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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

I danni da cose in custodia

Chi ha una cosa in custodia risponde dei danni che la cosa provoca: il proprietario dell'appartamento da cui arrivano le infiltrazioni, il condominio per le parti comuni, il supermercato per il pavimento, il Comune per la strada. È una responsabilità oggettiva: al danneggiato basta provare che il danno deriva dalla cosa, e il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta imprudente della vittima. Questa pagina spiega chi è custode, che cosa deve provare chi chiede i danni e quando la responsabilità viene esclusa o ridotta.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Chi risponde: il custode, cioè il proprietario o chi ha il controllo di fatto della cosa.
  • Responsabilità oggettiva: la diligenza del custode non conta.
  • Il danneggiato prova il danno e che è stato causato dalla cosa.
  • Il custode si libera solo con il caso fortuito: fatto naturale, di terzi o della vittima.
  • Imprudenza della vittima: può escludere o ridurre il risarcimento.

La regola e il ruolo del custode

Art. 2051 c.c.

«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»

Per le Sezioni Unite la responsabilità è oggettiva, non presunta: basta che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e il danno, e il custode si libera solo provando il caso fortuito, cioè un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo che sia imprevedibile e inevitabile, senza che rilevi la sua diligenza (Cass. SU 20943/2022). Custode è il proprietario o chi ha comunque la signoria di fatto sulla cosa, perché è in grado di controllarne i rischi (Cass. 31165/2025). Il condominio è custode delle parti comuni, e i vizi di costruzione non sono un caso fortuito (Cass. 21317/2025); il committente di opere pubbliche resta custode anche dopo aver consegnato l'area all'appaltatore (Cass. 21307/2025). I danni subiti dall'inquilino per i difetti della casa locata si regolano invece con il contratto di locazione (Cass. 4578/2024).

Casi frequenti

SituazioneOrientamentoFonte
Caduta su frutta o liquidi sul pavimento di un supermercatoRisponde il gestore, non basta dire che non poteva pulire subitoCass. 12027/2017
Pavimento bagnato dalla pioggia all'ingressoCondizione prevedibile, responsabilità esclusa nel caso decisoCass. 1498/2026
Infiltrazioni da parti comuniRisponde il condominio; i vizi originari non sono fortuitoCass. 21317/2025
Infiltrazioni da lastrico o terrazzo di uso esclusivoChi ne ha l'uso, in concorso con il condominioCass. 35027/2023
Inquilino che impedisce l'accesso per le riparazioniPuò integrare il caso fortuito per il proprietarioCass. 18471/2024
Foglie e aghi caduti da un alberoFenomeno naturale inoffensivo, nessun risarcimentoCass. 31740/2025
Frana prevedibile secondo i dati storici del luogoNessun caso fortuitoCass. 22702/2025

Sulle cadute in strada si veda la pagina su buche e suolo pubblico; sulle infiltrazioni quella sulle infiltrazioni in condominio. Se il danno deriva dalla rovina di un edificio, la responsabilità del proprietario per l'art. 2053 può concorrere con quella del custode (Cass. 30701/2025).

Il caso fortuito e la condotta della vittima

La condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando è colposa, cioè contraria alla normale cautela richiesta da un rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, anche senza essere eccezionale (Cass. 808/2026); se ha solo contribuito al danno, il risarcimento si riduce in proporzione (art. 1227; Cass. 26082/2025; si veda la pagina sul concorso di colpa del danneggiato). Per le strade il gestore si libera se il pericolo è stato creato da terzi in modo così improvviso da non poter essere eliminato in tempo (Cass. 29454/2025). Il danneggiato, dal canto suo, deve provare che l'evento è stato provocato concretamente dalla cosa, non solo che la cosa si trovava lì (Cass. 22283/2025 e 27067/2025), e non può invocare l'art. 2051 quando il danno deriva dall'omessa sorveglianza e non dalla cosa in sé (Cass. 33432/2025).

  1. Documentare subito: foto, video, testimoni, segnalazioni scritte.
  2. Individuare il custode: proprietario, condominio, gestore, ente.
  3. Far accertare le cause, anche con un accertamento tecnico preventivo.
  4. Chiedere il risarcimento per iscritto, con le prove del nesso causale.
  5. Agire nei termini di prescrizione, di regola cinque anni.

Domande frequenti

Sono scivolato in un supermercato: il negozio deve risarcirmi?
Se provi che sei caduto a causa della cosa in custodia, per esempio un liquido o della frutta sul pavimento, il gestore risponde oggettivamente e si libera solo dimostrando il caso fortuito: non basta che dica di aver pulito con diligenza (Cass. SU 20943/2022; Cass. 12027/2017). La responsabilità però si riduce o si esclude se la tua condotta è stata imprudente rispetto a un rischio percepibile con l'ordinaria attenzione (Cass. 808/2026); la semplice scivolosità di un pavimento bagnato dalla pioggia è stata considerata una condizione prevedibile (Cass. 1498/2026).
Le infiltrazioni dal piano di sopra: chi paga?
Chi ha in custodia la cosa da cui provengono: il proprietario dell'appartamento o chi ne ha l'uso esclusivo, oppure il condominio se l'acqua arriva da parti comuni come tubature condominiali, tetto o facciata (Cass. 21317/2025). Per il lastrico o il terrazzo di uso esclusivo risponde chi ne ha l'uso, in concorso con il condominio tenuto alla manutenzione straordinaria (Cass. 35027/2023). I vizi di costruzione non valgono come caso fortuito.
Il custode può difendersi dimostrando di essere stato diligente?
No. La responsabilità dell'art. 2051 è oggettiva: la diligenza del custode non conta, conta solo se il danno deriva dalla cosa e se c'è un caso fortuito, cioè un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo imprevedibile e inevitabile (Cass. SU 20943/2022). Per le strade, per esempio, il gestore si libera provando che il pericolo è stato creato da terzi in modo così repentino da non poter essere rimosso in tempo (Cass. 29454/2025).
Che cosa devo provare per ottenere il risarcimento?
Il danno e il nesso causale: che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non solo che la cosa e il danno si trovavano nello stesso contesto (Cass. 22283/2025 e 27067/2025). Non occorre provare la colpa del custode né la pericolosità intrinseca della cosa. Conviene raccogliere subito foto, testimonianze, referti e, per le infiltrazioni, un accertamento tecnico sulle cause.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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