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GuidaDiritto penale · Il procedimento penale

Il processo penale minorile

Quando un ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni commette un reato non viene giudicato come un adulto. Il processo si svolge davanti al tribunale per i minorenni, ha lo scopo di non interrompere il suo percorso educativo e offre uscite che per gli adulti non esistono o sono più strette: l'irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, una messa alla prova molto più ampia, il percorso di rieducazione introdotto nel 2023. Sotto i quattordici anni, invece, non si è mai punibili. Questa pagina spiega come funziona il processo, che cosa rischia il minore e che ruolo hanno i genitori e la vittima.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Sotto i 14 anni non si è imputabili; tra 14 e 18 si risponde solo se capaci di intendere e di volere, con pena diminuita.
  • Il processo è adattato alle esigenze educative: udienza a porte chiuse, genitori presenti, divieto di diffondere l'identità del ragazzo.
  • Uscite anticipate: irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso di rieducazione.
  • Niente patteggiamento, niente decreto penale e niente parte civile.
  • Carcere solo per reati gravi e come ultima misura, dopo prescrizioni, permanenza in casa e comunità.

Chi è punibile e chi giudica

Artt. 97 e 98 c.p.

«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. [...] È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.»

Per il minore tra i quattordici e i diciotto anni la capacità di intendere e di volere non si presume: il giudice la accerta caso per caso, anche con gli accertamenti sulla personalità, sulla famiglia e sull'ambiente che il pubblico ministero e il giudice devono svolgere (art. 9 DPR 448/1988). Se c'è incertezza sull'età si dispone una perizia e, nel dubbio, la minore età si presume (art. 8). Per i reati commessi da minorenni procedono la procura e il tribunale per i minorenni, un giudice specializzato di cui fanno parte anche esperti non magistrati; la riforma che lo sostituisce con il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata rinviata al 2027 dal DL 100/2026.

Tutte le regole del codice di procedura penale si applicano in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del ragazzo (art. 1). I genitori lo assistono in ogni fase (art. 12); il difensore d'ufficio viene scelto tra avvocati con preparazione specifica in diritto minorile (art. 11); l'udienza dibattimentale si tiene a porte chiuse, salvo che l'imputato di almeno sedici anni chieda l'udienza pubblica (art. 33); è vietato pubblicare notizie o immagini che consentono di identificarlo (art. 13). Non sono ammessi il patteggiamento e il decreto penale di condanna (art. 25), mentre il giudizio abbreviato sì.

Le uscite dal processo

IstitutoQuandoEffetto
Irrilevanza del fatto (art. 27 DPR 448/1988)Fatto tenue e comportamento occasionale, se il processo pregiudicherebbe le esigenze educativeSentenza di non luogo a procedere
Perdono giudiziale (art. 169 c.p.; art. 19 R.D.L. 1404/1934)Il giudice ritiene di poter applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni e presume che il ragazzo non commetterà altri reati; di regola una sola voltaEstinzione del reato, anche nell'udienza preliminare (art. 32)
Percorso di rieducazione (art. 27-bis)Reati puniti fino a cinque anni, non particolarmente gravi, su proposta del PM durante le indaginiLavori socialmente utili o attività per la comunità da 2 a 8 mesi; se l'esito è positivo il reato si estingue
Messa alla prova (artt. 28-29)Qualsiasi reato, salve le esclusioni del c. 5-bis; il giudice sospende il processo fino a un anno, o fino a tre per i reati più graviSe la prova va bene il reato si estingue

La messa alla prova minorile è molto più ampia di quella per gli adulti: non ha limiti di pena, il ragazzo è affidato ai servizi minorili con un progetto di studio, lavoro, volontariato e riparazione verso la vittima, anche con la giustizia riparativa, e durante la sospensione la prescrizione non corre. Il decreto Caivano (DL 123/2023) l'ha esclusa per l'omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo aggravate e per alcune rapine aggravate (art. 28, c. 5-bis); la Corte costituzionale ha però ritenuto illegittima l'esclusione per le violenze sessuali aggravate quando ricorre l'attenuante dei casi di minore gravità (sent. 203/2025). Lo stesso decreto ha introdotto il percorso di rieducazione dell'art. 27-bis, sul quale decide il giudice dell'udienza preliminare (Corte cost. 23/2025). Durante le indagini il pubblico ministero può chiedere anche la sentenza di irrilevanza del fatto, che per i minori ha un ruolo simile a quello della particolare tenuità per gli adulti.

Misure cautelari, pena e vittima

Le misure cautelari per i minorenni sono solo quelle previste dal DPR 448/1988 e devono tenere conto dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in corso (art. 19). In ordine crescente: prescrizioni su studio e lavoro (art. 20), permanenza in casa (art. 21), collocamento in comunità (art. 22) e, per i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni e per alcuni altri reati espressamente indicati, custodia cautelare in un istituto penale per i minorenni, con termini ridotti di un terzo, e della metà per chi aveva meno di sedici anni (art. 23). In caso di condanna la pena è diminuita (art. 98 c.p.) e il giudice può sostituire la detenzione fino a quattro anni con la semilibertà o la detenzione domiciliare, fino a tre con il lavoro di pubblica utilità e fino a un anno con una pena pecuniaria (art. 30).

La vittima non può costituirsi parte civile nel processo minorile e la sentenza penale non vale come giudicato nella causa civile (art. 10): il risarcimento si chiede al giudice civile, di solito anche ai genitori, che rispondono dei danni causati dai figli minori. La persona offesa conserva però i suoi diritti nel processo penale, spiegati nella pagina su persona offesa e parte civile.

  1. Nominare subito un difensore con esperienza nel diritto minorile.
  2. Collaborare con i servizi minorili: la loro relazione pesa sulle decisioni del giudice.
  3. Valutare con il difensore la strada migliore: irrilevanza, perdono, percorso di rieducazione o messa alla prova.
  4. Preparare un progetto concreto di scuola, lavoro e riparazione del danno.
  5. Gestire a parte il risarcimento, che può favorire l'esito positivo e chiudere la causa civile.

Le regole generali sulle misure cautelari sono nella pagina sulla custodia cautelare; le pene alternative per gli adulti in quella sulle pene sostitutive.

Domande frequenti

Mio figlio di 13 anni ha commesso un reato: che cosa succede?
Sotto i quattordici anni non si è imputabili (art. 97 c.p.): il giudice, appena accerta l'età, pronuncia sentenza di non luogo a procedere, anche d'ufficio (art. 26 DPR 448/1988). Restano però le conseguenze civili: i genitori possono dover risarcire il danno causato dal figlio, e possono essere avviati interventi di tutela del minore davanti al tribunale per i minorenni.
Un minorenne può finire in carcere?
Sì, ma solo in casi limitati. La custodia cautelare in un istituto penale minorile è possibile per i delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a sei anni e per alcuni altri reati indicati dalla legge, e solo se c'è pericolo per le prove, di fuga o di commissione di gravi delitti (art. 23 DPR 448/1988); i termini massimi sono ridotti di un terzo, e della metà per chi ha meno di sedici anni. Prima si valutano le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità.
La vittima può costituirsi parte civile contro un minorenne?
No. Davanti al tribunale per i minorenni l'azione civile per il risarcimento non è ammessa e la sentenza penale non fa stato nel giudizio civile (art. 10 DPR 448/1988): la vittima deve chiedere il risarcimento con una causa civile, di solito anche contro i genitori, che rispondono dei danni causati dai figli minori salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
Che cos'è il perdono giudiziale?
È una causa di estinzione del reato riservata ai minorenni: se il tribunale per i minorenni ritiene di poter applicare in concreto una pena detentiva non superiore a due anni, può non pronunciare il rinvio a giudizio o la condanna quando presume che il ragazzo non commetterà altri reati (art. 169 c.p.; art. 19 R.D.L. 1404/1934). Si può concedere, di regola, una sola volta, e può essere pronunciato già nell'udienza preliminare con il consenso dell'imputato (art. 32 DPR 448/1988).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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