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ProceduraDiritto civile · Risarcimento del danno

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Chi resta ferito da un pirata della strada che fugge, o viene investito da un veicolo senza assicurazione, non resta senza risarcimento: paga il Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla CONSAP, attraverso una compagnia designata. Ci sono però limiti importanti: se il veicolo non è identificato si risarciscono solo i danni alla persona, e quelli alle cose solo in presenza di lesioni gravi e oltre 500 euro. Questa pagina spiega quando interviene il Fondo, quali danni copre, come si presenta la richiesta e i tempi per fare causa.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Quando paga: veicolo non identificato, non assicurato, compagnia in liquidazione, veicolo rubato.
  • Pirata della strada: danni alla persona; alle cose solo con lesioni gravi e oltre 500 euro.
  • Chi liquida: un'impresa designata per il Fondo, gestito dalla CONSAP.
  • Richiesta: raccomandata all'impresa designata e copia alla CONSAP; causa dopo 60 giorni.
  • Prescrizione: di regola due anni.

Quando interviene il Fondo

Art. 283, c. 1, D.Lgs. 209/2005

«Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; [...] d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario [...]»

CasoDanni risarcitiLimiti
Veicolo non identificatoDanni alla persona; alle cose solo con danni gravi alla personaCose: solo la parte oltre 500 euro; minimi di garanzia
Veicolo non assicuratoPersone e coseMassimali di legge
Assicuratore in insolvenza o liquidazione, danneggiato residente in ItaliaPersone e coseMassimali di legge
Veicolo circolante contro la volontà del proprietarioPersone e cose, solo per i terzi non trasportati e i trasportati contro la volontà o inconsapevoliMassimali di legge

Per il veicolo non identificato, i limiti derivanti dal rinvio alle regole sugli infortuni sul lavoro riguardano i danni patrimoniali e non quelli non patrimoniali (Cass. 3637/2013). La vittima deve provare che l'incidente è stato causato da un veicolo rimasto non identificato; la denuncia contro ignoti non è un requisito, ma è un elemento di prova utile (Cass. 9939/2012). Sull'omissione di soccorso del conducente che fugge si veda la pagina sulla fuga dopo l'incidente.

La procedura

La liquidazione è affidata a un'impresa di assicurazione designata dall'IVASS, che poi viene rimborsata dal Fondo (art. 286). Il danneggiato chiede il risarcimento con raccomandata all'impresa designata, inviandone contestualmente copia alla CONSAP; la causa si può proporre solo dopo sessanta giorni dalla richiesta, o sei mesi se l'assicuratore del responsabile è in liquidazione (art. 287, c. 1). L'azione si propone contro l'impresa designata, e la CONSAP può intervenire; se il veicolo non era assicurato va citato anche il responsabile, se l'assicuratore è in liquidazione anche il commissario liquidatore (c. 3-5). Se il veicolo viene identificato dopo la richiesta, non serve rinnovarla (c. 2). Il diritto si prescrive in due anni, salvo il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947 c.c.; si veda la tabella delle prescrizioni). Per la quantificazione dei danni alla persona si vedano le pagine sul risarcimento da incidente stradale e sulle tabelle del danno biologico.

  1. Chiamare subito le forze dell'ordine e annotare ogni dettaglio sul veicolo fuggito.
  2. Raccogliere prove: testimoni, telecamere, referti medici, foto.
  3. Individuare l'impresa designata competente per il sinistro.
  4. Inviare la raccomandata con la richiesta e copia alla CONSAP.
  5. Agire in giudizio dopo 60 giorni se non arriva un'offerta adeguata.

Domande frequenti

Mi ha investito un pirata della strada: chi mi risarcisce?
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, tramite l'impresa designata. Se il veicolo non è stato identificato si risarciscono i danni alla persona; i danni alle cose, come la moto o l'auto, solo se hai riportato danni gravi alla persona e per la parte che supera 500 euro (art. 283, c. 1 e 2, D.Lgs. 209/2005). Non è obbligatorio aver presentato una denuncia contro ignoti, anche se è utile per provare che il veicolo non era identificabile (Cass. 9939/2012).
Il responsabile non era assicurato: il Fondo paga anche i danni all'auto?
Sì: se il veicolo responsabile non risulta assicurato il Fondo risarcisce sia i danni alla persona sia quelli alle cose, entro i massimali di legge (art. 283, c. 2 e 4, D.Lgs. 209/2005). In giudizio va citato, oltre all'impresa designata, anche il responsabile del danno (art. 287, c. 4).
Come si presenta la richiesta?
Con raccomandata all'impresa designata, inviando contestualmente copia alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. La causa si può iniziare solo dopo sessanta giorni dalla richiesta, sei mesi se l'impresa del responsabile è in liquidazione (art. 287, c. 1, D.Lgs. 209/2005), e va proposta contro l'impresa designata. Se il veicolo viene identificato dopo, non occorre ripetere la domanda (c. 2).
Entro quando devo agire?
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli si prescrive in due anni dal fatto; se il fatto è un reato con una prescrizione più lunga, come le lesioni stradali gravi, si applica quest'ultima anche all'azione civile (art. 2947 c.c.). Conviene quindi inviare subito la richiesta e non lasciare scadere i termini.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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