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GuidaDiritto civile · Risarcimento del danno

Il risarcimento per diffamazione

Chi è stato diffamato non deve per forza passare dal processo penale: può chiedere direttamente al giudice civile il risarcimento del danno alla reputazione, senza querela, con tempi più brevi e con la possibilità di ottenere anche la rettifica e la rimozione. Il danno non è automatico e va provato, anche con presunzioni, ma i tribunali usano da anni criteri condivisi: le tabelle dell'Osservatorio di Milano dividono le diffamazioni in cinque fasce, da poco più di mille a oltre cinquantottomila euro, e la legge sulla stampa aggiunge una somma a titolo di riparazione. Questa pagina spiega che cosa si deve dimostrare, come si calcola la cifra, chi risponde in solido, quanto tempo si ha e quali strumenti accompagnano la causa.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Causa civile autonoma (artt. 2043 e 2059 c.c.): senza querela; si prova il fatto, l'offesa, la diffusione e il danno, anche per presunzioni (SU 26972/2008); il convenuto prova cronaca o critica.
  • Quanto (Osservatorio Milano 2024): tenue 1.175-11.750 €; modesta 11.750-23.498; media 23.498-35.247; elevata 35.247-58.745; eccezionale oltre. Stampa: più la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 (1/8-1/3).
  • Chi paga: autore, direttore (57 c.p.), editore e proprietario in solido (art. 11 L. 47/1948); piattaforme solo dopo la conoscenza.
  • Altri rimedi: rettifica in 2 giorni (art. 8), pubblicazione della sentenza (120 c.p.c.), rimozione d'urgenza (700 c.p.c.).
  • Tempi: prescrizione 5 anni (6 se reato aggravato); mediazione obbligatoria prima della causa; foro del domicilio del danneggiato.

La causa civile e la prova del danno

Art. 2059 c.c.

«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.»

La norma sembra restrittiva, ma la diffamazione rientra due volte nei «casi determinati dalla legge»: è un reato, e l'art. 185 c.p. impone a chi lo commette di risarcire anche il danno non patrimoniale; e lede la reputazione, che le Sezioni Unite (sentenze 26972-26975 del 2008) collocano tra i diritti inviolabili della persona protetti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, risarcibili anche fuori dal reato. Il giudice civile non aspetta il penale: accerta da solo, con lo standard del «più probabile che non», che l'affermazione è stata comunicata ad almeno due persone, che è offensiva secondo il comune sentire, che non è coperta dal diritto di cronaca (verità anche putativa, interesse pubblico, continenza) o dal diritto di critica (base fattuale vera, interesse, forma non gratuitamente insultante), e che ha prodotto un danno. Quest'ultimo punto è decisivo: dopo il 2008 il danno non patrimoniale non è più «in re ipsa», cioè automatico con l'offesa, ma va allegato e provato; la prova, però, può essere presuntiva, ricavata dalla gravità dell'offesa, dalla sua diffusione, dalla posizione sociale e professionale della vittima, dalle reazioni dell'ambiente, dai commenti e dalle condivisioni, ed è questa la strada che i tribunali seguono nella grande maggioranza dei casi. Il danno patrimoniale, invece, si prova come ogni altro: il cliente che ha revocato l'incarico dopo l'articolo, il contratto risolto, il calo di fatturato documentato, con il nesso causale. Le persone giuridiche, le associazioni e le imprese hanno una reputazione e possono chiederne il risarcimento (Cass. 12929/2007), con la prova del discredito nell'ambiente in cui operano. Sul piano probatorio la causa si prepara prima di iniziarla: screenshot con URL e data visibili, copia forense o verbale notarile per i contenuti online, la registrazione delle trasmissioni, l'elenco dei destinatari per i messaggi nei gruppi, i testimoni che hanno letto e reagito, e i documenti sulle perdite economiche.

Quanto vale: i criteri di Milano e la riparazione pecuniaria

Fascia (Osservatorio Milano, ed. 2024)ImportoIndici tipici
Tenue gravità1.175 – 11.750 €Diffamante poco o per nulla noto; offesa tenue nel contesto; diffusione e spazio minimi; nessuna risonanza mediatica; dolo tenue; rettifica o riparazione già intervenute
Modesta gravità11.750 – 23.498 €Notorietà limitata; un solo episodio a diffusione limitata; spazio modesto; risonanza modesta o assente
Media gravità23.498 – 35.247 €Media notorietà; offese significative sul piano personale o professionale; uno o più episodi; diffusione nazionale o significativa in ambito locale; pregiudizio personale e professionale; dolo eventuale
Elevata gravità35.247 – 58.745 €Elevata notorietà del diffamante; episodi su quotidiani o trasmissioni nazionali; grave discredito, fatti di rilevanza penale o disciplinare attribuiti; espressioni denigratorie; risonanza mediatica; dolo intenso
Eccezionale gravitàoltre 58.745 €Casi di gravità straordinaria per tutti gli indici
Riparazione pecuniaria (art. 12 L. 47/1948)di regola da 1/8 a 1/3 del dannoSolo per la stampa (e le testate telematiche registrate, per la giurisprudenza), in base a gravità e diffusione; si somma al risarcimento
Danno patrimonialequanto provatoPerdite di clientela, contratti, incarichi, con documenti e nesso causale

I criteri orientativi dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, elaborati nel 2018 su 89 sentenze dei tribunali di Milano, Roma e altre sedi e rivalutati nell'edizione 2024 del 17,49%, non sono legge ma sono il riferimento che la maggior parte dei giudici dichiara di seguire per la liquidazione equitativa: la media delle liquidazioni esaminate era di 26.290 euro, pari a 30.888 euro al 2024. I parametri sono la notorietà di chi diffama e di chi è diffamato, la gravità intrinseca dell'offesa e il suo peso nel contesto, la diffusione del mezzo (un quotidiano nazionale, una TV, un giornale locale, un post con pochi lettori) e lo spazio dato alla notizia, la risonanza mediatica che ne è seguita, l'intensità dell'elemento soggettivo (la falsità consapevole vale più della leggerezza) e la condotta successiva, con la rettifica tempestiva che abbassa la fascia. Per la stampa la legge del 1948 aggiunge la riparazione pecuniaria: una somma «a titolo di riparazione», autonoma dal risarcimento, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, che la prassi milanese colloca tra un ottavo e un terzo del danno liquidato; la giurisprudenza la estende alle testate giornalistiche online registrate, non ai social e ai blog. Il diffamato deve poi ricordare che il risarcimento è dovuto in solido da più soggetti: l'autore, il direttore responsabile per il mancato controllo (art. 57 c.p.), l'editore e il proprietario della pubblicazione (art. 11 L. 47/1948), chi ha condiviso o rilanciato il contenuto facendolo proprio, il datore di lavoro per il dipendente che ha scritto nell'esercizio delle mansioni (art. 2049 c.c.); la piattaforma che ospita il contenuto risponde solo se, avvertita, non lo rimuove.

Rettifica, rimozione, sequestro, processo

Accanto al risarcimento ci sono rimedi che spesso contano di più. La rettifica: per quotidiani, periodici e agenzie il direttore deve pubblicare gratuitamente, entro due giorni per i quotidiani e in testa alla stessa pagina della notizia, le dichiarazioni o rettifiche di chi è stato citato, fino a trenta righe e senza commento; se non lo fa, il giudice ordina la pubblicazione con provvedimento d'urgenza e la violazione è punita con la multa (art. 8 L. 47/1948); per la radio e la televisione la rettifica è regolata dal testo unico dei media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021). La pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali, a spese del soccombente, può essere ordinata dal giudice civile come forma di riparazione (art. 120 c.p.c.). La rimozione dei contenuti online e la deindicizzazione si ottengono con il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro l'autore e, dopo la segnalazione, contro la piattaforma, con penale per ogni giorno di ritardo; il sequestro preventivo penale, invece, non è ammesso per le testate telematiche registrate, che le Sezioni Unite (31022/2015) hanno equiparato alla stampa protetta dall'art. 21 della Costituzione, mentre resta possibile per gli altri siti e profili. Il processo civile si svolge davanti al tribunale del luogo in cui il danneggiato ha il domicilio, che è il luogo in cui il danno alla reputazione si manifesta, ed è preceduto dalla mediazione obbligatoria, perché il risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità è tra le materie dell'art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e spesso produce l'accordo, con rettifica e somma. La prescrizione è di cinque anni dal fatto, cioè dalla pubblicazione o dalla messa in onda (art. 2947 c. 1), ma se il fatto è reato e il reato ha una prescrizione più lunga vale quella: per la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità sei anni (c. 3); per i contenuti online il termine decorre dalla pubblicazione, non dal giorno in cui il contenuto viene rimosso. Chi preferisce il penale si costituisce parte civile e chiede una provvisionale, ma la stessa pretesa non può correre nelle due sedi: l'azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile comporta la rinuncia a questa, e la civile iniziata prima può proseguire per conto suo (art. 75 c.p.p.).

Come procedere

  1. Fissare la prova subito: screenshot con URL, data e ora, copia forense o notarile, registrazioni, elenco dei destinatari, testimoni.
  2. Diffida e rettifica: richiesta scritta di rimozione e di rettifica all'autore, alla testata e alla piattaforma; conservare le risposte.
  3. Urgenza se il contenuto resta online e il danno cresce: ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rimozione con penale.
  4. Mediazione obbligatoria e, se fallisce, citazione davanti al tribunale del proprio domicilio contro autore, direttore, editore ed eventuali condivisori, con la richiesta di danno non patrimoniale (fascia motivata), patrimoniale, riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza.
  5. In alternativa o in aggiunta: querela entro tre mesi e costituzione di parte civile con provvisionale, ricordando l'art. 75 c.p.p.

Il risarcimento per diffamazione non è una lotteria: la fascia si ricava da criteri pubblici, la prova si costruisce nei primi giorni e la rettifica pesa sulla cifra in entrambe le direzioni. Il reato è spiegato nella pagina sulla diffamazione e nella pagina sulla diffamazione online; i limiti della cronaca e della critica nella pagina sul diritto di cronaca e di critica; la rimozione nella pagina su come far rimuovere un contenuto diffamatorio.

Domande frequenti

Devo sporgere querela per chiedere i danni?
No. La querela serve per il processo penale; il risarcimento si può chiedere direttamente al giudice civile con una causa autonoma (artt. 2043 e 2059 c.c.), dove il giudice accerta da sé che le parole erano offensive, che sono state comunicate a più persone e che non erano coperte dal diritto di cronaca o di critica. La causa civile ha tempi più brevi, uno standard di prova meno rigido e non dipende dall'esito del penale. Puoi anche fare entrambe le cose, costituendoti parte civile nel processo penale, ma la stessa pretesa non può essere portata avanti in due sedi contemporaneamente (art. 75 c.p.p.).
Quanto posso ottenere?
Dipende dalla gravità, misurata con i criteri dell'Osservatorio di Milano (edizione 2024): da 1.175 a 11.750 euro per le diffamazioni tenui (autore poco noto, offesa lieve, diffusione minima, rettifica avvenuta), da 11.750 a 23.498 per quelle modeste, da 23.498 a 35.247 per quelle di media gravità (offese significative sul piano personale o professionale, diffusione nazionale o significativa in ambito locale), da 35.247 a 58.745 per quelle di elevata gravità (autore molto noto, quotidiani o TV nazionali, fatti di rilevanza penale, risonanza mediatica) e oltre 58.745 per i casi eccezionali. Se il mezzo è la stampa si aggiunge la riparazione pecuniaria dell'art. 12 legge stampa, in pratica da un ottavo a un terzo del danno, e il danno patrimoniale provato (clienti persi, incarichi sfumati).
Che cosa devo provare?
Il fatto (chi ha scritto o detto che cosa, a chi, quando: screenshot con URL e data, copia forense, testimoni), la sua capacità offensiva secondo il senso comune, la diffusione e il discredito subito. Il danno non patrimoniale non è automatico: va allegato e provato, ma la prova può essere presuntiva, dalla gravità dell'offesa, dalla notorietà, dalle reazioni dell'ambiente, dai commenti. Il danno patrimoniale (contratti persi, calo di fatturato) va provato con documenti. Chi ha scritto deve invece provare la verità dei fatti e l'interesse pubblico se invoca il diritto di cronaca, o la continenza e la base fattuale se invoca la critica.
Quanto tempo ho per fare causa?
Cinque anni dal fatto, cioè dalla pubblicazione o dalla diffusione (art. 2947 c. 1 c.c.); se il fatto è reato e il reato ha una prescrizione più lunga, come la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità (sei anni), vale quella (c. 3). Per i contenuti online il termine decorre dalla pubblicazione, anche se il contenuto resta in rete. Prima della causa serve la mediazione obbligatoria, perché la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità è tra le materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010; la domanda di mediazione interrompe la prescrizione.
Il giornale può essere obbligato a pubblicare la mia versione?
Sì: per i quotidiani, i periodici e le agenzie l'art. 8 della legge sulla stampa impone di pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o rettifiche di chi è stato citato, entro due giorni per i quotidiani, in testa di pagina e nella stessa pagina della notizia, fino a trenta righe, senza commenti; se il direttore non provvede si chiede al giudice l'ordine di pubblicazione con ricorso d'urgenza, e il rifiuto è punito con una multa. La rettifica pubblicata non estingue il diritto al risarcimento ma lo riduce, perché è uno dei criteri delle tabelle. Per radio e TV vale la rettifica del testo unico dei media audiovisivi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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