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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

Il concorso di colpa del danneggiato

Chi subisce un danno ha diritto al risarcimento, ma non per intero se ha contribuito a provocarlo con una propria imprudenza, o se avrebbe potuto evitare parte delle conseguenze con un po' di diligenza. È la regola del concorso di colpa: il passeggero senza cintura, il pedone distratto, chi non fa nulla per limitare un danno già iniziato vedono ridotto il proprio risarcimento. Questa pagina spiega le due regole dell'art. 1227 del codice civile, come il giudice calcola la riduzione e i casi più frequenti.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Concorso nella causa: se la vittima ha contribuito al danno, il risarcimento si riduce.
  • Danni evitabili: non si risarcisce ciò che si poteva evitare con l'ordinaria diligenza.
  • Calcolo: confronto tra le colpe e il loro peso causale.
  • D'ufficio: il giudice valuta il concorso di colpa anche se nessuno lo eccepisce.
  • Cinture: il passeggero senza cintura può vedere ridotto il risarcimento.

Le due regole dell'art. 1227

Art. 1227 c.c.

«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.»

La norma riguarda l'inadempimento dei contratti, ma vale anche per i fatti illeciti, per il richiamo dell'art. 2056. Il primo comma riguarda la causa del danno: la condotta colposa della vittima ha contribuito a provocarlo. Il secondo riguarda le conseguenze: il danno si è già prodotto, ma la vittima non ha fatto ciò che l'ordinaria diligenza richiedeva per limitarlo. Per la riduzione il giudice confronta le colpe e valuta, con un giudizio ipotetico, quale condotta abbia dato il contributo prevalente (Cass. 23804/2024); serve un comportamento del danneggiato che abbia inciso davvero sull'evento (Cass. 29475/2024). Anche il minore può concorrere al danno, valutando la sua condotta in modo oggettivo (Cass. 16590/2025).

Casi frequenti

SituazioneOrientamentoFonte
Passeggero senza cinturaConcorre al danno; lo esaurisce solo se la cintura avrebbe neutralizzato le conseguenzeCass. 26656/2025
Conducente che trasporta chi non ha la cinturaRisponde comunque, in concorso con il trasportatoCass. 26723/2025
Pedone investitoLa sua colpa pesa solo se la condotta è imprevedibile o abnorme e il conducente ha adottato ogni cautelaCass. 21760/2025; 21761/2025
Caduta per una cosa in custodiaLa colpa della vittima riduce il risarcimento in proporzione, o lo esclude se è causa esclusivaCass. 26082/2025
Danneggiato che non limita il dannoNessun risarcimento per la parte evitabile, ma nessun obbligo di iniziative gravoseArt. 1227, c. 2; Cass. 4792/2024

Negli scontri tra veicoli si parte dalla presunzione di pari colpa dei conducenti (art. 2054, c. 2), che la colpa grave di uno supera solo se ha reso impossibile ogni manovra dell'altro (Cass. 26775/2025; si veda la pagina sull'incidente stradale). Per le cadute si vedano le pagine sui danni da cose in custodia e su buche e suolo pubblico.

Nel processo

Il concorso di colpa nella causazione del danno è un'eccezione in senso lato: il giudice deve verificarlo anche d'ufficio, pure in appello, salvo che sul punto si sia già formato il giudicato interno (Cass. 11138/2025, 27258/2024 e 4029/2024). La regola sui danni evitabili, invece, va fatta valere dalla parte con un'eccezione tempestiva (Cass. 4792/2024). Resta al danneggiato l'onere di provare i fatti su cui fonda la sua pretesa, anche quando l'altra parte sostiene che avrebbe potuto evitare il danno (Cass. 25921/2025).

  1. Ricostruire l'evento con prove sulla condotta di entrambe le parti.
  2. Documentare le cautele adottate: cinture, attraversamento regolare, segnalazioni.
  3. Limitare il danno dopo il fatto, con interventi ragionevoli e documentati.
  4. Far valere l'eccezione sui danni evitabili nei tempi del processo.
  5. Contestare riduzioni non sorrette da un reale contributo causale.

Domande frequenti

Non avevo la cintura allacciata: perdo il risarcimento?
Non necessariamente, ma può essere ridotto. Il mancato uso delle cinture da parte del passeggero è una colpa che concorre al danno; può addirittura esaurire tutta la causalità solo se si dimostra che, con le cinture allacciate, le conseguenze dell'incidente sarebbero state neutralizzate (Cass. 26656/2025). Il conducente che trasporta un passeggero senza cinture risponde comunque, perché mette in circolazione il veicolo in condizioni di insicurezza (Cass. 26723/2025).
Come calcola il giudice la riduzione?
Confronta la colpa della vittima con quella del responsabile e valuta, con un giudizio ipotetico, quale delle due condotte abbia dato il contributo causale prevalente al danno (Cass. 23804/2024); il risarcimento si riduce secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze (art. 1227, c. 1, c.c.). Conta solo un comportamento del danneggiato che abbia davvero inciso sull'evento (Cass. 29475/2024). Anche un minore può concorrere al danno, valutando la sua condotta in modo oggettivo (Cass. 16590/2025).
Il giudice può ridurre il risarcimento anche se l'altra parte non lo chiede?
Per il concorso nella causazione del danno sì: è un'eccezione in senso lato, che il giudice deve esaminare anche d'ufficio, anche in appello, salvo che sul punto si sia già formato il giudicato (Cass. 11138/2025 e 4029/2024). Per i danni che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, invece, serve un'eccezione della parte sollevata tempestivamente (Cass. 4792/2024).
Che cosa significa che non si risarciscono i danni evitabili?
Che chi subisce un danno deve comportarsi con ordinaria diligenza per non aggravarlo: i danni che avrebbe potuto evitare in questo modo non gli sono risarciti (art. 1227, c. 2, c.c.). L'obbligo però non arriva fino a imporre attività gravose o rischiose, come iniziare una causa (Cass. 4792/2024). Si pensi a chi, dopo un'infiltrazione, lascia che l'umidità si estenda senza fare nulla, potendo intervenire facilmente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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