In breve
- Regola (art. 6 DSA): la piattaforma non risponde dei contenuti degli utenti se non conosce la loro illegalità o se, appena la conosce, li rimuove immediatamente; niente obbligo di sorveglianza preventiva (art. 8).
- Vecchie norme: gli artt. 14-17 D.Lgs. 70/2003 sono abrogati dal D.Lgs. 50/2024; il DSA si applica direttamente dal 17 febbraio 2024.
- Hosting attivo (Cass. 7708/2019): chi filtra, organizza, promuove e sfrutta i contenuti risponde come un autore; il passivo risponde solo dopo la segnalazione specifica.
- Segnalazione (art. 16): motivi, URL, identità, buona fede; se rende evidente l'illiceità crea la conoscenza; risposta motivata, reclamo interno, organismi extragiudiziali, AGCOM.
- Rimedi: rimozione d'urgenza (art. 700 c.p.c.), risarcimento dalla piattaforma inerte (art. 2043 c.c., art. 54 DSA), sanzioni fino al 6% del fatturato (art. 52).
La regola: esenzione fino alla conoscenza
«Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.»
Il regolamento sui servizi digitali distingue tre servizi intermediari e dà a ciascuno un'esenzione condizionata: il semplice trasporto (art. 4, l'operatore di rete o di accesso che non origina, seleziona o modifica ciò che trasmette), la memorizzazione temporanea (art. 5, le copie cache) e la memorizzazione di informazioni, cioè l'hosting in senso ampio (art. 6), che comprende i social network, i marketplace, i servizi di condivisione di video, i forum, i blog con commenti, i cloud, gli app store. Per l'hosting l'esenzione ha due condizioni alternative: non sapere, oppure agire immediatamente appena si sa; per le domande di risarcimento basta la consapevolezza di fatti che rendono manifesta l'illegalità. Due corollari completano il quadro: nessuno Stato può imporre un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti o di ricerca attiva degli illeciti (art. 8), e le verifiche volontarie fatte in buona fede non tolgono l'esenzione (art. 7, la clausola del buon samaritano, che supera il timore di perdere la neutralità moderando). L'esenzione cade quando l'utente agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore (art. 6 par. 2) e, nei rapporti con i consumatori, quando il marketplace presenta l'offerta in modo da far credere che il prodotto sia venduto da lui o da un soggetto sotto il suo controllo (par. 3). L'esenzione riguarda la responsabilità per il contenuto, non il potere del giudice: le autorità giudiziarie e amministrative possono sempre esigere che il prestatore impedisca o ponga fine a una violazione (art. 4, 5 e 6, ultimo paragrafo), con ordini che devono indicare la base giuridica, i motivi, l'autorità e gli URL esatti (art. 9). In Italia le norme corrispondenti del D.Lgs. 70/2003, artt. 14-17, sono state abrogate dall'art. 3 c. 4 D.Lgs. 50/2024, e il coordinatore dei servizi digitali è l'AGCOM (art. 15 D.L. 123/2023), con l'AGCM e il Garante privacy per le rispettive competenze; le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi sono vigilati dalla Commissione europea.
Hosting attivo e passivo
| Situazione | Responsabilità | Fonte |
|---|---|---|
| Hosting passivo: memorizza e mostra i contenuti caricati dagli utenti, anche con funzioni tecniche avanzate (ricerca, player, categorie automatiche, pubblicità generica) | Esente finché non conosce l'illiceità; risponde se, dopo una segnalazione sufficientemente specifica, resta inerte | Art. 6 DSA; Cass. 7708/2019 e 7709/2019 (RTI/Yahoo) |
| Hosting attivo: filtra, seleziona, indicizza, organizza, cataloga, aggrega, valuta, promuove i contenuti con una gestione imprenditoriale che li completa e li sfrutta | Nessuna esenzione: risponde secondo le regole comuni (art. 2043 c.c., diritto d'autore, marchi) come concorrente nell'illecito | CGUE L'Oréal/eBay C-324/09, YouTube e Cyando C-682/18 e C-683/18; Cass. 7708/2019; art. 6 par. 2 DSA |
| Contenuti propri o commissionati, editing, testate online, contenuti dell'utente sotto il controllo della piattaforma | Responsabilità piena come autore o editore | Art. 6 par. 2 DSA; art. 2043 e 2059 c.c.; art. 595 c.p. per l'autore |
| Marketplace che si presenta come venditore o non distingue il venditore terzo | Responsabilità verso i consumatori come se vendesse lui | Art. 6 par. 3 DSA; art. 30 DSA sulla tracciabilità degli operatori commerciali |
| Motore di ricerca | Deindicizzazione su richiesta per dati personali non più pertinenti; nessuna responsabilità editoriale per i risultati | CGUE Google Spain C-131/12; art. 17 GDPR |
| Operatore di rete, fornitore di accesso | Esente; può essere destinatario di ordini di blocco | Art. 4 DSA |
La Cassazione, con le sentenze 7708 e 7709 del 19 marzo 2019 nella controversia tra RTI e Yahoo sui video dei programmi Mediaset caricati dagli utenti, ha fissato i criteri che il DSA ha poi assorbito: l'hosting attivo è riconoscibile da indici come le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, condotte con una gestione imprenditoriale del servizio e con l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione; le funzioni tecniche avanzate, da sole, non trasformano il servizio in attivo. L'hosting passivo risponde a tre condizioni: conoscenza dell'illecito, che può derivare anche da una comunicazione del titolare del diritto purché sufficientemente specifica; illiceità ragionevolmente constatabile da un operatore professionale senza bisogno di un accertamento giudiziale; possibilità di attivarsi utilmente. Le sentenze richiedevano, per il diritto d'autore, l'indicazione degli URL o di elementi equivalenti che permettano di individuare i contenuti: il DSA ha reso questa specificità il contenuto legale della segnalazione. La Corte di giustizia aveva tracciato la linea nei casi Google France (il servizio di keyword advertising è neutro se non ha un ruolo attivo che gli dia conoscenza o controllo), L'Oréal/eBay (l'assistenza nell'ottimizzazione e promozione delle offerte è un ruolo attivo) e YouTube/Cyando (la piattaforma non comunica al pubblico le opere caricate dagli utenti, salvo che contribuisca deliberatamente, sapendo, ad esempio non adottando misure tecniche affidabili contro le violazioni note); nel caso Glawischnig-Piesczek ha stabilito che il giudice può ordinare la rimozione non solo del contenuto dichiarato illecito ma anche di quelli identici e di quelli equivalenti, individuati con elementi specifici, senza che ciò violi il divieto di sorveglianza generale, e con effetti anche mondiali nei limiti del diritto internazionale.
Segnalazione, inerzia, rimedi
Il meccanismo di segnalazione e azione dell'art. 16 DSA è il perno del sistema: ogni hosting deve offrire un canale elettronico facile da usare, e la segnalazione deve contenere una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi di illegalità, l'ubicazione elettronica esatta con gli URL, il nome e l'e-mail del segnalante (salvo per gli abusi sessuali su minori) e una dichiarazione di buona fede sull'esattezza di quanto dichiarato; la piattaforma invia conferma di ricevimento, decide «senza indebito ritardo» in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo, comunica la decisione e le vie di ricorso, e se ha usato strumenti automatizzati lo dice. La segnalazione che consente a un prestatore diligente di individuare l'illegalità senza un esame giuridico dettagliato produce la conoscenza effettiva dell'art. 6: da quel momento l'inerzia costa l'esenzione. Chi subisce una restrizione (rimozione, retrocessione, sospensione dell'account, blocco dei pagamenti) riceve una motivazione con fatti, base giuridica o clausola contrattuale, e mezzi di ricorso (art. 17); sia il segnalante sia l'utente colpito possono usare il reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20), gli organismi certificati di risoluzione extragiudiziale (art. 21) e il reclamo al coordinatore dei servizi digitali (art. 53); i segnalatori attendibili riconosciuti da AGCOM hanno priorità (art. 22) e chi abusa delle segnalazioni o pubblica ripetutamente contenuti manifestamente illegali viene sospeso dopo un avviso (art. 23). Sul piano civile la vittima ha tre azioni: contro l'autore, sempre responsabile; contro la piattaforma per il danno prodotto dal momento della conoscenza, secondo l'art. 2043 c.c. e, per la lesione dell'onore o della riservatezza, con il danno non patrimoniale dell'art. 2059; e, per le violazioni degli obblighi del regolamento, il risarcimento dell'art. 54 DSA. Per ottenere la rimozione rapida il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale del luogo del danneggiato è la via ordinaria: l'ordine indica i contenuti, può estendersi a quelli identici ed equivalenti e si accompagna a una penale per ogni giorno di ritardo (art. 614-bis c.p.c.); l'ordine è un ordine ex art. 9 DSA e la piattaforma deve comunicare il seguito dato. La violazione degli obblighi procedurali del DSA espone la piattaforma alle sanzioni del coordinatore fino al 6% del fatturato annuo mondiale (art. 52), che si aggiungono, non si sostituiscono, al risarcimento. Nel penale la piattaforma non risponde della diffamazione o del revenge porn commessi dall'utente, salvo il concorso doloso, mentre l'inerzia dopo la conoscenza può integrare la responsabilità civile e, per i dati personali, la violazione del GDPR; per le immagini intime il Garante privacy ordina la rimozione in 48 ore (art. 144-bis Codice privacy).
Come agire contro un contenuto illecito
- Documentare: screenshot con data, URL esatti, eventuale copia forense; identificare l'autore se possibile.
- Segnalare con l'art. 16: motivi giuridici precisi (diffamazione, violazione del diritto d'autore, marchio, dati personali), URL, identità, dichiarazione di buona fede; conservare la conferma di ricevimento.
- Attendere la decisione e reclamare: reclamo interno, organismo extragiudiziale, reclamo ad AGCOM per le violazioni procedurali.
- Ricorso d'urgenza se il contenuto è manifestamente illecito e il danno cresce ogni giorno: ordine di rimozione, anche dei contenuti equivalenti, con penale.
- Risarcimento: causa contro l'autore e, dal momento della conoscenza, contro la piattaforma inerte; per l'hosting attivo, responsabilità piena.
La piattaforma non è mai l'autore, ma non è neppure un muro: dal momento in cui sa, deve agire, e se organizza e sfrutta i contenuti risponde come chi li ha creati. La procedura pratica per un contenuto diffamatorio è nella pagina su come far rimuovere un contenuto diffamatorio; le regole penali nella pagina sulla diffamazione online; il caso delle recensioni nella pagina sulle recensioni online.
Domande frequenti
Ho segnalato a un social un post diffamatorio e non l'hanno tolto: posso chiedere i danni alla piattaforma?
Che differenza c'è tra hosting attivo e passivo?
La piattaforma deve controllare in anticipo ciò che pubblicano gli utenti?
Il gestore di un forum o di un gruppo che modera i commenti risponde di quelli offensivi?
A chi mi rivolgo se la piattaforma non risponde alla segnalazione?
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2022/2065 — Digital Services Act (artt. 4-9, 16-23, 52-54)
- Art. 3 D.Lgs. 50/2024 — Abrogazione degli artt. 14-17 D.Lgs. 70/2003
- Art. 15 D.L. 123/2023 — AGCOM coordinatore dei servizi digitali
- Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
- Art. 700 c.p.c. — Provvedimenti d'urgenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceConservare la prova (screenshot con URL e data, copia certificata, acquisizione forense, Wayback), che cosa è diffamatorio e che cosa è critica lecita, segnalazione alla piattaforma ai sensi dell'art. 16 DSA (contenuto della notifica: motivi, URL, identità, dichiarazione di buona fede; conferma e decisione senza indebito ritardo; conoscenza effettiva e perdita dell'esenzione ex art. 6), reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20) e organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (art. 21), reclamo all'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 53 DSA, D.Lgs. 50/2024), diffida all'autore e al gestore del sito, rettifica per quotidiani, periodici e testate online registrate (art. 8 L. 47/1948: due giorni, stessa pagina, ordine del giudice ex art. 700), Garante privacy per dati personali e diritto all'oblio, procedura di 24/48 ore per i minori vittime di cyberbullismo (art. 2 L. 71/2017), deindicizzazione dai motori di ricerca, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host per l'ordine di rimozione con penale ex art. 614-bis, limiti per le testate giornalistiche (Cass. SU 31022/2015: niente sequestro), querela per diffamazione aggravata entro tre mesi (art. 595, c. 3, c.p.) e sequestro preventivo della pagina, identificazione dell'anonimo, risarcimento del danno, ordini di rimozione e art. 9 DSA, recensioni false e AGCM.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppGli elementi (art. 595: offesa alla reputazione comunicata ad almeno due persone in assenza dell'offeso; online basta la potenziale lettura da parte di più utenti; la persona offesa deve essere identificabile anche senza nome; l'ingiuria in chat privata a due non è reato ma illecito civile), le tre ipotesi (c. 1 semplice, fino a 1 anno; c. 2 attribuzione di un fatto determinato, fino a 2 anni; c. 3 mezzo di pubblicità, 6 mesi-3 anni o multa non inferiore a 516 euro: post pubblici, profili aperti, siti, forum, recensioni, gruppi numerosi; non la stampa, quindi non l'art. 13 L. 47/1948), i luoghi (bacheche e storie pubbliche; gruppi WhatsApp e Telegram chiusi con più di due persone: diffamazione senza aggravante o con l'aggravante secondo la dimensione e l'apertura del gruppo; messaggi privati: ingiuria civile; commenti e condivisioni: chi rilancia risponde; tag e menzioni; meme e foto), le recensioni (critica lecita se il fatto è vero, di interesse per gli altri utenti e il linguaggio è continente; reato se il fatto è falso, se l'autore non è mai stato cliente, se l'espressione è insulto gratuito; la risposta del professionista; la rimozione tramite la piattaforma e la richiesta dei dati dell'autore), le esimenti (diritto di critica e di cronaca, art. 51 c.p.: verità o verosimiglianza, interesse pubblico, continenza; satira; il contesto della polemica; la reazione a una provocazione; l'errore sui fatti), la querela e la prova (3 mesi dalla conoscenza; screenshot con URL, data e ora, meglio se autenticati da un verbale di polizia o da un notaio o acquisiti con strumenti forensi; querela contro ignoti e richiesta di identificazione tramite IP e dati della piattaforma; le difficoltà con i social esteri), il processo (tribunale monocratico per l'ipotesi aggravata, giudice di pace per le altre; remissione della querela; risarcimento in sede penale o civile; il gestore del sito e il direttore: l'art. 57 non si applica ai siti non registrati, responsabilità solo per concorso o omessa rimozione dopo la segnalazione; Corte cost. 150/2021: carcere solo per i casi di eccezionale gravità), la rimozione (notifica alla piattaforma con il Digital Services Act, art. 16; segnalazione al Garante; ordine del giudice civile in via cautelare, art. 700 c.p.c.; deindicizzazione e oblio), il risarcimento (danno non patrimoniale liquidato con criteri equitativi; parametri dell'Osservatorio di Milano; rettifica e pubblicazione della sentenza), i rischi per chi denuncia (calunnia se si sa che il fatto non è reato; spese).
- Reputazione e contenuti onlineRecensioni online false, diffamatorie, comprateLa L. 34/2026 (legge annuale PMI, artt. 18-21, in vigore dal 7 aprile 2026: ambito: imprese della ristorazione, strutture del settore turistico incluse ricettive e termali, attrazioni turistiche in Italia; art. 19 c. 1 requisiti di liceità: recensione rilasciata non oltre 30 giorni dall'utilizzo, da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato il servizio, corrispondente alla tipologia del prodotto e alle caratteristiche della struttura, non frutto di sconti, benefici o utilità promessi dal fornitore o dai suoi intermediari; illecita la recensione attestata come verificata se non proviene da una persona fisica che ha usato il servizio; presunzione di autenticità se corredata di evidenze della documentazione fiscale; non più lecita dopo 2 anni dalla pubblicazione; c. 2: il legale rappresentante può segnalare le recensioni non conformi con la procedura dell'art. 16 del regolamento UE 2022/2065 per ottenerne la rimozione; art. 20: vietati acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, ferma la responsabilità penale, con i poteri sanzionatori AGCM dell'art. 27 cod. consumo; art. 21: linee guida AGCM sentiti AGCOM, Garante privacy, MIMIT e Ministero del turismo, schema approvato in via preliminare il 23 giugno 2026 e in consultazione fino al 15 luglio 2026, versione definitiva non ancora adottata alla data di verifica; monitoraggio annuale; associazioni di categoria come segnalatori attendibili ex art. 22 DSA), il codice del consumo per tutti i settori (art. 22 c. 5-bis: chi dà accesso a recensioni deve informare se e come garantisce che provengano da consumatori effettivi; art. 23 lett. bb-ter: dichiarare che le recensioni sono di consumatori effettivi senza misure ragionevoli di verifica; bb-quater: inviare o far inviare recensioni false o falsi apprezzamenti, o falsarli, per promuovere prodotti; pratiche in ogni caso ingannevoli; art. 27: sanzioni AGCM da 5.000 a 10 milioni di euro, inibitoria, impegni; segnalazione all'AGCM online), i reati (art. 595 c. 3 c.p.: diffamazione col mezzo di pubblicità, reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro, procedibile a querela entro 3 mesi; fatto determinato falso; art. 51 c.p. e diritto di critica: verità del fatto, interesse, continenza; nessuna scriminante per l'insulto gratuito o i fatti inventati; recensione falsa da concorrente: anche concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e, se organizzata, art. 640 o 513 c.p. secondo i casi; sostituzione di persona ex art. 494 per i profili fake; recensioni comprate: truffa ai consumatori contestata dalla giurisprudenza e frode; estorsione se la recensione è usata per ottenere sconti o rimborsi), la rimozione (segnalazione alla piattaforma ex art. 16 DSA con motivazione, URL, identità e dichiarazione di buona fede; risposta motivata e reclamo interno ex art. 20 DSA, organismo di risoluzione extragiudiziale ex art. 21; per Google, TripAdvisor, Booking e Trustpilot i moduli interni; per turismo e ristorazione il richiamo ai requisiti dell'art. 19; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la rimozione e l'inibitoria; ordine del giudice penale; Garante privacy solo per dati personali), il risarcimento (artt. 2043 e 2059 c.c.: danno all'immagine e alla reputazione commerciale, perdita di clientela provata con i dati; risarcimento dalla piattaforma solo se non rimuove dopo segnalazione qualificata, art. 6 DSA), l'autore anonimo (querela con richiesta di identificazione tramite la piattaforma e l'IP; istanza al giudice; DSA art. 16 non obbliga la piattaforma a rivelare i dati al privato), che cosa può fare l'esercente (rispondere pubblicamente con fatti, chiedere la verifica dello scontrino, conservare le prove dell'esperienza, non minacciare, non comprare recensioni positive, non far scrivere ai dipendenti), e il consumatore (scrivere entro 30 giorni, tenere lo scontrino, fatti veri, niente insulti; non accettare sconti in cambio; segnalare le false).
- Reputazione e contenuti onlineCome si identifica chi diffama da un profilo anonimoChe cosa serve per risalire (dati dell'abbonato: nome, indirizzo, email, telefono forniti al servizio, art. 132 c. 3-bis.2 Codice privacy; dati di traffico: IP, orari di accesso, log di registrazione; contenuti; ciascuno con regole di acquisizione diverse), la via penale (querela per diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, art. 595 c. 3, o denuncia per minacce, stalking, sostituzione di persona, revenge porn, estorsione; entro 3 mesi per la querela; il PM acquisisce i dati dell'abbonato direttamente o tramite la polizia postale, c. 3-bis.3; i dati di traffico solo con decreto motivato del giudice su richiesta del PM o istanza del difensore della persona offesa, per reati puniti con l'ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni e per minacce e molestie telefoniche gravi, c. 3, come modificato dal DL 132/2021 dopo la CGUE Prokuratuur; urgenza con decreto del PM convalidato in 48 ore, c. 3-bis; ordine di congelamento dei dati fino a 90 giorni prorogabili a 6 mesi, c. 3-bis.1; sequestro dei dati presso i provider, art. 254-bis c.p.p.; i dati acquisiti in violazione sono inutilizzabili, c. 3-quater), i tempi (conservazione dei dati di traffico telematico 12 mesi, telefonico 24, chiamate senza risposta 30 giorni, art. 132 c. 1; 72 mesi solo per terrorismo e reati gravi, art. 24 L. 167/2017; le piattaforme conservano i log di registrazione secondo le proprie policy), le piattaforme estere (Meta, Google, X, TikTok rispondono alle richieste delle autorità italiane tramite portali per le forze dell'ordine per i dati di base e con rogatoria, MLAT o ordine europeo di indagine per i contenuti; il regolamento UE 2023/1543 e-evidence dal 2026 consente ordini diretti ai provider nell'UE; i tempi vanno da settimane a mesi; VPN, Tor e SIM anonime possono interrompere la catena), la via civile (azione di risarcimento contro ignoti impossibile: serve prima l'identificazione; ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla piattaforma o al provider nel giudizio contro ignoti o in un procedimento ex art. 700, ammesso da alcuni tribunali e negato da altri per la tutela dei dati dei terzi; richiesta di rimozione ex art. 16 DSA e ricorso interno; reclamo al Garante per la rimozione, art. 144-bis per il revenge porn; tutela d'urgenza per la rimozione con ordine alla piattaforma; le piattaforme forniscono i dati ai privati solo su ordine dell'autorità), che cosa fare subito (screenshot completi con URL, data, ora e profilo; salvataggio con strumenti di acquisizione forense o notaio; segnalazione alla piattaforma per la rimozione e per la conservazione; non rispondere né provocare; denuncia alla polizia postale con tutto il materiale; richiesta al PM di acquisire i dati prima dei 12 mesi), i casi speciali (minori e cyberbullismo, L. 71/2017: istanza di oscuramento al gestore e poi al Garante entro 48 ore, ammonimento del questore; revenge porn, art. 612-ter e 144-bis; stalking online; sostituzione di persona e furto d'identità; recensioni false su Google e TripAdvisor), gli esiti (identificazione dell'abbonato non sempre dell'autore: il titolare della linea o del numero deve spiegare; costituzione di parte civile e risarcimento; archiviazione per mancata identificazione, con richiesta di riapertura), i costi e i limiti (indagini gratuite ma lente; investigatori privati non possono ottenere i dati di traffico; il rischio di prescrizione della querela e dei reati minori).
- Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieTre livelli (cancellazione, deindicizzazione, aggiornamento e contestualizzazione), art. 17 GDPR e i suoi limiti (libertà di espressione e informazione, obblighi di legge, ricerca, giustizia), la giurisprudenza europea (Google Spain 2014, Google/CNIL 2019 sulla portata, C-460/20 del 2022 sulla prova dell'inesattezza) e italiana (Cassazione sugli archivi online), criteri del bilanciamento (tempo, ruolo pubblico, gravità del fatto, interesse storico, minori), procedura verso il motore di ricerca e verso l'editore, reclamo al Garante e ricorso al tribunale, deindicizzazione delle sentenze di assoluzione e archiviazione (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), risarcimento, che cosa non si può ottenere.