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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

Risarcimento in forma specifica o per equivalente

Chi subisce un danno può chiedere di essere risarcito in denaro, per equivalente, oppure di vedere ripristinata la situazione precedente: la riparazione dell'auto, il rifacimento del muro, l'eliminazione delle infiltrazioni. È il risarcimento in forma specifica, che il giudice può però negare se è eccessivamente oneroso per il responsabile. Il caso più frequente è quello dell'auto vecchia che costa più ripararla di quanto valga. Questa pagina spiega la scelta tra le due forme, i limiti e come si ottiene l'esecuzione.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Due forme: in denaro, per equivalente, o con il ripristino, in forma specifica.
  • La scelta spetta al danneggiato, se il ripristino è possibile.
  • Il limite: il giudice può negarlo se è eccessivamente oneroso per il responsabile.
  • Auto vecchia: la riparazione antieconomica non è esclusa automaticamente.
  • Esecuzione: art. 612 c.p.c. e somma per ogni ritardo.

La regola dell'art. 2058

Art. 2058 c.c.

«Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.»

Il risarcimento per equivalente è la regola nella pratica: una somma di denaro che corrisponde al danno. Con la reintegrazione in forma specifica, invece, il responsabile viene condannato a rimettere le cose come stavano, per esempio eseguendo i lavori per eliminare le infiltrazioni o ricostruendo un muro. Il danneggiato può chiederla quando il ripristino è possibile, anche solo in parte; il giudice può convertirla in denaro solo se è eccessivamente onerosa per chi deve risarcire. Sulle regole generali si veda la pagina sulla responsabilità extracontrattuale.

L'auto che costa più ripararla che ricomprarla

SituazioneChe cosa si ottieneFonte
Ripristino possibile e proporzionatoReintegrazione in forma specifica, se chiestaArt. 2058, c. 1
Ripristino possibile solo in parteRipristino per la parte possibile, denaro per il restoArt. 2058, c. 1
Costo di riparazione superiore al valore del beneRiparazione, se non arricchisce il danneggiato; altrimenti il valoreCass. 10686/2023
Ripristino eccessivamente onerosoSolo risarcimento per equivalenteArt. 2058, c. 2

Per i veicoli la Cassazione ha precisato che l'eccessiva onerosità non coincide con la semplice antieconomicità: non basta che la riparazione costi più del valore di mercato dell'auto, ma bisogna verificare se il ripristino procurerebbe al danneggiato un arricchimento, considerando anche il suo interesse a conservare un veicolo efficiente (Cass. 10686/2023). Si veda la pagina sul risarcimento da incidente stradale. Per stabilire costi e valori è utile una perizia, anche con un accertamento tecnico preventivo o, in causa, la consulenza tecnica d'ufficio.

Se il responsabile condannato a eseguire lavori non li esegue, dopo il precetto si chiede al giudice dell'esecuzione di stabilirne le modalità e di designare chi li farà a spese dell'obbligato (art. 612 c.p.c.); con la condanna, o dopo, si può chiedere la fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo (art. 614-bis c.p.c.). Per le infiltrazioni in condominio si veda la pagina sulle infiltrazioni, per rumori e odori quella sulle immissioni.

  1. Documentare il danno con foto, preventivi e perizia.
  2. Stimare costo del ripristino e valore del bene.
  3. Chiedere per iscritto il ripristino o il risarcimento, indicando la scelta.
  4. In causa, formulare la domanda in forma specifica e, in subordine, per equivalente.
  5. Se l'obbligato non esegue, procedere con l'art. 612 c.p.c. e chiedere la somma per il ritardo.

Domande frequenti

Posso scegliere se farmi riparare il danno o farmi pagare?
Sì: il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, cioè il ripristino della situazione precedente, quando è in tutto o in parte possibile; altrimenti ottiene il risarcimento in denaro. Il giudice può però disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione risulta eccessivamente onerosa per il responsabile (art. 2058 c.c.).
La riparazione della mia auto costa più del suo valore: mi pagano solo il valore?
Non automaticamente. Secondo la Cassazione l'eccessiva onerosità non si misura solo confrontando il costo della riparazione con il valore di mercato del veicolo: il giudice deve verificare se la riparazione procurerebbe al danneggiato un arricchimento, tenendo conto anche del suo interesse a conservare un veicolo efficiente per l'uso quotidiano (Cass. 10686/2023). Se la sproporzione è notevole e ingiustificata, il risarcimento può essere limitato al valore del veicolo.
Il vicino è condannato a eliminare le infiltrazioni ma non lo fa: che cosa posso fare?
La condanna a un fare si esegue con il procedimento dell'art. 612 c.p.c.: dopo il precetto si chiede al giudice dell'esecuzione di stabilire le modalità e di designare chi eseguirà l'opera, a spese dell'obbligato. Si può anche chiedere al giudice di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione (art. 614-bis c.p.c.).
Il risarcimento in forma specifica si può chiedere anche in parte?
Sì: la legge lo ammette quando la reintegrazione è possibile «in tutto o in parte» (art. 2058 c.c.), e per la parte non ripristinabile resta il risarcimento in denaro. Conviene documentare con una perizia sia i lavori necessari sia il valore del bene, anche con un accertamento tecnico preventivo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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