In breve
- Chi risponde: il custode, cioè il proprietario o chi ha il controllo di fatto della cosa.
- Responsabilità oggettiva: la diligenza del custode non conta.
- Il danneggiato prova il danno e che è stato causato dalla cosa.
- Il custode si libera solo con il caso fortuito: fatto naturale, di terzi o della vittima.
- Imprudenza della vittima: può escludere o ridurre il risarcimento.
La regola e il ruolo del custode
«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.»
Per le Sezioni Unite la responsabilità è oggettiva, non presunta: basta che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa e il danno, e il custode si libera solo provando il caso fortuito, cioè un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo che sia imprevedibile e inevitabile, senza che rilevi la sua diligenza (Cass. SU 20943/2022). Custode è il proprietario o chi ha comunque la signoria di fatto sulla cosa, perché è in grado di controllarne i rischi (Cass. 31165/2025). Il condominio è custode delle parti comuni, e i vizi di costruzione non sono un caso fortuito (Cass. 21317/2025); il committente di opere pubbliche resta custode anche dopo aver consegnato l'area all'appaltatore (Cass. 21307/2025). I danni subiti dall'inquilino per i difetti della casa locata si regolano invece con il contratto di locazione (Cass. 4578/2024).
Casi frequenti
| Situazione | Orientamento | Fonte |
|---|---|---|
| Caduta su frutta o liquidi sul pavimento di un supermercato | Risponde il gestore, non basta dire che non poteva pulire subito | Cass. 12027/2017 |
| Pavimento bagnato dalla pioggia all'ingresso | Condizione prevedibile, responsabilità esclusa nel caso deciso | Cass. 1498/2026 |
| Infiltrazioni da parti comuni | Risponde il condominio; i vizi originari non sono fortuito | Cass. 21317/2025 |
| Infiltrazioni da lastrico o terrazzo di uso esclusivo | Chi ne ha l'uso, in concorso con il condominio | Cass. 35027/2023 |
| Inquilino che impedisce l'accesso per le riparazioni | Può integrare il caso fortuito per il proprietario | Cass. 18471/2024 |
| Foglie e aghi caduti da un albero | Fenomeno naturale inoffensivo, nessun risarcimento | Cass. 31740/2025 |
| Frana prevedibile secondo i dati storici del luogo | Nessun caso fortuito | Cass. 22702/2025 |
Sulle cadute in strada si veda la pagina su buche e suolo pubblico; sulle infiltrazioni quella sulle infiltrazioni in condominio. Se il danno deriva dalla rovina di un edificio, la responsabilità del proprietario per l'art. 2053 può concorrere con quella del custode (Cass. 30701/2025).
Il caso fortuito e la condotta della vittima
La condotta del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando è colposa, cioè contraria alla normale cautela richiesta da un rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, anche senza essere eccezionale (Cass. 808/2026); se ha solo contribuito al danno, il risarcimento si riduce in proporzione (art. 1227; Cass. 26082/2025; si veda la pagina sul concorso di colpa del danneggiato). Per le strade il gestore si libera se il pericolo è stato creato da terzi in modo così improvviso da non poter essere eliminato in tempo (Cass. 29454/2025). Il danneggiato, dal canto suo, deve provare che l'evento è stato provocato concretamente dalla cosa, non solo che la cosa si trovava lì (Cass. 22283/2025 e 27067/2025), e non può invocare l'art. 2051 quando il danno deriva dall'omessa sorveglianza e non dalla cosa in sé (Cass. 33432/2025).
- Documentare subito: foto, video, testimoni, segnalazioni scritte.
- Individuare il custode: proprietario, condominio, gestore, ente.
- Far accertare le cause, anche con un accertamento tecnico preventivo.
- Chiedere il risarcimento per iscritto, con le prove del nesso causale.
- Agire nei termini di prescrizione, di regola cinque anni.
Domande frequenti
Sono scivolato in un supermercato: il negozio deve risarcirmi?
Le infiltrazioni dal piano di sopra: chi paga?
Il custode può difendersi dimostrando di essere stato diligente?
Che cosa devo provare per ottenere il risarcimento?
Fonti normative
- Art. 2051 c.c. — Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2053 c.c. — Rovina di edificio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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- CondominioInfiltrazioni e danni da acqua in condominio: chi pagaDanni da acqua in condominio: art. 1126 c.c. per lastrici e terrazze (un terzo e due terzi), tetto e tubazioni comuni, appartamento del vicino, prova, ATP, risarcimento.
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- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
- Risarcimento del dannoIncidente stradale: come ottenere il risarcimentoCAI, risarcimento diretto, termini di 30/60/90 giorni, concorso di colpa, danni all'auto e alla persona, trasportati, causa davanti al giudice di pace.
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- CondominioL'amministratore di condominio: nomina, revoca, obblighi, compensoL'amministratore di condominio (art. 1129 c.c.): obbligatorio sopra otto condomini, nomina con 500 millesimi, compenso a pena di nullità, conto corrente, rendiconto.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.