Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Sì, hai uno strumento specifico. Chi ha ottenuto un'archiviazione, un proscioglimento o una sentenza di non luogo a procedere può chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento un'annotazione che preclude l'indicizzazione o dispone la deindicizzazione dei dati personali rispetto alle ricerche fatte a partire dal nome.
L'annotazione non cancella gli articoli, ma è il documento con cui chiedi ai motori di ricerca la deindicizzazione e agli editori l'aggiornamento con l'esito della vicenda. Il Garante e i giudici considerano l'archiviazione e l'assoluzione la ragione tipica per cui la notizia dell'indagine non è più adeguata.
In pratica conviene mappare gli URL che compaiono cercando il tuo nome, con data e screenshot. Poi invii la richiesta al motore di ricerca con il modulo online e all'editore per PEC, allegando i documenti; l'editore deve risponderti entro un mese. Tieni presente che la deindicizzazione riguarda le ricerche sul nome: la pagina resta raggiungibile con altre chiavi, e di regola un giornale non è tenuto a cancellare un articolo vero.
Se la risposta manca o è negativa, puoi presentare reclamo al Garante, che è gratuito, oppure, in alternativa, ricorso al tribunale, che può anche condannare al risarcimento del danno. Le due vie sono alternative per lo stesso oggetto.
Trovi tutti i dettagli nella guida completa Il diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizie: per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.