In breve
- Per chi: persone e imprese con diritti «omogenei» lesi dalla stessa condotta di un'impresa o di un gestore di servizi pubblici.
- Chi agisce: un componente della classe o un'associazione iscritta nell'elenco ministeriale.
- Dove: sezione specializzata in materia di impresa del luogo della sede dell'impresa.
- Adesione online, anche dopo la sentenza di accoglimento.
- Azione rappresentativa delle associazioni dei consumatori dal 25 giugno 2023, per inibire e risarcire.
Che cos'è e quando si può usare
«I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe [...]. A tale fine, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.»
L'azione di classe è stata riscritta dalla L. 31/2019 e spostata dal codice del consumo al codice di procedura civile: vale per le condotte illecite successive al 19 maggio 2021, mentre per quelle precedenti resta il vecchio art. 140-bis del codice del consumo. Oggi non è più riservata ai consumatori: può servire a clienti, risparmiatori, piccole imprese, lavoratori autonomi, chiunque abbia subito dalla stessa condotta una lesione dello stesso tipo. Si agisce contro imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, per fatti compiuti nella loro attività. Il diritto all'azione individuale resta sempre salvo.
Il procedimento in tre fasi
| Fase | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| 1. Ammissibilità | Ricorso al tribunale delle imprese, pubblicato sul portale; entro 30 giorni dalla prima udienza il tribunale decide se l'azione è ammissibile; dopo 60 giorni dalla pubblicazione non si possono proporre altre azioni sugli stessi fatti | Artt. 840-ter e 840-quater |
| 2. Merito | Rito semplificato; si può aderire entro un termine tra 60 e 150 giorni; la consulenza tecnica è anticipata di regola dall'impresa; sentenza di accoglimento che accerta la lesione e definisce la classe | Artt. 840-quinquies e 840-sexies |
| 3. Adesione e liquidazione | Nuova finestra di adesione dopo la sentenza; l'impresa contesta le singole posizioni; il rappresentante comune predispone il progetto dei diritti; il giudice delegato decide con decreto che costituisce titolo esecutivo | Artt. 840-septies e 840-octies |
Il tribunale dichiara la domanda inammissibile se è manifestamente infondata, se i diritti non sono omogenei o se il ricorrente è in conflitto di interessi con l'impresa. L'aderente non diventa parte del processo ma può consultare il fascicolo informatico; con la domanda di adesione, presentata online a pena di inammissibilità con i dati richiesti e un'attestazione di veridicità, conferisce mandato al rappresentante comune degli aderenti, che è un pubblico ufficiale nominato dal giudice. Nella fase di adesione si decide solo su documenti.
Costi e compensi
Se l'azione vince, l'impresa paga al rappresentante comune un compenso calcolato in percentuale sull'importo complessivo dovuto agli aderenti, decrescente con il numero dei componenti: fino al 9% da 1 a 500 aderenti, 6% fino a 1.000, 3% fino a 10.000, 2,5% fino a 100.000, 1,5% fino a 500.000, 1% fino a un milione, 0,5% oltre (art. 840-novies), oltre a un compenso premiale per gli avvocati del ricorrente. Il tribunale può chiedere a ciascun aderente un fondo spese (art. 840-sexies). Per le regole generali su chi paga si veda la pagina sulle spese di lite.
L'inibitoria collettiva e l'azione rappresentativa europea
Accanto all'azione risarcitoria, chiunque vi abbia interesse, e le associazioni iscritte, può chiedere al tribunale delle imprese di ordinare la cessazione di una condotta che danneggia una pluralità di persone, anche con misure coercitive per ogni violazione successiva (azione inibitoria collettiva, art. 840-sexiesdecies). Dal 25 giugno 2023 il codice del consumo prevede poi l'azione rappresentativa della direttiva UE 2020/1828 (artt. 140-ter e seguenti, introdotti dal D.Lgs. 28/2023): le associazioni dei consumatori legittimate, anche di altri Stati membri, possono agire senza mandato dei consumatori per ottenere provvedimenti inibitori, senza dover provare colpa del professionista né danni individuali, e provvedimenti compensativi, con adesione dei consumatori secondo le regole della class action; il consumatore soccombente paga le spese solo se ha agito con mala fede o colpa grave. Le violazioni coperte sono quelle delle norme europee sui consumatori, dalle pratiche commerciali scorrette alla garanzia sui beni, alla protezione dei dati.
- Verificare l'omogeneità: stessa condotta, stesso tipo di danno per molti.
- Controllare il portale del Ministero: potrebbe esserci già un'azione a cui aderire.
- Conservare i documenti che provano l'appartenenza alla classe.
- Rispettare i termini di adesione fissati dal tribunale: sono perentori.
- Confrontare class action, azione individuale e azione rappresentativa con un avvocato.
Domande frequenti
Posso promuovere una class action da solo?
Come si aderisce a un'azione di classe già avviata?
Quanto costa aderire?
La class action vale anche per fatti vecchi?
Fonti normative
- Art. 840-bis c.p.c. — Ambito di applicazione
- Art. 840-ter c.p.c. — Forma e ammissibilità della domanda
- Art. 840-septies c.p.c. — Modalità di adesione
- Art. 840-novies c.p.c. — Spese del procedimento
- Art. 140-septies cod. consumo — Azioni rappresentative
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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