In breve
- Sotto i 14 anni non si è imputabili; tra 14 e 18 si risponde solo se capaci di intendere e di volere, con pena diminuita.
- Il processo è adattato alle esigenze educative: udienza a porte chiuse, genitori presenti, divieto di diffondere l'identità del ragazzo.
- Uscite anticipate: irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso di rieducazione.
- Niente patteggiamento, niente decreto penale e niente parte civile.
- Carcere solo per reati gravi e come ultima misura, dopo prescrizioni, permanenza in casa e comunità.
Chi è punibile e chi giudica
«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. [...] È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.»
Per il minore tra i quattordici e i diciotto anni la capacità di intendere e di volere non si presume: il giudice la accerta caso per caso, anche con gli accertamenti sulla personalità, sulla famiglia e sull'ambiente che il pubblico ministero e il giudice devono svolgere (art. 9 DPR 448/1988). Se c'è incertezza sull'età si dispone una perizia e, nel dubbio, la minore età si presume (art. 8). Per i reati commessi da minorenni procedono la procura e il tribunale per i minorenni, un giudice specializzato di cui fanno parte anche esperti non magistrati; la riforma che lo sostituisce con il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata rinviata al 2027 dal DL 100/2026.
Tutte le regole del codice di procedura penale si applicano in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del ragazzo (art. 1). I genitori lo assistono in ogni fase (art. 12); il difensore d'ufficio viene scelto tra avvocati con preparazione specifica in diritto minorile (art. 11); l'udienza dibattimentale si tiene a porte chiuse, salvo che l'imputato di almeno sedici anni chieda l'udienza pubblica (art. 33); è vietato pubblicare notizie o immagini che consentono di identificarlo (art. 13). Non sono ammessi il patteggiamento e il decreto penale di condanna (art. 25), mentre il giudizio abbreviato sì.
Le uscite dal processo
| Istituto | Quando | Effetto |
|---|---|---|
| Irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/1988) | Fatto tenue e comportamento occasionale, se il processo pregiudicherebbe le esigenze educative | Sentenza di non luogo a procedere |
| Perdono giudiziale (art. 169 c.p.; art. 19 R.D.L. 1404/1934) | Il giudice ritiene di poter applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni e presume che il ragazzo non commetterà altri reati; di regola una sola volta | Estinzione del reato, anche nell'udienza preliminare (art. 32) |
| Percorso di rieducazione (art. 27-bis) | Reati puniti fino a cinque anni, non particolarmente gravi, su proposta del PM durante le indagini | Lavori socialmente utili o attività per la comunità da 2 a 8 mesi; se l'esito è positivo il reato si estingue |
| Messa alla prova (artt. 28-29) | Qualsiasi reato, salve le esclusioni del c. 5-bis; il giudice sospende il processo fino a un anno, o fino a tre per i reati più gravi | Se la prova va bene il reato si estingue |
La messa alla prova minorile è molto più ampia di quella per gli adulti: non ha limiti di pena, il ragazzo è affidato ai servizi minorili con un progetto di studio, lavoro, volontariato e riparazione verso la vittima, anche con la giustizia riparativa, e durante la sospensione la prescrizione non corre. Il decreto Caivano (DL 123/2023) l'ha esclusa per l'omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate e per alcune rapine aggravate (art. 28, c. 5-bis); la Corte costituzionale ha però ritenuto illegittima l'esclusione per le violenze sessuali aggravate quando ricorre l'attenuante dei casi di minore gravità (sent. 203/2025). Lo stesso decreto ha introdotto il percorso di rieducazione dell'art. 27-bis, sul quale decide il giudice dell'udienza preliminare (Corte cost. 23/2025). Durante le indagini il pubblico ministero può chiedere anche la sentenza di irrilevanza del fatto, che per i minori ha un ruolo simile a quello della particolare tenuità per gli adulti.
Misure cautelari, pena e vittima
Le misure cautelari per i minorenni sono solo quelle previste dal DPR 448/1988 e devono tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in corso (art. 19). In ordine crescente: prescrizioni su studio e lavoro (art. 20), permanenza in casa (art. 21), collocamento in comunità (art. 22) e, per i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni e per alcuni altri reati espressamente indicati, custodia cautelare in un istituto penale per i minorenni, con termini ridotti di un terzo, e della metà per chi aveva meno di sedici anni (art. 23). In caso di condanna la pena è diminuita (art. 98 c.p.) e il giudice può sostituire la detenzione fino a quattro anni con la semilibertà o la detenzione domiciliare, fino a tre con il lavoro di pubblica utilità e fino a un anno con una pena pecuniaria (art. 30).
La vittima non può costituirsi parte civile nel processo minorile e la sentenza penale non vale come giudicato nella causa civile (art. 10): il risarcimento si chiede al giudice civile, di solito anche ai genitori, che rispondono dei danni causati dai figli minori. La persona offesa conserva però i suoi diritti nel processo penale, spiegati nella pagina su persona offesa e parte civile.
- Nominare subito un difensore con esperienza nel diritto minorile.
- Collaborare con i servizi minorili: la loro relazione pesa sulle decisioni del giudice.
- Valutare con il difensore la strada migliore: irrilevanza, perdono, percorso di rieducazione o messa alla prova.
- Preparare un progetto concreto di scuola, lavoro e riparazione del danno.
- Gestire a parte il risarcimento, che può favorire l'esito positivo e chiudere la causa civile.
Le regole generali sulle misure cautelari sono nella pagina sulla custodia cautelare; le pene alternative per gli adulti in quella sulle pene sostitutive.
Domande frequenti
Mio figlio di 13 anni ha commesso un reato: che cosa succede?
Un minorenne può finire in carcere?
La vittima può costituirsi parte civile contro un minorenne?
Che cos'è il perdono giudiziale?
Fonti normative
- DPR 22 settembre 1988, n. 448 — Processo penale a carico di imputati minorenni
- Artt. 97 e 98 c.p. — Imputabilità del minore
- Art. 169 c.p. — Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto
- DL 15 settembre 2023, n. 123 — Decreto Caivano
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Esecuzione della penaLe pene sostitutive: semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniariaLe pene sostitutive della riforma Cartabia: semilibertà e detenzione domiciliare fino a 4 anni, lavoro di pubblica utilità fino a 3, pena pecuniaria fino a 1.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoI diritti della vittima nel processo penale: persona offesa (memorie, avvisi, opposizione all'archiviazione), costituzione di parte civile (termini, effetti).
- Il procedimento penaleLa giustizia riparativa: la mediazione tra chi ha commesso il reato e la vittimaD.Lgs. 150/2022: accesso per ogni reato e in ogni fase (129-bis c.p.p.), mediatori, riservatezza, esito riparativo: attenuante, remissione, sospensione; SU 5166/2026.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Il procedimento penaleIl giudizio abbreviato: la riduzione della penaIl giudizio abbreviato: decisione allo stato degli atti con pena ridotta di un terzo (metà per le contravvenzioni), più un sesto senza appello; richiesta, condizionato.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).