In breve
- Oscuramento: richiesta al gestore; se non agisce in 48 ore, Garante privacy.
- Ammonimento: il questore convoca il ragazzo sopra i 14 anni con un genitore.
- Misure rieducative: mediazione o progetto educativo, anche per i più piccoli.
- Reati: diffamazione, minacce, stalking, diffusione di immagini, profili falsi.
- Scuola e genitori: obblighi di intervento e responsabilità per i danni.
Oscuramento, ammonimento, misure rieducative
«Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica [...]»
| Strumento | Chi e come | Norma |
|---|---|---|
| Oscuramento o rimozione | Minore sopra i 14 anni o genitore, con l'URL; gestore: 24 ore per rispondere, 48 per agire; poi il Garante in 48 ore | Art. 2 L. 71/2017 |
| Ammonimento del questore | Prima della querela, verso il minore sopra i 14 anni; effetti fino ai 18 anni | Art. 7 L. 71/2017 |
| Sanzione al genitore | Da 200 a 1.000 euro se i reati si ripetono dopo l'ammonimento | Art. 7, c. 3-bis |
| Mediazione o progetto rieducativo | Su iniziativa del pubblico ministero minorile, con i servizi sociali | Art. 25 R.D.L. 1404/1934 |
La L. 70/2024 ha esteso la legge anche al bullismo non telematico e ha riscritto le misure rieducative, che si applicano a qualunque minore che tenga condotte aggressive o lesive della dignità altrui, anche in gruppo e anche online. Sull'ammonimento in generale si veda la pagina sull'ammonimento del questore.
Reati, scuola e genitori
Molte condotte di cyberbullismo sono anche reati: la diffamazione online, la minaccia, gli atti persecutori, la diffusione illecita di immagini, la sostituzione di persona con profili falsi, l'accesso abusivo agli account. Il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.); tra i quattordici e i diciotto anni si procede davanti al giudice minorile (si veda il processo penale minorile). La scuola deve informare i genitori, promuovere iniziative educative e, nei casi gravi o ripetuti, riferire alle autorità (art. 5 L. 71/2017). Per i danni rispondono i genitori e, durante la vigilanza, gli insegnanti, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
- Salvare le prove: screenshot, link, date, nomi dei profili.
- Chiedere l'oscuramento al gestore indicando gli URL.
- Rivolgersi al Garante se entro 48 ore non succede nulla.
- Informare la scuola se sono coinvolti compagni.
- Valutare ammonimento o querela con un avvocato o la polizia postale.
Domande frequenti
Come si fanno rimuovere i contenuti offensivi su un minore?
Che cos'è l'ammonimento per cyberbullismo?
Un ragazzo sotto i quattordici anni può essere punito?
Che cosa deve fare la scuola?
Fonti normative
- Art. 1 L. 71/2017 — Definizioni di bullismo e cyberbullismo
- Art. 2 L. 71/2017 — Oscuramento e rimozione dei contenuti
- Art. 7 L. 71/2017 — Ammonimento
- Art. 25 R.D.L. 1404/1934 — Misure rieducative
- Art. 2048 c.c. — Responsabilità dei genitori e degli insegnanti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)La diffusione illecita di immagini intime (art. 612-ter c.p.): chi risponde, pena da 1 a 6 anni, aggravanti, querela entro 6 mesi, segnalazione al Garante in 48 ore.
- Famiglia e violenza domesticaL'ammonimento del questore per stalking e violenza domesticaL'ammonimento del questore (art. 8 D.L. 11/2009; art. 3 D.L. 93/2013): richiesta senza querela, armi, patente; pena aumentata e procedibilità d'ufficio; ricorso, revoca.
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.
- Falso e fede pubblicaLa sostituzione di persona (art. 494 c.p.)Quando spacciarsi per un altro è reato: profili social con nome altrui, procedibilità d'ufficio, pena fino a un anno, concorso con truffa, artt. 495 e 496, difese.
- Reati informaticiL'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)Entrare in email, profili o gestionali altrui: fino a 3 anni a querela, da 2 a 10 se pubblico ufficiale, operatore o con dati sottratti (L. 90/2024).
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.