In breve
- Causa civile autonoma (artt. 2043 e 2059 c.c.): senza querela; si prova il fatto, l'offesa, la diffusione e il danno, anche per presunzioni (SU 26972/2008); il convenuto prova cronaca o critica.
- Quanto (Osservatorio Milano 2024): tenue 1.175-11.750 €; modesta 11.750-23.498; media 23.498-35.247; elevata 35.247-58.745; eccezionale oltre. Stampa: più la riparazione ex art. 12 L. 47/1948 (1/8-1/3).
- Chi paga: autore, direttore (57 c.p.), editore e proprietario in solido (art. 11 L. 47/1948); piattaforme solo dopo la conoscenza.
- Altri rimedi: rettifica in 2 giorni (art. 8), pubblicazione della sentenza (120 c.p.c.), rimozione d'urgenza (700 c.p.c.).
- Tempi: prescrizione 5 anni (6 se reato aggravato); mediazione obbligatoria prima della causa; foro del domicilio del danneggiato.
La causa civile e la prova del danno
«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.»
La norma sembra restrittiva, ma la diffamazione rientra due volte nei «casi determinati dalla legge»: è un reato, e l'art. 185 c.p. impone a chi lo commette di risarcire anche il danno non patrimoniale; e lede la reputazione, che le Sezioni Unite (sentenze 26972-26975 del 2008) collocano tra i diritti inviolabili della persona protetti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, risarcibili anche fuori dal reato. Il giudice civile non aspetta il penale: accerta da solo, con lo standard del «più probabile che non», che l'affermazione è stata comunicata ad almeno due persone, che è offensiva secondo il comune sentire, che non è coperta dal diritto di cronaca (verità anche putativa, interesse pubblico, continenza) o dal diritto di critica (base fattuale vera, interesse, forma non gratuitamente insultante), e che ha prodotto un danno. Quest'ultimo punto è decisivo: dopo il 2008 il danno non patrimoniale non è più «in re ipsa», cioè automatico con l'offesa, ma va allegato e provato; la prova, però, può essere presuntiva, ricavata dalla gravità dell'offesa, dalla sua diffusione, dalla posizione sociale e professionale della vittima, dalle reazioni dell'ambiente, dai commenti e dalle condivisioni, ed è questa la strada che i tribunali seguono nella grande maggioranza dei casi. Il danno patrimoniale, invece, si prova come ogni altro: il cliente che ha revocato l'incarico dopo l'articolo, il contratto risolto, il calo di fatturato documentato, con il nesso causale. Le persone giuridiche, le associazioni e le imprese hanno una reputazione e possono chiederne il risarcimento (Cass. 12929/2007), con la prova del discredito nell'ambiente in cui operano. Sul piano probatorio la causa si prepara prima di iniziarla: screenshot con URL e data visibili, copia forense o verbale notarile per i contenuti online, la registrazione delle trasmissioni, l'elenco dei destinatari per i messaggi nei gruppi, i testimoni che hanno letto e reagito, e i documenti sulle perdite economiche.
Quanto vale: i criteri di Milano e la riparazione pecuniaria
| Fascia (Osservatorio Milano, ed. 2024) | Importo | Indici tipici |
|---|---|---|
| Tenue gravità | 1.175 – 11.750 € | Diffamante poco o per nulla noto; offesa tenue nel contesto; diffusione e spazio minimi; nessuna risonanza mediatica; dolo tenue; rettifica o riparazione già intervenute |
| Modesta gravità | 11.750 – 23.498 € | Notorietà limitata; un solo episodio a diffusione limitata; spazio modesto; risonanza modesta o assente |
| Media gravità | 23.498 – 35.247 € | Media notorietà; offese significative sul piano personale o professionale; uno o più episodi; diffusione nazionale o significativa in ambito locale; pregiudizio personale e professionale; dolo eventuale |
| Elevata gravità | 35.247 – 58.745 € | Elevata notorietà del diffamante; episodi su quotidiani o trasmissioni nazionali; grave discredito, fatti di rilevanza penale o disciplinare attribuiti; espressioni denigratorie; risonanza mediatica; dolo intenso |
| Eccezionale gravità | oltre 58.745 € | Casi di gravità straordinaria per tutti gli indici |
| Riparazione pecuniaria (art. 12 L. 47/1948) | di regola da 1/8 a 1/3 del danno | Solo per la stampa (e le testate telematiche registrate, per la giurisprudenza), in base a gravità e diffusione; si somma al risarcimento |
| Danno patrimoniale | quanto provato | Perdite di clientela, contratti, incarichi, con documenti e nesso causale |
I criteri orientativi dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, elaborati nel 2018 su 89 sentenze dei tribunali di Milano, Roma e altre sedi e rivalutati nell'edizione 2024 del 17,49%, non sono legge ma sono il riferimento che la maggior parte dei giudici dichiara di seguire per la liquidazione equitativa: la media delle liquidazioni esaminate era di 26.290 euro, pari a 30.888 euro al 2024. I parametri sono la notorietà di chi diffama e di chi è diffamato, la gravità intrinseca dell'offesa e il suo peso nel contesto, la diffusione del mezzo (un quotidiano nazionale, una TV, un giornale locale, un post con pochi lettori) e lo spazio dato alla notizia, la risonanza mediatica che ne è seguita, l'intensità dell'elemento soggettivo (la falsità consapevole vale più della leggerezza) e la condotta successiva, con la rettifica tempestiva che abbassa la fascia. Per la stampa la legge del 1948 aggiunge la riparazione pecuniaria: una somma «a titolo di riparazione», autonoma dal risarcimento, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato, che la prassi milanese colloca tra un ottavo e un terzo del danno liquidato; la giurisprudenza la estende alle testate giornalistiche online registrate, non ai social e ai blog. Il diffamato deve poi ricordare che il risarcimento è dovuto in solido da più soggetti: l'autore, il direttore responsabile per il mancato controllo (art. 57 c.p.), l'editore e il proprietario della pubblicazione (art. 11 L. 47/1948), chi ha condiviso o rilanciato il contenuto facendolo proprio, il datore di lavoro per il dipendente che ha scritto nell'esercizio delle mansioni (art. 2049 c.c.); la piattaforma che ospita il contenuto risponde solo se, avvertita, non lo rimuove.
Rettifica, rimozione, sequestro, processo
Accanto al risarcimento ci sono rimedi che spesso contano di più. La rettifica: per quotidiani, periodici e agenzie il direttore deve pubblicare gratuitamente, entro due giorni per i quotidiani e in testa alla stessa pagina della notizia, le dichiarazioni o rettifiche di chi è stato citato, fino a trenta righe e senza commento; se non lo fa, il giudice ordina la pubblicazione con provvedimento d'urgenza e la violazione è punita con la multa (art. 8 L. 47/1948); per la radio e la televisione la rettifica è regolata dal testo unico dei media audiovisivi (D.Lgs. 208/2021). La pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali, a spese del soccombente, può essere ordinata dal giudice civile come forma di riparazione (art. 120 c.p.c.). La rimozione dei contenuti online e la deindicizzazione si ottengono con il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro l'autore e, dopo la segnalazione, contro la piattaforma, con penale per ogni giorno di ritardo; il sequestro preventivo penale, invece, non è ammesso per le testate telematiche registrate, che le Sezioni Unite (31022/2015) hanno equiparato alla stampa protetta dall'art. 21 della Costituzione, mentre resta possibile per gli altri siti e profili. Il processo civile si svolge davanti al tribunale del luogo in cui il danneggiato ha il domicilio, che è il luogo in cui il danno alla reputazione si manifesta, ed è preceduto dalla mediazione obbligatoria, perché il risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità è tra le materie dell'art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010: la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e spesso produce l'accordo, con rettifica e somma. La prescrizione è di cinque anni dal fatto, cioè dalla pubblicazione o dalla messa in onda (art. 2947 c. 1), ma se il fatto è reato e il reato ha una prescrizione più lunga vale quella: per la diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità sei anni (c. 3); per i contenuti online il termine decorre dalla pubblicazione, non dal giorno in cui il contenuto viene rimosso. Chi preferisce il penale si costituisce parte civile e chiede una provvisionale, ma la stessa pretesa non può correre nelle due sedi: l'azione civile proposta dopo la costituzione di parte civile comporta la rinuncia a questa, e la civile iniziata prima può proseguire per conto suo (art. 75 c.p.p.).
Come procedere
- Fissare la prova subito: screenshot con URL, data e ora, copia forense o notarile, registrazioni, elenco dei destinatari, testimoni.
- Diffida e rettifica: richiesta scritta di rimozione e di rettifica all'autore, alla testata e alla piattaforma; conservare le risposte.
- Urgenza se il contenuto resta online e il danno cresce: ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rimozione con penale.
- Mediazione obbligatoria e, se fallisce, citazione davanti al tribunale del proprio domicilio contro autore, direttore, editore ed eventuali condivisori, con la richiesta di danno non patrimoniale (fascia motivata), patrimoniale, riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza.
- In alternativa o in aggiunta: querela entro tre mesi e costituzione di parte civile con provvisionale, ricordando l'art. 75 c.p.p.
Il risarcimento per diffamazione non è una lotteria: la fascia si ricava da criteri pubblici, la prova si costruisce nei primi giorni e la rettifica pesa sulla cifra in entrambe le direzioni. Il reato è spiegato nella pagina sulla diffamazione e nella pagina sulla diffamazione online; i limiti della cronaca e della critica nella pagina sul diritto di cronaca e di critica; la rimozione nella pagina su come far rimuovere un contenuto diffamatorio.
Domande frequenti
Devo sporgere querela per chiedere i danni?
Quanto posso ottenere?
Che cosa devo provare?
Quanto tempo ho per fare causa?
Il giornale può essere obbligato a pubblicare la mia versione?
Fonti normative
- Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2059 c.c. — Danni non patrimoniali
- Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Art. 8 L. 47/1948 — Risposte e rettifiche
- Art. 11 L. 47/1948 — Responsabilità civile del proprietario e dell'editore
- Art. 12 L. 47/1948 — Riparazione pecuniaria
- Art. 5 D.Lgs. 28/2010 — Mediazione obbligatoria (diffamazione a mezzo stampa)
- Osservatorio sulla giustizia civile di Milano — Tabelle 2024 (criteri per la diffamazione)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppPost pubblico = diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi, recensioni tra critica e reato, querela in 3 mesi, prova.
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceCome far rimuovere un post, una recensione o un articolo diffamatorio: segnalazione DSA alla piattaforma, diffida e rettifica, Garante privacy e minori in 48 ore.
- Reputazione e contenuti onlineDiritto di cronaca e di critica sui social e sui blogVerità, interesse pubblico e continenza (Cass. 5259/1984); critica e satira; post pubblico = diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.); cronaca giudiziaria, oblio.
- Il processo civileLa mediazione obbligatoria: materie, procedura, costiLa mediazione civile obbligatoria (D.Lgs. 28/2010): materie, primo incontro in 20-40 giorni, avvocato obbligatorio, costi del DM 150/2023, accordo esecutivo.
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.