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GuidaDiritto penale · Reati informatici

Il cyberbullismo: rimedi e reati

Offese, minacce, foto diffuse per umiliare, profili falsi, esclusioni organizzate in chat: quando la vittima è un minore la legge sul cyberbullismo offre strumenti rapidi, che si aggiungono a quelli penali. Si può chiedere direttamente alla piattaforma di oscurare i contenuti e, se non lo fa entro 48 ore, rivolgersi al Garante privacy; il questore può ammonire il ragazzo che ha compiuto quattordici anni; il pubblico ministero minorile può avviare percorsi rieducativi. Questa pagina spiega come usare questi strumenti, quali reati possono configurarsi e che cosa devono fare scuola e genitori.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Oscuramento: richiesta al gestore; se non agisce in 48 ore, Garante privacy.
  • Ammonimento: il questore convoca il ragazzo sopra i 14 anni con un genitore.
  • Misure rieducative: mediazione o progetto educativo, anche per i più piccoli.
  • Reati: diffamazione, minacce, stalking, diffusione di immagini, profili falsi.
  • Scuola e genitori: obblighi di intervento e responsabilità per i danni.

Oscuramento, ammonimento, misure rieducative

Art. 1, c. 2, L. 71/2017

«Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica [...]»

StrumentoChi e comeNorma
Oscuramento o rimozioneMinore sopra i 14 anni o genitore, con l'URL; gestore: 24 ore per rispondere, 48 per agire; poi il Garante in 48 oreArt. 2 L. 71/2017
Ammonimento del questorePrima della querela, verso il minore sopra i 14 anni; effetti fino ai 18 anniArt. 7 L. 71/2017
Sanzione al genitoreDa 200 a 1.000 euro se i reati si ripetono dopo l'ammonimentoArt. 7, c. 3-bis
Mediazione o progetto rieducativoSu iniziativa del pubblico ministero minorile, con i servizi socialiArt. 25 R.D.L. 1404/1934

La L. 70/2024 ha esteso la legge anche al bullismo non telematico e ha riscritto le misure rieducative, che si applicano a qualunque minore che tenga condotte aggressive o lesive della dignità altrui, anche in gruppo e anche online. Sull'ammonimento in generale si veda la pagina sull'ammonimento del questore.

Reati, scuola e genitori

Molte condotte di cyberbullismo sono anche reati: la diffamazione online, la minaccia, gli atti persecutori, la diffusione illecita di immagini, la sostituzione di persona con profili falsi, l'accesso abusivo agli account. Il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.); tra i quattordici e i diciotto anni si procede davanti al giudice minorile (si veda il processo penale minorile). La scuola deve informare i genitori, promuovere iniziative educative e, nei casi gravi o ripetuti, riferire alle autorità (art. 5 L. 71/2017). Per i danni rispondono i genitori e, durante la vigilanza, gli insegnanti, salvo prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).

  1. Salvare le prove: screenshot, link, date, nomi dei profili.
  2. Chiedere l'oscuramento al gestore indicando gli URL.
  3. Rivolgersi al Garante se entro 48 ore non succede nulla.
  4. Informare la scuola se sono coinvolti compagni.
  5. Valutare ammonimento o querela con un avvocato o la polizia postale.

Domande frequenti

Come si fanno rimuovere i contenuti offensivi su un minore?
Il minore che ha compiuto quattordici anni, o il genitore, può chiedere al gestore del sito o del social, o al titolare del trattamento, di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti, indicandone l'indirizzo (URL), anche se il fatto non costituisce reato. Se entro 24 ore il gestore non comunica di aver preso in carico la richiesta ed entro 48 ore non provvede, o se non è identificabile, ci si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali, che decide entro 48 ore (art. 2 L. 71/2017). Conviene conservare prima una copia dei contenuti.
Che cos'è l'ammonimento per cyberbullismo?
Finché non è stata presentata querela o denuncia per diffamazione, minaccia, diffusione illecita di immagini o trattamento illecito di dati commessi da un minore ultraquattordicenne contro un altro minore, si può chiedere al questore l'ammonimento: il questore convoca il ragazzo insieme a un genitore. Gli effetti cessano alla maggiore età; se dopo l'ammonimento il minore commette di nuovo quei reati, al genitore si applica una sanzione da 200 a 1.000 euro (art. 7 L. 71/2017).
Un ragazzo sotto i quattordici anni può essere punito?
Penalmente no: chi non ha compiuto quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.). Restano però le misure rieducative: se un minore tiene condotte aggressive, anche per via telematica, il pubblico ministero minorile può avviare un percorso di mediazione o chiedere al giudice un progetto educativo e riparativo con i servizi sociali (art. 25 R.D.L. 1404/1934, come sostituito dalla L. 70/2024). E i genitori rispondono civilmente dei danni, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
Che cosa deve fare la scuola?
Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di episodi di bullismo o cyberbullismo tra i propri studenti, salvo che il fatto sia reato, applica le procedure delle linee di orientamento, informa subito i genitori e promuove iniziative educative, anche percorsi di mediazione con la classe; nei casi più gravi o se le condotte si ripetono, riferisce alle autorità competenti, anche per le misure rieducative (art. 5 L. 71/2017). Gli insegnanti rispondono dei danni causati dagli allievi durante la vigilanza (art. 2048 c.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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