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GuidaPrivacy e digitale · Reputazione e contenuti online

Recensioni online false, diffamatorie, comprate

Una recensione negativa è lecita se racconta un'esperienza vera con parole misurate; diventa illecita quando inventa fatti, insulta, arriva da chi non ha mai messo piede nel locale o è stata pagata. Dal 7 aprile 2026 una legge fissa per ristoranti, strutture turistiche e attrazioni i requisiti di liceità delle recensioni e vieta di comprarle e venderle, affidando all'Antitrust le sanzioni. Per tutti gli altri restano il codice del consumo, la diffamazione e le regole europee sulla rimozione.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • L. 34/2026 (dal 7/4/2026) per ristoranti, hotel e attrazioni turistiche: recensione lecita solo entro 30 giorni dall'esperienza, da chi l'ha vissuta, senza sconti; scade dopo 2 anni; rimozione con segnalazione ex art. 16 DSA (art. 19).
  • Vietato comprare o vendere recensioni e «like»: sanzioni AGCM fino a 10 milioni (art. 20; art. 27 cod. consumo).
  • Per tutti: recensioni false e false attestazioni di verifica = pratica ingannevole (art. 23 lett. bb-ter e bb-quater cod. consumo).
  • Fatti falsi o insulti = diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.), querela in 3 mesi; fatti veri e toni misurati = diritto di critica.
  • Rimozione: segnalazione alla piattaforma → reclamo interno → giudice (art. 700 c.p.c.); risarcimento ex artt. 2043-2059 c.c.

La norma del 2026

Art. 19 L. 11 marzo 2026, n. 34 — Requisiti di liceità delle recensioni e diritti delle strutture recensite

«La recensione online è lecita se è rilasciata non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni, se risponde alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre e se comunque non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari. È illecita la recensione online attestata come verificata ove non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione online corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale. La recensione online non è più lecita, in ragione della significativa mancanza di attualità, decorsi due anni dalla sua pubblicazione. Al fine di ottenerne la rimozione, il legale rappresentante della struttura recensita o un suo delegato ha la facoltà di segnalare, nei modi prescritti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità di cui al comma 1».

SituazioneQualificazioneRimedio
Recensione negativa su fatti veri, toni misuratiDiritto di critica (art. 51 c.p.); lecitaRisposta pubblica dell'esercente; nessuna rimozione
Recensione con fatti falsi o insultiDiffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.); illecito civileQuerela in 3 mesi; segnalazione DSA; art. 700 c.p.c.; risarcimento
Recensione di chi non ha usato il servizio (turismo e ristorazione)Illecita ex art. 19 L. 34/2026Segnalazione ex art. 16 DSA dal legale rappresentante; reclamo; giudice
Recensione oltre 30 giorni dall'esperienza o più vecchia di 2 anni (turismo e ristorazione)Non lecita / non più lecita ex art. 19Segnalazione per la rimozione
Recensione in cambio di sconti o regaliIllecita ex art. 19; pratica ingannevoleRimozione; sanzione AGCM all'esercente
Acquisto o vendita di recensioni e interazioni (turismo e ristorazione)Vietato ex art. 20 L. 34/2026; ferma la responsabilità penaleSanzioni AGCM ex art. 27 cod. consumo (fino a 10 milioni)
Recensioni false fatte inviare da qualunque impresa; attestazioni di verifica senza controlliPratica in ogni caso ingannevole (art. 23 lett. bb-ter, bb-quater)Segnalazione AGCM; sanzioni; concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)
Profilo falso a nome di altriSostituzione di persona (art. 494 c.p.)Querela; identificazione
Recensione usata per ottenere rimborsi o scontiPossibile estorsione o tentativoDenuncia

La legge del 2026 non ha creato un diritto alla cancellazione delle recensioni negative: ha fissato requisiti oggettivi (tempestività, esperienza personale, corrispondenza, assenza di corrispettivo, attualità) che l'esercente può far valere con la procedura europea di segnalazione, e ha spostato sul piano amministrativo, con l'Antitrust, la repressione del mercato delle recensioni. Le linee guida previste dall'art. 21 sono state approvate dall'AGCM in via preliminare il 23 giugno 2026 e messe in consultazione fino al 15 luglio 2026; alla data di verifica di questa pagina la versione definitiva non risultava adottata, e le associazioni di categoria hanno chiesto correzioni, in particolare sulla prova dell'esperienza reale. Sul piano penale nulla cambia: la diffamazione online resta il reato di riferimento, con il confine del diritto di critica; sul piano civile la rimozione passa dalla piattaforma al giudice, e la concorrenza sleale copre le recensioni false dei concorrenti.

Che cosa fare, da una parte e dall'altra

  1. L'esercente che riceve una recensione sospetta: verificare prenotazioni, scontrini e presenze; rispondere pubblicamente con i fatti, senza attaccare la persona; segnalare alla piattaforma con la procedura dell'art. 16 DSA (URL, motivi, identità, dichiarazione di buona fede), richiamando l'art. 19 L. 34/2026 se è un ristorante o una struttura turistica; conservare gli screenshot con data.
  2. Se la piattaforma non rimuove: reclamo interno (art. 20 DSA), organismo di risoluzione extragiudiziale (art. 21 DSA), poi ricorso d'urgenza al tribunale (art. 700 c.p.c.) per rimozione e inibitoria; in parallelo, per i fatti falsi e offensivi, querela entro tre mesi con richiesta di identificare l'autore; azione di risarcimento con la prova del calo di clientela.
  3. L'esercente tentato dalle recensioni comprate: non farlo, non farle scrivere a dipendenti o parenti, non offrire sconti in cambio; sollecitare i clienti veri con un invito neutro; informare sul sito come vengono gestite le recensioni (art. 22 c. 5-bis cod. consumo).
  4. Il consumatore: scrivere entro 30 giorni per il turismo e la ristorazione, conservare lo scontrino, raccontare fatti verificabili senza insulti, non accettare utilità in cambio; se minacciato per una recensione vera, conservare i messaggi e valutare la denuncia.
  5. Chi trova recensioni false su un concorrente o un mercato: segnalazione all'AGCM (per turismo e ristorazione anche tramite le associazioni riconosciute come segnalatori attendibili ex art. 22 DSA); azione di concorrenza sleale con inibitoria.

Due errori frequenti. Il primo è confondere il fastidio con l'illecito: una recensione dura ma vera non si rimuove, e la segnalazione pretestuosa fa perdere credibilità presso la piattaforma, che tiene conto degli abusi delle segnalazioni. Il secondo è cercare l'autore anonimo da soli: la piattaforma non rivela i dati a un privato, e l'identificazione passa dalla querela e dalle richieste dell'autorità giudiziaria, che ottiene i dati di registrazione e gli indirizzi IP nei limiti della conservazione; il diritto all'oblio e il Garante aiutano quando la recensione contiene dati personali, non per l'opinione in sé. Per la querela e per la costituzione di parte civile rinviamo alle guide penali.

Domande frequenti

Ho un ristorante e una recensione a una stella racconta una cena che non è mai avvenuta: come la faccio togliere?

Dal 7 aprile 2026 ha una norma su misura: la recensione è lecita solo se rilasciata entro trenta giorni dall'esperienza da chi ha «effettivamente e personalmente» usato il servizio e se corrisponde alla tipologia del prodotto e alle caratteristiche della struttura (art. 19, c. 1, L. 34/2026). Il legale rappresentante, o un delegato, la segnala alla piattaforma con la procedura dell'art. 16 del regolamento europeo sui servizi digitali (art. 19, c. 2): URL esatto, spiegazione motivata (nessuna prenotazione a quel nome, nessuno scontrino, dettagli incompatibili con il locale), identità e dichiarazione di buona fede; la piattaforma deve decidere con diligenza e motivare. Se rifiuta, c'è il reclamo interno e l'organismo di risoluzione delle controversie previsti dal DSA, e in ultima istanza il ricorso d'urgenza al giudice civile (art. 700 c.p.c.) per ottenere la rimozione, con il risarcimento del danno alla reputazione commerciale. Se la recensione attribuisce fatti falsi e offensivi (cibo avariato, furti), è anche diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595, c. 3, c.p.): querela entro tre mesi, chiedendo l'identificazione dell'autore.

Un'agenzia mi propone cento recensioni positive a 300 euro: che cosa rischio?

Per un ristorante o una struttura turistica, l'acquisto e la cessione di recensioni, apprezzamenti o interazioni «a qualsiasi titolo» sono vietati anche tra imprenditori e intermediari (art. 20 L. 34/2026), e l'AGCM esercita i poteri dell'art. 27 del codice del consumo, con sanzioni da 5.000 fino a 10 milioni di euro. Per qualunque impresa, far inviare recensioni false o falsi apprezzamenti è una pratica commerciale «in ogni caso ingannevole» (art. 23, lett. bb-quater), come dichiarare che le recensioni sono di consumatori effettivi senza verifiche ragionevoli (lett. bb-ter): l'Antitrust ha già sanzionato piattaforme e venditori, e la legge del 2026 fa salva la responsabilità penale, che può arrivare alla truffa e alla frode nell'esercizio del commercio a seconda dei casi. Il rischio commerciale è concreto: le piattaforme cancellano i profili con recensioni comprate e le linee guida in preparazione presso l'AGCM chiedono prove dell'esperienza reale. Il modo lecito di avere recensioni è chiederle ai clienti veri dopo il servizio, senza sconti o regali in cambio, che rendono la recensione illecita.

Ho scritto una recensione negativa vera e il titolare minaccia di denunciarmi: posso essere condannato?

No, se ha raccontato fatti veri, con un interesse legittimo a informare gli altri clienti e con parole misurate: è il diritto di critica (art. 51 c.p.), che la giurisprudenza riconosce alle recensioni quando rispettano verità, pertinenza e continenza. Il confine è doppio: i fatti inventati o gonfiati (un'intossicazione mai avvenuta, un prezzo mai chiesto) e le espressioni gratuitamente offensive sulla persona («ladro», «incapace») fanno scattare la diffamazione, aggravata perché la recensione è un mezzo di pubblicità. Per le strutture turistiche e i ristoranti, dal 2026, la recensione deve anche essere scritta entro trenta giorni dall'esperienza e da chi l'ha vissuta personalmente, e conviene conservare scontrino o prenotazione, che fanno presumere l'autenticità (art. 19 L. 34/2026). Se il titolare la denuncia lo stesso, la querela infondata lo espone alle spese e, se calunniosa, al reato di calunnia; una minaccia per farle cancellare la recensione può essere a sua volta un reato.

Le nuove regole valgono anche per un negozio online o uno studio professionale?

Le regole speciali della L. 34/2026 (30 giorni, uso personale, scadenza a due anni, segnalazione ex art. 16 DSA, divieto di compravendita con sanzioni AGCM) riguardano solo ristorazione, strutture turistiche e attrazioni in Italia. Per tutti gli altri valgono le norme generali: il codice del consumo, che vieta le recensioni false e le attestazioni di verifica non vere e impone di informare su come si verificano (artt. 22, c. 5-bis, e 23), con le sanzioni dell'AGCM; il DSA, che obbliga ogni piattaforma a un meccanismo di segnalazione e a decidere in modo motivato; il codice penale per la diffamazione e la sostituzione di persona nei profili falsi; il codice civile per la concorrenza sleale, quando la recensione falsa viene da un concorrente (art. 2598 c.c.), e per il risarcimento. Anche per i professionisti vale il diritto di critica del cliente, con lo stesso confine tra fatto vero e insulto; i codici deontologici vietano invece al professionista di sollecitare recensioni a pagamento o di rispondere rivelando dati coperti dal segreto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppGli elementi (art. 595: offesa alla reputazione comunicata ad almeno due persone in assenza dell'offeso; online basta la potenziale lettura da parte di più utenti; la persona offesa deve essere identificabile anche senza nome; l'ingiuria in chat privata a due non è reato ma illecito civile), le tre ipotesi (c. 1 semplice, fino a 1 anno; c. 2 attribuzione di un fatto determinato, fino a 2 anni; c. 3 mezzo di pubblicità, 6 mesi-3 anni o multa non inferiore a 516 euro: post pubblici, profili aperti, siti, forum, recensioni, gruppi numerosi; non la stampa, quindi non l'art. 13 L. 47/1948), i luoghi (bacheche e storie pubbliche; gruppi WhatsApp e Telegram chiusi con più di due persone: diffamazione senza aggravante o con l'aggravante secondo la dimensione e l'apertura del gruppo; messaggi privati: ingiuria civile; commenti e condivisioni: chi rilancia risponde; tag e menzioni; meme e foto), le recensioni (critica lecita se il fatto è vero, di interesse per gli altri utenti e il linguaggio è continente; reato se il fatto è falso, se l'autore non è mai stato cliente, se l'espressione è insulto gratuito; la risposta del professionista; la rimozione tramite la piattaforma e la richiesta dei dati dell'autore), le esimenti (diritto di critica e di cronaca, art. 51 c.p.: verità o verosimiglianza, interesse pubblico, continenza; satira; il contesto della polemica; la reazione a una provocazione; l'errore sui fatti), la querela e la prova (3 mesi dalla conoscenza; screenshot con URL, data e ora, meglio se autenticati da un verbale di polizia o da un notaio o acquisiti con strumenti forensi; querela contro ignoti e richiesta di identificazione tramite IP e dati della piattaforma; le difficoltà con i social esteri), il processo (tribunale monocratico per l'ipotesi aggravata, giudice di pace per le altre; remissione della querela; risarcimento in sede penale o civile; il gestore del sito e il direttore: l'art. 57 non si applica ai siti non registrati, responsabilità solo per concorso o omessa rimozione dopo la segnalazione; Corte cost. 150/2021: carcere solo per i casi di eccezionale gravità), la rimozione (notifica alla piattaforma con il Digital Services Act, art. 16; segnalazione al Garante; ordine del giudice civile in via cautelare, art. 700 c.p.c.; deindicizzazione e oblio), il risarcimento (danno non patrimoniale liquidato con criteri equitativi; parametri dell'Osservatorio di Milano; rettifica e pubblicazione della sentenza), i rischi per chi denuncia (calunnia se si sa che il fatto non è reato; spese).
  • Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
  • Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceConservare la prova (screenshot con URL e data, copia certificata, acquisizione forense, Wayback), che cosa è diffamatorio e che cosa è critica lecita, segnalazione alla piattaforma ai sensi dell'art. 16 DSA (contenuto della notifica: motivi, URL, identità, dichiarazione di buona fede; conferma e decisione senza indebito ritardo; conoscenza effettiva e perdita dell'esenzione ex art. 6), reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20) e organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (art. 21), reclamo all'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 53 DSA, D.Lgs. 50/2024), diffida all'autore e al gestore del sito, rettifica per quotidiani, periodici e testate online registrate (art. 8 L. 47/1948: due giorni, stessa pagina, ordine del giudice ex art. 700), Garante privacy per dati personali e diritto all'oblio, procedura di 24/48 ore per i minori vittime di cyberbullismo (art. 2 L. 71/2017), deindicizzazione dai motori di ricerca, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host per l'ordine di rimozione con penale ex art. 614-bis, limiti per le testate giornalistiche (Cass. SU 31022/2015: niente sequestro), querela per diffamazione aggravata entro tre mesi (art. 595, c. 3, c.p.) e sequestro preventivo della pagina, identificazione dell'anonimo, risarcimento del danno, ordini di rimozione e art. 9 DSA, recensioni false e AGCM.
  • Reputazione e contenuti onlineDiritto di cronaca e di critica sui social e sui blogIl fondamento (art. 21 Cost.: libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo; art. 51 c.p.: l'esercizio di un diritto esclude la punibilità; art. 10 CEDU; il bilanciamento con l'onore e la reputazione, art. 2 e 3 Cost.), i tre requisiti (Cass., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259, il «decalogo»: verità del fatto, anche putativa se l'autore ha verificato con diligenza le fonti; interesse pubblico o sociale alla conoscenza, pertinenza; continenza, cioè forma civile e proporzionata, senza insinuazioni, accostamenti suggestionanti, toni sproporzionati; per la critica la verità riguarda il fatto da cui la valutazione parte, mentre il giudizio è soggettivo e può essere severo; il limite è l'attacco gratuito alla persona, l'insulto, l'attribuzione di fatti falsi; la satira: esonerata dalla verità ma non dalla pertinenza e dal rispetto della dignità), online (la cronaca e la critica valgono per chiunque, non solo per i giornalisti: blogger, utenti dei social, recensori; il post pubblico su Facebook, Instagram, X, TikTok è «altro mezzo di pubblicità» e la diffamazione è aggravata ex art. 595 c. 3 c.p., reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro, Cass. costante; nei gruppi chiusi e nelle chat con più persone diffamazione semplice o con fatto determinato; la condivisione e il like adesivo possono concorrere; il commento sotto il post altrui; Corte cost. 150/2021: illegittimo l'art. 13 L. 47/1948, il carcere per la diffamazione a mezzo stampa resta ammissibile solo nei casi di eccezionale gravità; Cass. SU 31022/2015: le testate telematiche registrate sono «stampa» ai fini del sequestro e delle garanzie, i blog e i social no; art. 11 L. 47/1948 responsabilità solidale dell'editore per le testate; rettifica ex art. 8 per i periodici anche online; la riforma della diffamazione, senza carcere e con la rettifica come causa di non punibilità, è all'esame del Parlamento e non è legge alla data di verifica), la cronaca giudiziaria (l'indagato e l'imputato vanno presentati come tali: D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza; l'informazione sugli atti coperti da segreto, art. 114 c.p.p.; la notizia vera all'epoca e superata dai fatti: dovere di aggiornamento e contestualizzazione degli archivi online, Cass. 5525/2012; deindicizzazione ex art. 17 GDPR e diritto all'oblio; le persone pubbliche e i privati coinvolti in fatti di interesse pubblico; i minori, art. 114 c. 6), la critica (politica, sindacale, di costume, del consumatore: le recensioni; il dipendente che critica il datore sui social, con i limiti del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. e il rischio di licenziamento; l'avvocato e il magistrato; la critica alla pubblica amministrazione e ai politici, che devono tollerare di più; il contesto della polemica e la provocazione, art. 599 c.p.), che cosa rischia chi scrive (querela entro 3 mesi, pena aggravata, risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c. con liquidazione equitativa, rimozione, pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p., spese; la prova dell'esimente a carico di chi la invoca; la verità putativa richiede fonti verificate, non il «lo dicono tutti»; screenshot e conservazione delle prove), come si difende chi è colpito (richiesta di rettifica o rimozione, segnalazione alla piattaforma ex art. 16 DSA, diffida, querela in 3 mesi con identificazione dell'autore, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., azione civile per il danno, reclamo al Garante per i dati personali, deindicizzazione), e le cautele per chi scrive (fatti verificati e fonti conservate, distinguere fatti e opinioni, evitare aggettivi sulla persona, dare la possibilità di replica, aggiornare o rettificare gli errori, non condividere ciò che non si è verificato).
  • Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieTre livelli (cancellazione, deindicizzazione, aggiornamento e contestualizzazione), art. 17 GDPR e i suoi limiti (libertà di espressione e informazione, obblighi di legge, ricerca, giustizia), la giurisprudenza europea (Google Spain 2014, Google/CNIL 2019 sulla portata, C-460/20 del 2022 sulla prova dell'inesattezza) e italiana (Cassazione sugli archivi online), criteri del bilanciamento (tempo, ruolo pubblico, gravità del fatto, interesse storico, minori), procedura verso il motore di ricerca e verso l'editore, reclamo al Garante e ricorso al tribunale, deindicizzazione delle sentenze di assoluzione e archiviazione (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), risarcimento, che cosa non si può ottenere.
  • Privacy e GDPRIl reclamo al Garante privacyIl diritto (art. 77 GDPR: l'interessato che ritiene che il trattamento violi il regolamento può proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede, lavora o dove è avvenuta la violazione, fatto salvo ogni altro ricorso; art. 141 Codice privacy: reclamo al Garante; art. 144: segnalazione di chiunque, senza le formalità e senza diritto a una decisione, e poteri d'ufficio), il contenuto (art. 142: indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, estremi del titolare o del responsabile se conosciuti; sottoscrizione dell'interessato o, con mandato, di un ente del terzo settore attivo nella tutela dei dati; documenti allegati e recapito anche PEC o e-mail; modello pubblicato sul sito del Garante; regolamento interno per il procedimento con modalità semplificate e termini abbreviati per i reclami sui diritti degli artt. 15-22; invio via PEC a protocollo@pec.gpdp.it, raccomandata o consegna; gratuito; copia del documento; delega e procura), prima del reclamo (art. 12 GDPR: richiesta al titolare per accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità, con risposta entro un mese, prorogabile di due; il mancato riscontro è il caso più frequente di reclamo; DPO come interlocutore; prova della richiesta e del silenzio), il procedimento (art. 143: istruttoria preliminare, richiesta di informazioni al titolare, eventuali ispezioni; se il reclamo non è manifestamente infondato, provvedimenti dell'art. 58 GDPR anche prima della definizione: avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni a soddisfare le richieste dell'interessato, limitazioni e divieti di trattamento, ordini di rettifica o cancellazione, sospensione dei flussi verso l'estero; informazione sullo stato entro 3 mesi, decisione entro 9 mesi, 12 con motivate esigenze istruttorie, sospensione durante la cooperazione europea per i titolari con stabilimento principale in altro Stato ex art. 60; pubblicazione in Gazzetta se i destinatari non sono identificabili; sanzioni ex art. 166 con contestazione, 30 giorni per scritti difensivi e audizione, fino a 10 o 20 milioni di euro o al 2% o 4% del fatturato mondiale, art. 83 GDPR, pubblicazione dell'ordinanza sul sito; il reclamante non è parte del procedimento sanzionatorio e non riceve la sanzione), dopo (art. 143 c. 4 e art. 152: ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; art. 10 D.Lgs. 150/2011: rito del lavoro, tribunale del luogo di sede del titolare o di residenza dell'interessato, ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 dall'estero; contro il silenzio, entro 30 giorni dalla scadenza dei 9 mesi o dei 3 mesi senza informazione; art. 78 GDPR: ricorso contro l'autorità che non tratta il reclamo entro 3 mesi; art. 79: azione diretta contro il titolare o il responsabile davanti al giudice dello Stato dello stabilimento o della residenza; art. 82: risarcimento del danno materiale e immateriale, con onere del titolare di provare che l'evento non gli è imputabile, responsabilità solidale; azioni rappresentative del terzo settore ex art. 80), i casi tipici (mancata risposta alla richiesta di accesso o cancellazione; telemarketing e newsletter senza consenso; pubblicazione di foto o dati online, ex partner, datore di lavoro; videosorveglianza illecita; segnalazione a centrali rischi senza preavviso; comunicazioni a terzi; dati sanitari; data breach senza notifica; profilazione), strategia (reclamo circostanziato con richieste precise; segnalazione se non si è interessati; causa se serve il risarcimento o un'urgenza; cautelare ex art. 700 c.p.c. per la rimozione immediata; reclamo e causa cumulabili; riservatezza del reclamante non garantita verso il titolare).
  • Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiI presupposti (rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale e su mercati contigui; atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, anche tramite terzi: ex dipendenti, agenti, società collegate, con la responsabilità del terzo che concorre; irrilevanza del danno effettivo, basta l'idoneità), le tre ipotesi dell'art. 2598 (n. 1 confusione: uso di nomi e segni distintivi confondibili, imitazione servile delle forme non necessitate del prodotto, della confezione, del sito, del look-alike; n. 2 denigrazione: notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente idonei a screditarlo, anche veri se tendenziosi, pubblicità comparativa fuori dai limiti del D.Lgs. 145/2007, e appropriazione di pregi: vantare qualità, premi, clienti, certificazioni altrui; n. 3 clausola generale della correttezza professionale: storno di dipendenti con animus nocendi o con modalità che paralizzano il concorrente, sviamento di clientela con liste e informazioni riservate, violazione di segreti aziendali, boicottaggio, vendita sottocosto sistematica, concorrenza parassitaria, violazione di norme pubblicistiche che dà vantaggio, uso di dati personali dei clienti altrui, pubblicità ingannevole), i confini (l'ex dipendente può usare le competenze acquisite ma non gli elenchi e i segreti; il patto di non concorrenza, art. 2125 c.c., e l'obbligo di fedeltà, art. 2105; i segreti commerciali, artt. 98-99 c.p.i.; marchi e brevetti con tutele proprie e cumulabili; la libertà di imitare le forme funzionali e i prodotti non protetti; la critica lecita), le azioni (inibitoria e rimozione degli effetti, art. 2599: ritiro dei prodotti, rettifica, distruzione; risarcimento del danno con colpa presunta e pubblicazione della sentenza, art. 2600: lucro cessante, danno all'immagine, utili del concorrente, liquidazione equitativa; azione delle associazioni professionali, art. 2601; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e descrizione; astreinte, art. 614-bis c.p.c.; competenza del tribunale delle imprese quando interferiscono privative industriali, altrimenti tribunale ordinario; prescrizione quinquennale, art. 2947), la prova (investigazioni e testimonianze, ordini di esibizione, documenti dei clienti, perizie sulla confondibilità, dati di vendita per il danno), le difese (assenza di rapporto di concorrenza, forme necessitate, notizie vere e continenti, libertà di assunzione, informazioni di pubblico dominio, decadenza dei diritti), i rapporti con l'AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese, con procedimento amministrativo separato) e con il penale (art. 513 turbata libertà dell'industria, 513-bis, 623 rivelazione di segreti, 473-474 marchi).
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
  • Banche, consumatori e assicurazioniLa garanzia legale di 2 anni sui prodottiA chi si applica (art. 128: vendite, permute, somministrazioni e appalti di beni da fabbricare tra un venditore professionista e un consumatore persona fisica; beni mobili anche usati, beni con elementi digitali, animali; esclusi i beni venduti tra privati o tra imprese, regolati dagli artt. 1490-1497 c.c., i beni all'asta giudiziaria, acqua e gas non confezionati), il difetto di conformità (art. 129: requisiti soggettivi del contratto e oggettivi di qualità, quantità, durabilità, sicurezza, accessori, imballaggio, aggiornamenti; art. 130 installazione errata; art. 131 aggiornamenti per i beni digitali; non è difetto ciò che il consumatore conosceva e ha accettato espressamente), la durata (art. 133: due anni dalla consegna; beni usati riducibili a un anno per accordo; prescrizione dell'azione in 26 mesi dalla consegna, salvo dolo del venditore; niente più denuncia entro due mesi dalla scoperta, abolita dal 2022), l'onere della prova (art. 135: difetto manifestato entro un anno presunto esistente alla consegna, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto; dopo, prova a carico del consumatore con perizia), i rimedi (art. 135-bis: primo livello riparazione o sostituzione a scelta del consumatore, salvo impossibilità o costi sproporzionati; art. 135-ter: senza spese, in tempo congruo, senza notevoli inconvenienti, con rimozione e reinstallazione comprese, nessun pagamento per l'uso; secondo livello riduzione proporzionale del prezzo o risoluzione, quando il venditore non ripara o non sostituisce, rifiuta, il difetto ricompare, è grave o il venditore fa capire che non provvederà; art. 135-quater: risoluzione con dichiarazione al venditore, restituzione a spese sue e rimborso; niente risoluzione per difetti lievi, con prova a carico del venditore; sospensione del pagamento), le garanzie convenzionali (art. 135-quinquies: vincolano chi le offre nei termini della dichiarazione e della pubblicità; la garanzia del produttore non tocca la legale; le estensioni a pagamento), il regresso e i patti (art. 134 regresso del venditore sul produttore; art. 135-sexies nullità dei patti che limitano i diritti prima della comunicazione del difetto; art. 135-septies risarcimento del danno secondo il codice civile), come si esercita (comunicazione scritta al venditore con prova d'acquisto, PEC o raccomandata, descrizione del difetto e rimedio scelto; scontrino o estratto conto; il negozio non può rinviare al produttore; termini congrui secondo il bene, 15-30 giorni come prassi; assistenza autorizzata; acquisti online e marketplace; conciliazione paritetica, ADR, giudice di pace fino a 10.000 euro senza avvocato sotto 1.100; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette), le differenze (garanzia tra privati e tra imprese: 8 giorni per la denuncia e 1 anno di prescrizione, art. 1495 c.c.; beni immobili; contenuti e servizi digitali, artt. 135-octies e seguenti).