In breve
- Tre tipi di dati: dell'abbonato (nome, email, telefono di registrazione), di traffico (IP, log, orari), di contenuto; regole di acquisizione diverse (art. 132 Codice privacy).
- Via penale: querela alla polizia postale; dati dell'abbonato acquisiti dal PM; dati di traffico solo con decreto del giudice per reati con almeno 3 anni nel massimo (diffamazione aggravata sì); sequestro presso i provider (254-bis c.p.p.).
- Tempi: i dati di traffico internet si conservano 12 mesi; le piattaforme estere rispondono in settimane o mesi; congelamento dei dati fino a 6 mesi.
- Via civile: rimozione con il DSA e con l'urgenza; identificazione tramite art. 210 c.p.c. incerta; risarcimento dopo l'identificazione.
- Subito: screenshot forensi, segnalazione, nessuna risposta, denuncia con richiesta espressa di acquisizione dei dati.
Che cosa c'è dietro un profilo anonimo
Un account su un social, un'email usa e getta, un numero virtuale lasciano tracce di tre tipi. I dati dell'abbonato: ciò che l'utente ha fornito al servizio per registrarsi (nome, anche falso, email, numero di telefono, data di nascita) e i dati tecnici dell'attivazione; la legge li definisce e li distingue dal traffico (art. 132 c. 3-bis.2 Codice privacy). I dati di traffico: gli indirizzi IP con data e ora di registrazione e di accesso, i log delle sessioni, che le piattaforme conservano per periodi propri e che portano al provider di connessione, il quale, con l'IP e l'ora, identifica l'abbonato della linea (o il numero di telefono, se la connessione è mobile). I contenuti: i messaggi privati, che richiedono garanzie ancora maggiori. La catena tipica è: piattaforma → IP e telefono di registrazione → operatore telefonico o provider → intestatario della linea o della SIM → persona. Si interrompe quando l'autore ha usato una VPN o Tor, una SIM intestata a un prestanome, una rete pubblica, o quando i log sono scaduti; ma la maggior parte di chi diffama e minaccia dai social non prende queste precauzioni, e il numero di telefono legato al profilo è spesso quello vero.
La via penale: chi può chiedere i dati e come
«Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti ovvero per le ricerche di un latitante, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»
Il punto di partenza è la querela o la denuncia: diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595 c. 3, reclusione da sei mesi a tre anni, a querela entro tre mesi), minaccia (art. 612), molestie, atti persecutori (612-bis), sostituzione di persona (494), diffusione illecita di immagini intime (612-ter), estorsione, trattamento illecito di dati (167 Codice privacy). La polizia postale, su delega del PM, chiede alla piattaforma i dati dell'abbonato, che dal 2021 si acquisiscono senza decreto del giudice (c. 3-bis.3), e i dati di traffico, per i quali serve il decreto motivato del giudice per le indagini preliminari (c. 3): il requisito della pena massima di almeno tre anni, introdotto dal DL 132/2021 dopo la sentenza della Corte di giustizia Prokuratuur (C-746/18) che aveva escluso l'accesso ai tabulati senza un controllo indipendente, è soddisfatto dalla diffamazione online, dallo stalking e dal revenge porn, non dalla sostituzione di persona, che ha un massimo di un anno e non consente da sola l'acquisizione dei tabulati salvo che concorra con reati più gravi; la minaccia grave e le molestie telefoniche gravi sono ammesse per previsione espressa. In urgenza il PM dispone l'acquisizione con decreto convalidato dal giudice in 48 ore (c. 3-bis). Il PM può inoltre ordinare ai fornitori di conservare e proteggere i dati per 90 giorni, prorogabili a sei mesi (c. 3-bis.1): è l'ordine di «congelamento» da chiedere subito nella querela, perché ferma l'orologio della cancellazione. Il sequestro dei dati presso i provider avviene con copia su supporto e ordine di conservazione degli originali (art. 254-bis c.p.p.). I dati acquisiti fuori da queste regole sono inutilizzabili (c. 3-quater). La persona offesa non è spettatrice: il suo difensore può chiedere al giudice l'acquisizione dei dati (c. 3), sollecitare il PM, indicare gli elementi di identificazione (chi conosce certi fatti, quali orari, quali dispositivi) e, in caso di archiviazione, opporsi.
I tempi e le piattaforme estere
| Dato | Chi lo detiene | Conservazione | Chi può ottenerlo |
|---|---|---|---|
| Dati dell'abbonato (email, telefono, IP di registrazione, nome dichiarato) | La piattaforma o il servizio | Per la durata dell'account e oltre, secondo le policy | PM o polizia giudiziaria (c. 3-bis.3), anche tramite i portali per le autorità delle piattaforme |
| Dati di traffico telematico (IP, log di accesso) | Piattaforma e provider di connessione | 12 mesi dalla comunicazione per i provider italiani (c. 1); 72 mesi per terrorismo e reati gravi (L. 167/2017) | Giudice con decreto, reati con massimo di almeno 3 anni (c. 3) |
| Dati di traffico telefonico | Operatori | 24 mesi; chiamate senza risposta 30 giorni | Giudice con decreto (c. 3) |
| Contenuti dei messaggi privati | Piattaforma | Secondo le policy e le impostazioni dell'utente | Sequestro ex art. 254-bis, di regola con ordine europeo di indagine o rogatoria per le sedi estere |
| Intestatario della linea o della SIM | Provider e operatori italiani | Anagrafica degli abbonati | PM o PG |
Le principali piattaforme hanno sede legale nell'Unione (Meta, Google, TikTok in Irlanda; X in Irlanda) e rispondono alle autorità italiane attraverso portali dedicati per i dati di base, con tempi da giorni a settimane; per i contenuti e nei casi in cui oppongono la legge dello Stato di sede servono l'ordine europeo di indagine (D.Lgs. 108/2017) o, per i server statunitensi, la rogatoria e il trattato di mutua assistenza, con tempi di mesi. Il regolamento UE 2023/1543 sulle prove elettroniche, applicabile dall'agosto 2026, consente alle autorità di uno Stato membro di ordinare direttamente ai provider stabiliti nell'Unione la produzione e la conservazione dei dati, con termini di dieci giorni (otto ore in emergenza), e cambierà la pratica. I servizi che non rispondono (piattaforme minori, provider extra-UE, servizi di email anonime) sono il vero limite: in quei casi restano gli elementi di contesto, i dispositivi delle persone sospettate, i tabulati incrociati.
La via civile e la rimozione
Il giudice civile non può condannare ignoti: la causa di risarcimento presuppone che l'autore sia stato identificato, di regola nel penale. Per identificarlo in via civile alcuni tribunali hanno ordinato alla piattaforma, con provvedimento d'urgenza o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di comunicare i dati dell'autore di contenuti diffamatori, ritenendo che il diritto alla tutela giurisdizionale prevalga sulla riservatezza; altri lo hanno negato, per la natura di terzo della piattaforma e per l'assenza di una norma che consenta la comunicazione di dati di traffico a privati, che l'art. 132 riserva all'autorità giudiziaria penale. È una strada da tentare solo quando il penale non è praticabile (reato prescritto o non procedibile, condotta solo civile). La rimozione, invece, è rapida: il regolamento sui servizi digitali (DSA, art. 16) obbliga le piattaforme a un meccanismo di segnalazione e azione con decisione motivata e reclamo interno, e il D.Lgs. 50/2024 ha designato l'AGCOM come coordinatore nazionale; il giudice civile può ordinare la rimozione in via d'urgenza (art. 700 c.p.c.) alla piattaforma, anche senza conoscere l'autore; per le immagini intime il Garante ha un canale dedicato (art. 144-bis Codice privacy) e per i minori la L. 71/2017 prevede l'istanza di oscuramento al gestore, con intervento del Garante entro 48 ore, e l'ammonimento del questore. Rimuovere prima di denunciare è un errore comune: la segnalazione alla piattaforma va accompagnata dalla richiesta di conservare i dati, e gli screenshot vanno fatti prima.
Le mosse nell'ordine giusto
- Acquisire le prove: screenshot dell'intera pagina con URL, data e ora, del profilo (nome utente, ID numerico, foto, data di creazione), dei commenti e delle condivisioni; salvare i link; per i casi importanti usare un servizio di acquisizione forense o un notaio. Non cancellare le proprie chat.
- Non rispondere e non provocare: ogni reazione genera altro materiale e può integrare a sua volta un reato.
- Segnalare alla piattaforma per la rimozione (DSA) chiedendo espressamente la conservazione dei dati dell'account; per i minori attivare la procedura della L. 71/2017.
- Querela alla polizia postale entro tre mesi (per la diffamazione) con tutto il materiale, l'indicazione degli elementi identificativi (chi può sapere certi fatti, orari, coincidenze) e la richiesta espressa di acquisizione dei dati dell'abbonato, di congelamento dei dati di traffico e di richiesta al giudice del decreto ex art. 132 c. 3.
- Nominare un difensore che segua il fascicolo, solleciti il PM prima della scadenza dei dodici mesi e chieda direttamente al giudice l'acquisizione se il PM tarda.
- Dopo l'identificazione: costituzione di parte civile o causa civile per il risarcimento (danno da diffamazione), eventuale ammonimento del questore per stalking, misure cautelari.
L'identificazione di un anonimo è quasi sempre possibile e quasi mai veloce: chi denuncia subito, con le prove in mano e la richiesta dei dati già formulata, la ottiene nella maggior parte dei casi; chi aspetta si scontra con i dodici mesi dei log. I reati che si commettono da un profilo anonimo sono descritti nelle pagine sulla diffamazione online, sulla sostituzione di persona, sul revenge porn e sul cyberbullismo.
Domande frequenti
Un profilo falso mi insulta da settimane: da dove comincio?
Perché serve un giudice per avere l'indirizzo IP?
Il social ha sede in Irlanda o negli Stati Uniti: risponde?
Posso fare causa civile e chiedere al giudice di ordinare a Facebook chi è?
Hanno identificato il titolare della linea, ma dice che non era lui: finisce lì?
Fonti normative
- Art. 132 Codice privacy — Conservazione dei dati di traffico e acquisizione (c. 3, 3-bis, 3-bis.1-3)
- Art. 254-bis c.p.p. — Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
- Art. 595 c.p. — Diffamazione (c. 3: mezzo di pubblicità)
- Art. 210 c.p.c. — Ordine di esibizione alla parte o al terzo
- Art. 24 L. 167/2017 — Conservazione dei dati di traffico per 72 mesi (terrorismo e reati gravi)
- Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) — art. 16, meccanismi di segnalazione e azione
- L. 29 maggio 2017, n. 71 — Tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppGli elementi (art. 595: offesa alla reputazione comunicata ad almeno due persone in assenza dell'offeso; online basta la potenziale lettura da parte di più utenti; la persona offesa deve essere identificabile anche senza nome; l'ingiuria in chat privata a due non è reato ma illecito civile), le tre ipotesi (c. 1 semplice, fino a 1 anno; c. 2 attribuzione di un fatto determinato, fino a 2 anni; c. 3 mezzo di pubblicità, 6 mesi-3 anni o multa non inferiore a 516 euro: post pubblici, profili aperti, siti, forum, recensioni, gruppi numerosi; non la stampa, quindi non l'art. 13 L. 47/1948), i luoghi (bacheche e storie pubbliche; gruppi WhatsApp e Telegram chiusi con più di due persone: diffamazione senza aggravante o con l'aggravante secondo la dimensione e l'apertura del gruppo; messaggi privati: ingiuria civile; commenti e condivisioni: chi rilancia risponde; tag e menzioni; meme e foto), le recensioni (critica lecita se il fatto è vero, di interesse per gli altri utenti e il linguaggio è continente; reato se il fatto è falso, se l'autore non è mai stato cliente, se l'espressione è insulto gratuito; la risposta del professionista; la rimozione tramite la piattaforma e la richiesta dei dati dell'autore), le esimenti (diritto di critica e di cronaca, art. 51 c.p.: verità o verosimiglianza, interesse pubblico, continenza; satira; il contesto della polemica; la reazione a una provocazione; l'errore sui fatti), la querela e la prova (3 mesi dalla conoscenza; screenshot con URL, data e ora, meglio se autenticati da un verbale di polizia o da un notaio o acquisiti con strumenti forensi; querela contro ignoti e richiesta di identificazione tramite IP e dati della piattaforma; le difficoltà con i social esteri), il processo (tribunale monocratico per l'ipotesi aggravata, giudice di pace per le altre; remissione della querela; risarcimento in sede penale o civile; il gestore del sito e il direttore: l'art. 57 non si applica ai siti non registrati, responsabilità solo per concorso o omessa rimozione dopo la segnalazione; Corte cost. 150/2021: carcere solo per i casi di eccezionale gravità), la rimozione (notifica alla piattaforma con il Digital Services Act, art. 16; segnalazione al Garante; ordine del giudice civile in via cautelare, art. 700 c.p.c.; deindicizzazione e oblio), il risarcimento (danno non patrimoniale liquidato con criteri equitativi; parametri dell'Osservatorio di Milano; rettifica e pubblicazione della sentenza), i rischi per chi denuncia (calunnia se si sa che il fatto non è reato; spese).
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)La norma (art. 494 c.p.: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno), gli elementi (l'induzione in errore di qualcuno, anche di un numero indeterminato di utenti; le quattro condotte: sostituirsi a una persona reale, usare un nome falso o altrui, attribuirsi uno stato civile o familiare falso, attribuirsi una qualità con effetti giuridici come una professione o una carica; il dolo specifico di vantaggio, anche non patrimoniale, o di danno; la clausola di riserva verso i reati più gravi contro la fede pubblica), i social (Cass. V 25774/2019: il profilo Facebook con generalità e foto di una persona reale idoneo a ingannare gli utenti integra il reato; Cass. sulle chat e app di incontri con foto altrui per ottenere contatti; i profili parodia e i nomi di fantasia non riferiti a persone reali non sono sostituzione ma possono essere altro), i casi (finti professionisti e finti pubblici ufficiali, con concorso dell'art. 348 e del 347 c.p.; false generalità a privati; chi si iscrive a servizi con l'identità altrui; il genitore che usa il nome del figlio; i fake usati per stalking, diffamazione, revenge porn: concorso di reati), il rapporto con altri reati (art. 495: false dichiarazioni al pubblico ufficiale sull'identità, da 1 a 6 anni; art. 496: mendaci dichiarazioni su qualità personali; art. 640: truffa quando l'inganno produce un atto di disposizione patrimoniale; art. 640-ter c. 3: frode informatica con identità digitale; art. 612-bis; art. 615-ter per l'accesso all'account altrui; art. 494 assorbito quando il falso nome è mezzo di un delitto contro la fede pubblica più grave), la procedibilità (d'ufficio: basta la denuncia o la segnalazione; prescrizione 6 anni), il processo (tribunale monocratico con citazione diretta; pena sospendibile, tenuità del fatto per gli episodi minimi, messa alla prova), la vittima (denuncia alla polizia postale con screenshot, richiesta di identificazione dell'autore tramite i dati dell'abbonato, richiesta di rimozione alla piattaforma, risarcimento del danno all'identità personale e all'immagine, artt. 10 c.c. e 2043, 96-97 L. 633/1941), la difesa (assenza di induzione in errore, nome di fantasia, mancanza del fine di vantaggio o danno, consenso della persona sostituita).
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)Le due condotte (autore e ricevente con dolo di nocumento), oggetto (contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati), consenso, pena 1-6 anni e multa 5.000-15.000, aggravanti (coniuge o ex, mezzi informatici, vittima vulnerabile o incinta, movente di genere dal 2025), querela in 6 mesi e remissione solo processuale, d'ufficio, patteggiamento con avviso alla vittima, misure cautelari, rapporti con altri reati (minori, estorsione, stalking), tutela urgente: Garante in 48 ore, piattaforme, deindicizzazione, risarcimento e patrocinio a spese dello Stato.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.