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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

La responsabilità extracontrattuale

Chi causa un danno ad altri con dolo o colpa deve risarcirlo: è la regola generale dell'art. 2043 del codice civile, alla base delle cause per incidenti, cadute, danni da cose e da persone. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve però dimostrare più cose: il fatto, la colpa, il danno e il legame di causa tra fatto e danno. Le regole cambiano se tra le parti c'era un contratto. Questa pagina spiega gli elementi dell'illecito, i danni risarcibili, la prova, la colpa del danneggiato e i tempi per agire.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Regola: chi causa un danno ingiusto con dolo o colpa deve risarcirlo.
  • Da provare: fatto, colpa, danno e nesso di causa «più probabile che non».
  • Danni: patrimoniali e non patrimoniali, questi ultimi nei casi di legge o di diritti inviolabili.
  • Colpa della vittima: riduce il risarcimento.
  • Prescrizione: cinque anni, due per gli incidenti stradali.

Gli elementi dell'illecito

Art. 2043 c.c.

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.»

ElementoChe cosa significaFonte
FattoUna condotta, attiva o omissiva, di chi deve rispondereArt. 2043 c.c.
Dolo o colpaVolontà o negligenza, imprudenza, imperiziaArt. 2043
Danno ingiustoLesione di un interesse tutelato dall'ordinamentoArt. 2043
Nesso causaleIl fatto è causa del danno secondo il criterio del «più probabile che non», anche come concausaCass. 17179/2025
Danno risarcibilePerdita e mancato guadagno immediati e diretti; danno non patrimoniale nei casi di leggeArtt. 1223, 2056, 2059

Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, risarcibile nei casi previsti dalla legge e quando è leso un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, come la salute (Cass. SU 26972/2008); comprende la sofferenza interiore e il peggioramento della vita quotidiana, da provare in concreto (Cass. 901/2018). Per la liquidazione si usano le tabelle (si veda la pagina sul danno biologico) e, quando l'importo non si può provare con precisione, la valutazione equitativa (art. 1226). Per alcune situazioni la legge alleggerisce la prova: i danni da cose in custodia, i danni da animali e i danni causati da minori (si veda la pagina sulla responsabilità dei genitori).

Colpa della vittima, contratto e prescrizione

Se il danneggiato ha contribuito con la propria colpa, il risarcimento si riduce, e non spetta per i danni che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.; si veda la pagina sul concorso di colpa). Se tra le parti c'era un contratto, si applica la responsabilità per inadempimento: il creditore prova il contratto e allega l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare che l'inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile (art. 1218). Il diritto al risarcimento da illecito si prescrive in cinque anni, in due per la circolazione dei veicoli, salvo il termine più lungo del reato (art. 2947); quello da inadempimento, di regola, in dieci (art. 2946).

  1. Documentare subito il fatto: foto, testimoni, verbali, referti.
  2. Individuare il responsabile e l'eventuale assicurazione.
  3. Quantificare i danni con fatture, perizie e certificati medici.
  4. Inviare una richiesta di risarcimento scritta, che interrompe la prescrizione.
  5. Agire in giudizio se non si raggiunge un accordo, entro i termini.

Domande frequenti

Che cosa devo dimostrare per ottenere il risarcimento?
Il fatto, la colpa o il dolo di chi l'ha commesso, il danno subito e il nesso di causa tra fatto e danno (art. 2043 c.c.). Il nesso causale si accerta con la regola del «più probabile che non»: basta che la condotta sia, secondo un giudizio di probabilità prevalente, causa o concausa del danno, e il responsabile risponde anche delle conseguenze aggravate dalle condizioni già precarie della vittima (Cass. 17179/2025). Per alcuni casi, come le cose in custodia o gli animali, la legge prevede regole più favorevoli al danneggiato.
Quali danni vengono risarciti?
Il danno patrimoniale, cioè la perdita subita e il mancato guadagno che sono conseguenza immediata e diretta del fatto (artt. 1223 e 2056 c.c.), e il danno non patrimoniale nei casi previsti dalla legge e quando è leso un diritto inviolabile della persona, come la salute (art. 2059; Cass. SU 26972/2008). Il danno non patrimoniale comprende la sofferenza interiore e le ricadute sulla vita quotidiana, da provare in concreto (Cass. 901/2018). Se l'importo esatto non si può dimostrare, il giudice lo liquida in via equitativa (art. 1226).
Se ho anch'io una parte di colpa?
Il risarcimento si riduce in proporzione alla gravità della tua colpa e alle conseguenze che ne sono derivate, e non spetta per i danni che avresti potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056).
Entro quando devo agire?
Il diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal fatto, in due per i danni da circolazione dei veicoli; se il fatto è anche un reato con una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima (art. 2947 c.c.). Se invece il danno deriva dall'inadempimento di un contratto, la prescrizione è di regola di dieci anni (art. 2946) e la prova è più semplice, perché spetta al debitore dimostrare che l'inadempimento non gli è imputabile (art. 1218).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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