septiesdecies D.Lgs. 259/2003 — Durata dei contratti e diritto di recesso
- Art. 1 L. 249/1997 — Tentativo obbligatorio di conciliazione (c. 11)
- AGCOM, regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie (all. B delibera 358/22/CONS)
- AGCOM, regolamento sugli indennizzi (delibera 347/18/CONS)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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